Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.SS Marianna D'Avino Presidente dott.SS Francesca Falla Trella Consigliere dott.SS Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5290/2019 R.G., vertente tra: tra
APPALTI MANUTENZIONI Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Polisini
[...]
- appellante –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Carbone Controparte_2
- appellata – E
, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. AleSSndro Bartoli
- appellata –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, CP_4 alla Via Appia Antica n. 2
- appellata contumace -
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_2 giudizio, dinanzi al tribunale di Roma, l Controparte_3 deducendone la responsabilità per l'infortunio subito a causa del pavimento bagnato,
Pagina 1
Si costituiva l' deducendo la infondatezza della Controparte_3 domanda e chiedendone il rigetto, e rilevando comunque di aver stipulato un appalto per le pulizie della struttura con l'ATI Snam Lazio Sud S.r.l. e chiedendo CP_4
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Snam Lazio Sud in proprio e quale mandataria dell'ATI e della per essere da queste manlevata in caso di CP_4 soccombenza.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva la Controparte_5 quale capogruppo dell'ATI, eccependo
[...] preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea, per avere parte attrice già ricevuto dall' l'integrale ristoro del danno alla persona subìto a causa del CP_6 sinistro, mediante erogazione di una rendita annua, e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e della conseguente domanda di garanzia spiegata dalla struttura convenuta, assumendo la responsabilità della steSS attrice nell'occorso o la sussistenza del caso fortuito. Chiedeva di poter chiamare in causa la sua società assicuratrice Zurich Insurance plc per essere manlevata e e garantita in caso di soccombenza.
Nessuno si costituiva per che veniva dichiarata contumace. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_7
eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto della
[...]
ad essere manlevata dalla compagnia assicurativa, la violazione del disposto di Pt_1 cui all'art. 1913 e 1915 c.c., e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
All' esito della attività istruttoria, il tribunale con sentenza n. 10049/2019, ha ritenuto provata la responsabilità dell ospedaliera convenuta nell'occorso, ai sensi CP_3 dell'art. 2051 c.c.,, in concorso con la parte attrice nella misura ritenuta del 50%, ma ha respinto la domanda di risarcimento del danno in quanto già integralmente soddisfatto dall' CP_6
Ha poi ritenuto che, all'esito della attività istruttoria, non fossero “ emersi elementi tali da far ritenere che il pavimento, al momento della caduta dell'attrice, fosse bagnato a causa di un inopinato intervento di pulizia da parte dei dipendenti delle società appaltatrici, non segnalato all'utenza”, per cui ha respinto la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, e ritenuto che “ la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti Pt_1 della Zurich resta pertanto assorbita”.
Ha quindi così statuito:
“dichiara integralmente soddisfatto il credito vantato da Controparte_2 nei confronti dell' , Controparte_3
Pagina 2 rigetta la domanda proposta da quest'ultima nei confronti della
[...]
in proprio e quale mandataria Controparte_5 dell'ATI e della CP_4
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti della Controparte_5 Controparte_7
compensa fra tutte le parti le spese di lite”,
[...] motivando la compensazione delle spese nel senso che “ Sussistono ad avviso di questo giudice giustificati motivi per compensare fra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto degli accertamenti in atti”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la società appaltatrice dei lavori di pulizia TE
, deducendo la “ nullità della sentenza appellata n.
[...]
10040/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. “, e rilevando in particolare che “ all'esito degli accertamenti svolti nel giudizio di primo grado la è risultata obiettivamente nonché integralmente quale Controparte_5 parte vittoriosa, tanto rispetto alla domanda attorea di risarcimento danni, quanto, per l'effetto, rispetto alla domanda di malleva e garanzia formulata con l'atto di chiamata in causa del terzo dalla convenuta , Controparte_3 avendo la sentenza di primo grado escluso ogni e qualsivoglia responsabilità a carico della e/o dei suoi dipendenti, nella causazione del sinistro Controparte_5 occorso all'attrice”. Infatti “ il sinistro lamentato dall'attrice DO.SS
[...]
è avvenuto nel pomeriggio del 21.11.2009 e … gli Controparte_2 accertamenti istruttori avvenuti in corso di causa hanno dimostrato che le operazioni di lavaggio e/o pulizia dei pavimenti dell'Ospedale, da parte degli addetti della avvenivano solamente al mattino. Controparte_5
In secondo luogo, è stata accolta anche l'eccezione sul quantum della pretesa attorea che è stata formulata dalla unitamente all Controparte_5 [...]
