Sentenza 21 agosto 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2007, n. 17766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17766 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ EP, quale legale rappresentante pro tempore della SRL CARTIERE DEL LETE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, difeso dall'avvocato GRILLO CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO SILVANI 46, c/o avv. Maria Furieti difeso dall'avvocato GAROFALO ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/04 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE sezione distaccata di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 05/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verbale redatto dai C.C. di Prata Sannita in data 23.9.1999, il Presidente della Provincia di Caserta emise ordinanza- ingiunzione prot. n. 10418/EC nei confronti della S.r.l. Cartiere del Lete per la violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2 consistita nell'incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, nel quale non erano stati annotati Kg. 60 di olio minerale esausto rinvenuti dai verbalizzanti all'atto dell'accesso.
L'opposizione proposta dalla Soc. Cartiere del Lete è stata respinta dal giudice unico del Tribunale di S. Maria C. V. - Sez. di Piedimonte Matese con sentenza del 5.2.2004. Il Tribunale, sulla base dei rilievi dei verbalizzanti e delle dichiarazioni rese agli stessi, nell'immediatezza dei fatti, sia dal legale rappresentante della società che da dipendenti della stessa, ha ritenuto provato il fatto contestato ed ha disatteso la difesa dell'opponente basata sull'assunto che l'olio doveva essere riutilizzato per cui non poteva considerarsi rifiuto. Ha precisato, al riguardo, il Tribunale che gli stessi dipendenti avevano qualificato il materiale come "olio esausto" che, per dimenticanza non era stato annotato sui registri e che lo stesso, per essere riutilizzato doveva essere sottoposto a trattamenti specifici di recupero previa denunzia di "autosmaltimento".
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. Cartiere del Lete, in persona del legale rappresentante, sulla base di due motivi. La Provincia di Caserta resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo mezzo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Illogicamente il giudice di merito aveva disatteso la giustificazione data dalla ricorrente secondo cui ai verbalizzanti era stato esibito un registro non più in uso anziché quello nuovo unificato nel quale erano state registrate tutte le operazioni successive al 30.9.1998. Erroneamente, inoltre, lo stesso giudice aveva ritenuto che si trattasse di rifiuto, nonostante che il materiale, essendo "olio di recupero", fosse destinato ad essere riutilizzato per la lubrificazione dei numerosi meccanismi esistenti nello stabilimento. Il motivo non è fondato.
1.a. Il Tribunale ha disatteso l'assunto difensivo dell'odierna ricorrente non solo basandosi sulla natura del materiale rinvenuto (di colore nerastro e di scarsa viscosità) ma anche sulle dichiarazioni del legale rappresentante della società e di due dipendenti della stessa, oltre al direttore tecnico, il quali avevano riferito trattarsi di "olio esausto", la cui annotazione nei registri era stata omessa per mera dimenticanza da parte dell'addetto, nonché sul rilievo - anch'esso decisivo e non attinto da specifica censura - che per essere riutilizzato, l'olio abbisognava di un trattamento di rigenerazione, dopo che la società ne avesse denunziato l'"autosmaltimento".
1.b. Il Tribunale, nel qualificare rifiuto l'olio esausto rinvenuto nei locali dello stabilimento della ricorrente si è attenuto ai principi fissati da questa Corte, secondo cui per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie stabilite dalla legge, di cui il produttore di disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assumano rilievo ne' la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero ne' la volontà del produttore di riutilizzare il rifiuti, a meno che il riutilizzo non possa avvenire senza alcun trattamento o che esso avvenga a seguito di un trattamento preventivo di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cfr. Cass. 7962/98). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il riutilizzo dell'olio esausto necessitasse, appunto, di un preventivo trattamento di recupero e tale affermazione non viene attinta dai censura sicché deve escludersi che l'olio di che trattasi possa appartenere al tertium genus dell'"olio di recupero" riutilizzabile tal quale nel processo produttivo, come sostenuto nel ricorso.
2. Col secondo motivo, denunziando la violazione dell'art. 2697 c.c. la ricorrente si duole che il giudice non si sia avvalso dei poteri dispositivi riconosciutigli dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 per acquisire i necessari elementi di prova in ordine alla responsabilità della società, che doveva essere dimostrata dalla Provincia la quale, invece, si era limitata al richiamo del verbale di accertamento. La censura è infondata.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti in atti costituissero prova sufficiente della consumazione dell'illecito da parte della società ed è pervenuti alle conclusioni decisorie attraverso un ragionamento esaustivo e logicamente corretto, dopo attento esame di tutte le risultanze di causa. Nessuna necessità, dunque, vi era di acquisire prove ulteriori, peraltro genericamente indicate dalla parte ricorrente.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 di onorario, oltre spese fisse, IVA, CAP ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2007