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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/08/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FORCELLATI MARIA ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LAURENZA Controparte_1 P.IVA_1
MARINA STELLA NERINA
C.F./P.IVA: con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2 P.IVA_2
BATTAGLIA EMILIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor
[...]
e per l'effetto condannare le convenute, e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 alla sostituzione dell'autoveicolo;
- dichiarare e responsabili in solido Controparte_1 Controparte_2 dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro tremilanovecento, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
pagina 1 di 22 In subordine:
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor
[...]
e per l'effetto condannare le convenute alla riparazione della autovettura Dacia Parte_1
Mod. Spring Tg. GF469EH, nei termini indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'ing. fissando congruo termine entro il quale ottemperare;
- dichiarare Persona_1
e responsabili in solido dei danni Controparte_1 Controparte_2 provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro ottomilanovecento, dei quali euro cinquemila a titolo di riduzione del prezzo pagato, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
Dichiarare prescritta l'azione giudiziale introdotta dal Sig. in quanto avvenuta Parte_1 oltre i 26 mesi dalla consegna del veicolo previsti dal Codice del Consumo;
Dichiarare la decadenza del termine per la denuncia dei vizi, in quanto la formale denuncia è avvenuta solo il 7 marzo 2023 quindi trascorsi gli 8 giorni per la denuncia ex art
1495 c.c. e i 30 giorni sanciti dall'art. 1512 c.c. dalla scoperta del vizio asseritamente avvenuta il 19 gennaio 2023, e dichiarare altresì prescritto il termine per far valere, a qualsiasi titolo, la garanzia per vizi del bene venduto e della garanzia del buon funzionamento del bene venduto, in quanto l'azione mossa dal Sig. è avvenuta Parte_1 trascorso più di 1 anno dalla consegna del bene, avvenuta il 09 gennaio 2023, e oltre 6 mesi dalla scoperta dell'asserito malfunzionamento dell'automobile, che controparte dichiara essere avvenuto il 19 gennaio 2023.
NEL MERITO
Rigettare la domanda di sostituzione del veicolo in quanto non è in alcun modo provato che il veicolo sia affetto da vizi e poiché gli interventi ipotizzati dal CTU sono di lieve entità,
pagina 2 di 22 inoltre vi è stato un evidente utilizzo del veicolo, che ha quasi 4 anni ed ha percorso circa 40.000 chilometri (al 17 dicembre 2024), il cui valore, al tempo della
CTU, era pari ad € 6.900,00 con ulteriore svalutazione per l'utilizzo fino ad oggi;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno di € 3.900,00 in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio e poiché, come già esposto in atti, il Sig. nei Parte_1 fatti, non ha subito alcun danno se non quelli derivanti da scelte personali unilaterali che in alcun modo possono coinvolgere e/o essere attribuite a scelte che, anzi, hanno CP_3 contribuito, ex art. 1227 c.c., a cagionare il danno stesso.
Accertare che si è attenuta a quanto comunicato dalla stessa Casa Madre CP_3
e, a quanto risulta dalla documentazione in atti, ha risolto le prime Controparte_2 problematiche lamentate dal Sig. che non si ripresentano da almeno 3 anni e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuibile direttamente o indirettamente a CP_3
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo
Tribunale dovesse ritenere la fondatezza delle doglianze del ricorrente, accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo
(pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria.
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse dichiarare l'obbligo di di sostituzione del veicolo, dichiarare che la predetta CP_3 sostituzione dovrà essere effettuata con veicolo usato di pari segmento e pari valore,
pagina 3 di 22 anche in considerazione dell'utilizzo e della consequenziale svalutazione del veicolo del
Sig. con dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi ulteriore Parte_1 pretesa creditoria e/o risarcitoria.
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande del ricorrente, dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio ponendo anche in via definitiva ad esclusivo carico del Sig. le spese di CTU per il comportamento contrario alla correttezza e buona fede, ex Parte_1 artt. 1175 e 1375 c.c., assunto dal ricorrente durante sia la fase stragiudiziale sia giudiziale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Cod.to Ill.mo Giudice dovesse ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria al fine di rigettare le pretese avversarie:
A) si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del Sig.
[...]
e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH è stata consegnata al Sig. Parte_1 il 30 settembre 2021?
2) Vero che il primo ricovero della vettura Dacia Spring targata GF469EH avveniva il 3 gennaio 2022?
3) Vero che i primi interventi richiesti sulla vettura del Sig. erano relativi a Parte_1 problemi alla batteria di trazione (sub. Doc 1 di – e doc. 4 del ricorrente che si CP_3 mostrano)?
4) Vero che a seguito del ricovero del mese di gennaio 2022 veniva consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si Parte_1 mostra)?
5) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il Parte_1
17 gennaio 2022?
6) Vero che il 28 febbraio l'auto del Sig. Dacia Spring targata Parte_1
GF469EH, veniva ricoverata in concessionaria per un guasto elettrico?
pagina 4 di 22 7) Vero che gli interventi richiesti sulla vettura del Sig. si concentravano sul cavo Parte_1 batteria di trazione (come da Doc 2 di che si mostra)? CP_3
8) Vero che a seguito del ricovero del 28 febbraio 2022 veniva consegnata al Sig. auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si Parte_1 mostra)?
9) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il Parte_1
10 marzo 2022?
10) Vero che il Sig. nel mese di giugno 2022, a distanza di circa 4 mesi Parte_1 dall'ultimo ricovero in concessionaria, rinveniva della ruggine nel sottoscocca della propria vettura?
11) Vero che il 22 agosto 2022 la vettura del Sig. Dacia Spring targata Parte_1
GF469EH, veniva ricoverata nuovamente in Concessionaria per verificare i nuovi asseriti danni elettrici ed effettuare la normale manutenzione programmata e periodica del veicolo?
12) Vero che per tutto il periodo di fermo dell'auto, dal 22 agosto 2022 al 09 gennaio 2023,
è stata consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà Parte_1 del ricorrente (sub doc 4 di che si mostra)? CP_3
13) Vero che la Dacia Spring targata GF469EH, di proprietà del Sig. era Parte_1 disponibile al ritiro fin dal 14 dicembre 2022?
14) Vero che il Sig. ha ritirato la propria auto, Dacia Spring targata GF469EH, Parte_1 solo il 09 gennaio 2023?
15) Vero che successivamente al ritiro dell'auto, avvenuto il 09 gennaio 2023, la prima lamentala del Sig. indirizzata a per asseriti problemi dell'auto è stata Parte_1 CP_3 inviata solo il 7 marzo 2023, dopo circa 2 mesi dal ritiro dell'auto (sub doc 7 del ricorrente che si mostra)?
16) Vero che l'auto Dacia Spring targata GF469EH dal 09 gennaio 2023, nonostante le doglianze del Sig. ad oggi, non è stata portata né in né in altra Parte_1 CP_3 officina convenzionata CP_4
pagina 5 di 22 17) Vero che l'ultima comunicazione inviata dal Sig. a è del 20 Parte_1 CP_3 settembre 2023, quindi avvenuta circa 8 mesi prima dell'introduzione del presente giudizio?
Si indicano come testi sui suddetti capitoli di prova:
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Testimone_1 CP_3
Srl, con sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
- il Sig. in qualità di Capo officina di presso MM Car Tes_2 CP_3
S.p.a., con sede in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV),
B) si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
18) Vero che il procedimento di riparazione utilizzato normalmente da prevede CP_2 dapprima le diagnosi svolte in officina dalla , poi l'apertura di appositi CP_5
TAM e solo a seguito delle suddette attività interviene direttamente sull'auto un tecnico specializzato fornito direttamente dalla Casa Madre?
19) Vero che la suddetta modalità operativa di riparazione è una procedura standard usata anche da altre Case Automobilistiche?
20) Vero che per tutti gli interventi svolti sulla vettura del Sig. nel mese di Parte_1 gennaio 2022, nel mese di febbraio 2022 e dal 22 agosto 2022 al 14 dicembre
2022, dunque fino alla riparazione della vettura, i tecnici di hanno collaborato a CP_3 stretto contatto con i tecnici della Parte_2
21) Vero che ha sempre dichiarato che il veicolo fosse riparabile? CP_2
22) Vero che nel mese di settembre interveniva il tecnico Renault sull'automobile del
Sig. Parte_1
23) Vero che il tecnico delle Casa Madre che ha ispezionato il veicolo del Sig. CP_2
dichiarava che la vettura fosse riparabile e che la ruggine nel sottoscocca Parte_1 derivasse da un urto che aveva tolto la vernice?
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Testimone_1 CP_3
Srl, con sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
pagina 6 di 22 - il Sig. in qualità di Capo officina di presso MM Car S.p.a., Tes_2 CP_3 con sede in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV).
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA RENAULT
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis:
➢ in via di preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande del Controparte_2
Ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
➢ nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità e/o mancanza di prova delle domande del Ricorrente;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP da liquidarsi in favore dei difensori, che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.
➢ in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica sull'autovettura dell'automobile
Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH volta a stabilire l'avvenuta riparazione dei difetti lamentati in ricorso e, in caso negativo, il motivo della loro mancata riparazione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver Parte_1 acquistato in data 31 marzo 2021, presso la , concessionaria della Controparte_1
l'autovettura “Dacia Spring”, a trazione elettrica, targata Controparte_2
GF469EH, al prezzo di euro 22008,99; che la consegna del veicolo avveniva nel settembre 2021; che questo, prevalentemente in uso al padre del ricorrente, signor Per_2
presentava, dopo poche settimane dall'acquisto e soli 3435 chilometri di
[...] percorrenza, un inconveniente grave e ricorrente consistente nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio, che si ripeteva regolarmente e con frequenza lasciando sovente gli utilizzatori dell'automobile a piedi in aperta campagna, vivendo gli stessi in località rurali;
che il guasto si era ripetuto per almeno quindici volte, tra il settembre 2021 e il gennaio pagina 7 di 22 2023; che ogni volta il ricorrente e il padre si rivolgevano all'assistenza specializzata e dedicata, fornita dalla senza avere risultati, posto che la vettura, Controparte_1 dopo qualche centinaio di chilometri, l'automobile tornava a spegnersi;
che nell'agosto 2022, dopo neanche un anno dall'acquisto, all'ennesimo guasto, la ritirava l'automobile e, al dichiarato scopo di riparare il difetto in Controparte_1 maniera definitiva, la tratteneva per cinque mesi, fino al gennaio 2023;
che il problema non veniva però risolto;
che inoltre vi erano problemi minori, quale la formazione di ruggine sulla carrozzeria;
che un loro conoscente aveva acquistato analoga autovettura nel medesimo periodo, la quale non aveva mai patito problemi di sorta.
In punto di diritto osserva che la macchina non aveva mai posseduto le caratteristiche di funzionalità e di affidabilità prescritte dal Codice del Consumo, il quale, al suo articolo
117, essendosi rivelato un prodotto difettoso non in grado di offrire la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze di efficienza dell'autoveicolo; che, in particolare, la lunga serie di guasti patita dal ricorrente e la obiettiva incapacità della concessionaria o delle sue officine di porvi rimedio, non solo provano che l'automobile venduta era difettosa, ma anche che ogni tipo di riparazione sarebbe vana;
che pertanto sussisteva il suo diritto ad ottenere la sostituzione dell'autovettura, stante l'inadempimento del contratto di compravendita e la responsabilità del produttore per prodotti difettosi, le quali fanno insorgere, altresì, il diritto al risarcimento del danno connesso ai disagi, alla indisponibilità dell'automobile per diversi mesi, alle soste indesiderate in aperta campagna.
Tutto quanto ciò premesso evoca in giudizio sia la concessionaria, sia la società CP_2
quale produttrice del veicolo.
[...]
Nel giudizio così incamerato si costituisce la concessionaria rilevando: CP_3 che dopo la consegna del settembre 2021, il fin dal gennaio 2022 si era recato Parte_1 presso la stessa lamentando anomalie;
che ogni qual volta la vettura veniva sottoposta ad esame e poi riconsegnata;
pagina 8 di 22 che lo stesso riportava la vettura in officina ed otteneva una vettura sostitutiva dall'agosto
2022 al gennaio 2023; che veniva contattata la Casa Madre, la quale il 29 settembre 2022, all'esito del normale iter di diagnosi e di verifiche svolte dalla Concessionaria, metteva a disposizione un proprio tecnico per visionare la vettura, soprattutto in relazione agli arrugginimenti del sottoscocca lamentati;
che il tecnico di quindi, dopo aver analizzato la vettura, dichiarava che CP_2
l'auto fosse riparabile e la sezione arrugginita derivasse da un urto che aveva fatto rimuovere la vernice;
che era stato necessario acquistare alcuni pezzi di ricambi che, a causa della mancanza di materie prime hanno causato ritardi nella riconsegna del veicolo;
che la vettura veniva riconsegnata nel gennaio 2023:
che infine, solo il 7 marzo 2023 (dopo circa 2 mesi dalla consegna del veicolo), Parte_1 rivolgeva nuove ed ulteriori lamentele alla resistente relative alle medesime asserite problematiche elettriche di accensione dell'auto;
che a seguito di segnalazione inoltrata nel maggio 2023 da Altroconsumo la MM si era rivolta alla casa madre, che dichiarava la vettura riparabile;
che pertanto la CP_3 invitava il a riportare in Concessionaria l'auto per eventuali ulteriori controlli;
Parte_1
che in data 13 luglio 2023, il si dichiarava disponibile a portare la propria vettura Parte_1 in Concessionaria pretendendo però condizioni in alcun modo eseguibili, contrarie ai dettami della Casa Madre e, addirittura, contrarie anche alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
che questi pertanto, non ha più riportato la propria auto (asseritamente malfunzionante) in Concessionaria non consentendo, di fatto, le attività di diagnosi per l'asserito problema rilevato nel mese di gennaio 2023;
che nel mese di settembre 2023, infine, nonostante le numerose spiegazioni fornite sull'iter che avrebbero dovuto seguire le eventuali riparazioni e sull'impossibilità per e CP_3 per la Casa Madre Renault di proseguire con la sostituzione del veicolo in assenza di apposite diagnosi e verifiche sull'auto, lo stesso confermava la propria Parte_1
pagina 9 di 22 volontà di adire le vie Giudiziali per veder tutelati i propri diritti;
che l'attore quindi, dopo aver portato in Concessionaria la propria auto solo 3 volte (per circa 140 giorni di fermo – circa 4/5 mesi complessivi) in circa 3 anni di utilizzo dell'auto, dopo essersi rifiutato di far analizzare la vettura per asseriti e non provati malfunzionamenti dell'autovettura che “avrebbero tediato” ed “avrebbero impedito” (il condizionale è d'obbligo) allo stesso un bene “indispensabile “ come l'auto, ha svolto le proprie richieste che la stessa contesta.
In punto di diritto, eccepisce, in via preliminare si eccepisce la decadenza per la denuncia dei vizi sui beni venduti e la prescrizione del termine per l'azione di merito nei confronti del venditore;
che, infatti:
La vettura è stata consegnata al Sig. nel mese di settembre 2021; Parte_1
L'ultimo ricovero della vettura in Concessionaria è avvenuto tra il mese di agosto 2022 e il mese di gennaio 2023 e la vettura è stata consegnata il 9 gennaio 2023; il ricorso è stato notificato il 22 maggio 2024 (circa 1 anno e mezzo dopo la consegna del veicolo); che pertanto sono maturati i termini di decadenza e prescrizione del codice civile.
Nel merito rileva che ha sempre eseguito tutte le attività di diagnosi e di CP_3 controllo necessarie per la riparazione del veicolo, seguendo l'iter di riparazione che prevede: una prima diagnosi svolta dai tecnici dell'officina , l'apertura di un cd
TAM con la l'eventuale ordinazione di pezzi di ricambio concordati Parte_2 sempre con la Casa ed, infine, se il problema rilevato perdura, l'intervento Pt_2 diretto sul veicolo da parte di un tecnico specializzato Renault, che verifica la riparabilità del veicolo, o, in caso di risoluzione del problema la restituzione del veicolo al proprietario;
che detto iter deve essere seguito prima di essere dichiarata l'irreparabilità del veicolo;
che detto iter veniva seguito ogni qual volta la vettura veniva portata in officina e la casa madre procedeva a dichiarare la riparabilità del veicolo;
che il ad un certo momento aveva rifiutato ogni ulteriore controllo. Parte_1
pagina 10 di 22 Contesta inoltre il quantum dei danni lamentati.
In ogni caso, rilevando che la Casa Madre in tutte le occasioni in cui è stato aperto dalla Contr Concessionaria il cd per il supporto tecnico, ha sempre dichiarato che la vettura fosse esente da vizi e che fosse riparabile e/o riparata e lo ha ribadito anche successivamente all'intervento del Tecnico specializzato di CP_2 che la stessa aveva sempre seguito, per quanto concerne le mere attività di officina,
l'indirizzo di Renault volto alla riparazione del veicolo, ; nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate chiede che queste siano interamente attribuite a e che quest'ultima la manlevi da qualsiasi eventuale CP_2 esborso e/o attribuzione di responsabilità.
Si costituisce altresì , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 domanda svolta nei suoi confronti per essere carente di legittimazione passiva rispetto alla azione contrattuale di garanzia del bene compravenduto;
che il ricorrente omette di indicare in modo chiaro e specifico il fondamento giuridico della azione proposta nei confronti delle società Resistenti, limitandosi ad un generico riferimento al D.L. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo); che secondo l'art. 133 del Codice del Consumo il soggetto obbligato a prestare la garanzia legale di conformità è il venditore del bene unico soggetto eventualmente responsabile del presunto (quanto inesistente) inadempimento contrattuale.
Nel merito, deduce che la domanda del Ricorrente è infondata e carente di prova;
che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità tramite la riparazione o la sostituzione (cd. rimedi primari) o, in subordine, tramite la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (cd. rimedi secondari); che questi può scegliere tra la riparazione o la sostituzione, purché il rimedio prescelto, rispetto al rimedio alternativo, non imponga costi sproporzionati;
che nel caso la richiesta di sostituzione proposta dal Ricorrente è totalmente infondata sia perché l'autoveicolo è stato regolarmente riparato e sia perché il guasto, per quanto riguarda la ruggine, non è dipeso da un difetto di conformità preesistente alla vendita, ma dall'uso dell'autoveicolo fatto dal suo proprietario.
pagina 11 di 22 Contesta, altresì la domanda di risarcimento danni avanzata.
Parte ricorrente, in punto prescrizione, si riporta alle previsioni di cui all'art. 132 codice del consumo, all'epoca vigente, rilevando la plurima denuncia del vizio e pertanto la non maturazione del termine.
Quanto alla posizione della precisa di aver invocato, nei suoi confronti, la CP_2 responsabilità del Produttore, con conseguente legittimazione di questa.
Alla udienza del 17 luglio 2025 la dichiarava di rinunciare alla manleva nei CP_1 confronti di;
CP_2 quest'ultima, nelle note di data 26.11.2024, dichiara di accettare la rinuncia agli atti, a spese legali compensate.
Acquisita la documentazione prodotta, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1 luglio 2025 sostituita da note scritte, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
***
Preliminarmente deve pronunciarsi estinzione della domanda di manleva svolta dalla convenuta MM car s.p.a. nei confronti dell'altra convenuta a seguito di CP_2 rinuncia ed accettazione.
Il tutto a spese compensate fra le parti.
Sempre in via preliminare, con riferimento alle eccezioni di prescrizione e di decadenza, dedotte dalla ai sensi del codice civile, si osserva che il ricorrente ha svolto CP_3 domanda, nei confronti del rivenditore e del produttore del veicolo, ai sensi del Codice del
Consumo.
Non è in contestazione la circostanza che la sia una concessionaria, mentre il CP_1 ha acquistato la vettura come privato consumatore. Parte_1
Come noto, a maggior tutela del consumatore, il Codice del consumo stabilisce termini di decadenza e di prescrizione più lunghi di quelli ordinariamente prescritti dal
Codice.
Nello specifico, secondo l'art. 132 vigente all'epoca dei fatti, posto che la modifica al Capo
I del codice si applica ai contratti stipulati dopo 1 gennaio 2022, prescriveva:
pagina 12 di 22 “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Tali essendo i termini da osservare, si rileva.
Il veicolo è stato consegnato nel settembre 2021; il primo intervento documentato dell'Officina è avvenuto, come riconosciuto dalla stessa convenuta Controparte_1
nel gennaio 2022, nel termine di quattro mesi dopo la consegna. Controparte_1
L'attore ha allegato, doc.
4. Documento di ingresso della vettura presso l'Officina; nel documento è riportato che il mezzo è stato portato tramite soccorso stradale.
La denuncia è stata pertanto immediata;
va infatti evidenziato che non vi è necessità di una vera e propria denuncia scritta, la accettazione del mezzo da parte della Officina della convenuta costituisce implicita recezione della evidente denuncia attuata, di fatto e presumibilmente in via orale, con il deposito del mezzo presso l . Pt_3
Il vizio, risulta più volte ribadito, ogni qual volta il mezzo veniva riportato in officina.
Non si può imputare all'attore ogni questione in ordine alla descrizione del vizio;
questi non poteva che limitarsi a lamentare danni al circuito elettrico (trattasi di vettura elettrica); trattandosi di soggetto non professionista, è compito della venditrice individuare le cause sottese al difetto genericamente lamentato.
pagina 13 di 22 L'ultimo ritiro dell'automobile dall'officina della sembra essere Controparte_1 avvenuto, nel gennaio 2023 (pur se il doc. 6 di risutlta data 6.5.2023). CP_3
Se ne ricava: che il vizio è stato prontamente denunciato;
il vizio si è verificato nei sei mesi dalla consegna del bene;
il termine di prescrizione di 26 mesi è stato più volte interrotto dalle plurime missive inviate, (doc. da 6 a 9).
