Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
Parere definitivo 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05472/2025REG.PROV.COLL.
N. 00452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 452 del 2025, proposto dalla AE IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 964488393B, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la GA ED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione seconda, n. 1795 del 19 dicembre 2024, resa tra le parti, concernete l’acquisto di 15 sistemi di anestesia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della GA ED s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Carboni e Demetrio Verbaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, già A.O. “Pugliese – Ciaccio”, ha bandito una procedura negoziata sopra soglia per l’acquisto di 15 sistemi di anestesia per il P.O. “A. Pugliese”.
1.1. L’GA ED s.r.l. ha partecipato alla procedura classificandosi in seconda posizione con un totale di punti 88,13, di cui punti 61,1, per l’offerta tecnica, e punti 27,03, per l’offerta economica, mentre la AE IT s.p.a. è risultata aggiudicataria, con un totale di punti 91,35, di cui punti 64,25, per l’offerta tecnica, e punti 27,1, per l’offerta economica.
1.2. GA ED ha però chiesto al Tar di Catanzaro l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro n. 418 dell’8 aprile 2024, rettificata con successiva delibera n. 506 del 7 maggio 2024, con la quale è stata aggiudicata la gara, in favore della AE IT, deducendone l’illegittimità e lamentando la mancata esclusione della stessa aggiudicataria, per l’assenza di più “caratteristiche minime”, previste dalla lex specialis a pena di esclusione, nonché l’erronea attribuzione dei punteggi nella valutazione dell’offerta tecnica della stessa.
1.3. In particolare, la società ricorrente ha lamentato la mancata esclusione della AE nonostante l’offerta tecnica non presentasse le seguenti “caratteristiche minime”, previste (a pena di esclusione) dall’“ Allegato A per caratteristiche generali di minima ”:
- punto “ 1.2. Apparecchio per anestesia volumetrico e pressometrico, controllato elettronicamente, completo di monitoraggio dei parametri ventilatori, integrabile con altri moduli di monitoraggio (parametri vitali, monitoraggio emodinamico, stato di coscienza, attività neuromuscolare) ”: il requisito richiederebbe un “ monitor di tipo modulare, vale a dire non preconfigurato ma contenente moduli parametrici estraibili, che in tal modo possono essere utilizzati separatamente rispetto al monitor stesso ”. Il monitor multiparametrico offerto dalla AE IT non sarebbe stato “modulare”, bensì “preconfigurato”, non consentendo, quindi, “ alcuna integrabilità con altri moduli ”;
- punto “ 5.1. Monitoraggio continuo almeno dei seguenti parametri vitali di tipo modulare: 5.1.1. Tracciato ECG a 3 o 5 derivazioni 5.1.2. Visione d’analisi del tratto ST per tutte le derivazioni monitorizzate 5.1.3. Respiro5.1.4. Temperatura corporea 5.1.5. SpO2 con curva di polso 5.1.6. NIBP 5.1.7. IBP (2 canali) ”. Il requisito avrebbe avuto come “ finalità di consentire, all’occorrenza, di estrarre il modulo con un dato parametro vitale evitando di trasportare l’intero macchinario ”, la quale non sarebbe stata invece conseguibile con il monitor offerto dall’aggiudicataria, che non è “modulare”;
- punto “ 5.6. Presenza display sul modulo parametri vitali ”. L’offerta della AE IT non avrebbe previsto né moduli estraibili, né tantomeno display;
- punto “ 6. Caratteristiche minime del monitoraggio 6.1. Monitoraggio del livello di profondità dell'anestesia 6.2. Descrivere metodica, algoritmi e indice utilizzati 6.3. Descrivere sensori/sonde utilizzati specificando se pluriuso o monouso acquistabili preferibilmente a libero mercato ”. Nelle schede tecniche del prodotto offerto da AE IT non sarebbe presente alcun cenno al sistema di monitoraggio dello stato di coscienza, né una descrizione della metodica.
1.4. Infine, secondo la ricorrente l’offerta tecnica della AE IT non avrebbe risposto neanche al requisito del punto 2.22 del citato allegato A, che, sebbene non espressamente previsto a pena di esclusione, imponeva la presenza di “v aporizzatori con lettura digitale dell’erogazione di agente , mentre il sistema ATLAN 350 offerto dalla AE IT sarebbe stato dotato di vaporizzatori meccanici, privi di lettura digitale.
2. Il Tar di Catanzaro, dopo aver nominato un verificatore e sulla base della relazione di quest’ultimo, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1795 del 2024) ha ritenuto fondato il motivo con il quale la ricorrente ha contestato la mancata esclusione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, per assenza delle “caratteristiche minime”, previste dalla lex specialis .
2.1. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale ha rilevato: “ In proposito, il Collegio ritiene che assuma portata dirimente il requisito previsto dal punto 1.2. dell’allegato A all’Avviso di gara ( “ Apparecchio per anestesia volumetrico e pressometrico, controllato elettronicamente, completo di monitoraggio dei parametri ventilatori, integrabile con altri moduli di monitoraggio (parametri vitali, monitoraggio emodinamico, stato di coscienza, attività neuromuscolare) ”.
2.2. Per la corretta interpretazione del predetto punto, che ha rappresentato l’aspetto più controverso della vicenda, il Tar ha quindi richiamato le considerazioni svolte nella relazione di verificazione, in merito alla nozione di “integrabilità” (sottesa a tale requisito) nello specifico settore degli apparecchi elettromedicali, concludendo per il mancato possesso del requisito in capo all’aggiudicataria.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la società AE IT sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente riassunti:
i) l’appellante nel corso del giudizio di primo grado ha richiesto l’acquisizione del documento con il quale l’Azienda Ospedaliera aveva riassunto l’attività svolta dalla Commissione di gara senza peraltro formulare osservazioni sulla verificazione (nota ricevuta dal verificatore in data 11 dicembre 2024). Tale acquisizione non è stata disposta dal Tar e pertanto la ricorrente ne chiede nuovamente l’esibizione;
ii) nella parte motiva della sentenza impugnata sarebbe stato erroneamente rilevato che “ la ricorrente ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, proprio, in ragione della non conformità dell’offerta tecnica alle condizioni previste dal punto 1.2. dell’allegato A, sebbene non abbia evidenziato un vizio più radicale rappresentato mancanza di modularità del monitor di monitoraggio dei parametri vitali ”. Tale affermazione è stata concepita in mancanza di uno specifico motivo sul medesimo aspetto (la ricorrente originaria avrebbe svolto solo generici motivi di gravame sulla non compatibilità dell’offerta);
iii) secondo il Tar il “misuratore di curarizzazione” dell’attività neuromuscolare denominato “Tofscan” offerto nel sistema AE, ovvero un modulo/monitor “stand alone” da posizionare in aggiunta al modulo multiparametrico, non sarebbe stato integrabile né con il monitor Vista 120, né con la workstation di anestesia del sistema offerto dalla stessa appellante. Ciò avrebbe comportato, anche a parere del verificatore, “ il mancato soddisfacimento ” da parte di AE di quanto previsto al punto 1.2 del allegato A recante i requisiti tecnici di minima dei sistemi da configurarsi da parte dei concorrenti. Ma tutto il ragionamento del Tar, secondo parte appellante, ruoterebbe attorno al concetto di integrabilità che la sentenza riferisce esclusivamente agli apparecchi di monitoraggio multiparametrico (pag. 7 da riga 4), intendendo, per integrabilità, “ la capacità di un dispositivo o sistema di funzionare in modo coeso con altri dispositive o sistemi, concetto che può essere interpretato a diversi livelli logico funzionali ma (…) è evidente che i dispositivi integrati devono avere almeno la capacità di scambiare informazioni per potere operare in modo coeso”. Tuttavia, la lex specialis al punto 1.2 dell’Allegato A avrebbe richiesto un apparecchio per anestesia volumetrico e pressometrico, controllato elettronicamente, completo di monitoraggio dei parametri ventilatori, integrabile con altri moduli di monitoraggio (parametri vitali, monitoraggio emodinamico, stato di coscienza, attività neuromuscolare), mentre il monitoraggio dell’attività neuromuscolare non avrebbe dovuto essere visualizzato né sul display del ventilatore, né sul monitor multiparametrico.
4. La società GA ED si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi di gravame assorbiti in primo grado, ai sensi dell’art. 101. c.p.a. (prevalentemente riferiti all’inammissibilità dell’offerta di AE e ai profili di garanzia).
5. L’appellante e la società appellata hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo una replica della GA ED il 9 maggio 2025.
6. Nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 l’esame dell’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stato rinviato al merito.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 maggio 2025 senza che le parti abbiano insistito per la trattazione della domanda cautelare.
8. L’appello non è fondato.
9. Il tema centrale e prevalente della controversia riguarda la circostanza che la società appellante ha offerto, nella fornitura oggetto di gara, un sistema composto da una workstation per anestesia mod. Atlan A350 interconnessa con monitor multiparametrico preconfigurato e un ulteriore modulo per visualizzazione e misurazione parametri neuromuscolari mod. Tofscan. Tale modulo aggiunto, dotato di separato monitor ed utilizzato per la vigilanza della curarizzazione, secondo il Tar ed anche il verificatore incaricato, sarebbe stato utilizzabile esclusivamente da solo o interfacciato al monitor Infinity Acute Care System che AE non ha offerto. Cosicché, il monitor proposto non sarebbe stato di tipo modulare, ma preconfigurato.
