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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42231/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42231/2023
tra
[...]
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10,15 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per gli attori l'avv. PELLEGRINO FILIPPO che si riporta agli atti.
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio
L'avv. Pellegrino concorda di essere esentato dalla presenza al momento della lettura.
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42231/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO FILIPPO e elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PELLEGRINO FILIPPO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Condominio sito in
C Milano, Ariberto n. 1/ corso Genova n. 20, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare
- si chiede disporsi la riunione per connessione del presente giudizio con il giudizio R.G. n.1692/2023 in quanto,
per i motivi sopra esposti, sussiste connessione oggettiva e connessione soggettiva, nonché per ragioni di
economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale del
[...]
tenutasi in data 01.12.2022 per mancata convocazione delle sigg.re e Controparte_2 Pt_2
In via principale - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni Pt_3
adottate dall'assemblea condominiale del tenutasi in data Controparte_2
01.12.2022 inerenti i punti dell'odg n.ri 1-2-3-5-7, per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e comunque annullare la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale del via CP_1
pagina 3 di 10 tenutasi in data 02.02.2023 relativamente al punto 5 dell'odg, per tutti i motivi sopra Controparte_2
esposti; In via istruttoria - riservata ogni istanza, integrazioni, deduzione e produzione entro i termini stabiliti
dalla legge”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada che all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. CP_1
281 sexies c.p.c. .
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
11.12.2024 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava come segue le conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale del
[...]
tenutasi in data 01.12.2022 inerenti i punti dell'odg n.ri 1-2-3-5-7, per tutti i motivi Controparte_2
sopra esposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare la deliberazione adottata
dall'assemblea condominiale del tenutasi in data 02.02.2023 Controparte_2
relativamente al punto 5 dell'odg, per tutti i motivi sopra esposti;
3) condannare il convenuto al pagamento delle
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cap come per legge”.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 6.5.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, conclusesi con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 1.12.2022 e del 2.2.2023 (strettamente connesse tra loro) sarebbero illegittime.
Deve darsi atto che secondo l'assunto attoreo le due delibere qui impugnate sarebbero strettamente connesse con la prodromica delibera assunta dal in data 13.7.2022, impugnata nel giudizio avente R.G. n. CP_1
1692/2023 e dichiarata nulla dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1906/2025 resa dal dott. Pietro Paolo
Pisani in data 6.3.2025.
Venendo ai motivi di impugnazione come dedotti da parte attrice quanto alla delibera del 1.12.2022 parte attrice pagina 4 di 10 lamenta vizi formali e vizi sostanziali .
Va preliminarmente precisato che la differenza tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria non è
l'argomento sottoposto alla decisine dei condomini ma che, mentre l'assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente per legge su tutti i temi inerenti la gestione dei servizi e dei beni comuni anche di manutenzione straordinaria, l'assemblea straordinaria è convocata solo in caso di necessità.
Quanto ai vizi formali parte attrice deduce che la omessa convocazione della attrice . Pt_2
Dalla documentazione in atti è provato e comunque confermato da parte attrice che l'attrice ha Pt_2
partecipato all'assemblea per il tramite del delegato il quale si è astenuto ad ogni deliberazione. CP_3
Come noto, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto o che violino i criteri di riparto . Ne consegue che la violazione delle norme relative alla convocazione certamente comporta,
non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art.1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cass.
7.3.2005 n. 4805); mentre la verbalizzazione non conforme a verità comporta la nullità
assoluta del verbale stesso.
A ciò si aggiunga che, è noto In tema di delibere condominiali, che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, e deve pagina 5 di 10 contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, come previsto dall'art. 66 c. 3 disp. att. c.c. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto determina l'annullabilità
della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o assenti non ritualmente convocati. La presenza del condomino all'assemblea può sanare il vizio della convocazione solo qualora questi partecipi senza contestare espressamente tale irregolarità, configurandosi in tal caso un'acquiescenza sanante.
Al contrario, se il condomino, pur presente, solleva contestazioni circa la ritualità della convocazione nel corso dell'assemblea stessa, tale condotta impedisce la sanatoria del vizio. (cass 434\005 e CdA Catanzaro
808\2021).
Orbene, nel caso di specie, dal verbale di assemblea dell'1.12.22 si evince che l'attrice era presente per Pt_2
il tramite del suo delegato ma non vi è, pacificamente, verbalizzazione nel senso di aver fatto rilevare CP_3
che l'avviso di convocazione è pervenuto tardivamente o è stato omesso.
