Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/1979, n. 934
CASS
Sentenza 12 febbraio 1979

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In tema di blocco dei prezzi dei beni di largo consumo, secondo la disciplina dettata dal DL 24 luglio 1973 n 427 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973 n 496), un'ordinanza prefettizia, che ingiunga il pagamento di una sanzione pecuniaria in relazione ad una contestazione, che, contra legem, sia riferita solo ad un generico aumento dei listini da parte dell'imprenditore commerciale, senza riferimento a specifiche operazioni, non coprendo definitivamente i comportamenti dell'operatore economico sino alla data del suo accertamento, non osta a che il prefetto medesimo, con un'ulteriore ordinanza, possa successivamente e validamente irrogare altra sanzione per specifiche maggiorazioni di prezzi concretamente effettuate in determinate operazioni di vendita, ancorche nell'ambito dello stesso periodo di tempo.*

Gli artt 1 e 2 del DL 24 luglio 1973 n 427 sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973 n 496), i quali, tramite il cosiddetto blocco dei prezzi, integrano una regolamentazione della liberta di iniziativa economica non preclusa dall'art 41 della Costituzione (come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 200 del 1975), manifestamente non si pongono in contrasto con i precetti di cui agli artt 42 e 53 della Costituzione medesima, sotto il profilo che, riducendo il margine di utile dell'imprenditore, ovvero, al limite, imponendo una vendita in perdita, implicherebbero sostanzialmente un esproprio senza indennizzo od un prelievo non corrispondente alle effettive capacita contributive, atteso che la perdita di un reddito sperato, o la gestione negativa di una impresa commerciale sono situazioni attinenti alla liberta di iniziativa economica e della sua legittima regolamentazione e, quindi radicalmente diverse e non riconducibili al trasferimento coattivo di beni od alla erogazione di natura tributaria. ( V 3479/77, mass n 387051).*

Sulla legittimita di un'ordinanza prefettizia, irrogativa di sanzione pecuniaria per violazione del blocco dei prezzi dei beni di largo consumo, introdotto dal DL 24 luglio 1973 n 427 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973 n 496), non incide la mancata considerazione della circostanza che l'autore dell'infrazione, osservando quelle norme, avrebbe subito una perdita, trattandosi di una situazione che potrebbe spiegare rilievo solo al diverso fine della concreta quantificazione della pena, la quale, se compiuta nel rispetto di limiti stabiliti dalla legge, non e sindacabile in Sede giudiziaria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/1979, n. 934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 934
    Data del deposito : 12 febbraio 1979

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