Infine, come rilevato da parte attrice, non sembra conforme al dettato legislativo e alla protezione del consumatore far scontare al ricorrente, ai fini della maturazione del termine prescrizionale, i plurimi tentativi di riparazione compiuti senza alcuna soddisfazione.
La eccezione di decadenza e quella di prescrizione debbono essere, pertanto, disattese.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione della si rileva che ai sensi del CP_2 codice del consumo la azione ben può essere svolta, ai sensi dell'art. 114, nei confronti del produttore, responsabile, del danno cagionato da difetti del prodotto.
Né sembra rilevare il fatto che si limiti ad importare le automobili;
Controparte_2 la è filiale della Renault francese e non può non considerarsi la Controparte_2 produttrice del mezzo.
Deve pertanto affermarsi la legittimazione a resistere della ai Controparte_2 fini del risarcimento del danno richiesto (anche in forma specifica).
Nel merito, si osserva.
La convenuta non ha contestato che la vettura ,consegnata nel settembre 2021 CP_1
(immatricolazione del 16.9.2021) al abbia manifestato le problematiche Parte_1 contestate.
E' la stessa convenuta che, in comparsa, ripercorre tutti gli accessi e tutte le doglianze svolte dal cui si è cercato di porre rimedio negli anni, anche azionando la Parte_1 procedura appositamente stabilita dalla Casa Madre.
Quanto alle risultanze istruttorie, si rileva.
Va detto che le parti hanno depositato plurima documentazione che conferma che l'attore si
è più volte recato presso l'officina della concessionaria lamentando problemi.
pagina 14 di 22 Non sono state ammesse le istanze istruttorie di le quali miravano a confermare CP_1 che la vettura veniva portata in officina (circostanza sempre ammessa da parte attrice); che al è stata consegnata una vettura di cortesia (circostanza non contestata), Parte_1 che lamentava danni elettrici e danni connessi alla formazione di ruggine (anche Parte_1 in tal caso circostanza non contestata).
L'istruttoria si è svolta quindi tramite assunzione sul mezzo di CTU trattandosi di questione tecnica che necessitava di approfondimento.
Di fatto, come riportato in narrativa i problemi sono consistiti: nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio;
nella formazione di ruggine nella parte bassa del mezzo.
La consulenza è stata esperita sul mezzo;
non si sono eseguite prove in movimento, su accordo intercorso fra il CTU e i consulenti di parte.
Il CTU ha provveduto, in particolare, ad eseguire sulla Dacia i i seguenti accertamenti:
“Veniva fatta l'accettazione della vettura da parte della per l'accesso CP_3 in officina e per la possibilità di collegarla al dispositivo diagnostico.
La vettura veniva quindi portata in officina, collegata al mantenitore di carica e veniva collegata la sonda del dispositivo diagnostico alla presa OBD.
Venivano quindi visualizzati i responsi della diagnosi in cui sono emerse anomalie storiche registrate ma non attuali.
Veniva verificata la parte inferiore del mezzo dove era stata segnalata la presenza di un componente arrugginito”. (pagina 3 CTU).
Il CTU dà quindi atto che sono stati visualizzati i responsi della diagnosi in cui sono emerse anomalie storiche registrate ma nessuna anomalia attuale.
A pagina 11 ha poi riportato in uno schema le dette anomalie.
Sempre il CTU ha precisato che alcune di dette anomalie delle centraline, ed in particolare quelle denominate: “radio”, “telematic control unit” e “radar anteriore”, sono connesse a problematiche mai lamentate dall'attore e non riguardano l'accensione o la trazione del mezzo, per cui trattasi di anomalie di poco conto ritenute dal consulente irrilevanti.
pagina 15 di 22 Il CTU ha invece analizzato il valore connesso alle anomalie delle centraline BM e EVC.
Ha infatti evidenziato che: “Per tali anomalie le centraline hanno rilevato una sicura ripetizione degli eventi e, le anomalie specificate, causano il blocco della batteria di trazione della vettura e quindi il mancato funzionamento della vettura.
Gli effetti di tali anomalie risultano quindi coincidenti con gli inconvenienti riferiti dall'attore.
Considerando inoltre che l'anomalia sulla centralina BM è comparsa ben 23 volte e che il messaggio visualizzato in caso di anomalia è “Pericolo di guasto elettrico”, si può anche pensare che le foto del quadro strumenti, fornite dall'attore, siano effettivamente della sua vettura in oggetto.
Una ultima precisazione in merito alle anomalie delle centraline BM e EVC va fatta specificando che se sono stati memorizzati 6 codici errori diversi, non vuol dire però che siano dovuti a 6 cause diverse. Come si può vedere nel report, i codici errore
“1B1912”, “043596” e “0420F2” sono stati memorizzati l'ultima volta tutti contemporaneamente a 32.420 km e quindi sono riferibili ad un solo evento.
(pag. 13 CTU)
Preso atto che quanto accertato dal consulente altro non è che la risultanza di quanto emergente dalla analisi della vettura, eseguibile pacificamente dalla officina, posto che si è trattato di collegare il mezzo al dispositivo diagnostico e di riportare quanto emerso da detto collegamento, circa la causa delle anomalie e che pertanto trattasi di circostanza accertata dal Consulente e non di mere considerazioni tecniche da questo svolte, con riferimento alle possibili cause delle anomalie predette il CTU, ha affermato, cfr. pag. 14 della consulenza:
“La causa delle anomalie rilevate dalle centraline BM ed EVC è da ricondurre ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione.
Vista la presenza di corrente elettrica a tensioni elevate, se tale collegamento non è perfetto genera un messaggio d'errore che induce le centraline della vettura a mettere in blocco il mezzo per garantirne la sicurezza.
Il difetto di collegamento deve essere lieve tanto che a volte, per svariati motivi, va in
pagina 16 di 22 errore ma quando invece funziona bene la vettura non da anomalie e funziona correttamente.
Per la totale eliminazione del problema, ritengo sia necessaria la sostituzione sia del cavo ad alta tensione che i due morsetti della batteria di trazione.
Ritengo inoltre che la manodopera necessaria per l'intervento completo sia da quantificarsi in 5 ore. Tale lasso di tempo servirà per effettuare: la messa in sicurezza del mezzo, la procedura di sostituzione dei ricambi, la riprogrammazione e aggiornamento del calcolatore della batteria di trazione BM, il controllo generale del mezzo con la verifica finale dello stesso”.
Non sembra che i tecnici della convenuta abbiano mai considerato detta causa che, stando a quel che afferma il CTU, si sarebbe potuta eliminare con la sostituzione del cavo per il quale sembrano essere sufficienti circa 5 ore di lavorazione ed un costo di circa € 1.000,00.
Quello che peraltro emerge dalla consulenza è la veridicità delle affermazioni svolte da che in plurime occasioni ha visto l'auto arrestarsi nel mezzo della marcia, con Parte_1 tutte le conseguenze che tale fatto comporta sia per questioni di sicurezza (l'interruzione repentina della marcia, ove avvenga in autostrada o su strade a scorrimento veloce è notoriamente pericolosissima e causa di incidenti anche gravi), sia per questioni di praticità, atteso che l'attore risiede in una cittadina e ben potrebbe ritrovarsi a piedi con difficoltà di rientro.
Parte convenuta in sede di scritti conclusivi finali si dilunga in una lunga critica alle risultanze dell'elaborato peritale, evidenziando peraltro che il non ha effettuato il Parte_1 tagliando dei 30.000 Km;
che trattasi di auto elettrica;
che le anomalie sarebbero frutto di scarsa manutenzione da parte del proprietario;
che il CTU non ha eseguito alcuna prova su strada;
che il da ultimo, ha percorso Parte_1 circa 8.000 km senza che si verificasse anomalia alcuna, concludendo che “Nei fatti, durante le operazioni peritali non è stato riscontrato alcun malfunzionamento della vettura!” (pag. 15 note finali).
Il giudicante, al contrario, ritiene di condividere l'elaborato peritale che ha altresì fornito risposta alle doglianze tutte evidenziate da parte convenuta.
pagina 17 di 22 Con riferimento alla dedotta mancata manutenzione, il CTU, nel rispondere alle deduzioni del consulente di parte ha evidenziato che “le anomalie 043596 e0420F2 della CP_1 centralina EVC sono collegate alle 23 anomalie della centralina BM e che nessun controllo è previsto dal piano di manutenzione della vettura per i collegamenti della batteria di trazione (vedi fig. 14), risulta chiaro che non c'è correlazione tra la mancata manutenzione e le anomalie che causano il blocco della vettura”.
Inoltre, il CTU ha rilevato che le anomalie registrate non riportano la data, ma la chilometrica in cui si sono verificate.
Ha altresì sottolineato che dette anomalie sono tutte successive alla chilometrica che aveva la vettura al 09/01/2023, giorno di ultimo accesso del mezzo in concessionaria;
ha peraltro precisato che ciò non significa che il mezzo non abbia mai avuto problemi prima del 9 gennaio 2023, ma che le anomalie vengono cancellate ad ogni intervento.
Il consulente ha in ogni caso concluso il suo elaborato affermando che “Una vettura che si blocca da quando aveva percorso soli 4.718 km (come emerge dalla fattura 193/42 del
17/01/2022) e che tra i 14.138 km e i 39.187 km si blocca per ben 23 volte non è sicuramente una vettura che funziona correttamente” (CTU, pag. 19).
Deve pertanto ritenersi accertato che: il mezzo ha presentato, fin da subito, e nei 4 mesi dalla consegna, le anomalie dedotte;
a dette anomalie si è certato di porre rimedio durante tutto il corso dell'anno 2022, senza alcun esito;
le anomalie si sono verificate anche in seguito;
anzi dal momento della ultima assistenza della si sono verificate per altre 23 volte. CP_1
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto si osserva.
L'art. 130 del Codice del Consumo, vigente all'epoca dell'acquisto dell'automobile, peraltro attualmente sostituito dal quasi analogo art. 135 bis, stabilisce che, in caso di difetto di conformità del bene l'acquirente possa scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il comma 4 precisa che la eccessiva onerosità sussiste se si impongono al venditore spese pagina 18 di 22 irragionevoli.
La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di osservare che:
“3.6. Dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del summenzionato codice si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
3.7. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
3.8. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
3.9. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
3.10. Si tratta di presunzione iurís tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
3.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.:… (Cass. 3695/22, parte motiva).
La Corte prosegue precisando che:
3.12.Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver
pagina 19 di 22 consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del
21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
3.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnicoscientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828;
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
3.14. D'altra parte è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio”.
Cass. 3695/22, parte motiva).
Nel caso di specie è emerso che il difetto si è manifestato a distanza di soli 4 mesi
(consegna della vettura dopo la metà di settembre e difetto i primi giorni di gennaio 2022).
Stante alla norma in avanti riportata il difetto deve ritenersi sussistente fin dalla consegna del bene.
La officina era onerata di fornire quindi, a fronte della presunzione di legge, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
Né il venditore, né la ditta produttrice hanno allegato alcunché in proposito;
al contrario è
pagina 20 di 22 emerso che nonostante per circa un anno, abbiano tentato di riparare il mezzo, secondo la concessionaria seguendo le indicazioni fornite dalla casa madre, siano riuscite ad eliminare il problema.
Deve quindi ritenersi accertata la responsabilità di venditore e produttore per la vendita di un prodotto difettoso.
La responsabilità viene accertata in solido fra gli stessi, attesa la solidarietà passiva.
Circa i rimedi conseguenti al detto accertamento, si rileva.
Come già evidenziato, in caso di difetto di conformità del bene l'acquirente può scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il consumatore per oltre un anno, ha richiesto la riparazione del bene;
Parte_1 indi, preso atto della impossibilità di ottenere una riparazione in grado di eliminare ogni problematica, questi ha agito in giudizio chiedendo la sostituzione del veicolo (oltre al risarcimento del danno).
Va detto che in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, in subordine insta per le riparazioni così come indicate dal CTU con riconoscimento del risarcimento del danno connesso al minor valore del bene.
Parte si è opposta a detta domanda, rilevando che trattasi di domanda nuova, CP_1 come tale inammissibile.
Va però rilevato che anche detta convenuta ha svolto, in via subordinata una domanda nuova, laddove ha chiesto di “accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo (pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria”.
pagina 21 di 22 Posto pertanto che parte attrice ha richiesto la sola sostituzione del mezzo e che parte convenuta ha tardivamente richiesto l'accertamento della onerosità, questo giudice ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo la causa sul ruolo al solo fine di verificare la individuazione di una soluzione soddisfacente per le parti.
Con separata ordinanza si dispone, pertanto rimessione della causa sul ruolo.
Le spese vengono liquidate nel giudizio definitivo ovvero in sede conciliativa ove questa riesca.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché Parte_1 alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, a lui venduta;
accerta e dichiara e responsabili in solido Controparte_1 Controparte_2 dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH.
Pavia, 7 agosto 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FORCELLATI MARIA ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LAURENZA Controparte_1 P.IVA_1
MARINA STELLA NERINA
C.F./P.IVA: con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2 P.IVA_2
BATTAGLIA EMILIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor
[...]
e per l'effetto condannare le convenute, e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 alla sostituzione dell'autoveicolo;
- dichiarare e responsabili in solido Controparte_1 Controparte_2 dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro tremilanovecento, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
pagina 1 di 22 In subordine:
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor
[...]
e per l'effetto condannare le convenute alla riparazione della autovettura Dacia Parte_1
Mod. Spring Tg. GF469EH, nei termini indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'ing. fissando congruo termine entro il quale ottemperare;
- dichiarare Persona_1
e responsabili in solido dei danni Controparte_1 Controparte_2 provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro ottomilanovecento, dei quali euro cinquemila a titolo di riduzione del prezzo pagato, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
Dichiarare prescritta l'azione giudiziale introdotta dal Sig. in quanto avvenuta Parte_1 oltre i 26 mesi dalla consegna del veicolo previsti dal Codice del Consumo;
Dichiarare la decadenza del termine per la denuncia dei vizi, in quanto la formale denuncia è avvenuta solo il 7 marzo 2023 quindi trascorsi gli 8 giorni per la denuncia ex art
1495 c.c. e i 30 giorni sanciti dall'art. 1512 c.c. dalla scoperta del vizio asseritamente avvenuta il 19 gennaio 2023, e dichiarare altresì prescritto il termine per far valere, a qualsiasi titolo, la garanzia per vizi del bene venduto e della garanzia del buon funzionamento del bene venduto, in quanto l'azione mossa dal Sig. è avvenuta Parte_1 trascorso più di 1 anno dalla consegna del bene, avvenuta il 09 gennaio 2023, e oltre 6 mesi dalla scoperta dell'asserito malfunzionamento dell'automobile, che controparte dichiara essere avvenuto il 19 gennaio 2023.