Fermo che è noto che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova. Spetta
poi al che impugna la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto CP_2
risulta dal relativo verbale.(cass.11375\17)
Nella specie, dal tenore letterale la documentazione in atti, si attesta che il delegato era presente ma non vi è
prova in atti che abbia insistito affinché fosse verbalizzata la contestazione di omessa convocazione, né è stato richiesto ulteriore mezzo istruttorio che confermasse l'assunto di parte attrice cui spetta l'onere della prova.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso.
Quanto ai vizi sostanziali parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente del punto n. 1
dell'O.D.G. (approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria e straordinaria 2021/2022), del punto n. 2
dell'O.D.G. (approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria e straordinaria 2022/2023), del punto n. 3
dell'O.D.G. (nomina amministratore e consiglieri), del punto n. 5 dell'O.D.G. (revoca delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria condominiale in data 13 ottobre 2022), del punto n. 7 dell'O.D.G. (conferma della delibera assunta dall'assemblea straordinaria condominiale del 13 luglio 2022) .
pagina 6 di 10 In particolare parte attrice, in relazione ai punti 1 e 2 dell'odg, lamenta la tardiva trasmissione e la messa a disposizione dei documenti relativi al rendiconto consuntivo 2021/2022 e al bilancio preventivo 2022/2023
avvenuta in violazione dell'art. 23 del regolamento condominiale che prevede (al pari della convocazione assembleare) la trasmissione almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione di copia del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.(doc 3) .
La norma regolamentare è chiara sul punto ed evidenzia la volontà di tutelare la partecipazione informata di ogni singolo condomino alla assemblea . Infatti ai sensi dell'art. 1105, terzo comma, c.c., dettato in materia di comunione ma applicabile anche al condominio ex art art. 1139 c.c., “ per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione”. Nel caso in esame, il tardivo invio della documentazione, non contrastato dal che è CP_1
rimasto contumace, viola il diritto alla partecipazione consapevole del singolo condomino con la conseguenza che deve essere accolto il motivo di impugnazione ed annullati i punti 1 e 2 dell'odg.
Quale ulteriore motivo di impugnativa della delibera del 1.12.2022 parte attrice lamenta la invalidità della nomina dell'amministratore e la nomina dei consiglieri condominiali (punto n. 3 dell'O.D.G.) perché avvenuta con il voto favorevole di 469,44 millesimi in violazione dell'art. 1136 c.c.
Sul punto deve rilevarsi è intervenuta la cessazione della materia del contendere avendo l'assemblea con delibera del 2.2.2023 al punto 1 dell'odg deliberato nuovamente sul medesimo argomento .
Parte attrice lamenta poi in relazione al punto n. 5 dell'O.D.G. l'illegittimità della delibera che ha approvato la revoca delle delibere con cui in data 13.10.2022 il condominio (in alternativa al progetto dell'ingegnere Tes_1
deliberato dall'assemblea in data 13.7.2022) aveva deciso di conferire all'ingegnere l'incarico per lo Per_1
sviluppo e per la redazione di uno specifico capitolato delle opere straordinarie da eseguirsi sulle facciate condominiali e sui balconi a servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale. L'impugnativa di parte attrice si fonda sul presupposto di una dedotta illegittima condotta dell'amministratore volta ad orientare l'assemblea alla revoca della delibera del 13.10.2022sul punto .
Fermo che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, e tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento pagina 7 di 10 condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001;
Cass. n. 19457 del 2005), nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di revocare precedenti delibere, a nulla valendo sul punto la circostanza che l'argomento sia stato posto all'odg dall'amministratore senza richiesta esplicita di alcun condominio (restando nel suo pieno potere convocare l'assemblea per argomenti inerenti la gestione e manutenzione dei beni e servizi comuni ex art 1129 e 1130 c.c.) e il dedotto illegittimo operato dell'amministratore che non è oggetto del presente giudizio mancando in atti espressa domanda di mala gestio. Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata.
