Ordinanza cautelare 11 maggio 2017
Sentenza 1 marzo 2021
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 17 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/03/2021, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00275/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2017, proposto da
Wenet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Bevilacqua, Francesca Pietropaolo, con domicilio eletto presso lo studio Luca Bevilacqua in Roma, viale Tiziano 80;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
Condominio Scaligero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Calo', con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico n. 6;
per l'annullamento
della nota prot. U-40802 adottata dal Comune di Padova in data 2/6 febbraio 2017 a firma del Capo Settore Edilizia Privata con cui si dispone il diniego dell'esercizio dei doveri di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al Titolo IV d.P.R. 380 in ordine alle opere di divisione in stalli e realizzazione di parcheggio privato effettuate dal Condominio Scaligero sulla base della SCIA del 30 giugno 2016 prot. 0173515, CILA del 16 luglio 2015 prot. 190976 e CILA del 8 aprile 2016 prot. 0102905, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e del Condominio Scaligero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la società ricorrente ha impugnato il diniego di esercizio dei poteri inibitori e repressivi sull'attività urbanistico-edilizia oppostole dal Comune di Padova in relazione a un intervento realizzato sua area privata condominiale in forza di una CILA non asseverata del 30 giugno 2016, con la quale l’amministratore del Condominio Scaligero, dando attuazione alla volontà assembleare, ha fatto eseguire lavori consistenti nella delimitazione con strisce di colore giallo di posti auto e stalli per la sosta di cicli e motocicli, di elementi fermaruota e di alcuni paletti dissuasori di sosta.
La ricorrente, risultata soccombente nei giudizi civili intentati avverso la delibera assembleare che approvato i lavori, ha impugnato il surriferito diniego di esercizio dei poteri inibitori e repressivi in materia urbanistica ed edilizia oppostole dal Comune, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare sostenendo che la suddetta suddivisione in posti auto e stalli dell’area condominiale sarebbe stata realizzata in dl Condominio in violazione di una servitù di pubblico transito costituita negli anni 60’, in base alla quale si prevedeva la realizzazione di un marciapiede (di fatto mai costruito) e non la suddivisione in stalli dell’area condominiale di cui trattasi.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Padova e il Condominio Scaligero, contrastando analiticamente le avverse pretese sia in rito che nel merito.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Il Comune non era tenuto ad esercitare i poteri inibitori e repressivi in materia edilizia previsti dal d.P.R. 380/2001 in quanto l’intervento realizzato dal Condominio Scaligero sull’ area privata condominiale (delimitazione con strisce di colore giallo di posti auto e stalli per la sosta di cicli e motocicli, di elementi fermaruota e di alcuni paletti dissuasori di sosta) è privo di impatto sul territorio, non aumenta il carico urbanistico né viola gli strumenti urbanistici comunali e/o i regolamenti edilizi.
La società ricorrente, che ha impugnato senza successo dinanzi al G.O. la delibera condominiale che ha approvato i lavori, non è legittimata a far valere nel processo amministrativo la mancata attuazione della servitù ad uso pubblico asseritamente prevista da una Convenzione degli anni 60’, in quanto - a prescindere da ogni considerazione circa il contenuto della suddetta servitù di passaggio - trattasi di pretesa azionata da un soggetto privo di una posizione differenziata e qualificata rispetto a quella della generalità dei consociati e che non vanta neppure un interesse concreto e attuale ad impugnare il diniego di esercizio dei poteri inibitori e repressivi da parte del Comune, considerato che nell’area di cui trattasi il passaggio pedonale è pacificamente assicurato e l’istante ha ricevuto in assegnazione due posti auto per i propri clienti o dipendenti, finendo in tal modo per trarre un obiettivo vantaggio dall’intervento per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato e comunque inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Padova e al Condominio Scaligero le spese di lite, liquidate in € 4000 per ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO