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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/08/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
RGL n. 198 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 08/07/2025), nella causa n. 198/2021 RGL, promossa da:
, , Controparte_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
, , Controparte_3 C.F._3
, CP_4 C.F._4
, Controparte_5 C.F._5
, , Controparte_6 C.F._6
, ; CP_7 C.F._7
, , Parte_1 C.F._8
, ; Parte_2 C.F._9
, , Parte_3 C.F._10
, Parte_4 C.F._11
ass. dall'Avv.to GIACOMO DOGLIO e dall'Avv.ta MARIA PAOLA TAVERA;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_8 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− i ricorrenti hanno dedotto di prestare attività lavorativa, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, categoria D, contratto integrativo del CCNL personale del comparto sanità 7/4/99, profilo professionale di infermiere, presso la struttura complessa (SC) di Ematologia della Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di suddivisa in degenza (6 stanze, 13 posti letto), CP_8 day hospital e ambulatorio;
che nella struttura sono curati pazienti oncologici che presentano necessità di controllo e assistenza costante nello svolgimento delle essenziali attività della persona, tra le quali assumono particolare importanza non solo le prestazioni strettamente infermieristiche, ma anche
1 quelle domestico-alberghiere e igienico-sanitarie proprie del personale di supporto di categoria A (Ausiliari) e B/BS (OTA/OSS);
− che, a causa della carenza di tale personale di supporto, sono costretti, in misura prevalente almeno dal marzo 2010, a dedicare quotidianamente una considerevole parte del tempo di lavoro allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera tipiche della categoria A (i.e.: “a) disinfettare il bancone, il tavolo e il carrello della terapia (degenza); b) trasportare prelievi (degenza e day hospital) e richieste esami (degenza); c) riordinare il posto letto, con l'eventuale cambio delle lenzuola e smaltimento della biancheria sporca (degenza); d) svuotare ed igienizzare i pappagalli e le padelle (degenza); e) compilare le richieste per il trasferimento del paziente in altra struttura/presidio, ricercare la cartella clinica del medesimo paziente e consegnare la documentazione al personale dell'ambulanza nel caso in cui il paziente debba essere trasferito per l'esecuzione di un esame (degenza);f) rispondere alle chiamate telefoniche (il telefono si trova nella stanza delle medicazioni) destinate, perlopiù, al personale medico (degenza); g)chiudere i sacchi dei rifiuti speciali nei turni in cui non vi sia alcuna unità di personale di supporto (turno notturno, festivi)(degenza); h) riordinare la sala della terapia e sistemare i bidoni della spazzatura (day hospital); i) ripristinare materiali, presidi e arredi utilizzati per la somministrazione della terapia (day hospital); l) riordinare e approvvigionare i presidi del bancone della terapia (siringhe, aghi cannula ,aghi, box dei taglienti) (day hospital); m)riassettare, riordinare e approvvigionare il carrello delle biopsie (day hospital); n) trasportare i prelievi di emocromo presso il laboratorio dell'ematologia dove vengono processati (day hospital); o) cambiare la biancheria e sanificare le poltrone della terapia (day hospital); p) sostituire la carta o il copriletto dei letti dopo che il paziente ha terminato la terapia (day hospital); q) rimuoverei rifiuti speciali dalla medicazione (day hospital); r )risistemare le cartelle cliniche dei pazienti che hanno avuto accesso all'ambulatorio (day hospital)”);
− di svolgere altresì mansioni afferenti al profilo degli OSS e di averlo fatto perfino in via esclusiva in un turno mensile all'anno fino a luglio 2020 (cd. “fuori turno”, i.e.: “
1. Assistere i pazienti nell'igiene personale (degenza);
2. Eseguire l'igiene personale sui pazienti non autosufficienti (igiene intima, cambio dei panni) e smaltire la biancheria sporca (degenza);
3. Aiutare i pazienti nell'alimentazione (degenza);
4. Rispondere alle richieste di carattere alberghiero dei pazienti (a mero titolo esemplificativo: posizionare le padelle, cambiare il panno, movimentare la testiera del letto, consegnare coperte, preparare bevande calde, aprire bottiglie d'acqua, accendere la televisione o ricercare/consegnare il telecomando (degenza e day hospital);
5. Rilevare la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione (degenza e day hospital);
6. intervistare i pazienti in merito alla quantità d'acqua bevuta, svuotare e igienizzare manualmente tutti i pappagalli, le alberelle, i cateteri vescicali dei pazienti al fine di effettuare i relativi bilanci idrici (degenza);
7. Medicare piaghe e ulcere da decubito (degenza);
8. Aiutare il paziente nelle operazioni di
2 svestizione e cambio della biancheria quando necessario (ad esempio dopo il decorso dello stato febbrile 19) e smaltire la biancheria sporca (degenza);
9. Trasportare il paziente in barella verso l'ambulanza (degenza); 10. accompagnare i pazienti in bagno, se il paziente sta ricevendo la somministrazione per via endovenosa e deve spostarsi con l'asta della flebo quest'ultimo non riesce ad accedere al piccolo bagno del day hospital deve essere accompagnato sino ai servizi della degenza per poi essere riportato nella sala in cui avviene la somministrazione della terapia (day hospital); 11. Svuotare le sacche dell'urina di pazienti cateterizzati (day hospital).”);
− che, a fronte di un organico di 18 infermieri -di cui 13 assegnati alla degenza, 3 al day hospital, 1 all'ambulatorio visite ematologiche, 1 alla sala prelievi e la coordinatrice gli infermieri addetti alla degenza devono spesso Testimone_1 sopperire alle assenze di infermieri in day hospital;
che gli infermieri della degenza prestano servizio su tre turni con i seguenti orari: 07:00/14:15– 14:00/21:15 –21:00/07:15, ma fino al 2019 i turni erano così articolati: 07:00/14:15 -14:00/22:15 – 22:00/07:00; che il day hospital, sino al 1/12/20, era attivo dalle 08:00 alle 17:00 (fatta eccezione per il venerdì, in cui l'orario di chiusura era fissato alle 14:00) con frequenti ritardi presi in carico dagli infermieri della degenza;
che sino a marzo 2020 gli OSS assegnati alla degenza erano 2, ad eccezione di un breve periodo, da agosto a ottobre 2019, nel quale le unità in organico erano 3; che da aprile 2020, gli OSS sono diventati 3 e da luglio 2020, 4 (di cui uno assunto a tempo determinato tramite agenzia Parte interinale); che fino a luglio 2019 gli hanno osservato l'orario di servizio 07:00/13:00 e 13:00/19:00, mentre da agosto 2019: 07:00-13:00 e 14:00- 20:00, senza nessuna copertura delle fasce orarie dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 20:00 alle 7:00; che alla (sola) degenza, da luglio 2020, sono assegnati anche 3 Ausiliari, presenti mediamente nella misura di una unità nel turno 07:00- 14:00 e una nel turno 13:00-20:00;
− che la dotazione organica del personale infermieristico e di supporto è insufficiente a soddisfare i requisiti organizzativi minimi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 34/26 del 18/10/10, allegato 19, che definisce gli standard di accreditamento delle strutture sanitarie;
che dovendo anteporre i bisogni primari, quali le cure igienico sanitarie dei pazienti e la sanificazione delle postazioni per la terapia per sopperire alla carenza del personale di supporto, procedono spesso con ritardo alla somministrazione della terapia;
che non è sempre possibile effettuare il prescritto controllo incrociato con il medico in relazione al farmaco chemioterapico da somministrare;
che la grave carenza di personale compromette la qualità del lavoro e la dignità professionale dei ricorrenti in violazione oltre che dell'art. 2087 c.c., degli artt. 1,2, 4, 32, 35 e 41 Cost. e del codice deontologico del 10/01/09;
− i ricorrenti hanno affermato che il grave impoverimento della professionalità ha causato loro un danno non patrimoniale (professionale, d'immagine, all'integrità psico-fisica per stress lavoro-correlato); che, inoltre, sotto il profilo della lesione
3 all'integrità psico-fisica, l'AOU non ha posto in essere alcuna attività informativa/formativa in relazione all'esposizione dei lavoratori al rischio biologico costituito dagli agenti cancerogeni contenuti nei medicinali chemioterapici antiblastici somministrati ai pazienti violando così gli artt. 229, 236 e 239 D. Lgs. n. 81/08, oltre alle Linee Guida del Ministero della Salute e al Protocollo aziendale denominato “Procedura per la gestione dei chemioterapici antiblastici”; che, ancora, l'integrità psico-fisica dei ricorrenti è compromessa dalla movimentazione manuale dei pazienti in violazione di quando prescritto dagli artt. 168 e 169 D. Lgs. n. 81/08 in ordine alla movimentazione dei carichi;
hanno, infine, invocato l'imprescindibile ruolo della prova presuntiva nell'accertamento dei danni patiti e la necessaria valutazione equitativa del relativo quantum;
− infine, i ricorrenti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , CP_4 Controparte_6 CP_7 Parte_1 [...]
, , hanno allegato la violazione del diritto al Parte_2 Parte_6 riposo giornaliero di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 66/03 (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore), deducendo che anche tale danno deve essere equitativamente calcolato, tenendo in considerazione il 30% della retribuzione giornaliera dei dipendenti;
che la prescrizione è stata interrotta con missiva del 11/3/20;
− parte ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illegalità del comportamento della
che ha imposto ai ricorrenti almeno dal marzo del 2010 (ovvero CP_9 dalla diversa data accertanda) di svolgere le mansioni di natura alberghiera e di natura igienico-sanitaria, meglio descritte nella superiore parte espositiva, in spregio alle norme contrattuali, alle disposizioni di cui agli artt. 2103, 2087c.c. e prima ancora degli artt. 1, 2, 4, 32, 35e 41 Cost.
2. Accertare e dichiarare che l'illegittimo e/o illegale comportamento della
[...]
meglio descritto nella superiore parte espositiva, ha impedito almeno CP_9 dal marzo del 2010 (ovvero dalla diversa data accertanda), ovvero ha limitato sin dalla data innanzi indicata, lo svolgimento di alcune delle mansioni di competenza del personale infermieristico meglio descritte nella superiore parte espositiva.
3. Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, con decorrenza dal marzo del 2010 (o dalla diversa data di assunzione, se successiva), al risarcimento di tutti i danni causati e causandi dal comportamento dell'azienda resistente, meglio descritto nella superiore parte espositiva, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti CP_9 delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
4
4. Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_9 tempore, a reintegrare i ricorrenti attualmente in servizio nella Parte_7 esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza e, quindi, a ricondurre la prestazione nell'ambito esclusivo della qualifica di infermiere(D), inibendo alla medesima Azienda, in persona del legale rappresentante protempore, l'assegnazione delle mansioni inferiori proprie del personale di categoria A, B/BS e C.
5. Previo accertamento delle violazioni indicate nella superiore parte espositiva, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_9 adottare tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dal D. Lgs. n. n. 81/2008 e s.m.e.i. e dall'art. 2087c. c. in materia di esposizione ai rischi da stress lavoro-correlato e/o da agenti cancerogeni e/o da movimentazione manuale dei carichi.
6. Accertare e dichiarare che le modalità di organizzazione dei turni di lavoro descritte nella superiore parte espositiva (mancato rispetto del riposo giornaliero) hanno leso il diritto al riposo dei sigg.ri ; Parte_8
; ; ; ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_6
; ; ; CP_7 Parte_1 Parte_2 Parte_6
e causato loro i danni di natura non patrimoniale meglio descritti nella superiore parte espositiva;
conseguentemente condannare l' in persona del CP_9 legale rappresentante protempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti e, quindi, al pagamento delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
7. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”;
− parte convenuta si è Controparte_10 costituita negando che i ricorrenti abbiano subito il demansionamento lamentato e rilevando che l'ampiezza delle necessità di assistenza dei pazienti oncologici trattati nella SC è principalmente a carico del personale infermieristico stante la tipologia delle patologie sofferte;
che l'infermiere “fuori ruolo” non svolge mansioni di OSS, ma di supporto e/o supplenza agli altri colleghi;
che il rapporto infermieri/paziente è, nei casi peggiori, di 1 a 6 e, nei migliori, 1 a 2,5; che il personale OSS è presente sia nel turno antimeridiano sia nel turno postmeridiano, garantendo una turnazione h 12; che l'eventuale carenza di OSS è sopperita da personale ausiliario somministrato dalla ditta
(per 12 ore in reparto e 24 ore con la squadra volante), mentre per Pt_9 necessità assistenziali complesse è comunque necessario un infermiere con il mero supporto di un OSS;
− in relazione al danno lamentato, parte resistente ha rilevato che, all'esito della valutazione stress lavoro correlato effettuata dallo psicologo competente Dottor Carpentras, il personale dell'Unità Operativa non risulta in alcun modo affetto da stress, burn out o mobbing verticale o orizzontale;
inoltre, che tutti gli infermieri hanno frequentato il corso obbligatorio sul rischio chimico e biologico e che, in ogni caso, i farmaci antiblastici non vengono manipolati dai ricorrenti, ma giungono in reparto pronti per l'infusione, in appositi contenitori e all'interno
5 di un doppio involucro di materiale plastico, che consente il controllo visivo, come da linea guida aziendale stilata dal SPP aziendale;
che le visite mediche periodiche sono effettuate con la frequenza massima consentita;
che gli infermieri lavorano su tre turni e sono spesso in debito orario;
infine, l' CP_8 ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale debenza anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare ogni avversa domanda, spese vinte.”;
− ammessa la prova orale e la documentazione prodotta, sono stati escussi i testi indicati dalle parti ( , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
per parte ricorrente e , , ,
[...] Testimone_6 Persona_1 Persona_2 per parte resistente);
− la giudice ha ammesso la produzione di ulteriore documentazione rilevante ai fini del decidere e fissato per la discussione che, sentite le parti, si è svolta mediante trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. la causa verte sull'accertamento del demansionamento e dell'esposizione a rischio per la salute in tesi subiti dai ricorrenti e alla fondatezza delle domande risarcitorie conseguentemente formulate;
2. nello specifico, la controversia si incentra sulla verifica della legittimità dell'assegnazione, accanto alle mansioni proprie del profilo professionale dell'infermiere, anche di quelle attività di assistenza diretta e alberghiera del malato, che è pacifico rientrino in profili inferiori, ovvero rispettivamente in quelli di OSS e ausiliario;
3. è utile premettere che la controversia investe un tema affrontato da numerosi precedenti della giurisprudenza regionale sia di primo che di secondo grado, i quali, alla luce delle specifiche risultanze istruttorie, hanno in gran parte accolto le analoghe istanze attoree (cfr. Trib. Cagliari 525/15, 1129/17, 135/18, 942/18, 131/19, 1254/19, 9/21, C. App. Cagliari n. 188/16, 192/16, 417/16, 130/18, 356/18, 8/23); da ultimo anche la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze della C. App. Cagliari n. 188/16, 192/16, 417/16 con pronunce rispettivamente n. 2142/22, 21924/22 e 3700/23;
4. ritiene questa giudice che, anche nel caso in esame, le allegazioni fornite da parte ricorrente abbiano, come si vedrà, trovato ampio riscontro probatorio sia nell'istruttoria orale svolta che nella documentazione prodotta;
occorre notare, inoltre, che parte resistente non ha contestato specificatamente le mansioni allegate da parte ricorrente, bensì ha rilevato come solo le mansioni di tipo strettamente alberghiero, quali il trasporto dei prelievi, il riordino dei locali, lo svuotamento e la pulizia di pappagalli e padelle, lo smaltimento della biancheria sporca, la compilazione delle richieste per il trasferimento del paziente, la ricerca e consegna delle cartelle agli operatori del servizio ambulanze, l'accompagnamento del paziente all'ambulanza (cfr. comparsa pag. 2), non rientrino tra quelle prettamente infermieristiche, mentre le mansioni latu sensu assistenziali, stante la non contestata particolarità dei pazienti ricoverati nel 6 reparto di appartenenza e le loro necessità di continua assistenza, non possano esulare dalle competenze infermieristiche (cfr. comparsa pag. 3-4);
5. peraltro, è orientamento condivisibile e consolidato della Suprema Corte quello per cui quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 1169/18, 4211/16, 4766/06);
6. ciò detto, occorre premettere il quadro normativo e contrattuale di riferimento;
7. con D.M. 14/9/1994 n. 739 rubricato “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”, ed innovando rispetto al passato, è stato individuato il profilo dell'infermiere professionale - operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica (art. 1 comma 1); al comma 3 dell'art. 1 si legge che:
“L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. (…)”;
8. il CCNL integrativo per il personale del Comparto Sanità 7 aprile 1999 (doc. 1 ricorrente) stabilisce che alla categoria D appartengono:
“i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
7 funzioni di direzione e coordinamento. gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Collaboratore professionale sanitario: Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi.”;
9. tra i profili professionali della categoria D, collaboratori professionali sanitari, è compreso il personale infermieristico “Infermiere: DM/739/1994”;
10. sono, poi, ascritti alla categoria A:
i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito delle istruzioni fornite.”;
11. tra questi profili è contemplato l'ausiliario specializzato, il quale:
“svolge attività semplici di tipo manuale [...] quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia ed il riordino degli ambienti esterni ed interni e tutte le operazioni inerenti il trasporto dei materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. [...] L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate;
12. alla categoria B appartengono:
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”
13. tra i profili professionali esemplificati risultano l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), il quale:
“svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature” ;
8 14. tale figura risulta in esaurimento, essendo stata sostituita, con il CCNL integrativo del 2001, definito in sede di Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, dalla figura dell'operatore socio sanitario (OSS), inquadrato nella categoria B, livello economico BS il quale, secondo la declaratoria del profilo:
“svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali proposti all'assistenza sanitaria e quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”;
15. la tabella A allegata all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 specifica che sono attività di competenza della figura professionale in parola:
a) “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
b) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
c) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”;
16. alla categoria C appartiene, tra gli altri, l'infermiere generico, una figura professionale residuale, le cui competenze, disciplinate dall'art. 6 del DPR n.
9 225/74, sono state anch'esse per la gran parte assorbite dal personale OSS (rif. art. 18 CCNL 7 Aprile 1999 e art. 18 CCNL 19 aprile 2004);
17. deve quindi dedursi, in estrema sintesi, che le mansioni di tipo alberghiero fossero inizialmente affidate agli OTA per poi confluire progressivamente in quelle latu sensu assistenziali ascritte agli OSS, mentre quelle sanitarie, nei limiti delle specifiche competenze, sono in carico agli infermieri;
18. è previsto che il personale infermieristico, nello svolgimento delle attività assegnate, si avvalga degli altri operatori sanitari e sociali con i quali collabora, e non emergono ragioni per ritenere contemplata una strutturale confusione delle competenze di questi ultimi in danno degli infermieri;
19. è, infatti, chiaramente statuito che le attività di assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, di intervento igienico sanitario e di carattere sociale e di supporto gestionale, organizzativo e formativo siano in carico agli OSS e non agli infermieri;
20. venendo al caso di specie, devono ritenersi pacifici la struttura e la capienza della , il numero di infermieri addetti, i turni e gli orari svolti;
in Parte_7 assenza di specifica contestazione poi, deve considerarsi altresì provato l'organico del personale di supporto rispettivamente in servizio così come dedotto da parte ricorrente (in particolare il suo numero -2 OSS fino a marzo 2020, 3 OSS da aprile 2020 e 4 OSS e 3 ausiliari da luglio 2020-, la sua assenza nella fascia 13-14, saltuariamente al pomeriggio fino al luglio 2020 e sempre nel turno notturno), nonché lo svolgimento da parte degli infermieri anche di mansioni assistenziali relative alle cure igieniche, al supporto durante l'assunzione dei pasti e alla movimentazione dei pazienti (cfr. comparsa pag. 3- 4);
21. tali circostanze hanno peraltro trovato riscontro diretto o indiretto nelle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi;
la strutturale, sebbene parziale, adibizione degli infermieri ricorrenti anche a mansioni di tipo alberghiero, oltre che igienico/sanitarie, ha poi trovato specifica conferma in quanto riferito in particolare dai testi , e (rif. capi 28 e 29 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_8 ricorso con elencazione delle mansioni rispettivamente alberghiere e igienico/sanitarie già riportate in premessa);
22. anche dalla documentazione prodotta emerge che la Struttura non fosse dotata di ulteriore personale di supporto rispetto a quello dedotto dai ricorrenti (cfr. doc. 3 ricorrente, turni di servizio);
23. inoltre, a riprova dell'insufficienza del personale ausiliario e a corroborare la tesi attorea, la delibera n. 36/26 del 18/10/20 indica, per l'unità di Ematologia, il rapporto OSS/pazienti in 1:6 specificando che “Gli ausiliari, qualora il servizio non sia esternalizzato, devono essere presenti almeno due unità nelle ore antimeridiane e una unità in quelle pomeridiane” e, nella tabella 2, chiarisce che, per garantire il rapporto sopra richiamato, su un minimo di 16 posti letto, sono necessari 7,2 OSS (doc. 5 ric.);
10 24. ora, considerato che deve ritenersi accertato che nella struttura in esame il servizio non fosse strutturalmente esternalizzato e il personale di supporto contasse 2 unità fino a marzo 2020, 3 da aprile 2020 e 4 OSS e 3 ausiliari da luglio 2020, è di tutta evidenza che, considerando che il reparto non si compone dei soli 13 posti letto della degenza, i parametri regionali non risultano rispettati;
25. alla luce di quanto sopra, la negazione da parte della sola teste , Per_1 Par infermiera presso la dal 2008, dello svolgimento anche di mansioni alberghiere e igieniche da parte degli infermieri, risulta poco credibile;
26. non vi è poi allegazione né prova che tali circostanze siano mutate in corso di causa ed, anzi, la teste di parte resistente , escussa il 27/5/24, ha Tes_8 riferito che nel 2021 gli OSS erano (nuovamente) 3, la diffida datata 19/12/24 inviata dal sindacato lamenta la permanenza della situazione di criticità conseguente al limitato numero di OSS assegnati anche alla S.C. Ematologia e tale doglianza trova riscontro nei turni del periodo dicembre 2024-marzo 2025 depositati a parte ricorrente il 12/3/25 che attestano la presenza di 5 OSS;
non risultano peraltro contestazioni in relazione a tali produzioni e allegazioni;
27. è appena il caso di evidenziare che tale conclusione non viene meno a fronte dell'eccepito eccezionale ricorso al personale esterno ovvero della saltuaria presenza di tirocinanti;
28. da tutto quanto sopra, deve ritenersi dimostrato che i ricorrenti abbiano svolto e svolgano un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto di categoria A e B, e che tale sostituzione non sia occasionale, ma costante e indispensabile al funzionamento della Struttura Complessa in parola;
né, stante la rilevanza quantitativa della prestazione relativa alla qualifica inferiore, è possibile considerarla quale “obbligazione accessoria”, la quale per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento dell'obbligazione principale (le proprie mansioni) ed essere funzionalmente collegata alla stessa;
29. ciò comporta, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata nei casi analoghi al presente sopra citati e qui richiamati anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, che fa obbligo al datore di lavoro pubblico di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo di riferimento;
30. infatti, il datore di lavoro ha la facoltà di attribuire al lavoratore mansioni caratteristiche di lavoratori inquadrati in livelli inferiori, ma solo se si tratti di mansioni marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie e comunque solo se non rientrano nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata come, invece, emerge nel caso di specie dalle declaratorie contrattuali (cfr. Cass. n. 17774/06, 6714/03, 7821/01, ma anche n. 12551/18);
31. tale situazione concretizza una obiettiva violazione dell'art. 2103 c.c. che giustifica non solo la condanna della resistente ad adempiere all'obbligo
11 contrattuale sulla stessa gravante di adibire i ricorrenti che ancora risultano assegnati alla alle sole mansioni proprie del profilo formale di Parte_10 appartenenza, ma anche la richiesta risarcitoria formulata con il ricorso;
32. si tratta di responsabilità contrattuale, dalla quale il datore di lavoro è esonerato solo se prova che la corretta esecuzione dei suoi obblighi gli è stata resa impossibile da causa ad esso non imputabile, secondo la regola generale di cui all'articolo 1218 c.c., prova di cui non vi è traccia nel caso di specie;
33. poiché non vi è dubbio che il diritto del lavoratore ad esprimere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, a conservarla e ad accrescerla abbia tutela costituzionale (art. 35, commi primo e secondo Cost.), deve ritenersi che la lesione del diritto in questione sia potenzialmente idonea ad incidere negativamente su interessi patrimoniali e non patrimoniali del lavoratore protetti dall'ordinamento (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08, Cass. n. 24585/19, 21/2019, 9901/18);
34. nel caso in esame, peraltro, i ricorrenti non allegano la sussistenza di un danno di natura patrimoniale, ossia della perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di perdita di chances, ma domandano il riconoscimento e la liquidazione solo di un danno non patrimoniale;
35. stanti le molteplici forme che può assumere il danno da demansionamento, è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca con il ricorso una specifica allegazione circa la natura dei pregiudizi in concreto sofferti e, soprattutto, precisi tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto attraverso i quali può emergere in causa la prova del danno;
36. secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass. n. 29047/17);
12 37. deve quindi rilevarsi che dall'inadempimento della parte datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno -il quale non può, infatti, ritenersi immancabilmente ravvisabile in considerazione della sola potenzialità lesiva dell'atto illegittimo- occorrendo, invece, tenere chiaramente distinti il momento dell'inadempimento da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio, con conseguente specifico onere di allegazione da parte del ricorrente (al cui difetto il giudice non può in alcun modo supplire) sia con riferimento alla tipologia di pregiudizio lamentata sia con riferimento alle circostanze concrete che consentono di apprezzare, attraverso il successivo esperimento dei mezzi di prova, la reale esistenza del danno quale realtà autonoma e distinta dal mero fatto oggettivo dell'inadempimento (cfr. Cass. SU n. 26972/08, Cass. n. 25743/18, 29047/17, 1327/15);
38. tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ed infatti è stato affermato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 19778/14);
39. certamente un danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita di un datore di lavoro si traduca in un disagio personale cagionato da una situazione lavorativa improntata all'emergenza e contrastante con quella ordinaria che sia causalmente correlata con una condotta illecita datoriale foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore;
tale danno, poi, come confermato dalla giurisprudenza sopra citata, non può che essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. anche Cass. ord. n. 3700/23 in relazione a casi analoghi);
40. parte ricorrente ha allegato di aver subito danni professionali e all'immagine, da ritenersi sussistenti alla luce dei fatti accertati e del tempo prolungato in cui la vicenda si è sviluppata;
infatti, si deve desumere, sulla base della comune esperienza, che l'esercizio promiscuo di mansioni proprie e di livello inferiore, oltre a minare la professionalità, è anche idonea ad ingenerare negli utenti del servizio una confusione di ruoli, essendo verosimile che renda difficile distinguere l'infermiere dall'ausiliario e che l'utente, perciò, si aspetti la prestazione di attività quali lo svuotamento delle padelle od il rifacimento del letto come se fosse un compito adatto al livello professionale dei ricorrenti;
41. non è invece emersa alcuna prova del danno all'integrità psicofisica, peraltro genericamente lamentato e allegato;
13 42. in via equitativa, il danno accertato può essere parametrato ad una quota della retribuzione mensile, rappresentando la stessa il valore della prestazione che può essere utilizzato per individuare anche il valore della professionalità lesa a causa della dequalificazione (cfr. Cass. n. 12253/15, 7967/02);
43.
considerato che
il danno non patrimoniale è limitato alla mortificazione dell'immagine e della professionalità dei ricorrenti, tenuto conto della tipologia del demansionamento, della sua durata, della conoscibilità all'interno ed all'esterno dell'ambiente di lavoro, della sua parziarietà e delle unità ausiliarie progressivamente assegnate alla S.C., appare equo quantificare il danno non patrimoniale subito da ciascuno dei ricorrenti in misura pari ad una somma, da intendersi già a valori attuali, corrispondente al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal marzo 2010 al giugno 2020 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura) e al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal luglio 2020 alla data della decisione (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto);
44. ai ricorrenti ancora assegnati alla SC di Ematologia in questione deve essere, inoltre, riconosciuto il diritto ad essere adibiti alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza;
45. venendo poi alla domanda avente ad oggetto la condanna della resistente ad adottare le misure di prevenzione e protezione imposte dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'esposizione a rischio biologico e alla movimentazione manuale dei pazienti, la stessa deve essere rigettata non solo in ragione della genericità delle allegazioni formulate dai ricorrenti, non idonee a consentire l'accertamento dell'avvenuta violazione in concreto di norme di prevenzione, ma anche dell'esito della prova testimoniale, dalla quale è emerso che i farmaci chemioterapici arrivano in reparto pronti per l'infusione in appositi contenitori (cfr. es. testi e ) e il reparto è dotato di ausilio Per_1 Tes_7 elettrico per il sollevamento dei pazienti (cfr. es. testi , ); Tes_3 Tes_8 Per_1 inoltre, è emersa l'organizzazione di corsi a partecipazione obbligatoria sulla gestione, tra l'altro, dei rischi chimici e della movimentazione carichi (cfr. teste
, ); Tes_1 Tes_8
46. quanto alla censurata violazione diritto al riposo giornaliero per i ricorrenti
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , , CP_6 CP_7 Parte_1 Parte_2 [...]
nel periodo marzo 2010-dicembre 2015, la materia è Parte_6 pacificamente disciplinata dall'art. 7 del D.lgs. n. 66/2003; in particolare, l'art. 7 ha previsto che “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”;
14 47. nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato le violazioni del diritto al riposo giornaliero, elencando analiticamente il numero di giorni interessati, dai quali emerge un periodo di riposo fruito al di sotto del limite legale;
la correttezza della documentazione prodotta a tal fine da parte ricorrente e recante i turni svolti e i relativi conteggi (doc. 3 e tabella pag. 42-43 ricorso), non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione da parte resistente;
48. come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Cagliari ex multis con sentenza n. 492/18 del 31/7/18 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si tratta di un pregiudizio, derivante da un inadempimento del datore di lavoro ai propri doveri, che arreca lesione al diritto al riposo dei dipendenti, suscettibile di danno quantomeno da usura psicofisica, da ritenersi presunto per effetto della mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti, a fronte della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione;
49. spetta dunque ai ricorrenti il risarcimento del danno loro arrecato per effetto della lesione del diritto al riposo giornaliero, che trova copertura a livello costituzionale “quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi” potendosi ulteriormente precisare che “l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost. , comma 3 - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua"” (cfr. Cass. n. 14710/15);
50. l'illecito in questione genera un pregiudizio da ritenersi presunto nell'an, giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi e, quindi, dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal D.lgs. n. 66/2003, è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa, fonte di danno per i ricorrenti, non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall'impegno lavorativo pregresso;
51. ai fini della quantificazione del danno in via equitativa, si ritiene di dar seguito al criterio già adottato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai casi analoghi ed, in particolare, si richiama la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 9/21 che ha adoperato, quale valore di riferimento, l'importo di € 70,81 corrispondente alla retribuzione tabellare media giornaliera per gli anni 2011- 2012, rapportandola ad una percentuale del 30%, che rappresenta la percentuale di maggiorazione prevista per lo straordinario festivo dal vigente C.C.N.L. di comparto, per un totale di € 21,24, da moltiplicare per i giorni di mancata fruizione del riposo minimo giornaliero;
15 52. in ragione del numero di violazioni individuate e non contestate, spettano quindi ai ricorrenti i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dall'usura psico-fisica:
, 199 violazioni, € 4.226,76 Controparte_1
, 258 violazioni, € 5.479,92 Controparte_2
, 237 violazioni, € 5.033,88 Controparte_3
, 91 violazioni, € 1.932,84 CP_4
, 297 violazioni, € 6.308,28 Controparte_6
, 121 violazioni, € 2.570,04 CP_7
, 275 violazioni, € 5.841,00 Parte_1
, 44 violazioni, € 934,56 Parte_2
, 173 violazioni, € 3.674,52; Parte_3
53. infine, si condivide l'esigenza, rilevata dal Tribunale di Cagliari, tra le altre, nelle sentenze n. 942/18, 1446/19 e 9/21, di semplificare il calcolo per l'individuazione precisa delle ulteriori somme dovute ai ricorrenti a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi maturati fino alla data della decisione, in ragione della progressione periodica del danno consequenziale alla permanenza dell'illecito; a tal fine, sugli importi come sopra determinati deve aggiungersi una somma ulteriore, pari al 10% del dovuto, a titolo di quantificazione equitativa della rivalutazione monetaria e degli interessi stessi fino alla data della decisione;
infatti, nell'ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l'art. 429, comma 3 c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 2771/11);
54. sulle somme liquidate sono poi dovuti gli interessi come per legge, con decorrenza dalla data della sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.;
55. infine, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto infondata;
gli illeciti oggetto di causa hanno natura contrattuale e pertanto il termine prescrizionale del diritto al relativo risarcimento del danno è, in ogni caso, decennale;
stante la limitazione temporale delle domande svolta dai ricorrenti e la diffida del 10/3/20 (doc.7 ric.), tale termine non risulta spirato;
56. la causa è dunque decisa come da dispositivo;
16 57. le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente in relazione ad una delle domande proposte, possono essere compensate per 1/6 e parte resistente deve essere condannata a rifondere i restanti 5/6 a parte ricorrente vittoriosa;
per la liquidazione delle spese deve farsi riferimento al valore medio previsto per le controversie di lavoro di valore indeterminabile basso ex D.M. 55 del 2014, avuto riguardo a ciascuna fase, alla serialità della controversia e alla pluralità dei ricorrenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-ordina alla resistente di adibire i ricorrenti che ancora siano assegnati alla
[...] alle Controparte_11 sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza;
- condanna la resistente al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma, da intendersi già a valori attuali, pari al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal marzo 2010 al giugno 2020 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura) e al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal luglio 2020 alla data della decisione (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione dalla data della decisione fino al saldo;
- condanna, altresì, la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi a titolo risarcitorio, oltre al 10% sugli stessi a titolo di rivalutazione e interessi fino alla data della decisione ed oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione dalla data della decisione fino al saldo:
, € 4.226,76 Controparte_1
, € 5.479,92 Controparte_2
, € 5.033,88 Controparte_3
, € 1.932,84 CP_4
, € 6.308,28 Controparte_6
, € 2.570,04 CP_7
, € 5.841,00 Parte_1
, € 934,56 Parte_2
, € 3.674,52; Parte_3
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per 1/6;
17 - condanna la resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti dei restanti 5/6 delle spese di lite liquidati in € 15.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15% e accessori dovuti per legge nonché contributo unificato qualora corrisposto.
Così deciso in Sassari, il 01/8/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 08/07/2025), nella causa n. 198/2021 RGL, promossa da:
, , Controparte_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
, , Controparte_3 C.F._3
, CP_4 C.F._4
, Controparte_5 C.F._5
, , Controparte_6 C.F._6
, ; CP_7 C.F._7
, , Parte_1 C.F._8
, ; Parte_2 C.F._9
, , Parte_3 C.F._10
, Parte_4 C.F._11
ass. dall'Avv.to GIACOMO DOGLIO e dall'Avv.ta MARIA PAOLA TAVERA;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_8 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− i ricorrenti hanno dedotto di prestare attività lavorativa, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, categoria D, contratto integrativo del CCNL personale del comparto sanità 7/4/99, profilo professionale di infermiere, presso la struttura complessa (SC) di Ematologia della Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di suddivisa in degenza (6 stanze, 13 posti letto), CP_8 day hospital e ambulatorio;
che nella struttura sono curati pazienti oncologici che presentano necessità di controllo e assistenza costante nello svolgimento delle essenziali attività della persona, tra le quali assumono particolare importanza non solo le prestazioni strettamente infermieristiche, ma anche
1 quelle domestico-alberghiere e igienico-sanitarie proprie del personale di supporto di categoria A (Ausiliari) e B/BS (OTA/OSS);
− che, a causa della carenza di tale personale di supporto, sono costretti, in misura prevalente almeno dal marzo 2010, a dedicare quotidianamente una considerevole parte del tempo di lavoro allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera tipiche della categoria A (i.e.: “a) disinfettare il bancone, il tavolo e il carrello della terapia (degenza); b) trasportare prelievi (degenza e day hospital) e richieste esami (degenza); c) riordinare il posto letto, con l'eventuale cambio delle lenzuola e smaltimento della biancheria sporca (degenza); d) svuotare ed igienizzare i pappagalli e le padelle (degenza); e) compilare le richieste per il trasferimento del paziente in altra struttura/presidio, ricercare la cartella clinica del medesimo paziente e consegnare la documentazione al personale dell'ambulanza nel caso in cui il paziente debba essere trasferito per l'esecuzione di un esame (degenza);f) rispondere alle chiamate telefoniche (il telefono si trova nella stanza delle medicazioni) destinate, perlopiù, al personale medico (degenza); g)chiudere i sacchi dei rifiuti speciali nei turni in cui non vi sia alcuna unità di personale di supporto (turno notturno, festivi)(degenza); h) riordinare la sala della terapia e sistemare i bidoni della spazzatura (day hospital); i) ripristinare materiali, presidi e arredi utilizzati per la somministrazione della terapia (day hospital); l) riordinare e approvvigionare i presidi del bancone della terapia (siringhe, aghi cannula ,aghi, box dei taglienti) (day hospital); m)riassettare, riordinare e approvvigionare il carrello delle biopsie (day hospital); n) trasportare i prelievi di emocromo presso il laboratorio dell'ematologia dove vengono processati (day hospital); o) cambiare la biancheria e sanificare le poltrone della terapia (day hospital); p) sostituire la carta o il copriletto dei letti dopo che il paziente ha terminato la terapia (day hospital); q) rimuoverei rifiuti speciali dalla medicazione (day hospital); r )risistemare le cartelle cliniche dei pazienti che hanno avuto accesso all'ambulatorio (day hospital)”);
− di svolgere altresì mansioni afferenti al profilo degli OSS e di averlo fatto perfino in via esclusiva in un turno mensile all'anno fino a luglio 2020 (cd. “fuori turno”, i.e.: “
1. Assistere i pazienti nell'igiene personale (degenza);
2. Eseguire l'igiene personale sui pazienti non autosufficienti (igiene intima, cambio dei panni) e smaltire la biancheria sporca (degenza);
3. Aiutare i pazienti nell'alimentazione (degenza);
4. Rispondere alle richieste di carattere alberghiero dei pazienti (a mero titolo esemplificativo: posizionare le padelle, cambiare il panno, movimentare la testiera del letto, consegnare coperte, preparare bevande calde, aprire bottiglie d'acqua, accendere la televisione o ricercare/consegnare il telecomando (degenza e day hospital);
5. Rilevare la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione (degenza e day hospital);
6. intervistare i pazienti in merito alla quantità d'acqua bevuta, svuotare e igienizzare manualmente tutti i pappagalli, le alberelle, i cateteri vescicali dei pazienti al fine di effettuare i relativi bilanci idrici (degenza);
7. Medicare piaghe e ulcere da decubito (degenza);
8. Aiutare il paziente nelle operazioni di
2 svestizione e cambio della biancheria quando necessario (ad esempio dopo il decorso dello stato febbrile 19) e smaltire la biancheria sporca (degenza);
9. Trasportare il paziente in barella verso l'ambulanza (degenza); 10. accompagnare i pazienti in bagno, se il paziente sta ricevendo la somministrazione per via endovenosa e deve spostarsi con l'asta della flebo quest'ultimo non riesce ad accedere al piccolo bagno del day hospital deve essere accompagnato sino ai servizi della degenza per poi essere riportato nella sala in cui avviene la somministrazione della terapia (day hospital); 11. Svuotare le sacche dell'urina di pazienti cateterizzati (day hospital).”);
− che, a fronte di un organico di 18 infermieri -di cui 13 assegnati alla degenza, 3 al day hospital, 1 all'ambulatorio visite ematologiche, 1 alla sala prelievi e la coordinatrice gli infermieri addetti alla degenza devono spesso Testimone_1 sopperire alle assenze di infermieri in day hospital;
che gli infermieri della degenza prestano servizio su tre turni con i seguenti orari: 07:00/14:15– 14:00/21:15 –21:00/07:15, ma fino al 2019 i turni erano così articolati: 07:00/14:15 -14:00/22:15 – 22:00/07:00; che il day hospital, sino al 1/12/20, era attivo dalle 08:00 alle 17:00 (fatta eccezione per il venerdì, in cui l'orario di chiusura era fissato alle 14:00) con frequenti ritardi presi in carico dagli infermieri della degenza;
che sino a marzo 2020 gli OSS assegnati alla degenza erano 2, ad eccezione di un breve periodo, da agosto a ottobre 2019, nel quale le unità in organico erano 3; che da aprile 2020, gli OSS sono diventati 3 e da luglio 2020, 4 (di cui uno assunto a tempo determinato tramite agenzia Parte interinale); che fino a luglio 2019 gli hanno osservato l'orario di servizio 07:00/13:00 e 13:00/19:00, mentre da agosto 2019: 07:00-13:00 e 14:00- 20:00, senza nessuna copertura delle fasce orarie dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 20:00 alle 7:00; che alla (sola) degenza, da luglio 2020, sono assegnati anche 3 Ausiliari, presenti mediamente nella misura di una unità nel turno 07:00- 14:00 e una nel turno 13:00-20:00;
− che la dotazione organica del personale infermieristico e di supporto è insufficiente a soddisfare i requisiti organizzativi minimi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 34/26 del 18/10/10, allegato 19, che definisce gli standard di accreditamento delle strutture sanitarie;
che dovendo anteporre i bisogni primari, quali le cure igienico sanitarie dei pazienti e la sanificazione delle postazioni per la terapia per sopperire alla carenza del personale di supporto, procedono spesso con ritardo alla somministrazione della terapia;
che non è sempre possibile effettuare il prescritto controllo incrociato con il medico in relazione al farmaco chemioterapico da somministrare;
che la grave carenza di personale compromette la qualità del lavoro e la dignità professionale dei ricorrenti in violazione oltre che dell'art. 2087 c.c., degli artt. 1,2, 4, 32, 35 e 41 Cost. e del codice deontologico del 10/01/09;
− i ricorrenti hanno affermato che il grave impoverimento della professionalità ha causato loro un danno non patrimoniale (professionale, d'immagine, all'integrità psico-fisica per stress lavoro-correlato); che, inoltre, sotto il profilo della lesione
3 all'integrità psico-fisica, l'AOU non ha posto in essere alcuna attività informativa/formativa in relazione all'esposizione dei lavoratori al rischio biologico costituito dagli agenti cancerogeni contenuti nei medicinali chemioterapici antiblastici somministrati ai pazienti violando così gli artt. 229, 236 e 239 D. Lgs. n. 81/08, oltre alle Linee Guida del Ministero della Salute e al Protocollo aziendale denominato “Procedura per la gestione dei chemioterapici antiblastici”; che, ancora, l'integrità psico-fisica dei ricorrenti è compromessa dalla movimentazione manuale dei pazienti in violazione di quando prescritto dagli artt. 168 e 169 D. Lgs. n. 81/08 in ordine alla movimentazione dei carichi;
hanno, infine, invocato l'imprescindibile ruolo della prova presuntiva nell'accertamento dei danni patiti e la necessaria valutazione equitativa del relativo quantum;
− infine, i ricorrenti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , CP_4 Controparte_6 CP_7 Parte_1 [...]
