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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4688 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via cernaia, 3 98123 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. DAMIRI GIUSEPPA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv.
SFERRAZZA MAURO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 595 2021 00005112 12 000, notificato in data 15 novembre 2021, con cui l' ha intimato alla ricorrente il versamento dei CP_1
contributi previdenziali per la Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi relativamente all'annualità 2019. Detta pretesa è fondata sull'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, iscrizione derivante dal verbale ispettivo n. 48000006222733 del 15 gennaio 2016.
La parte ricorrente ha eccepito, con argomentazioni puntuali e documentate, l'illegittimità dell'avviso di addebito, evidenziando come lo stesso si fondi su un presupposto già annullato con sentenza n. 950/2024 del Tribunale di
Patti, pronunciata tra le medesime parti nel procedimento n. R.G. 3064/2016. La sentenza in parola ha dichiarato la nullità del verbale ispettivo sopra indicato e di tutti gli atti consequenziali, compresi precedenti avvisi di addebito fondati su tale accertamento. Pertanto, è evidente che l'avviso oggetto del presente giudizio non possa che essere colpito dalla medesima sorte invalidante.
L' costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità della propria CP_1
pretesa contributiva, richiamando le risultanze delle indagini ispettive e le dichiarazioni rese dalla stessa in occasione dell'accertamento. Tuttavia, è Pt_1
incontestato che tali dichiarazioni, seppur acquisite, non sono state idonee a dimostrare in modo univoco e inequivocabile il possesso da parte della ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti, come delineati dalla normativa vigente (L. n. 9/1963, L. n.
1047/1957).
Deve altresì rilevarsi come la sentenza n. 950/2024, pur non ancora passata in giudicato, costituisca un vincolo logico e giuridico per il presente giudizio, in quanto emessa tra le stesse parti, con riferimento al medesimo presupposto fattuale e giuridico. La coerenza interpretativa e l'esigenza di evitare giudicati contrastanti impongono un'adesione al principio già affermato nella suddetta decisione. Del resto, l'avviso impugnato è l'ennesima manifestazione di un comportamento reiterato dell'ente previdenziale, il quale ha continuato ad emettere atti impositivi nonostante l'avvenuta pendenza di giudizi sulla medesima questione.
In aggiunta, è stato rilevato dalla ricorrente che l'avviso impugnato è carente della necessaria indicazione della "causale del credito", così come previsto dall'art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010. L'atto impugnato, infatti, omette di indicare in modo specifico gli estremi dell'atto impositivo (verbale ispettivo) da cui discende la pretesa e la data della sua notificazione, vizio che si traduce nella nullità dell'avviso stesso.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi per l'illegittimità dell'avviso di addebito in oggetto, per difetto assoluto di presupposti e per violazione della normativa applicabile. Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'atto opposto.
Considerata la pluralità di giudizi instaurati dalla medesima ricorrente in relazione al medesimo verbale ispettivo, nonché l'onere processuale derivato dalla necessità di dover proporre plurime impugnazioni avverso atti parimenti viziati, appare equo disporre la condanna dell'ente previdenziale alla refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
• accerta l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 595 2021 00005112 12 000, notificato il 15.11.2021, e ne dispone l'annullamento;
• condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano CP_1
in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppa Damiri che si dichiara antistataria;
Così deciso in Patti 05/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo