Decreto cautelare 28 settembre 2021
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Decreto decisorio 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 07/10/2021, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 01009/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Matera, via Nazionale n.67 A;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- summenzionato non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei risultati di fine anno della -OMISSIS- contenuti in apposito documento redatto in data-OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico-OMISSIS-indicato in epigrafe il-OMISSIS-, attraverso cui -OMISSIS-è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva;
- del verbale del -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data-OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione-OMISSIS-alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione-OMISSIS-alla classe successiva;
- del documento di valutazione-OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno -OMISSIS-, e del registro elettronico;
- di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che alla luce delle controdeduzioni formulate dall’Amministrazione il ricorso, ai fini della domanda cautelare, non presenta sufficienti prospettive di un esito favorevole;
- che infatti nel caso in esame la mancata ammissione alla classe successiva nella scuola primaria di secondo grado appare sufficientemente motivata;
- che dal verbale di scrutinio (cfr. doc. 1 allegato alle difese dell’Amministrazione) risultano indicati i diversi profili posti a fondamento della valutazione non favorevole (oltre all’insufficienza in sei materie, l’impegno, l’interesse e la motivazione dimostrati, le assenze, anche durante la didattica a distanza spesso in coincidenza con le verifiche programmate, la mancanza di sufficiente impegno nelle proposte di recupero e rinforzo che nell’insieme hanno indotto il consiglio di classe a ritenere che-OMISSIS-non sia in grado di affrontare la classe successiva);
- che l’Amministrazione allega documentazione da cui risultano comprovate tali circostanze (cfr. le lettere di comunicazione alla famiglia di cui al doc. 4 e l’invito ai corsi extracurriculari di matematica di cui al doc. 6 allegati alle difese dell’Amministrazione);
- che i criteri di valutazione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, risultano essere stati prefissati nel POF e non tardivamente a -OMISSIS-(cfr. il POF di cui al doc. 3 allegato alle difese dell’Amministrazione al paragrafo 3.6 “valutazione degli apprendimenti” pagg. da 65 a 68);
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.