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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1252/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
09/07/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRASCATI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCALONE ROSA MARIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bi- Controparte_1
tetto in data 04/08/2007, unione dalla quale non sono nati figli. Con sentenza n. 1344/2020, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta alla controparte di non aver dato seguito alla trattativa per giungere ad una mediazione, per cui chiede la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, non
2 necessitando d'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va
3 dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULLE SPESE DEL GIUDIZIO” – Al riguardo, deve darsi atto che in data 17.1.2025 il difensore del ricorrente inviava alla resistente ri- chiesta per avviare un ricorso congiunto per la dichiarazione di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, richiesta che veniva riscontrata positivamente dal difensore della resistente con PEC del 28.1.2025 inviata alle ore 20:23, senza formulare una concreta proposta e, nella stessa giornata, e segnatamente alle ore
11:40, risulta depositato il ricorso introduttivo del presente giudi- zio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene ravvisabili giusti mo- tivi per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., atteso che, nella sostanza, nes- suna opposizione è stata formulata dalla resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed entrambe le parti avevano espresso la volontà di adottare una soluzione concordata, poi non raggiunta per mancato coordinamento tra le stesse.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bitetto in data 04/08/2007 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitetto al n. 37, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2007;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1252/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
09/07/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRASCATI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCALONE ROSA MARIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bi- Controparte_1
tetto in data 04/08/2007, unione dalla quale non sono nati figli. Con sentenza n. 1344/2020, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matri- monio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta alla controparte di non aver dato seguito alla trattativa per giungere ad una mediazione, per cui chiede la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, non
2 necessitando d'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va
3 dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULLE SPESE DEL GIUDIZIO” – Al riguardo, deve darsi atto che in data 17.1.2025 il difensore del ricorrente inviava alla resistente ri- chiesta per avviare un ricorso congiunto per la dichiarazione di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, richiesta che veniva riscontrata positivamente dal difensore della resistente con PEC del 28.1.2025 inviata alle ore 20:23, senza formulare una concreta proposta e, nella stessa giornata, e segnatamente alle ore
11:40, risulta depositato il ricorso introduttivo del presente giudi- zio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene ravvisabili giusti mo- tivi per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., atteso che, nella sostanza, nes- suna opposizione è stata formulata dalla resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed entrambe le parti avevano espresso la volontà di adottare una soluzione concordata, poi non raggiunta per mancato coordinamento tra le stesse.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bitetto in data 04/08/2007 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitetto al n. 37, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2007;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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