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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 664/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 664/2021 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via San marco n. 8, CF: – nella qualità di erede di C.F._1
, CF: , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
5/5/1936, ivi deceduto in data 9 agosto 2024 – elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria alla Via Sbarre Centrali n° 124 c/o lo studio dell'Avv. Mariantonietta
CO ( ) che lo rappresenta e difende C.F._3
- appellante -
E
C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
KA MA
1 Corte d'Appello
Grande Oriente D'Italia, P.I. , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio
ED e AE D'AV;
Il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Roma alla via del Governo Vecchio n. 3
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Pt_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1383/2021, Persona_1
pubblicata in data 27 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
a definizione del proc. n. 1241/2018, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei convenuti, per il danno Persona_1 subito a causa di un articolo pubblicato in data 13 aprile 2017 sul giornale “Il
Dubbio”, articolo a firma della convenuta . CP_1
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna degli appellati, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di euro
50.000,00.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 9 novembre 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(11 novembre 2024).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Persona_1
n. 1383/2021, pubblicata in data 27 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria a definizione del proc. n. 1241/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 664/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Mauro Mirenna consigliere dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 664/2021 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1
Via San marco n. 8, CF: – nella qualità di erede di C.F._1
, CF: , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
5/5/1936, ivi deceduto in data 9 agosto 2024 – elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria alla Via Sbarre Centrali n° 124 c/o lo studio dell'Avv. Mariantonietta
CO ( ) che lo rappresenta e difende C.F._3
- appellante -
E
C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
KA MA
1 Corte d'Appello
Grande Oriente D'Italia, P.I. , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio
ED e AE D'AV;
Il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Roma alla via del Governo Vecchio n. 3
- appellati -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Pt_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1383/2021, Persona_1
pubblicata in data 27 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
a definizione del proc. n. 1241/2018, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dei convenuti, per il danno Persona_1 subito a causa di un articolo pubblicato in data 13 aprile 2017 sul giornale “Il
Dubbio”, articolo a firma della convenuta . CP_1
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna degli appellati, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di euro
50.000,00.
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 9 novembre 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con decreto presidenziale dell'1.11.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione
(11 novembre 2024).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Persona_1
n. 1383/2021, pubblicata in data 27 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria a definizione del proc. n. 1241/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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