, , hanno allegato la violazione del diritto al Parte_2 Parte_6 riposo giornaliero di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 66/03 (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore), deducendo che anche tale danno deve essere equitativamente calcolato, tenendo in considerazione il 30% della retribuzione giornaliera dei dipendenti;
che la prescrizione è stata interrotta con missiva del 11/3/20;
− parte ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illegalità del comportamento della
che ha imposto ai ricorrenti almeno dal marzo del 2010 (ovvero CP_9 dalla diversa data accertanda) di svolgere le mansioni di natura alberghiera e di natura igienico-sanitaria, meglio descritte nella superiore parte espositiva, in spregio alle norme contrattuali, alle disposizioni di cui agli artt. 2103, 2087c.c. e prima ancora degli artt. 1, 2, 4, 32, 35e 41 Cost.
2. Accertare e dichiarare che l'illegittimo e/o illegale comportamento della
[...]
meglio descritto nella superiore parte espositiva, ha impedito almeno CP_9 dal marzo del 2010 (ovvero dalla diversa data accertanda), ovvero ha limitato sin dalla data innanzi indicata, lo svolgimento di alcune delle mansioni di competenza del personale infermieristico meglio descritte nella superiore parte espositiva.
3. Accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti, con decorrenza dal marzo del 2010 (o dalla diversa data di assunzione, se successiva), al risarcimento di tutti i danni causati e causandi dal comportamento dell'azienda resistente, meglio descritto nella superiore parte espositiva, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti CP_9 delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
4
4. Condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_9 tempore, a reintegrare i ricorrenti attualmente in servizio nella Parte_7 esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza e, quindi, a ricondurre la prestazione nell'ambito esclusivo della qualifica di infermiere(D), inibendo alla medesima Azienda, in persona del legale rappresentante protempore, l'assegnazione delle mansioni inferiori proprie del personale di categoria A, B/BS e C.
5. Previo accertamento delle violazioni indicate nella superiore parte espositiva, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_9 adottare tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dal D. Lgs. n. n. 81/2008 e s.m.e.i. e dall'art. 2087c. c. in materia di esposizione ai rischi da stress lavoro-correlato e/o da agenti cancerogeni e/o da movimentazione manuale dei carichi.
6. Accertare e dichiarare che le modalità di organizzazione dei turni di lavoro descritte nella superiore parte espositiva (mancato rispetto del riposo giornaliero) hanno leso il diritto al riposo dei sigg.ri ; Parte_8
; ; ; ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_6
; ; ; CP_7 Parte_1 Parte_2 Parte_6
e causato loro i danni di natura non patrimoniale meglio descritti nella superiore parte espositiva;
conseguentemente condannare l' in persona del CP_9 legale rappresentante protempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti e, quindi, al pagamento delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
7. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”;
− parte convenuta si è Controparte_10 costituita negando che i ricorrenti abbiano subito il demansionamento lamentato e rilevando che l'ampiezza delle necessità di assistenza dei pazienti oncologici trattati nella SC è principalmente a carico del personale infermieristico stante la tipologia delle patologie sofferte;
che l'infermiere “fuori ruolo” non svolge mansioni di OSS, ma di supporto e/o supplenza agli altri colleghi;
che il rapporto infermieri/paziente è, nei casi peggiori, di 1 a 6 e, nei migliori, 1 a 2,5; che il personale OSS è presente sia nel turno antimeridiano sia nel turno postmeridiano, garantendo una turnazione h 12; che l'eventuale carenza di OSS è sopperita da personale ausiliario somministrato dalla ditta
(per 12 ore in reparto e 24 ore con la squadra volante), mentre per Pt_9 necessità assistenziali complesse è comunque necessario un infermiere con il mero supporto di un OSS;
− in relazione al danno lamentato, parte resistente ha rilevato che, all'esito della valutazione stress lavoro correlato effettuata dallo psicologo competente Dottor Carpentras, il personale dell'Unità Operativa non risulta in alcun modo affetto da stress, burn out o mobbing verticale o orizzontale;
inoltre, che tutti gli infermieri hanno frequentato il corso obbligatorio sul rischio chimico e biologico e che, in ogni caso, i farmaci antiblastici non vengono manipolati dai ricorrenti, ma giungono in reparto pronti per l'infusione, in appositi contenitori e all'interno
5 di un doppio involucro di materiale plastico, che consente il controllo visivo, come da linea guida aziendale stilata dal SPP aziendale;
che le visite mediche periodiche sono effettuate con la frequenza massima consentita;
che gli infermieri lavorano su tre turni e sono spesso in debito orario;
infine, l' CP_8 ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale debenza anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare ogni avversa domanda, spese vinte.”;
− ammessa la prova orale e la documentazione prodotta, sono stati escussi i testi indicati dalle parti ( , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
per parte ricorrente e , , ,
[...] Testimone_6 Persona_1 Persona_2 per parte resistente);
− la giudice ha ammesso la produzione di ulteriore documentazione rilevante ai fini del decidere e fissato per la discussione che, sentite le parti, si è svolta mediante trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. la causa verte sull'accertamento del demansionamento e dell'esposizione a rischio per la salute in tesi subiti dai ricorrenti e alla fondatezza delle domande risarcitorie conseguentemente formulate;
2. nello specifico, la controversia si incentra sulla verifica della legittimità dell'assegnazione, accanto alle mansioni proprie del profilo professionale dell'infermiere, anche di quelle attività di assistenza diretta e alberghiera del malato, che è pacifico rientrino in profili inferiori, ovvero rispettivamente in quelli di OSS e ausiliario;
3. è utile premettere che la controversia investe un tema affrontato da numerosi precedenti della giurisprudenza regionale sia di primo che di secondo grado, i quali, alla luce delle specifiche risultanze istruttorie, hanno in gran parte accolto le analoghe istanze attoree (cfr. Trib. Cagliari 525/15, 1129/17, 135/18, 942/18, 131/19, 1254/19, 9/21, C. App. Cagliari n. 188/16, 192/16, 417/16, 130/18, 356/18, 8/23); da ultimo anche la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze della C. App. Cagliari n. 188/16, 192/16, 417/16 con pronunce rispettivamente n. 2142/22, 21924/22 e 3700/23;
4. ritiene questa giudice che, anche nel caso in esame, le allegazioni fornite da parte ricorrente abbiano, come si vedrà, trovato ampio riscontro probatorio sia nell'istruttoria orale svolta che nella documentazione prodotta;
occorre notare, inoltre, che parte resistente non ha contestato specificatamente le mansioni allegate da parte ricorrente, bensì ha rilevato come solo le mansioni di tipo strettamente alberghiero, quali il trasporto dei prelievi, il riordino dei locali, lo svuotamento e la pulizia di pappagalli e padelle, lo smaltimento della biancheria sporca, la compilazione delle richieste per il trasferimento del paziente, la ricerca e consegna delle cartelle agli operatori del servizio ambulanze, l'accompagnamento del paziente all'ambulanza (cfr. comparsa pag. 2), non rientrino tra quelle prettamente infermieristiche, mentre le mansioni latu sensu assistenziali, stante la non contestata particolarità dei pazienti ricoverati nel 6 reparto di appartenenza e le loro necessità di continua assistenza, non possano esulare dalle competenze infermieristiche (cfr. comparsa pag. 3-4);
5. peraltro, è orientamento condivisibile e consolidato della Suprema Corte quello per cui quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 1169/18, 4211/16, 4766/06);
6. ciò detto, occorre premettere il quadro normativo e contrattuale di riferimento;
7. con D.M. 14/9/1994 n. 739 rubricato “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”, ed innovando rispetto al passato, è stato individuato il profilo dell'infermiere professionale - operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica (art. 1 comma 1); al comma 3 dell'art. 1 si legge che:
“L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. (…)”;
8. il CCNL integrativo per il personale del Comparto Sanità 7 aprile 1999 (doc. 1 ricorrente) stabilisce che alla categoria D appartengono:
“i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
7 funzioni di direzione e coordinamento. gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Collaboratore professionale sanitario: Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi.”;
9. tra i profili professionali della categoria D, collaboratori professionali sanitari, è compreso il personale infermieristico “Infermiere: DM/739/1994”;
10. sono, poi, ascritti alla categoria A:
i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito delle istruzioni fornite.”;
11. tra questi profili è contemplato l'ausiliario specializzato, il quale:
“svolge attività semplici di tipo manuale [...] quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia ed il riordino degli ambienti esterni ed interni e tutte le operazioni inerenti il trasporto dei materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. [...] L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate;
12. alla categoria B appartengono:
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”
13. tra i profili professionali esemplificati risultano l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), il quale:
“svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature” ;
8 14. tale figura risulta in esaurimento, essendo stata sostituita, con il CCNL integrativo del 2001, definito in sede di Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, dalla figura dell'operatore socio sanitario (OSS), inquadrato nella categoria B, livello economico BS il quale, secondo la declaratoria del profilo:
“svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali proposti all'assistenza sanitaria e quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”;
15. la tabella A allegata all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 specifica che sono attività di competenza della figura professionale in parola:
a) “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
b) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
c) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”;
16. alla categoria C appartiene, tra gli altri, l'infermiere generico, una figura professionale residuale, le cui competenze, disciplinate dall'art. 6 del DPR n.
9 225/74, sono state anch'esse per la gran parte assorbite dal personale OSS (rif. art. 18 CCNL 7 Aprile 1999 e art. 18 CCNL 19 aprile 2004);
17. deve quindi dedursi, in estrema sintesi, che le mansioni di tipo alberghiero fossero inizialmente affidate agli OTA per poi confluire progressivamente in quelle latu sensu assistenziali ascritte agli OSS, mentre quelle sanitarie, nei limiti delle specifiche competenze, sono in carico agli infermieri;
18. è previsto che il personale infermieristico, nello svolgimento delle attività assegnate, si avvalga degli altri operatori sanitari e sociali con i quali collabora, e non emergono ragioni per ritenere contemplata una strutturale confusione delle competenze di questi ultimi in danno degli infermieri;
19. è, infatti, chiaramente statuito che le attività di assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, di intervento igienico sanitario e di carattere sociale e di supporto gestionale, organizzativo e formativo siano in carico agli OSS e non agli infermieri;
20. venendo al caso di specie, devono ritenersi pacifici la struttura e la capienza della , il numero di infermieri addetti, i turni e gli orari svolti;
in Parte_7 assenza di specifica contestazione poi, deve considerarsi altresì provato l'organico del personale di supporto rispettivamente in servizio così come dedotto da parte ricorrente (in particolare il suo numero -2 OSS fino a marzo 2020, 3 OSS da aprile 2020 e 4 OSS e 3 ausiliari da luglio 2020-, la sua assenza nella fascia 13-14, saltuariamente al pomeriggio fino al luglio 2020 e sempre nel turno notturno), nonché lo svolgimento da parte degli infermieri anche di mansioni assistenziali relative alle cure igieniche, al supporto durante l'assunzione dei pasti e alla movimentazione dei pazienti (cfr. comparsa pag. 3- 4);
21. tali circostanze hanno peraltro trovato riscontro diretto o indiretto nelle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi;
la strutturale, sebbene parziale, adibizione degli infermieri ricorrenti anche a mansioni di tipo alberghiero, oltre che igienico/sanitarie, ha poi trovato specifica conferma in quanto riferito in particolare dai testi , e (rif. capi 28 e 29 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_8 ricorso con elencazione delle mansioni rispettivamente alberghiere e igienico/sanitarie già riportate in premessa);
22. anche dalla documentazione prodotta emerge che la Struttura non fosse dotata di ulteriore personale di supporto rispetto a quello dedotto dai ricorrenti (cfr. doc. 3 ricorrente, turni di servizio);
23. inoltre, a riprova dell'insufficienza del personale ausiliario e a corroborare la tesi attorea, la delibera n. 36/26 del 18/10/20 indica, per l'unità di Ematologia, il rapporto OSS/pazienti in 1:6 specificando che “Gli ausiliari, qualora il servizio non sia esternalizzato, devono essere presenti almeno due unità nelle ore antimeridiane e una unità in quelle pomeridiane” e, nella tabella 2, chiarisce che, per garantire il rapporto sopra richiamato, su un minimo di 16 posti letto, sono necessari 7,2 OSS (doc. 5 ric.);
10 24. ora, considerato che deve ritenersi accertato che nella struttura in esame il servizio non fosse strutturalmente esternalizzato e il personale di supporto contasse 2 unità fino a marzo 2020, 3 da aprile 2020 e 4 OSS e 3 ausiliari da luglio 2020, è di tutta evidenza che, considerando che il reparto non si compone dei soli 13 posti letto della degenza, i parametri regionali non risultano rispettati;
25. alla luce di quanto sopra, la negazione da parte della sola teste , Per_1 Par infermiera presso la dal 2008, dello svolgimento anche di mansioni alberghiere e igieniche da parte degli infermieri, risulta poco credibile;
26. non vi è poi allegazione né prova che tali circostanze siano mutate in corso di causa ed, anzi, la teste di parte resistente , escussa il 27/5/24, ha Tes_8 riferito che nel 2021 gli OSS erano (nuovamente) 3, la diffida datata 19/12/24 inviata dal sindacato lamenta la permanenza della situazione di criticità conseguente al limitato numero di OSS assegnati anche alla S.C. Ematologia e tale doglianza trova riscontro nei turni del periodo dicembre 2024-marzo 2025 depositati a parte ricorrente il 12/3/25 che attestano la presenza di 5 OSS;
non risultano peraltro contestazioni in relazione a tali produzioni e allegazioni;
27. è appena il caso di evidenziare che tale conclusione non viene meno a fronte dell'eccepito eccezionale ricorso al personale esterno ovvero della saltuaria presenza di tirocinanti;
28. da tutto quanto sopra, deve ritenersi dimostrato che i ricorrenti abbiano svolto e svolgano un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto di categoria A e B, e che tale sostituzione non sia occasionale, ma costante e indispensabile al funzionamento della Struttura Complessa in parola;
né, stante la rilevanza quantitativa della prestazione relativa alla qualifica inferiore, è possibile considerarla quale “obbligazione accessoria”, la quale per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento dell'obbligazione principale (le proprie mansioni) ed essere funzionalmente collegata alla stessa;
29. ciò comporta, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata nei casi analoghi al presente sopra citati e qui richiamati anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, che fa obbligo al datore di lavoro pubblico di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo di riferimento;
30. infatti, il datore di lavoro ha la facoltà di attribuire al lavoratore mansioni caratteristiche di lavoratori inquadrati in livelli inferiori, ma solo se si tratti di mansioni marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie e comunque solo se non rientrano nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata come, invece, emerge nel caso di specie dalle declaratorie contrattuali (cfr. Cass. n. 17774/06, 6714/03, 7821/01, ma anche n. 12551/18);
31. tale situazione concretizza una obiettiva violazione dell'art. 2103 c.c. che giustifica non solo la condanna della resistente ad adempiere all'obbligo
11 contrattuale sulla stessa gravante di adibire i ricorrenti che ancora risultano assegnati alla alle sole mansioni proprie del profilo formale di Parte_10 appartenenza, ma anche la richiesta risarcitoria formulata con il ricorso;
32. si tratta di responsabilità contrattuale, dalla quale il datore di lavoro è esonerato solo se prova che la corretta esecuzione dei suoi obblighi gli è stata resa impossibile da causa ad esso non imputabile, secondo la regola generale di cui all'articolo 1218 c.c., prova di cui non vi è traccia nel caso di specie;
33. poiché non vi è dubbio che il diritto del lavoratore ad esprimere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, a conservarla e ad accrescerla abbia tutela costituzionale (art. 35, commi primo e secondo Cost.), deve ritenersi che la lesione del diritto in questione sia potenzialmente idonea ad incidere negativamente su interessi patrimoniali e non patrimoniali del lavoratore protetti dall'ordinamento (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08, Cass. n. 24585/19, 21/2019, 9901/18);
34. nel caso in esame, peraltro, i ricorrenti non allegano la sussistenza di un danno di natura patrimoniale, ossia della perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di perdita di chances, ma domandano il riconoscimento e la liquidazione solo di un danno non patrimoniale;
35. stanti le molteplici forme che può assumere il danno da demansionamento, è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca con il ricorso una specifica allegazione circa la natura dei pregiudizi in concreto sofferti e, soprattutto, precisi tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto attraverso i quali può emergere in causa la prova del danno;
36. secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass. n. 29047/17);
12 37. deve quindi rilevarsi che dall'inadempimento della parte datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno -il quale non può, infatti, ritenersi immancabilmente ravvisabile in considerazione della sola potenzialità lesiva dell'atto illegittimo- occorrendo, invece, tenere chiaramente distinti il momento dell'inadempimento da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio, con conseguente specifico onere di allegazione da parte del ricorrente (al cui difetto il giudice non può in alcun modo supplire) sia con riferimento alla tipologia di pregiudizio lamentata sia con riferimento alle circostanze concrete che consentono di apprezzare, attraverso il successivo esperimento dei mezzi di prova, la reale esistenza del danno quale realtà autonoma e distinta dal mero fatto oggettivo dell'inadempimento (cfr. Cass. SU n. 26972/08, Cass. n. 25743/18, 29047/17, 1327/15);
38. tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ed infatti è stato affermato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 19778/14);
39. certamente un danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita di un datore di lavoro si traduca in un disagio personale cagionato da una situazione lavorativa improntata all'emergenza e contrastante con quella ordinaria che sia causalmente correlata con una condotta illecita datoriale foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore;
tale danno, poi, come confermato dalla giurisprudenza sopra citata, non può che essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. anche Cass. ord. n. 3700/23 in relazione a casi analoghi);
40. parte ricorrente ha allegato di aver subito danni professionali e all'immagine, da ritenersi sussistenti alla luce dei fatti accertati e del tempo prolungato in cui la vicenda si è sviluppata;
infatti, si deve desumere, sulla base della comune esperienza, che l'esercizio promiscuo di mansioni proprie e di livello inferiore, oltre a minare la professionalità, è anche idonea ad ingenerare negli utenti del servizio una confusione di ruoli, essendo verosimile che renda difficile distinguere l'infermiere dall'ausiliario e che l'utente, perciò, si aspetti la prestazione di attività quali lo svuotamento delle padelle od il rifacimento del letto come se fosse un compito adatto al livello professionale dei ricorrenti;
41. non è invece emersa alcuna prova del danno all'integrità psicofisica, peraltro genericamente lamentato e allegato;
13 42. in via equitativa, il danno accertato può essere parametrato ad una quota della retribuzione mensile, rappresentando la stessa il valore della prestazione che può essere utilizzato per individuare anche il valore della professionalità lesa a causa della dequalificazione (cfr. Cass. n. 12253/15, 7967/02);
43.
considerato che
il danno non patrimoniale è limitato alla mortificazione dell'immagine e della professionalità dei ricorrenti, tenuto conto della tipologia del demansionamento, della sua durata, della conoscibilità all'interno ed all'esterno dell'ambiente di lavoro, della sua parziarietà e delle unità ausiliarie progressivamente assegnate alla S.C., appare equo quantificare il danno non patrimoniale subito da ciascuno dei ricorrenti in misura pari ad una somma, da intendersi già a valori attuali, corrispondente al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal marzo 2010 al giugno 2020 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura) e al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal luglio 2020 alla data della decisione (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto);
44. ai ricorrenti ancora assegnati alla SC di Ematologia in questione deve essere, inoltre, riconosciuto il diritto ad essere adibiti alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza;
45. venendo poi alla domanda avente ad oggetto la condanna della resistente ad adottare le misure di prevenzione e protezione imposte dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'esposizione a rischio biologico e alla movimentazione manuale dei pazienti, la stessa deve essere rigettata non solo in ragione della genericità delle allegazioni formulate dai ricorrenti, non idonee a consentire l'accertamento dell'avvenuta violazione in concreto di norme di prevenzione, ma anche dell'esito della prova testimoniale, dalla quale è emerso che i farmaci chemioterapici arrivano in reparto pronti per l'infusione in appositi contenitori (cfr. es. testi e ) e il reparto è dotato di ausilio Per_1 Tes_7 elettrico per il sollevamento dei pazienti (cfr. es. testi , ); Tes_3 Tes_8 Per_1 inoltre, è emersa l'organizzazione di corsi a partecipazione obbligatoria sulla gestione, tra l'altro, dei rischi chimici e della movimentazione carichi (cfr. teste
, ); Tes_1 Tes_8
46. quanto alla censurata violazione diritto al riposo giornaliero per i ricorrenti
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , , CP_6 CP_7 Parte_1 Parte_2 [...]
nel periodo marzo 2010-dicembre 2015, la materia è Parte_6 pacificamente disciplinata dall'art. 7 del D.lgs. n. 66/2003; in particolare, l'art. 7 ha previsto che “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”;
14 47. nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato le violazioni del diritto al riposo giornaliero, elencando analiticamente il numero di giorni interessati, dai quali emerge un periodo di riposo fruito al di sotto del limite legale;
la correttezza della documentazione prodotta a tal fine da parte ricorrente e recante i turni svolti e i relativi conteggi (doc. 3 e tabella pag. 42-43 ricorso), non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione da parte resistente;
48. come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Cagliari ex multis con sentenza n. 492/18 del 31/7/18 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si tratta di un pregiudizio, derivante da un inadempimento del datore di lavoro ai propri doveri, che arreca lesione al diritto al riposo dei dipendenti, suscettibile di danno quantomeno da usura psicofisica, da ritenersi presunto per effetto della mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti, a fronte della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione;
49. spetta dunque ai ricorrenti il risarcimento del danno loro arrecato per effetto della lesione del diritto al riposo giornaliero, che trova copertura a livello costituzionale “quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi” potendosi ulteriormente precisare che “l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost. , comma 3 - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua"” (cfr. Cass. n. 14710/15);
50. l'illecito in questione genera un pregiudizio da ritenersi presunto nell'an, giacché è indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi e, quindi, dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal D.lgs. n. 66/2003, è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa, fonte di danno per i ricorrenti, non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall'impegno lavorativo pregresso;
51. ai fini della quantificazione del danno in via equitativa, si ritiene di dar seguito al criterio già adottato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai casi analoghi ed, in particolare, si richiama la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 9/21 che ha adoperato, quale valore di riferimento, l'importo di € 70,81 corrispondente alla retribuzione tabellare media giornaliera per gli anni 2011- 2012, rapportandola ad una percentuale del 30%, che rappresenta la percentuale di maggiorazione prevista per lo straordinario festivo dal vigente C.C.N.L. di comparto, per un totale di € 21,24, da moltiplicare per i giorni di mancata fruizione del riposo minimo giornaliero;
15 52. in ragione del numero di violazioni individuate e non contestate, spettano quindi ai ricorrenti i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dall'usura psico-fisica:
, 199 violazioni, € 4.226,76 Controparte_1
, 258 violazioni, € 5.479,92 Controparte_2
, 237 violazioni, € 5.033,88 Controparte_3
, 91 violazioni, € 1.932,84 CP_4
, 297 violazioni, € 6.308,28 Controparte_6
, 121 violazioni, € 2.570,04 CP_7
, 275 violazioni, € 5.841,00 Parte_1
, 44 violazioni, € 934,56 Parte_2
, 173 violazioni, € 3.674,52; Parte_3
53. infine, si condivide l'esigenza, rilevata dal Tribunale di Cagliari, tra le altre, nelle sentenze n. 942/18, 1446/19 e 9/21, di semplificare il calcolo per l'individuazione precisa delle ulteriori somme dovute ai ricorrenti a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi maturati fino alla data della decisione, in ragione della progressione periodica del danno consequenziale alla permanenza dell'illecito; a tal fine, sugli importi come sopra determinati deve aggiungersi una somma ulteriore, pari al 10% del dovuto, a titolo di quantificazione equitativa della rivalutazione monetaria e degli interessi stessi fino alla data della decisione;
infatti, nell'ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l'art. 429, comma 3 c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 2771/11);
54. sulle somme liquidate sono poi dovuti gli interessi come per legge, con decorrenza dalla data della sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.;
55. infine, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto infondata;
gli illeciti oggetto di causa hanno natura contrattuale e pertanto il termine prescrizionale del diritto al relativo risarcimento del danno è, in ogni caso, decennale;
stante la limitazione temporale delle domande svolta dai ricorrenti e la diffida del 10/3/20 (doc.7 ric.), tale termine non risulta spirato;
56. la causa è dunque decisa come da dispositivo;
16 57. le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente in relazione ad una delle domande proposte, possono essere compensate per 1/6 e parte resistente deve essere condannata a rifondere i restanti 5/6 a parte ricorrente vittoriosa;
per la liquidazione delle spese deve farsi riferimento al valore medio previsto per le controversie di lavoro di valore indeterminabile basso ex D.M. 55 del 2014, avuto riguardo a ciascuna fase, alla serialità della controversia e alla pluralità dei ricorrenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-ordina alla resistente di adibire i ricorrenti che ancora siano assegnati alla
[...] alle Controparte_11 sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza;
- condanna la resistente al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma, da intendersi già a valori attuali, pari al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal marzo 2010 al giugno 2020 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura) e al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal luglio 2020 alla data della decisione (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione dalla data della decisione fino al saldo;
- condanna, altresì, la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi a titolo risarcitorio, oltre al 10% sugli stessi a titolo di rivalutazione e interessi fino alla data della decisione ed oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione dalla data della decisione fino al saldo:
, € 4.226,76 Controparte_1
, € 5.479,92 Controparte_2
, € 5.033,88 Controparte_3
, € 1.932,84 CP_4
, € 6.308,28 Controparte_6
, € 2.570,04 CP_7
, € 5.841,00 Parte_1
, € 934,56 Parte_2
, € 3.674,52; Parte_3
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per 1/6;
17 - condanna la resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti dei restanti 5/6 delle spese di lite liquidati in € 15.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15% e accessori dovuti per legge nonché contributo unificato qualora corrisposto.
Così deciso in Sassari, il 01/8/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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