, secondo cui l'attrice DO.SS Controparte_3 CP_2
aveva già ricevuto dall' l'integrale ristoro del danno alla
[...] CP_6 persona subìto a causa del sinistro mediante erogazione di una rendita annua”. Rilevando quindi che non sussiste né soccombenza reciproca né alcuna grave ed eccezionale ragione che giustificassero la compensazione per intero delle spese di lite, ha chiesto:
- di mantenere interamente compensate le spese di lite del primo grado solo tra la e la Controparte_5 Controparte_7
in quanto compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile
[...] chiamata in causa dalla suddetta società la quale, come detto, è risultata interamente vittoriosa nel giudizio di primo grado;
- di condannare la DO.SS e/o Controparte_2
l' , in solido tra di loro e/o Controparte_3 singolarmente, rispettivamente, in qualità di attrice e di convenuta che ha chiamato in causa la in primo grado, al pagamento Controparte_5 delle spese di lite di tale giudizio, in favore della da Controparte_5
Pagina 3 distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario agli atti dello stesso giudizio di primo grado ex art. 93 c.p.c.;
- di confermare i restanti capi della sentenza n. 10040/2019 del Tribunale Ordinario di Roma.
Si è costituita deducendo la infondatezza dell'appello Controparte_2 nei propri confronti, in quanto era stata respinta la domanda della Parte_2 nei confronti dell'odierna appellante, e ha chiesto di rigettare l'appello proposto dalla
“ sul punto relativo TE alla richiesta di condanna di eSS appellata al pagamento, in favore della CP_2 predetta società, delle spese di lite del giudizio di I grado. Per l'effetto, condannare la
“ al pagamento, in TE favore della dr.SS delle spese di lite del presente giudizio di appello, da CP_2 distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'azienda ospedaliera, deducendo che “ l'attrice, da un lato, ha instaurato un processo inutile, perché volto alla tutela di un diritto già soddisfatto, dall'altro ha allegato modalità di verificazione del fatto e profili di responsabilità della convenuta (omeSS vigilanza sul personale addetto alle pulizie) che hanno determinato la necessità della chiamata in causa e che, ad esito dell'istruttoria, si sono rivelate infondate”, per cui “ L'obbligo di rifondere le spese di lite eventualmente liquidate in favore della non potrebbe quindi che gravare in Controparte_5 via esclusiva sulla DO.SS che ne è responsabile per avervi ha dato causa”. CP_2
All'esito dell'udienza cartolare del 28 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Premesso che il primo giudice non ha esplicitato i motivi della disposta compensazione delle spese, con la motivazione sopra riportata, va rilevato che la domanda della parte attrice è stata ritenuta fondata quanto all'accertamento della responsabilità dell'azienda ospedaliera, ma con la decurtazione per il concorso della parte attrice nella determinazione del sinistro e tenuto conto di quanto versato dall' la domanda è stata respinta. CP_6
Non è motivo di appello la compensazione delle spese tra l'attrice e l'azienda ospedaliera, che pertanto restano confermate. La società appaltatrice dei lavori di pulizia, chiamata in causa l'azienda ospedaliera deduce invece l'erronea statuizione della compensazione nei suoi confronti. Rileva la Corte che l'azienda ospedaliera aveva chiamato legittimamente in causa la società appaltatrice dei lavori di pulizia, avendo la parte attrice imputato alla steSS, tra l'altro, di “non aver adeguatamente vigilato sul personale addetto alle pulizie e, quale proprietaria del bene, per non aver adottato tutti gli accorgimenti neceSSri affinché dallo stesso non derivassero danni a terzi”.
Pagina 4 All'esito del giudizio, è stata respinta per quanto detto la domanda dell'attrice, ma è stata anche respinta espreSSmente la domanda della azienda ospedaliera nei confronti della terza chiamata in causa (anche per le argomentazioni della parte attrice) , in quanto all'esito della attività istruttoria non è risultato che il pavimento
“al momento della caduta dell'attrice, fosse bagnato a causa di un inopinato intervento di pulizia da parte dei dipendenti delle società appaltatrici, non segnalato all'utenza”. Ne consegue che, stante la soccombenza sul punto sia della attrice che della azienda ospedaliera, le spese del terzo chiamato vanno posto a carico di entrambe le parti in solido, non risultando effettivamente apprezzabili validi motivi per derogare al principio della soccombenza (di entrambe le parti); in tal senso deve essere quindi parzialmente riformata la sentenza impugnata, come da dispositivo che segue.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano per entrambi i gradi nella misura del minimo tabellare, stante la non complessità della causa in termini di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 100040/2019 del tribunale di Roma: condanna e Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese del primo grado nei confronti di
[...] [...]
APPALTI MANUTENZIONI Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2540,00, oltre accessori di legge, conferma nel resto. Condanna e Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in euro
[...]
2000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione per entrambi i gradi al procuratore avv. Nicola Polisini per dichiarazione di anticipo.
Roma, 11 aprile 2025
La Cons. est. La Presidente dott.SS Mariarosaria Budetta dott.SS Marianna D'Avino
Pagina 5