NEL MERITO
Rigettare la domanda di sostituzione del veicolo in quanto non è in alcun modo provato che il veicolo sia affetto da vizi e poiché gli interventi ipotizzati dal CTU sono di lieve entità,
pagina 2 di 22 inoltre vi è stato un evidente utilizzo del veicolo, che ha quasi 4 anni ed ha percorso circa 40.000 chilometri (al 17 dicembre 2024), il cui valore, al tempo della
CTU, era pari ad € 6.900,00 con ulteriore svalutazione per l'utilizzo fino ad oggi;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno di € 3.900,00 in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio e poiché, come già esposto in atti, il Sig. nei Parte_1 fatti, non ha subito alcun danno se non quelli derivanti da scelte personali unilaterali che in alcun modo possono coinvolgere e/o essere attribuite a scelte che, anzi, hanno CP_3 contribuito, ex art. 1227 c.c., a cagionare il danno stesso.
Accertare che si è attenuta a quanto comunicato dalla stessa Casa Madre CP_3
e, a quanto risulta dalla documentazione in atti, ha risolto le prime Controparte_2 problematiche lamentate dal Sig. che non si ripresentano da almeno 3 anni e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuibile direttamente o indirettamente a CP_3
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo
Tribunale dovesse ritenere la fondatezza delle doglianze del ricorrente, accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo
(pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria.
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse dichiarare l'obbligo di di sostituzione del veicolo, dichiarare che la predetta CP_3 sostituzione dovrà essere effettuata con veicolo usato di pari segmento e pari valore,
pagina 3 di 22 anche in considerazione dell'utilizzo e della consequenziale svalutazione del veicolo del
Sig. con dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi ulteriore Parte_1 pretesa creditoria e/o risarcitoria.
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande del ricorrente, dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio ponendo anche in via definitiva ad esclusivo carico del Sig. le spese di CTU per il comportamento contrario alla correttezza e buona fede, ex Parte_1 artt. 1175 e 1375 c.c., assunto dal ricorrente durante sia la fase stragiudiziale sia giudiziale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Cod.to Ill.mo Giudice dovesse ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria al fine di rigettare le pretese avversarie:
A) si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del Sig.
[...]
e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_1
1) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH è stata consegnata al Sig. Parte_1 il 30 settembre 2021?
2) Vero che il primo ricovero della vettura Dacia Spring targata GF469EH avveniva il 3 gennaio 2022?
3) Vero che i primi interventi richiesti sulla vettura del Sig. erano relativi a Parte_1 problemi alla batteria di trazione (sub. Doc 1 di – e doc. 4 del ricorrente che si CP_3 mostrano)?
4) Vero che a seguito del ricovero del mese di gennaio 2022 veniva consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si Parte_1 mostra)?
5) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il Parte_1
17 gennaio 2022?
6) Vero che il 28 febbraio l'auto del Sig. Dacia Spring targata Parte_1
GF469EH, veniva ricoverata in concessionaria per un guasto elettrico?
pagina 4 di 22 7) Vero che gli interventi richiesti sulla vettura del Sig. si concentravano sul cavo Parte_1 batteria di trazione (come da Doc 2 di che si mostra)? CP_3
8) Vero che a seguito del ricovero del 28 febbraio 2022 veniva consegnata al Sig. auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si Parte_1 mostra)?
9) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il Parte_1
10 marzo 2022?
10) Vero che il Sig. nel mese di giugno 2022, a distanza di circa 4 mesi Parte_1 dall'ultimo ricovero in concessionaria, rinveniva della ruggine nel sottoscocca della propria vettura?
11) Vero che il 22 agosto 2022 la vettura del Sig. Dacia Spring targata Parte_1
GF469EH, veniva ricoverata nuovamente in Concessionaria per verificare i nuovi asseriti danni elettrici ed effettuare la normale manutenzione programmata e periodica del veicolo?
12) Vero che per tutto il periodo di fermo dell'auto, dal 22 agosto 2022 al 09 gennaio 2023,
è stata consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà Parte_1 del ricorrente (sub doc 4 di che si mostra)? CP_3
13) Vero che la Dacia Spring targata GF469EH, di proprietà del Sig. era Parte_1 disponibile al ritiro fin dal 14 dicembre 2022?
14) Vero che il Sig. ha ritirato la propria auto, Dacia Spring targata GF469EH, Parte_1 solo il 09 gennaio 2023?
15) Vero che successivamente al ritiro dell'auto, avvenuto il 09 gennaio 2023, la prima lamentala del Sig. indirizzata a per asseriti problemi dell'auto è stata Parte_1 CP_3 inviata solo il 7 marzo 2023, dopo circa 2 mesi dal ritiro dell'auto (sub doc 7 del ricorrente che si mostra)?
16) Vero che l'auto Dacia Spring targata GF469EH dal 09 gennaio 2023, nonostante le doglianze del Sig. ad oggi, non è stata portata né in né in altra Parte_1 CP_3 officina convenzionata CP_4
pagina 5 di 22 17) Vero che l'ultima comunicazione inviata dal Sig. a è del 20 Parte_1 CP_3 settembre 2023, quindi avvenuta circa 8 mesi prima dell'introduzione del presente giudizio?
Si indicano come testi sui suddetti capitoli di prova:
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Testimone_1 CP_3
Srl, con sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
- il Sig. in qualità di Capo officina di presso MM Car Tes_2 CP_3
S.p.a., con sede in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV),
B) si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
18) Vero che il procedimento di riparazione utilizzato normalmente da prevede CP_2 dapprima le diagnosi svolte in officina dalla , poi l'apertura di appositi CP_5
TAM e solo a seguito delle suddette attività interviene direttamente sull'auto un tecnico specializzato fornito direttamente dalla Casa Madre?
19) Vero che la suddetta modalità operativa di riparazione è una procedura standard usata anche da altre Case Automobilistiche?
20) Vero che per tutti gli interventi svolti sulla vettura del Sig. nel mese di Parte_1 gennaio 2022, nel mese di febbraio 2022 e dal 22 agosto 2022 al 14 dicembre
2022, dunque fino alla riparazione della vettura, i tecnici di hanno collaborato a CP_3 stretto contatto con i tecnici della Parte_2
21) Vero che ha sempre dichiarato che il veicolo fosse riparabile? CP_2
22) Vero che nel mese di settembre interveniva il tecnico Renault sull'automobile del
Sig. Parte_1
23) Vero che il tecnico delle Casa Madre che ha ispezionato il veicolo del Sig. CP_2
dichiarava che la vettura fosse riparabile e che la ruggine nel sottoscocca Parte_1 derivasse da un urto che aveva tolto la vernice?
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Testimone_1 CP_3
Srl, con sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
pagina 6 di 22 - il Sig. in qualità di Capo officina di presso MM Car S.p.a., Tes_2 CP_3 con sede in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV).
