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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2958/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 27.5.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MORCAVALLO ORESTE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. LAMMIRATO GIUSEPPE e dall'avv. Ferrante Giulia
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, dirigente medico presso l' Parte_2 dal 13.3.1990, esponeva di aver maturato
[...] complessivamente 182 giorni di ferie dall'1.12.2022 al 1.7.2023, data in cui veniva messo in quiescenza, rivendicando il conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari alla somma di euro 71.485,72, oltre interessi, così concludendo
“ottenere il riconoscimento, ex art. 33 –c.10 C.C.N.L. 2016/2018 del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni 2017 –2018 –2019 –2020 –2021 –2022 –2023;- per
l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro Controparte_1
71.485,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, giusta allegata perizia tecnica asseverata, o di quella somma maggiore o sinanco teoricamente minore che sarà determinata dalla discretiva giudiziale, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica d'ufficio;- con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93
c.p.c.al procuratore antistatario.”,
L' convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccepiva la prescrizione del diritto rivendicato dal ricorrente, chiedendo, in subordine, la riduzione della pretesa agli effettivi giorni di ferie maturati e non goduti, così concludendo “Voglia l'On.le Tribunale di Crotone disattesa e rigettata ogni avversa dichiarazione, deduzione, eccezione, ragione, produzione e pretesa - rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine ridurre la pretesa agli effettivi giorni di ferie maturati e non goduti;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resistente, tenuto conto che nel caso di specie non trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì quella ordinaria decennale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (cfr. Cass. n. 3021/2020).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso (29.12.2023) non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale, decorrente dall'anno 2017 (essendo la pretesa limitata al periodo 2017-2023).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta in ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina legislativa e pattizia che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 33 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2016/2018, ai commi 9 e 10, dispone:
“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. […] 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.”
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.03.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria.
La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto.
Anche recentemente la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica non possono giustificare il rifiuto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La Corte di giustizia ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X):
“L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
La prospettazione dell' convenuta è disattesa anche dalla giurisprudenza Controparte_1 interna.
Difatti, si veda ex multis Cass. 18140/2022 “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di
"endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)”
(nello stesso senso Cass. n. 21780/2022, Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023).
Dunque, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Alla luce dei principi testé esposti, deve ritenersi che l' fosse tenuta ad Controparte_1 invitare l'odierno ricorrente a godere delle ferie residue maturate, espressamente avvertendolo che la mancata fruizione avrebbe portato la perdita dei giorni maturati, senza alcun diritto alla monetizzazione.
Parte convenuta non ha fornito prova documentale dell'invito specificamente formulato al ricorrente1, né essa ha provato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire la fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro laddove, invece, è emerso dalla documentazione attorea, non contestata dall' come il dott. CP_1 Pt_1 si sia visto negare in data 6.12.2021 e successivamente in data 31.8.2022 le richieste ferie,
Con 1 Né all'uopo possono valere le note dell' Prot. generale n. 46448/2021 e n. 51447/2021 ( cfr. all fascicolo convenuta), inoltrate tra l'altro ai Direttori dell' , a mezzo delle quali si invitavano gli Uffici competenti a rilevare e Parte_3 predisporre un piano di smaltiment ndone la finalità meramente programmatoria. rispettivamente per 310 giorni e 23 giorni, per “esigenze di servizio”; circostanza che ha verosimilmente reso impossibile al ricorrente di poter godere annualmente delle ferie maturate e accantonate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Né può argomentarsi che la posizione di dirigente medico ricoperta dal ricorrente gli avrebbe consentito di pianificare e consumare le proprie ferie.
Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento alla posizione di un dirigente medico di I livello, ha espressamente riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, trovandosi il dirigente in questione “in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera” (Cass.
n. 6493/2021; cfr. anche Cass. SS.UU., n. 9146/2009). Ciò in quanto il dirigente medico di
I livello non ha alcun potere formale o sostanziale di “programmarsi le ferie e di auto attribuirsene il godimento”, avendo il solo “onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (in tal senso anche Cass. n.