Parte attrice lamenta infine, in relazione a punto 7 dell'odg della delibera del 1.12.2022 la illegittimità della decisione assembleare nella parte in cui ha confermato la delibera del 13.7.2022 con la quale il CP_1
aveva approvato il progetto dell'ingegnere denominato soluzione “B” inerente lavori straordinari di Tes_1
rifacimento delle facciate condominiali e dei balconi a servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale perché approvata a) con il voto favorevole di 472,24 millesimi in violazione dell'art. 1120, comma quarto, c.c. che statuirebbe che la delibera di approvazione dell'esecuzione di opere che alterano il decoro architettonico degli edifici possa ritenersi valida soltanto in presenza della unanimità dei consensi da parte di tutti i condomini, b) in ogni caso, nell'ipotesi in cui il progetto dell'ingegnere dovesse ritenersi non lesivo del decoro Tes_1
architettonico dell'edificio, in mancanza della maggioranza qualificata (almeno i due terzi del valore dell'edificio)
prevista dall'art. 1120, comma primo, c.c. per le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni, c) in mancanza della unanimità dei consensi di tutti i condomini le cui proprietà private risultano interessate dalle opere straordinarie posto che il rivestimento termico e le altre opere proposte dall'ingegnere sarebbero Tes_1
invasivi delle proprietà private dei condomini e violerebbero il diritto di proprietà dei condomini.
Sul punto deve rilevarsi che è intervenuto giudicato sostanziale con la sentenza 1906\25 tra le parti con la quale ha dedotto che… “La deliberazione in esame sul punto, dunque, esula dalle attribuzioni della assemblea - che non può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacchè qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale pagina 8 di 10 dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi -, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica dell'oggetto (Cass9839\2021) Ne consegue che sussistono i vizi in esame eccepiti da parte attrice, rilevanti sotto il profilo di nullità della delibera impugnata e, conseguentemente, non sanati né sanabili dalla successiva delibera dell'1/12/2022 che si è limitata a confermare quella del 13/07/2022; nonchè l'accoglimento della domanda attorea..”
Consegue la nullità della delibera impugnata del 1.12.2022 del Controparte_4
in Milano, convenuto, relativamente al punto in cui al punto 7 dell'odg conferma l'approvazione del progetto denominato soluzione servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale come da delibera del 13.7.2022.
Venendo ai motivi di impugnazione come dedotti da parte attrice quanto alla delibera del 2.2.2023 parte attrice lamenta vizi sostanziali in relazione al punto 5 dell'odg infatti quanto al punto 1 deduce la “stranezza della deliberazione” ma non specifica formale domanda di invalidità dello stesso .
Con riferimento alle delibera assunta dal con la maggioranza di 515,03 millesimi all'assemblea del CP_1
2.2.2023 sul punto n. 5 dell'O.D.G. inerente il conferimento di un ulteriore incarico all'ingegnere per la Tes_1
prosecuzione e lo sviluppo progettuale della seconda fase dei lavori straordinari di rifacimento delle facciate condominiali , le attrici ne lamentano la illegittimità alla luce 1) della invalidità delle delibere del 13.7.2022 e del
1.12.2022 che la precedono in quanto presupposti logici e indefettibili e 2) dell'adozione della stessa in mancanza della maggioranza qualificata (almeno i due terzi del valore dell'edificio) prevista dall'art. 1120,
comma primo, c.c. per le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni.
Ribadito quanto sopra detto in tema di sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio che non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità anche in termini di eccesso di potere, nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di conferire ulteriore incarico a al professionista per la sola fase progettuale come chiaramente indicato nel verbale che esclude espressamente che vengano approvati o appaltata l'esecuzione dei lavori .
pagina 9 di 10 Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n.
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza di cui CP_1
all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55
del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- annulla i punti 1 e 2 dell'odg della delibera condominiale del 1/12/2022 del Controparte_4
in Milano, convenuto, come in motivazione
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al punto 3 dell'odg della delibera del 1.12.20222 del in Milano, convenuto come in motivazione Controparte_4
- dichiara la nullità della delibera impugnata del 1/12/2022 punto 7 dell'odg del 1- Controparte_4
Corso Genova 20 in Milano, convenuto, come in motivazione
-Rigetta ogni altra domanda
- Condanna il in Milano, a corrispondere agli attori, in solido tra Controparte_4
di loro, le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, che liquida in €. 600,00 per anticipazioni ed €.10,.000, per compensi, oltre al 15% per spese generali, cpa e Iva se dovuta.
- sentenza esecutiva
Deciso in Milano il 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42231/2023
tra
[...]
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10,15 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per gli attori l'avv. PELLEGRINO FILIPPO che si riporta agli atti.