10. Le conclusioni del Tar sul punto sono condivisibili. L’integrabilità prevista dal Capitolato di gara, così come desumibile dal punto 1.2 delle “condizioni di minima”, presuppone infatti uno scambio di informazioni che si realizza attraverso i diversi apparecchi collegati all’unità principale di anestesia. In sostanza, l’apparecchio di anestesia avrebbe dovuto essere integrato, per ovvie ragioni di lettura immediata, non con ulteriori monitor a sé stanti che non avrebbero consentito un’agevole lettura simultanea dei diversi parametri.
10.1. D’altra parte, esiste una differenza tra il concetto di integrabilità e quello di interconnessione, differenza rimarcata anche dal verificatore nominato dal Tar, nel senso che l’interconnessione, realizzata dal modulo fornito dall’appellante, può riferirsi ad una mera connessione fisica, mentre l’integrabilità presuppone uno scambio d’informazioni, che si realizza tramite i “moduli”, vale a dire attraverso altri apparecchi, collegati all’apparecchio principale per anestesia, in grado, per effetto di tale collegamento, di scambiare i dati tra loro.
10.2. Nel caso di specie, GA ED ha offerto un modulo NMT per il monitoraggio delle attività neuromuscolari integrabile sia con l’apparecchio di anestesia A8 (in ottemperanza al criterio 1.2 dell’allegato A) e sia con il monitor multiparametrico Benevision N17. L’appellante AE IT, invece, sempre per il monitoraggio delle attività neuromuscolari, ha offerto il dispositivo TOFSCAN che non è un modulo, ma un monitor che non è integrabile con l’apparecchio per anestesia poiché è un monitor “ stand alone ”, quindi un dispositivo a sé stante provvisto di un proprio display, che non scambia alcuna informazione con gli altri apparecchi. Con la conseguenza che per verificare i dati dell’attività neuromuscolare, l’operatore deve interfacciarsi con lo specifico monitor che rileva tali dati, perché gli stessi non compaiono sull’apparecchio di anestesia, né sul monitor degli altri parametri vitali.
10.3. Non può essere condivisa neppure la tesi dell’appellante secondo cui le regole di gara non avrebbero imposto che il monitoraggio dell’attività neuromuscolare venisse visualizzato sul display del ventilatore. La previsione dell’integrabilità tramite moduli (“ integrabile con altri moduli ”) non poteva che consistere nella possibilità di scambiare dati tra le varie macchine.
11. Relativamente alla mancata acquisizione da pare del Tar della nota riassuntiva dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, si deve rilevare che la stessa era stata richiesta dallo stesso Tribunale durante il giudizio di primo grado (l’Azienda non si era costituita neppure in quella sede) e poi inviata al verificatore due giorni prima dell’udienza di merito, ad operazioni di verificazione concluse. Per questa ragione, il Tar, aderendo all’opposizione formulata da GA ED, ha ritenuto di non acquisire tale documentazione, di cui si era assunta notizia per la informale presenza in udienza del verificatore, e con un espresso capo della sentenza, ha stigmatizzato il comportamento omissivo dell’Azienda.
11.1. Ciò premesso, a prescindere dalla rinnovata opposizione della società intimata e dalla mancata specifica impugnazione del relativo capo della sentenza, tale nota non sembra assurgere utilità ai fini del giudizio rispetto al tema centrale della controversia così come sopra delineato, che con evidenza è invece caratterizzato dalla lettura piana delle regole di gara.
12. Quanto infine alla censura con la quale si sostiene che il vizio accolto dal Tar non rispetterebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché diverso o comunque non specifico da quello eccepito da GA ED con il ricorso, va evidenziato che quest’ultima ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e l’esclusione dell’appellante prospettando che l’offerta della stessa non fosse conforme alle condizioni di minima prescritte dal punto 1.2 dell’allegato A, stante l’assenza del requisito della “integrabilità” a causa della mancata offerta di moduli per la misurazione dei parametri da inserire nell’apparecchio per anestesia (cfr. pagg. 7, 8 e 9 del ricorso di primo grado). In concreto, la ricorrente originaria ha dedotto il profilo considerati decisivo dal giudice di primo grado in ordine alla mancata corrispondenza tra il prodotto offerto ed i requisiti d’integrabilità richiesti dal bando.
13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata anche relativamente alla parte in cui la stessa ha assorbito gli ulteriori motivi di censura.
14. Tenuto conto della natura interpretativa della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO