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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 697/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. PULIATTI MARCO ricorrente contro
• CP_1
resistente contumace
IN PUNTO: ripetizione di somme indebitamente trattenute.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra eventuale, condanni:
1) l , in persona del legale rappr.nte “pro tempore” Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. 21 (C.F.: ); P.IVA_1
2) l , in persona del legale rappr.nte “pro tempore” Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede di Civitavecchia, Via Canova n. 2 (C.F.: ), a P.IVA_2 pagare per il titolo di cui in premessa la complessiva somma di Euro 8.790,95 oltre interessi legali, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
3) condanni altresì l al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali “ex” art. D.M. CP_1
55/14 da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario.
Si allega al presente ricorso la dichiarazione attestante il reddito dei componenti del nucleo familiare della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 42, comma 11, Tribunale di Civitavecchia
D.L. 269/03 ed altresì ai fini dell'art. 37, c. 6, lettera b, n. 2 D.L. 98/11, dal quale risulta reddito familiare complessivo pari a Euro 32.474,00 (vd. doc. n. 12).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
a) la sentenza 382/18 di questo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'irripetibilità delle CP_ CP_ somme di cui ai due provvedimenti restitutori ivi impugnati, e l è stato condannato a restituire quanto eventualmente medio tempore dall'odierno ricorrente pagato, oltre che a rifondergli le spese di lite;
CP_ b) la PEC del 19/09/2018 con la quale l'Avv. Marco Puliatti ha messo in mora l chiedendo il rimborso di quanto dovuto e la cessazione delle trattenute mensili già operate alla stessa data
(doc. n. 4); CP_ a) la successiva PEC del 14/02/2020, con la quale lo stesso difensore comunicava all che, da una verifica sulle trattenute effettuate a titolo di ripetizione d'indebito, era risultato alla data del 29/02/2020 un credito di Euro 7.129,10 in favore del Sig. e ne chiedeva la Pt_1 liquidazione, allegando i relativi conteggi (doc. n. 4 bis);
b) i conteggi operati dal patrocinio attoreo nel contesto dell'atto introduttivo:
1. Ratei di Indennità e Pensione 01/07/13-30/11/13 per intero Euro 3.990,95
2. Differenza dovuta per l'anno 2017 Euro 900,00
3. Differenza dovuta per l'anno 2018 Euro 1.200,00
4. Differenza dovuta per l'anno 2019 Euro 1.200,00
5. Differenza dovuta per l'anno 2020 Euro 1.200,00
6. Differenza dovuta per l'anno 2021 Euro 300,00
____________
TOTALE Euro 8.790,95
**
Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha interesse ad ottenere l'emissione della pronuncia richiesta, benché già munito della sentenza 382/18 di questo Tribunale.
Nel 2012 le Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. n. 11066/2012) hanno ammesso la possibilità di integrare la sentenza di condanna con i dati acquisiti nel processo in cui è stata pronunciata (c.d. integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale), in tal modo abbandonando l'indirizzo formalistico che negava la possibilità di qualificare come titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. una sentenza di condanna che non conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti per quantificare la somma dovuta (c.d. sentenza non auto-liquidante).
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Nel caso di specie non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato nel precedente giudizio, ma di precisarne l'oggetto (Cass. Civ. SS. UU. n. 11066/2012; Cass. Civ. Sez. III, Sent. n.
1027/2013).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato quindi depositato per ottenere un provvedimento giudiziale che accerti il valore del credito restitutorio e permetta in tal modo al ricorrente di evitare il rischio di avviare un'esecuzione forzata sulla base di una sentenza la cui idoneità a costituire titolo CP_ esecutivo potrebbe essere contestata dall tramite un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
*
La causa è documentale ed è fondata su un titolo giudiziale. CP_ L scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto all'obbligo di dimostrare di aver correttamente eseguito, in ottemperanza della sentenza, il pagamento delle somme dovute in restituzione.
Si osserva sul punto che, per quanto l'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dall'attore (art. 2697.2 cc) non equivalga a una ficta confessio da parte del contumace, nondimeno essa evidenzia significativamente che, pur a fronte di allegazioni specifiche
(con conseguenti riscontri probatori documentali) in merito alla fattispecie costitutiva del diritto attoreo, la controparte non ha ritenuto di proporre alcuna eccezione, né comunque di opporre alcuna difesa.
Dunque tale condotta concorre ad avvalorare la fondatezza delle ragioni attoree, comunque adeguatamente provate per via documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo per le tre fasi di studio, CP_ introduttiva e decisoria, ai minimi tariffari attesa la contumacia dell
p.q.m.
Definitivamente pronunciando:
1) condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente - per il titolo di cui alla parte motiva - la complessiva somma di Euro 8.790,95 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo;
3) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 2109,00= per compensi professionali oltre accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore del difensore attoreo, che si è dichiarato antistatario.