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio
L'avv. Pellegrino concorda di essere esentato dalla presenza al momento della lettura.
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42231/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO FILIPPO e elettivamente domiciliati presso il difensore avv. PELLEGRINO FILIPPO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Condominio sito in
C Milano, Ariberto n. 1/ corso Genova n. 20, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare
- si chiede disporsi la riunione per connessione del presente giudizio con il giudizio R.G. n.1692/2023 in quanto,
per i motivi sopra esposti, sussiste connessione oggettiva e connessione soggettiva, nonché per ragioni di
economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale del
[...]
tenutasi in data 01.12.2022 per mancata convocazione delle sigg.re e Controparte_2 Pt_2
In via principale - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni Pt_3
adottate dall'assemblea condominiale del tenutasi in data Controparte_2
01.12.2022 inerenti i punti dell'odg n.ri 1-2-3-5-7, per tutti i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e comunque annullare la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale del via CP_1
pagina 3 di 10 tenutasi in data 02.02.2023 relativamente al punto 5 dell'odg, per tutti i motivi sopra Controparte_2
esposti; In via istruttoria - riservata ogni istanza, integrazioni, deduzione e produzione entro i termini stabiliti
dalla legge”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada che all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. CP_1
281 sexies c.p.c. .
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
11.12.2024 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava come segue le conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e comunque annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale del
[...]
tenutasi in data 01.12.2022 inerenti i punti dell'odg n.ri 1-2-3-5-7, per tutti i motivi Controparte_2
sopra esposti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare la deliberazione adottata
dall'assemblea condominiale del tenutasi in data 02.02.2023 Controparte_2
relativamente al punto 5 dell'odg, per tutti i motivi sopra esposti;
3) condannare il convenuto al pagamento delle
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cap come per legge”.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 6.5.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, conclusesi con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 1.12.2022 e del 2.2.2023 (strettamente connesse tra loro) sarebbero illegittime.
Deve darsi atto che secondo l'assunto attoreo le due delibere qui impugnate sarebbero strettamente connesse con la prodromica delibera assunta dal in data 13.7.2022, impugnata nel giudizio avente R.G. n. CP_1
1692/2023 e dichiarata nulla dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1906/2025 resa dal dott. Pietro Paolo
Pisani in data 6.3.2025.
Venendo ai motivi di impugnazione come dedotti da parte attrice quanto alla delibera del 1.12.2022 parte attrice pagina 4 di 10 lamenta vizi formali e vizi sostanziali .
Va preliminarmente precisato che la differenza tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria non è
l'argomento sottoposto alla decisine dei condomini ma che, mentre l'assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente per legge su tutti i temi inerenti la gestione dei servizi e dei beni comuni anche di manutenzione straordinaria, l'assemblea straordinaria è convocata solo in caso di necessità.
Quanto ai vizi formali parte attrice deduce che la omessa convocazione della attrice . Pt_2
Dalla documentazione in atti è provato e comunque confermato da parte attrice che l'attrice ha Pt_2
partecipato all'assemblea per il tramite del delegato il quale si è astenuto ad ogni deliberazione. CP_3
Come noto, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto o che violino i criteri di riparto . Ne consegue che la violazione delle norme relative alla convocazione certamente comporta,
non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art.1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cass.
7.3.2005 n. 4805); mentre la verbalizzazione non conforme a verità comporta la nullità
assoluta del verbale stesso.
A ciò si aggiunga che, è noto In tema di delibere condominiali, che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, e deve pagina 5 di 10 contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, come previsto dall'art. 66 c. 3 disp. att. c.c. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto determina l'annullabilità
della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o assenti non ritualmente convocati. La presenza del condomino all'assemblea può sanare il vizio della convocazione solo qualora questi partecipi senza contestare espressamente tale irregolarità, configurandosi in tal caso un'acquiescenza sanante.
Al contrario, se il condomino, pur presente, solleva contestazioni circa la ritualità della convocazione nel corso dell'assemblea stessa, tale condotta impedisce la sanatoria del vizio. (cass 434\005 e CdA Catanzaro
808\2021).
Orbene, nel caso di specie, dal verbale di assemblea dell'1.12.22 si evince che l'attrice era presente per Pt_2
il tramite del suo delegato ma non vi è, pacificamente, verbalizzazione nel senso di aver fatto rilevare CP_3
che l'avviso di convocazione è pervenuto tardivamente o è stato omesso.