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA RENAULT
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis:
➢ in via di preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande del Controparte_2
Ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
➢ nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità e/o mancanza di prova delle domande del Ricorrente;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP da liquidarsi in favore dei difensori, che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.
➢ in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica sull'autovettura dell'automobile
Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH volta a stabilire l'avvenuta riparazione dei difetti lamentati in ricorso e, in caso negativo, il motivo della loro mancata riparazione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver Parte_1 acquistato in data 31 marzo 2021, presso la , concessionaria della Controparte_1
l'autovettura “Dacia Spring”, a trazione elettrica, targata Controparte_2
GF469EH, al prezzo di euro 22008,99; che la consegna del veicolo avveniva nel settembre 2021; che questo, prevalentemente in uso al padre del ricorrente, signor Per_2
presentava, dopo poche settimane dall'acquisto e soli 3435 chilometri di
[...] percorrenza, un inconveniente grave e ricorrente consistente nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio, che si ripeteva regolarmente e con frequenza lasciando sovente gli utilizzatori dell'automobile a piedi in aperta campagna, vivendo gli stessi in località rurali;
che il guasto si era ripetuto per almeno quindici volte, tra il settembre 2021 e il gennaio pagina 7 di 22 2023; che ogni volta il ricorrente e il padre si rivolgevano all'assistenza specializzata e dedicata, fornita dalla senza avere risultati, posto che la vettura, Controparte_1 dopo qualche centinaio di chilometri, l'automobile tornava a spegnersi;
che nell'agosto 2022, dopo neanche un anno dall'acquisto, all'ennesimo guasto, la ritirava l'automobile e, al dichiarato scopo di riparare il difetto in Controparte_1 maniera definitiva, la tratteneva per cinque mesi, fino al gennaio 2023;
che il problema non veniva però risolto;
che inoltre vi erano problemi minori, quale la formazione di ruggine sulla carrozzeria;
che un loro conoscente aveva acquistato analoga autovettura nel medesimo periodo, la quale non aveva mai patito problemi di sorta.
In punto di diritto osserva che la macchina non aveva mai posseduto le caratteristiche di funzionalità e di affidabilità prescritte dal Codice del Consumo, il quale, al suo articolo
117, essendosi rivelato un prodotto difettoso non in grado di offrire la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze di efficienza dell'autoveicolo; che, in particolare, la lunga serie di guasti patita dal ricorrente e la obiettiva incapacità della concessionaria o delle sue officine di porvi rimedio, non solo provano che l'automobile venduta era difettosa, ma anche che ogni tipo di riparazione sarebbe vana;
che pertanto sussisteva il suo diritto ad ottenere la sostituzione dell'autovettura, stante l'inadempimento del contratto di compravendita e la responsabilità del produttore per prodotti difettosi, le quali fanno insorgere, altresì, il diritto al risarcimento del danno connesso ai disagi, alla indisponibilità dell'automobile per diversi mesi, alle soste indesiderate in aperta campagna.
Tutto quanto ciò premesso evoca in giudizio sia la concessionaria, sia la società CP_2
quale produttrice del veicolo.
[...]
Nel giudizio così incamerato si costituisce la concessionaria rilevando: CP_3 che dopo la consegna del settembre 2021, il fin dal gennaio 2022 si era recato Parte_1 presso la stessa lamentando anomalie;
che ogni qual volta la vettura veniva sottoposta ad esame e poi riconsegnata;
pagina 8 di 22 che lo stesso riportava la vettura in officina ed otteneva una vettura sostitutiva dall'agosto
2022 al gennaio 2023; che veniva contattata la Casa Madre, la quale il 29 settembre 2022, all'esito del normale iter di diagnosi e di verifiche svolte dalla Concessionaria, metteva a disposizione un proprio tecnico per visionare la vettura, soprattutto in relazione agli arrugginimenti del sottoscocca lamentati;
che il tecnico di quindi, dopo aver analizzato la vettura, dichiarava che CP_2
l'auto fosse riparabile e la sezione arrugginita derivasse da un urto che aveva fatto rimuovere la vernice;
che era stato necessario acquistare alcuni pezzi di ricambi che, a causa della mancanza di materie prime hanno causato ritardi nella riconsegna del veicolo;
che la vettura veniva riconsegnata nel gennaio 2023:
che infine, solo il 7 marzo 2023 (dopo circa 2 mesi dalla consegna del veicolo), Parte_1 rivolgeva nuove ed ulteriori lamentele alla resistente relative alle medesime asserite problematiche elettriche di accensione dell'auto;
che a seguito di segnalazione inoltrata nel maggio 2023 da Altroconsumo la MM si era rivolta alla casa madre, che dichiarava la vettura riparabile;
che pertanto la CP_3 invitava il a riportare in Concessionaria l'auto per eventuali ulteriori controlli;
Parte_1
che in data 13 luglio 2023, il si dichiarava disponibile a portare la propria vettura Parte_1 in Concessionaria pretendendo però condizioni in alcun modo eseguibili, contrarie ai dettami della Casa Madre e, addirittura, contrarie anche alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
che questi pertanto, non ha più riportato la propria auto (asseritamente malfunzionante) in Concessionaria non consentendo, di fatto, le attività di diagnosi per l'asserito problema rilevato nel mese di gennaio 2023;
che nel mese di settembre 2023, infine, nonostante le numerose spiegazioni fornite sull'iter che avrebbero dovuto seguire le eventuali riparazioni e sull'impossibilità per e CP_3 per la Casa Madre Renault di proseguire con la sostituzione del veicolo in assenza di apposite diagnosi e verifiche sull'auto, lo stesso confermava la propria Parte_1
pagina 9 di 22 volontà di adire le vie Giudiziali per veder tutelati i propri diritti;
che l'attore quindi, dopo aver portato in Concessionaria la propria auto solo 3 volte (per circa 140 giorni di fermo – circa 4/5 mesi complessivi) in circa 3 anni di utilizzo dell'auto, dopo essersi rifiutato di far analizzare la vettura per asseriti e non provati malfunzionamenti dell'autovettura che “avrebbero tediato” ed “avrebbero impedito” (il condizionale è d'obbligo) allo stesso un bene “indispensabile “ come l'auto, ha svolto le proprie richieste che la stessa contesta.
In punto di diritto, eccepisce, in via preliminare si eccepisce la decadenza per la denuncia dei vizi sui beni venduti e la prescrizione del termine per l'azione di merito nei confronti del venditore;
che, infatti:
La vettura è stata consegnata al Sig. nel mese di settembre 2021; Parte_1
L'ultimo ricovero della vettura in Concessionaria è avvenuto tra il mese di agosto 2022 e il mese di gennaio 2023 e la vettura è stata consegnata il 9 gennaio 2023; il ricorso è stato notificato il 22 maggio 2024 (circa 1 anno e mezzo dopo la consegna del veicolo); che pertanto sono maturati i termini di decadenza e prescrizione del codice civile.
