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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2105/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Priolo Gargallo alla Via SS 114 Km. 141,50, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA GRECA n. 406/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROSSITTO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._1 procura in atti ricorrente-opponente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
; elettivamente domiciliato in VIA GERMANIA n. C.F._2
11, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARZIO SALVI (c.f.
), che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente-opposto __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 6 settembre 2022, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 392/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa in data 11/08/2022, notificato il 30/08/2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 11.150,89 oltre interessi e rivalutazione a titolo di TFR nonché le spese processuali liquidate in € 612,00 oltre accessori di legge. La società ricorrente/opponente ha esposto:
• che con atto a ministero del Notaio di Persona_1
Siracusa dell'8/06/2018 rep. 71093, la
[...]
, a seguito di modifica della Controparte_2 compagine sociale, ha cambiato denominazione in
[...]
; Parte_1
• che non ha prestato attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell'opponente fino al 22/05/2022 in quanto con lettera raccomandata dell'11/01/2022 parte datoriale ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• che , dopo la fine della CIG avvenuta il 31/12/2021, non CP_1 si è più presentato nel luogo di lavoro per cui non è dovuta alcuna retribuzione, indennità né TFR per il periodo successivo al 31/12/2021;
• che il resistente nel corso del rapporto di lavoro dal dicembre 2017 fino al giugno 2018 ha ricevuto anticipazioni sul TFR per complessivi € 8.523,86 << come risulta dai cedolini paga tutti sottoscritti per quietanza dal sig. che si allegano CP_1 unitamente al prospetto riepilogativo >>;
• che il resistente a titolo di TFR vanterebbe una CP_1 differenza pari ad € 4.636,72 al lordo delle trattenute anziché di € 2.627,03, corrisposta con disposizione di bonifico del 6/09/2022 per cui il decreto ingiuntivo opposto era illegittimo.
2 La società ha chiesto revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il resistente/opposto ha CP_1 ricevuto integralmente il TFR maturato. Si è costituito in giudizio , contestando l'opposizione, CP_1 della quale ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
• che la società datrice di lavoro ha posto un essere un'attività fraudolenta per sottrarsi al pagamento del contributo di accesso alla NASPI ed al risarcimento danni per licenziamento verbale;
• che le buste paga allegate dalla società ricorrente sono << buste paga ad hoc create dalla datrice di lavoro, tenendosi al di sotto della somma di €. 3.000,00, così da poter affermare che l'erogazione è avvenuta per contanti (nel 2018 era in 3.000,00 la soglia massima di utilizzo dei contanti) >>;
• che il lavoratore, in buona fede e con prudenza, ha chiesto solo il t.f.r. maturato sino al 31/12/2021 attendendo gli esiti ispettivi prima di valutare quanti ratei di t.f.r. chiedere per l'anno 2022;
• che il lavoratore non ha mai chiesto acconti sul t.f.r. né ha mai ricevuto somme a tale titolo;
che il pagamento della somma lorda pari ad € 4.636,72, effettivamente percepito dal lavoratore con bonifico, è intervenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
• che il lavoratore ha dato atto del pagamento intervenuto prima di procedere al pignoramento.
dichiarava, peraltro, quanto segue: << disconosce le CP_1 buste paga depositate in atti e relative agli acconti t.f.r. che, o sono frutto di manipolazioni (fotocopie su altre buste paga per ottenere una firma autografa) o sono munite di firme apocrifa >>. Preso atto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle buste paga e della correlata dichiarazione di avvalersi delle stesse, con connessa richiesta di verificazione, è stata disposta CTU grafologica al fine di verificarne l'autenticità. Si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase sommaria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione;
pertanto nella fase a cognizione piena vale il principio probatorio generale in forza del quale il creditore che
3 agisce per il pagamento di un suo credito deve solo provare il titolo dal quale deriva la sua pretesa e non anche il mancato pagamento, poiché il pagamento è causa estintiva la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore (Corte appello Salerno sez. I, 16/12/2022, n.1706). Secondo la giurisprudenza, l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Si rileva che l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
tuttavia l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (Cass., Sez. L, Sent. n. 1150 del 04/02/1994). La giurisprudenza è incline ad attribuire un rilievo particolarmente pregnante alla quietanza espressa, chiarendo che il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21/02/2014), precisando altresì che la simulazione assoluta di una quietanza di
4 pagamento non può essere provata per testimoni, ostandovi il divieto di cui all'art. 2726 cod. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 08/06/2012). Per quanto concerne il valore della sottoscrizione in calce alla busta paga, la S.C. ha avuto modo di rilevare che la mera sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore in calce alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 6267 del 24/06/1998); viceversa, l'espressione "quietanza", letteralmente assume un significato meno ambiguo del termine "ricevuta", essendo, sotto un profilo lessicale, riferibile esclusivamente al pagamento di somme ("documento rilasciato dal creditore al debitore in cui si dichiara di avere riscosso la somma dovuta"; "Ricevuta d'un pagamento rilasciata al debitore dal creditore che riscuote") (Trib. Napoli sez. lav., 21/09/2017, n. 6147); in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (Cass. ord., n. 27749/2020; Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994). Nel caso di specie, il lavoratore ha affermato di non aver mai chiesto acconti sul t.f.r. né ricevuto somme a tale titolo ed ha disconosciuto le buste paga depositate in atti e relative agli acconti t.f.r. affermando che esse sono state create ad hoc dalla datrice di lavoro tenendosi al di sotto della somma di € 3.000,00 così da poter affermare che l'erogazione è avvenuta per contanti, che sono frutto di manipolazioni effettuate tramite fotocopie su altre buste paga per ottenere una firma autografa o sono munite di firme apocrife. L'espletata CTU grafologica su tali documenti ha consentito di accertare che le sottoscrizioni apposte per quietanza sui cedolini paga depositati in atti sono autentiche ossia appartengono alla grafia di CP_1
.
[...]
La relazione del CTU ha analizzato in modo completo ed analitico le firme apposte in calce ai cedolini di paga e le conclusioni raggiunte si fondano su numerosi riscontri oggettivi esistenti tra la grafia degli autografi in verifica e quella della grafia autografa del resistente . CP_1
5 La relazione appare pertanto ben motivata, precisa, adeguata e non suscettibile di censure;
non ritiene pertanto il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile. Deve allora ritenersi che parte resistente abbia ricevuto, a decorrere dal mese di dicembre 2017 e fino al giugno 2018, anticipazioni sul TFR per complessivi € 8.523,86. In base alla documentazione allegata in atti e rilevata l'insussistenza di specifica contestazione da parte del resistente, la differenza ulteriormente dovuta nei confronti del resistente a titolo di TFR risulta correttamente determinata dalla società ricorrente nell'importo complessivo di € 4.636,72 al lordo delle trattenute e tale somma risulta corrisposta ad mediante disposizione di bonifico del 6/09/2022. CP_1
Per queste ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2105/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il resistente/opposto al rimborso in favore CP_1 della società ricorrente/opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 118,50 per spese vive, € 3.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente/opposto
. CP_1
Siracusa, 15/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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