Fermo che è noto che il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova. Spetta
poi al che impugna la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto CP_2
risulta dal relativo verbale.(cass.11375\17)
Nella specie, dal tenore letterale la documentazione in atti, si attesta che il delegato era presente ma non vi è
prova in atti che abbia insistito affinché fosse verbalizzata la contestazione di omessa convocazione, né è stato richiesto ulteriore mezzo istruttorio che confermasse l'assunto di parte attrice cui spetta l'onere della prova.
Il motivo di impugnazione quindi va disatteso.
Quanto ai vizi sostanziali parte attrice deduce l'illegittimità della delibera specificatamente del punto n. 1
dell'O.D.G. (approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria e straordinaria 2021/2022), del punto n. 2
dell'O.D.G. (approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria e straordinaria 2022/2023), del punto n. 3
dell'O.D.G. (nomina amministratore e consiglieri), del punto n. 5 dell'O.D.G. (revoca delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria condominiale in data 13 ottobre 2022), del punto n. 7 dell'O.D.G. (conferma della delibera assunta dall'assemblea straordinaria condominiale del 13 luglio 2022) .
pagina 6 di 10 In particolare parte attrice, in relazione ai punti 1 e 2 dell'odg, lamenta la tardiva trasmissione e la messa a disposizione dei documenti relativi al rendiconto consuntivo 2021/2022 e al bilancio preventivo 2022/2023
avvenuta in violazione dell'art. 23 del regolamento condominiale che prevede (al pari della convocazione assembleare) la trasmissione almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione di copia del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.(doc 3) .
La norma regolamentare è chiara sul punto ed evidenzia la volontà di tutelare la partecipazione informata di ogni singolo condomino alla assemblea . Infatti ai sensi dell'art. 1105, terzo comma, c.c., dettato in materia di comunione ma applicabile anche al condominio ex art art. 1139 c.c., “ per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione”. Nel caso in esame, il tardivo invio della documentazione, non contrastato dal che è CP_1
rimasto contumace, viola il diritto alla partecipazione consapevole del singolo condomino con la conseguenza che deve essere accolto il motivo di impugnazione ed annullati i punti 1 e 2 dell'odg.
Quale ulteriore motivo di impugnativa della delibera del 1.12.2022 parte attrice lamenta la invalidità della nomina dell'amministratore e la nomina dei consiglieri condominiali (punto n. 3 dell'O.D.G.) perché avvenuta con il voto favorevole di 469,44 millesimi in violazione dell'art. 1136 c.c.
Sul punto deve rilevarsi è intervenuta la cessazione della materia del contendere avendo l'assemblea con delibera del 2.2.2023 al punto 1 dell'odg deliberato nuovamente sul medesimo argomento .
Parte attrice lamenta poi in relazione al punto n. 5 dell'O.D.G. l'illegittimità della delibera che ha approvato la revoca delle delibere con cui in data 13.10.2022 il condominio (in alternativa al progetto dell'ingegnere Tes_1
deliberato dall'assemblea in data 13.7.2022) aveva deciso di conferire all'ingegnere l'incarico per lo Per_1
sviluppo e per la redazione di uno specifico capitolato delle opere straordinarie da eseguirsi sulle facciate condominiali e sui balconi a servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale. L'impugnativa di parte attrice si fonda sul presupposto di una dedotta illegittima condotta dell'amministratore volta ad orientare l'assemblea alla revoca della delibera del 13.10.2022sul punto .
Fermo che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, e tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento pagina 7 di 10 condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001;
Cass. n. 19457 del 2005), nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di revocare precedenti delibere, a nulla valendo sul punto la circostanza che l'argomento sia stato posto all'odg dall'amministratore senza richiesta esplicita di alcun condominio (restando nel suo pieno potere convocare l'assemblea per argomenti inerenti la gestione e manutenzione dei beni e servizi comuni ex art 1129 e 1130 c.c.) e il dedotto illegittimo operato dell'amministratore che non è oggetto del presente giudizio mancando in atti espressa domanda di mala gestio. Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata.
