Parere sospensivo 27 maggio 2024
Parere definitivo 7 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01249/2026REG.PROV.COLL.
N. 00740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Cingari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. ES OC;
Per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno ricorrente -OMISSIS- (sottufficiale della Marina Militare) agiva in giudizio dinanzi al T.a.r. Puglia, sede di Lecce con ricorso r.g. n. 1025/2021 per la declaratoria e la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno derivante dalla malattia (“ asbestosi pleurica ”) da cui lo stesso istante era stato colpito a causa della esposizione ad amianto per essere stato impiegato in navi della Marina che utilizzavano detto materiale.
2. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo infondata la prospettazione dell’interessato.
3. - Con rituale atto di appello il sig.-OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua del seguente motivo di gravame:
« Erroneità e falsa applicazione del termine di decorrenza della prescrizione. Violazione e falsa applicazione del dpr n. 243/2006 ».
4. - Resisteva al gravame il Ministero della Difesa, chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
6. - L’appello è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata, il diritto al risarcimento del danno azionato in giudizio dal sig.-OMISSIS- è prescritto in quanto la domanda risarcitoria è stata proposta ben oltre dieci anni dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del danno.
Come emerso in primo grado, la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, nel verbale n. 156 del 22 febbraio 2001, prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente, aveva già chiaramente individuato la eziopatogenesi della infermità “ asbestosi pleurica ”, dando atto - nella parte relativa alle considerazioni medico-legali - che “ nel caso di specie in considerazione del lungo periodo di imbarco effettuato su unità notoriamente ricche di pannellature e tubolature amiantate e della categoria di MC che lo ha esposto reiteratamente ad inalazione involontaria di residue aghiformi di tale materiale, è estremamente verosimile che la patologia denunciata ed attualmente riscontrata sia conseguenza dell’attività lavorativa espletata per numerosi anni”, con conseguente riconoscimento che la suddetta patologia “… dipende da causa di servizio ”.
Dunque, il sig.-OMISSIS- era a conoscenza del danno e del nesso etiologico con i periodi di imbarco sin dal 22 febbraio 2001.
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvenuta il 12 giugno 2021, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. era già ampiamente decorso.
Non può quindi non condividersi il ragionamento posto a fondamento della sentenza di primo grado.
In ogni caso le argomentazioni articolate dal sig.-OMISSIS- nell’atto di appello secondo cui “… Il fondamento giuridico della richiesta di risarcimento del danno, si specifica meglio, è l’essere stato equiparato alle vittime del dovere, che richiede l’aver operato in particolari ambientali ed operative della missione e/o del servizio svolto e l’aver ottenuto il riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi del DPR n. 243/2006 …” (cfr. pag. 11) , “… l’odierno appellante non avrebbe potuto richiede alcun risarcimento del danno, alcun beneficio, perché non vi era alcuna norma di legge, intervenuta 5 anni dopo, che lo equiparava alle vittime del dovere, tantomeno vi era stato un accertamento per stabilire se avesse operato in condizioni particolari di lavoro e/o di missione. …” (cfr. pag. 9), “… si potrebbe far retrodatare il dies a quo da quale far decorrere la prescrizione decennale, dalla data di emissione del verbale della C.M.O. di Taranto n. 1178 dell’11.11.2011, che ebbe riconoscere, per la prima volta, il militare “soggetto equiparato alle vittime del dovere” per la patologia “asbestosi pleurica”, ai sensi del DPR n. 243/2006 ed a quantificare la percentuale di invalidità . …” (cfr. pag. 10), non possono essere positivamente apprezzate.
Invero, comunque la domanda risarcitoria proposta in primo grado è un’azione generica per danni derivanti dal comportamento omissivo della P.A. che non avrebbe predisposto le cautele necessarie affinché il sig.-OMISSIS- non si ammalasse di asbestosi e non è in alcun modo ricollegata alla causa di servizio ovvero al fatto di essere stato considerato vittima del dovere, né la sua proposizione era in alcun modo “condizionata” negativamente dal non avere sino a quel momento ottenuto un positivo accertamento provvedimentale da parte dell’Amministrazione.
In ogni caso, si ripete, il sig.-OMISSIS- già nel 2001 ha acquisito la consapevolezza che la patologia “ asbestosi pleurica ” fosse causata dalle particolari condizioni ambientali e di lavoro e quindi a partire da quella data decorreva il dies a quo del termine di prescrizione per proporre l’azione risarcitoria.
7. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
8. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA IN, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
ES OC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OC | FA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.