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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1306/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile – collegio B
........................................................ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1306/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il AR
0 ta in Angri (SA), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], ed RT elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
nata a [...], il [...] e P_ CP_3
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliate in
[...] A), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che le rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di intervento. INTERVENIENTI VOLONTARIE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni: Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate. PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.2.2023 i ricorrenti chiedevano a questo tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant' Antonio Abate il 7.5.2003, precisando che dall'unione sono nate due figlie e , nate a Vico P_ CP_3
Equense (NA), il 12.09.2003 entr en nomicamente autosufficienti. A tal fine premettevano che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 31.5.2022, aveva omologato gli accordi di separazione tra i coniugi di cui al verbale di comparizione del 17.3.2022 e che da tale data essi non si erano riconciliati. All'udienza del 31-10-2023 il Collegio rilevava la carenza di legittimazione delle parti in ordine alla clausola dell'accordo concernente il versamento diretto alle figlie del contributo al mantenimento previsto in loro favore e a carico del padre. In data 27-12-2023 si costituivano in giudizio e , P_ CP_3 le quali chiedevano che fosse posto a carico d i RT versare direttamente alle intervenienti, maggiorenni non economicamente autosufficienti, il contributo previsto negli accordi per il loro mantenimento, nonché di provvedere a contribuire al pagamento delle tasse universitarie sino a quando e saranno in regola con gli esami previsti P_ CP_3 per ogni anno accademico, rendendosi meritevoli e non andranno fuoricorso, precisando di aver già percepito parte del contributo alle spese universitarie con la riscossione della polizza n. 6311196 ( + della Org_1 [...]
), avente come contraente il sig. e polizza n. Org_2 RT ente come contraente la sig.ra . AR
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso e il Collegio riservava la decisione all'udienza camerale del 9-1-2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comu- nione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Il Collegio dà atto che ha rinunciato ad ogni AR emolumento in suo favore;
inoltre, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il collegio dà altresì atto che le parti hanno concordato che le figlie maggiorenni non autosufficienti vivranno con AR nella dimora sita in Sant' Antonio Abate (NA) alla Via lettere n. 47, di proprietà dei genitori della . Tale pattuizione, non riguardante quella AR che era la casa coniugale, è relativa a profili eventuali e non necessari della sentenza di cessazione degli effetti civili, e pertanto non forma oggetto delle statuizioni del tribunale. Quanto al mantenimento delle figlie, le parti – ivi comprese le intervenienti volontarie- si sono accordate nel senso che fino a quando e P_
non diventeranno economicamente autosuf CP_3 CP_1 verserà, direttamente in favore delle stesse, la somma mensile di
[...]
500,00 euro ciascuna, quale contributo al loro mantenimento;
detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza. L'assegno di mantenimento per le figlie sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici al consumo. Le Org_3 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 60% a carico di e del 40% a carico di , RT AR ad eccezi ediche mutuabili;
le s per espressa volontà delle parti saranno a totale carico di RT che le verserà direttamente in favore delle stesse, ciò sino a quando saranno in regola con gli esami previsti e non andranno fuoricorso;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da AR
e , così provvede:
[...] RT
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antonio Abate il 7.5.2003 tra nato a [...] RT
Stabia (NA) il 30.04.1981 e , nata a AR
Castellammare di Stabia (NA) il 08.04.1985 (atto n. 16 - P. II, S. A registri atti matrimonio anno 2003); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1- 12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile); C. dispone che versi, direttamente in favore delle figlie e RT P_
, la so 00,00 euro ciascuna, quale contributo o CP_3 mantenimento;
detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, almeno sino a quando ciascuna figlia non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno di mantenimento per le figlie sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT;
D. dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche e ricreative, siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 60% a carico di e del 40% a carico di RT AR
, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese universitarie
[...] saranno a totale carico del che le verserà RT direttamente in favore delle stesse, ciò sino a quando saranno in regola con gli esami previsti e non andranno fuoricorso;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, invece, le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
E. dichiara che le parti hanno regolato i loro ulteriori rapporti patrimoniali nei termini descritti in motivazione;
F. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 10-1-2024
il presidente estensore dott.ssa Silvia Blasi
Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile – collegio B
........................................................ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1306/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il AR
0 ta in Angri (SA), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], ed RT elettivamente domiciliato in Angri (SA), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE E
nata a [...], il [...] e P_ CP_3
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliate in
[...] A), alla via Dei Goti n. 198, presso lo studio degli avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che le rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di intervento. INTERVENIENTI VOLONTARIE NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni: Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate. PM: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.2.2023 i ricorrenti chiedevano a questo tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant' Antonio Abate il 7.5.2003, precisando che dall'unione sono nate due figlie e , nate a Vico P_ CP_3
Equense (NA), il 12.09.2003 entr en nomicamente autosufficienti. A tal fine premettevano che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 31.5.2022, aveva omologato gli accordi di separazione tra i coniugi di cui al verbale di comparizione del 17.3.2022 e che da tale data essi non si erano riconciliati. All'udienza del 31-10-2023 il Collegio rilevava la carenza di legittimazione delle parti in ordine alla clausola dell'accordo concernente il versamento diretto alle figlie del contributo al mantenimento previsto in loro favore e a carico del padre. In data 27-12-2023 si costituivano in giudizio e , P_ CP_3 le quali chiedevano che fosse posto a carico d i RT versare direttamente alle intervenienti, maggiorenni non economicamente autosufficienti, il contributo previsto negli accordi per il loro mantenimento, nonché di provvedere a contribuire al pagamento delle tasse universitarie sino a quando e saranno in regola con gli esami previsti P_ CP_3 per ogni anno accademico, rendendosi meritevoli e non andranno fuoricorso, precisando di aver già percepito parte del contributo alle spese universitarie con la riscossione della polizza n. 6311196 ( + della Org_1 [...]
), avente come contraente il sig. e polizza n. Org_2 RT ente come contraente la sig.ra . AR
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso e il Collegio riservava la decisione all'udienza camerale del 9-1-2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comu- nione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Il Collegio dà atto che ha rinunciato ad ogni AR emolumento in suo favore;
inoltre, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il collegio dà altresì atto che le parti hanno concordato che le figlie maggiorenni non autosufficienti vivranno con AR nella dimora sita in Sant' Antonio Abate (NA) alla Via lettere n. 47, di proprietà dei genitori della . Tale pattuizione, non riguardante quella AR che era la casa coniugale, è relativa a profili eventuali e non necessari della sentenza di cessazione degli effetti civili, e pertanto non forma oggetto delle statuizioni del tribunale. Quanto al mantenimento delle figlie, le parti – ivi comprese le intervenienti volontarie- si sono accordate nel senso che fino a quando e P_
non diventeranno economicamente autosuf CP_3 CP_1 verserà, direttamente in favore delle stesse, la somma mensile di
[...]
500,00 euro ciascuna, quale contributo al loro mantenimento;
detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza. L'assegno di mantenimento per le figlie sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici al consumo. Le Org_3 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 60% a carico di e del 40% a carico di , RT AR ad eccezi ediche mutuabili;
le s per espressa volontà delle parti saranno a totale carico di RT che le verserà direttamente in favore delle stesse, ciò sino a quando saranno in regola con gli esami previsti e non andranno fuoricorso;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da AR
e , così provvede:
[...] RT
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Antonio Abate il 7.5.2003 tra nato a [...] RT
Stabia (NA) il 30.04.1981 e , nata a AR
Castellammare di Stabia (NA) il 08.04.1985 (atto n. 16 - P. II, S. A registri atti matrimonio anno 2003); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1- 12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile); C. dispone che versi, direttamente in favore delle figlie e RT P_
, la so 00,00 euro ciascuna, quale contributo o CP_3 mantenimento;
detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, almeno sino a quando ciascuna figlia non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno di mantenimento per le figlie sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT;
D. dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche e ricreative, siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 60% a carico di e del 40% a carico di RT AR
, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese universitarie
[...] saranno a totale carico del che le verserà RT direttamente in favore delle stesse, ciò sino a quando saranno in regola con gli esami previsti e non andranno fuoricorso;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, invece, le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
E. dichiara che le parti hanno regolato i loro ulteriori rapporti patrimoniali nei termini descritti in motivazione;
F. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 10-1-2024
il presidente estensore dott.ssa Silvia Blasi