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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 3033/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 06.03.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte dall'avv. Filippo Chindemi, nell'interesse del sig. Parte_1 nell'interesse di (p. I.V.A. , in persona della legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1 sig.ra con sede in Torino, Corso Tassoni, 31/A - rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Chiara Bairati,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3033/2022 R.G.
TRA
(c.f. , residente in 98100 Messina (ME), frazione Parte_1 C.F._1
Larderia Inferiore, via Montegallo n. 46 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Chindemi
Opponente
Contro
p. I.V.A. ), in persona della legale rappresentante, con sede in Torino, CP_1 P.IVA_1
Corso Tassoni, 31/A - rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Bairati
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n 597/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 06.05.2022 e ritualmente notificato, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, della somma di € 9.089,58, oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% annuo sul capitale di € 4.626,67 dal 19.03.2022 sino al saldo e spese di procedura, liquidate in € 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa di legge.
1 L'opponente eccepiva preliminarmente la mancata fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di pagamento avanzata da nei propri confronti e la nullità del predetto decreto Pt_3 CP_1 ingiuntivo per carenza di prova scritta.
Contestava l'applicazione di interessi ultra legali in violazione delle norme anti- usura, la capitalizzazione degli interessi stessi e l'errata base di calcolo dei già menzionati e chiedeva il risarcimento del danno per violazione delle norme anti-usura nonché per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi Interbancaria.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la sospensione del presente Pt_3 CP_1 giudizio al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal D.lgs.
28/2010, insistendo nella preliminare dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 6.05.2022 nei confronti di , Parte_1 non essendo l'opposizione di controparte fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione e contestando nel resto l'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo la conferma dello stesso.
Nel corso del giudizio è stato esperito, su ordine del Giudice, il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo come da verbale allegato agli atti.
Con note depositate il 17.02.2025 l'Avv. Bairati nell'interesse dellla ha fatto presente che le Pt_3 parti, per il tramite dei loro rispettivi legali, sono addivenute ad accordo contemplante l'abbandono del presente giudizio a spese compensate;
pertanto in data 10 .02.202 5 a notificato CP_1 al sig. atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c (doc.1 allegato) ed il sig. , per il tramite Pt_1 Pt_1 del suo legale, ha accettato detta rinuncia. La con le suddette note ha quindi chiesto dichiararsi Pt_3 la cessazione della materia del contendere con spese liquidate tra le parti secondo il criterio della compensazione
Con note depositate il 19.02.2025 l'avv. Filippo Chindemi, nell'interesse di , ha Parte_1 altresì chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché le parti hanno raggiunto un accordo, che ha allegato, contemplante l'abbandono del giudizio.
Ritiene il Tribunale che, in applicazione del principio della ragione più liquida, vada esaminata prioritariamente la domanda di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
Osservato che, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio( Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass.
Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
Rilevato che nel caso di specie, non si può dubitare che ricorre detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato reciprocamente a di avere conciliato in via stragiudiziale la lite e la di non aver nulla a CP_2 più pretendere per il titolo dedotto in giudizio.
Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso in data 06.05.2022 dal Tribunale di Messina e che le spese processuali vanno tra le parti integralmente compensate, stante l'accordo tra loro in tal senso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di iscritta al n. 3033/2022 R.g., ogni contraria istanza ed eccezione Pt_3 CP_1 disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
597/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 06.05.2022;
2. Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese processuali.
Messina lì 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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