8521/2015 e Cass. n. 26985/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso anche ai dirigenti di II livello o di struttura complessa i principi espressi dalla giurisprudenza eurocomunitaria, affermando che la teorica possibilità di autodeterminazione delle ferie di cui godono detti dirigenti sia un elemento insufficiente ad escludere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie, laddove l'azienda datrice di lavoro non fornisca prova di avere fatto tutto il possibile per consentire loro l'esercizio in concreto del diritto (cfr. Cass., n. 13613/2020, Cass., n. 18140/2022, n.
32830/2023). Principio ribadito recentemente dalle pronunce Cass. n. 13679/2024 e Cass.
n. 5496/2025.
Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto dell' di Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie matura è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Tanto chiarito, con riferimento al quantum debeatur si rileva che parte ricorrente rivendica il diritto alla monetizzazione per n. 182 giorni di ferie non godute così calcolati : 260 giorni di ferie non godute cui andrebbero aggiunti 71 giorni di recupero guardia medica festiva2 oltre ulteriori 19 giorni per partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, permessi richiesti per attività sindacale e assenze per espletamento visite 3, sottratti n. 168 giorni di ferie imposte d'ufficio con decorrenza dall'1.12.2022 ( 350-168= 182).
L' contesta il predetto calcolo, ritenendo che dai 260 giorni maturati, per come CP_1 risultanti dalla nota Prot. gen n. 47117 del 2.11.2022 , debbano essere sottratti i giorni di ferie goduti dall'1.12.2022, pari a n. 168, e quindi la pretesa attorea andrebbe ridotta a complessivi giorni 92.
Sul punto si rileva che, incontestata la spettanza di 92 giorni di ferie non godute, a questi devono essere aggiunti unicamente 71 pari a 441,15 ore prestate dal dirigente, durante i giorni festivi, in qualità di guardia medica in conformità con quanto disposto dall'art. 30 co.
1 CCNL
Non possono, di contro, essere monetizzati i restanti giorni richiesti per la partecipazione a corsi di aggiornamento4, attività sindacale5 ovvero per l'espletamento di visite mediche6 in quanto è pacifico che il ricorrente, all'epoca, fosse stato collocato in ferie dall'Azienda, continuativamente con decorrenza dall'1.12.2022, sicchè non poteva ritenersi integrata la condizione dell' “assenza dal servizio”, richiesta dalla contrattazione collettiva ( cfr. artt. 33 co.8, 36 e 40 CCNL 2016-2018).
Pertanto, aderendo ai calcoli depositati da parte ricorrente in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e, peraltro, non specificamente contestati dall' CP_1 convenuta, deve essere riconosciuta all'attore l'indennità sostitutiva per complessivi n. 163 giorni di ferie non goduti (260+71-168= 163), pari alla somma di € 64.022,92.
Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 espunta la fase istruttoria non svolta (causa di lavoro, scaglione da 52.000 a 260.000), con distrazione
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2958/2023, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del dott. all'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute e, per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma di euro € 64.022,92 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì l' convenuta a rifondere le spese di lite che si Controparte_1 liquidano nella somma di euro €. 5.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CU se dovuto e versato, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 27/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Dati entrambi ricavabili dalla nota dell''ASP Prot. gen n. 47117 del 2.11.2022( cfr. all. fascicolo ricorrente) 3 rispettivamente, le giornate del 25.3.2023, 1.4.2023, 5.5.2023, 23.5.2023, 17 e 18.3.2023, 21-22-23-24 giugno 2023 , del 7.12.2022, 11.1.2023, 23.1.2023, 2.2.2023, 9.5.2023 nonché, per visite mediche del 6.3.2023, 15 e 16 maggio 2023, cfr. risultanti dalla documentazione allegata in atti 4 Limitatamente alle giornate del 25.3.2023, 5.5.2023, 1-4.2023 e 22 e 23.06.2023 in quanto delle restanti non v'è prova;
5 limitatamente alle giornate dell'11.1.2023, 23.1.2023 e 2.2.2023, in quanto delle restanti non v'è prova;
6 limitatamente alla giornata del 6.3.2023, in quanto delle restanti non v'è prova