Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1249
CS
Parere sospensivo 27 maggio 2024
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CS
Parere definitivo 7 gennaio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto al risarcimento

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza del danno e del nesso eziologico con l'attività lavorativa sin dal 2001, data in cui la Commissione Medica Ospedaliera aveva individuato l'eziopatogenesi dell'asbestosi pleurica e riconosciuto la causa di servizio. Pertanto, il termine di prescrizione decennale era ampiamente decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto da un sottufficiale della Marina Militare avverso la sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni per asbestosi pleurica, patologia contratta a causa dell'esposizione ad amianto durante il servizio. Il ricorrente, che aveva agito in primo grado per ottenere il risarcimento dal Ministero della Difesa, lamentava l'errata applicazione del termine di prescrizione e la violazione del DPR n. 243/2006. L'Amministrazione della Difesa si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Il motivo di gravame si concentrava sull'asserita errata decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che il dies a quo dovesse essere fatto retrodatare alla data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera dell'11 novembre 2011, che aveva riconosciuto il militare come "soggetto equiparato alle vittime del dovere" per la patologia in questione, ai sensi del DPR n. 243/2006.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la correttezza della decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno fosse prescritto, poiché la domanda era stata proposta oltre dieci anni dal momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza del danno e del suo nesso eziologico con l'attività lavorativa. A tal fine, è stato valorizzato il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto del 22 febbraio 2001, nel quale si individuava chiaramente l'eziopatogenesi dell'asbestosi pleurica e si riconosceva la probabile conseguenza dell'attività lavorativa svolta su navi con presenza di amianto, con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Pertanto, il militare era a conoscenza del danno e del suo legame con i periodi di imbarco sin dal 2001, rendendo ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le argomentazioni dell'appellante relative all'equiparazione alle vittime del dovere e al DPR n. 243/2006 sono state ritenute irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione, poiché la domanda risarcitoria era un'azione generica per danni derivanti da un comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione, non condizionata dall'ottenimento di un positivo accertamento provvedimentale. Le spese di lite sono state compensate per giuste ragioni di equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1249
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1249
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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