Parte attrice lamenta infine, in relazione a punto 7 dell'odg della delibera del 1.12.2022 la illegittimità della decisione assembleare nella parte in cui ha confermato la delibera del 13.7.2022 con la quale il CP_1
aveva approvato il progetto dell'ingegnere denominato soluzione “B” inerente lavori straordinari di Tes_1
rifacimento delle facciate condominiali e dei balconi a servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale perché approvata a) con il voto favorevole di 472,24 millesimi in violazione dell'art. 1120, comma quarto, c.c. che statuirebbe che la delibera di approvazione dell'esecuzione di opere che alterano il decoro architettonico degli edifici possa ritenersi valida soltanto in presenza della unanimità dei consensi da parte di tutti i condomini, b) in ogni caso, nell'ipotesi in cui il progetto dell'ingegnere dovesse ritenersi non lesivo del decoro Tes_1
architettonico dell'edificio, in mancanza della maggioranza qualificata (almeno i due terzi del valore dell'edificio)
prevista dall'art. 1120, comma primo, c.c. per le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni, c) in mancanza della unanimità dei consensi di tutti i condomini le cui proprietà private risultano interessate dalle opere straordinarie posto che il rivestimento termico e le altre opere proposte dall'ingegnere sarebbero Tes_1
invasivi delle proprietà private dei condomini e violerebbero il diritto di proprietà dei condomini.
Sul punto deve rilevarsi che è intervenuto giudicato sostanziale con la sentenza 1906\25 tra le parti con la quale ha dedotto che… “La deliberazione in esame sul punto, dunque, esula dalle attribuzioni della assemblea - che non può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacchè qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale pagina 8 di 10 dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi -, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica dell'oggetto (Cass9839\2021) Ne consegue che sussistono i vizi in esame eccepiti da parte attrice, rilevanti sotto il profilo di nullità della delibera impugnata e, conseguentemente, non sanati né sanabili dalla successiva delibera dell'1/12/2022 che si è limitata a confermare quella del 13/07/2022; nonchè l'accoglimento della domanda attorea..”
Consegue la nullità della delibera impugnata del 1.12.2022 del Controparte_4
in Milano, convenuto, relativamente al punto in cui al punto 7 dell'odg conferma l'approvazione del progetto denominato soluzione servizio delle unità immobiliari di proprietà individuale come da delibera del 13.7.2022.
Venendo ai motivi di impugnazione come dedotti da parte attrice quanto alla delibera del 2.2.2023 parte attrice lamenta vizi sostanziali in relazione al punto 5 dell'odg infatti quanto al punto 1 deduce la “stranezza della deliberazione” ma non specifica formale domanda di invalidità dello stesso .
Con riferimento alle delibera assunta dal con la maggioranza di 515,03 millesimi all'assemblea del CP_1
2.2.2023 sul punto n. 5 dell'O.D.G. inerente il conferimento di un ulteriore incarico all'ingegnere per la Tes_1
prosecuzione e lo sviluppo progettuale della seconda fase dei lavori straordinari di rifacimento delle facciate condominiali , le attrici ne lamentano la illegittimità alla luce 1) della invalidità delle delibere del 13.7.2022 e del
1.12.2022 che la precedono in quanto presupposti logici e indefettibili e 2) dell'adozione della stessa in mancanza della maggioranza qualificata (almeno i due terzi del valore dell'edificio) prevista dall'art. 1120,
comma primo, c.c. per le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni.
Ribadito quanto sopra detto in tema di sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio che non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità anche in termini di eccesso di potere, nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di conferire ulteriore incarico a al professionista per la sola fase progettuale come chiaramente indicato nel verbale che esclude espressamente che vengano approvati o appaltata l'esecuzione dei lavori .
pagina 9 di 10 Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n.
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico del convenuto ed a favore degli attori, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza di cui CP_1
all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55
del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- annulla i punti 1 e 2 dell'odg della delibera condominiale del 1/12/2022 del Controparte_4
in Milano, convenuto, come in motivazione
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al punto 3 dell'odg della delibera del 1.12.20222 del in Milano, convenuto come in motivazione Controparte_4
- dichiara la nullità della delibera impugnata del 1/12/2022 punto 7 dell'odg del 1- Controparte_4
Corso Genova 20 in Milano, convenuto, come in motivazione
-Rigetta ogni altra domanda
- Condanna il in Milano, a corrispondere agli attori, in solido tra Controparte_4
di loro, le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, che liquida in €. 600,00 per anticipazioni ed €.10,.000, per compensi, oltre al 15% per spese generali, cpa e Iva se dovuta.
- sentenza esecutiva
Deciso in Milano il 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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