Civitavecchia, 5/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 697/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. PULIATTI MARCO ricorrente contro
• CP_1
resistente contumace
IN PUNTO: ripetizione di somme indebitamente trattenute.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra eventuale, condanni:
1) l , in persona del legale rappr.nte “pro tempore” Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Ciro il Grande n. 21 (C.F.: ); P.IVA_1
2) l , in persona del legale rappr.nte “pro tempore” Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede di Civitavecchia, Via Canova n. 2 (C.F.: ), a P.IVA_2 pagare per il titolo di cui in premessa la complessiva somma di Euro 8.790,95 oltre interessi legali, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
3) condanni altresì l al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali “ex” art. D.M. CP_1
55/14 da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario.
Si allega al presente ricorso la dichiarazione attestante il reddito dei componenti del nucleo familiare della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 42, comma 11, Tribunale di Civitavecchia
D.L. 269/03 ed altresì ai fini dell'art. 37, c. 6, lettera b, n. 2 D.L. 98/11, dal quale risulta reddito familiare complessivo pari a Euro 32.474,00 (vd. doc. n. 12).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
a) la sentenza 382/18 di questo Tribunale, con la quale è stata dichiarata l'irripetibilità delle CP_ CP_ somme di cui ai due provvedimenti restitutori ivi impugnati, e l è stato condannato a restituire quanto eventualmente medio tempore dall'odierno ricorrente pagato, oltre che a rifondergli le spese di lite;
CP_ b) la PEC del 19/09/2018 con la quale l'Avv. Marco Puliatti ha messo in mora l chiedendo il rimborso di quanto dovuto e la cessazione delle trattenute mensili già operate alla stessa data
(doc. n. 4); CP_ a) la successiva PEC del 14/02/2020, con la quale lo stesso difensore comunicava all che, da una verifica sulle trattenute effettuate a titolo di ripetizione d'indebito, era risultato alla data del 29/02/2020 un credito di Euro 7.129,10 in favore del Sig. e ne chiedeva la Pt_1 liquidazione, allegando i relativi conteggi (doc. n. 4 bis);
b) i conteggi operati dal patrocinio attoreo nel contesto dell'atto introduttivo:
1. Ratei di Indennità e Pensione 01/07/13-30/11/13 per intero Euro 3.990,95
2. Differenza dovuta per l'anno 2017 Euro 900,00
3. Differenza dovuta per l'anno 2018 Euro 1.200,00
4. Differenza dovuta per l'anno 2019 Euro 1.200,00
5. Differenza dovuta per l'anno 2020 Euro 1.200,00
6. Differenza dovuta per l'anno 2021 Euro 300,00
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TOTALE Euro 8.790,95
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Preliminarmente si osserva che il ricorrente ha interesse ad ottenere l'emissione della pronuncia richiesta, benché già munito della sentenza 382/18 di questo Tribunale.
Nel 2012 le Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. n. 11066/2012) hanno ammesso la possibilità di integrare la sentenza di condanna con i dati acquisiti nel processo in cui è stata pronunciata (c.d. integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale), in tal modo abbandonando l'indirizzo formalistico che negava la possibilità di qualificare come titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. una sentenza di condanna che non conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti per quantificare la somma dovuta (c.d. sentenza non auto-liquidante).
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Nel caso di specie non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato nel precedente giudizio, ma di precisarne l'oggetto (Cass. Civ. SS. UU. n. 11066/2012; Cass. Civ. Sez. III, Sent. n.
1027/2013).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato quindi depositato per ottenere un provvedimento giudiziale che accerti il valore del credito restitutorio e permetta in tal modo al ricorrente di evitare il rischio di avviare un'esecuzione forzata sulla base di una sentenza la cui idoneità a costituire titolo CP_ esecutivo potrebbe essere contestata dall tramite un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
*
La causa è documentale ed è fondata su un titolo giudiziale. CP_ L scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto all'obbligo di dimostrare di aver correttamente eseguito, in ottemperanza della sentenza, il pagamento delle somme dovute in restituzione.
Si osserva sul punto che, per quanto l'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dall'attore (art. 2697.2 cc) non equivalga a una ficta confessio da parte del contumace, nondimeno essa evidenzia significativamente che, pur a fronte di allegazioni specifiche
(con conseguenti riscontri probatori documentali) in merito alla fattispecie costitutiva del diritto attoreo, la controparte non ha ritenuto di proporre alcuna eccezione, né comunque di opporre alcuna difesa.
Dunque tale condotta concorre ad avvalorare la fondatezza delle ragioni attoree, comunque adeguatamente provate per via documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo per le tre fasi di studio, CP_ introduttiva e decisoria, ai minimi tariffari attesa la contumacia dell
p.q.m.
Definitivamente pronunciando:
1) condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente - per il titolo di cui alla parte motiva - la complessiva somma di Euro 8.790,95 oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo;
3) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 2109,00= per compensi professionali oltre accessori di legge. Se ne dispone la distrazione in favore del difensore attoreo, che si è dichiarato antistatario.
Civitavecchia, 5/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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