Nel merito rileva che ha sempre eseguito tutte le attività di diagnosi e di CP_3 controllo necessarie per la riparazione del veicolo, seguendo l'iter di riparazione che prevede: una prima diagnosi svolta dai tecnici dell'officina , l'apertura di un cd
TAM con la l'eventuale ordinazione di pezzi di ricambio concordati Parte_2 sempre con la Casa ed, infine, se il problema rilevato perdura, l'intervento Pt_2 diretto sul veicolo da parte di un tecnico specializzato Renault, che verifica la riparabilità del veicolo, o, in caso di risoluzione del problema la restituzione del veicolo al proprietario;
che detto iter deve essere seguito prima di essere dichiarata l'irreparabilità del veicolo;
che detto iter veniva seguito ogni qual volta la vettura veniva portata in officina e la casa madre procedeva a dichiarare la riparabilità del veicolo;
che il ad un certo momento aveva rifiutato ogni ulteriore controllo. Parte_1
pagina 10 di 22 Contesta inoltre il quantum dei danni lamentati.
In ogni caso, rilevando che la Casa Madre in tutte le occasioni in cui è stato aperto dalla Contr Concessionaria il cd per il supporto tecnico, ha sempre dichiarato che la vettura fosse esente da vizi e che fosse riparabile e/o riparata e lo ha ribadito anche successivamente all'intervento del Tecnico specializzato di CP_2 che la stessa aveva sempre seguito, per quanto concerne le mere attività di officina,
l'indirizzo di Renault volto alla riparazione del veicolo, ; nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate chiede che queste siano interamente attribuite a e che quest'ultima la manlevi da qualsiasi eventuale CP_2 esborso e/o attribuzione di responsabilità.
Si costituisce altresì , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 domanda svolta nei suoi confronti per essere carente di legittimazione passiva rispetto alla azione contrattuale di garanzia del bene compravenduto;
che il ricorrente omette di indicare in modo chiaro e specifico il fondamento giuridico della azione proposta nei confronti delle società Resistenti, limitandosi ad un generico riferimento al D.L. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo); che secondo l'art. 133 del Codice del Consumo il soggetto obbligato a prestare la garanzia legale di conformità è il venditore del bene unico soggetto eventualmente responsabile del presunto (quanto inesistente) inadempimento contrattuale.
Nel merito, deduce che la domanda del Ricorrente è infondata e carente di prova;
che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità tramite la riparazione o la sostituzione (cd. rimedi primari) o, in subordine, tramite la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (cd. rimedi secondari); che questi può scegliere tra la riparazione o la sostituzione, purché il rimedio prescelto, rispetto al rimedio alternativo, non imponga costi sproporzionati;
che nel caso la richiesta di sostituzione proposta dal Ricorrente è totalmente infondata sia perché l'autoveicolo è stato regolarmente riparato e sia perché il guasto, per quanto riguarda la ruggine, non è dipeso da un difetto di conformità preesistente alla vendita, ma dall'uso dell'autoveicolo fatto dal suo proprietario.
pagina 11 di 22 Contesta, altresì la domanda di risarcimento danni avanzata.
Parte ricorrente, in punto prescrizione, si riporta alle previsioni di cui all'art. 132 codice del consumo, all'epoca vigente, rilevando la plurima denuncia del vizio e pertanto la non maturazione del termine.
Quanto alla posizione della precisa di aver invocato, nei suoi confronti, la CP_2 responsabilità del Produttore, con conseguente legittimazione di questa.
Alla udienza del 17 luglio 2025 la dichiarava di rinunciare alla manleva nei CP_1 confronti di;
CP_2 quest'ultima, nelle note di data 26.11.2024, dichiara di accettare la rinuncia agli atti, a spese legali compensate.
Acquisita la documentazione prodotta, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1 luglio 2025 sostituita da note scritte, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
***
Preliminarmente deve pronunciarsi estinzione della domanda di manleva svolta dalla convenuta MM car s.p.a. nei confronti dell'altra convenuta a seguito di CP_2 rinuncia ed accettazione.
Il tutto a spese compensate fra le parti.
Sempre in via preliminare, con riferimento alle eccezioni di prescrizione e di decadenza, dedotte dalla ai sensi del codice civile, si osserva che il ricorrente ha svolto CP_3 domanda, nei confronti del rivenditore e del produttore del veicolo, ai sensi del Codice del
Consumo.
Non è in contestazione la circostanza che la sia una concessionaria, mentre il CP_1 ha acquistato la vettura come privato consumatore. Parte_1
Come noto, a maggior tutela del consumatore, il Codice del consumo stabilisce termini di decadenza e di prescrizione più lunghi di quelli ordinariamente prescritti dal
Codice.
Nello specifico, secondo l'art. 132 vigente all'epoca dei fatti, posto che la modifica al Capo
I del codice si applica ai contratti stipulati dopo 1 gennaio 2022, prescriveva:
pagina 12 di 22 “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Tali essendo i termini da osservare, si rileva.
Il veicolo è stato consegnato nel settembre 2021; il primo intervento documentato dell'Officina è avvenuto, come riconosciuto dalla stessa convenuta Controparte_1
nel gennaio 2022, nel termine di quattro mesi dopo la consegna. Controparte_1
L'attore ha allegato, doc.
4. Documento di ingresso della vettura presso l'Officina; nel documento è riportato che il mezzo è stato portato tramite soccorso stradale.
La denuncia è stata pertanto immediata;
va infatti evidenziato che non vi è necessità di una vera e propria denuncia scritta, la accettazione del mezzo da parte della Officina della convenuta costituisce implicita recezione della evidente denuncia attuata, di fatto e presumibilmente in via orale, con il deposito del mezzo presso l . Pt_3
Il vizio, risulta più volte ribadito, ogni qual volta il mezzo veniva riportato in officina.
Non si può imputare all'attore ogni questione in ordine alla descrizione del vizio;
questi non poteva che limitarsi a lamentare danni al circuito elettrico (trattasi di vettura elettrica); trattandosi di soggetto non professionista, è compito della venditrice individuare le cause sottese al difetto genericamente lamentato.
pagina 13 di 22 L'ultimo ritiro dell'automobile dall'officina della sembra essere Controparte_1 avvenuto, nel gennaio 2023 (pur se il doc. 6 di risutlta data 6.5.2023). CP_3
Se ne ricava: che il vizio è stato prontamente denunciato;
il vizio si è verificato nei sei mesi dalla consegna del bene;
il termine di prescrizione di 26 mesi è stato più volte interrotto dalle plurime missive inviate, (doc. da 6 a 9).
Infine, come rilevato da parte attrice, non sembra conforme al dettato legislativo e alla protezione del consumatore far scontare al ricorrente, ai fini della maturazione del termine prescrizionale, i plurimi tentativi di riparazione compiuti senza alcuna soddisfazione.
La eccezione di decadenza e quella di prescrizione debbono essere, pertanto, disattese.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione della si rileva che ai sensi del CP_2 codice del consumo la azione ben può essere svolta, ai sensi dell'art. 114, nei confronti del produttore, responsabile, del danno cagionato da difetti del prodotto.
Né sembra rilevare il fatto che si limiti ad importare le automobili;
Controparte_2 la è filiale della Renault francese e non può non considerarsi la Controparte_2 produttrice del mezzo.
Deve pertanto affermarsi la legittimazione a resistere della ai Controparte_2 fini del risarcimento del danno richiesto (anche in forma specifica).
Nel merito, si osserva.
La convenuta non ha contestato che la vettura ,consegnata nel settembre 2021 CP_1
(immatricolazione del 16.9.2021) al abbia manifestato le problematiche Parte_1 contestate.
E' la stessa convenuta che, in comparsa, ripercorre tutti gli accessi e tutte le doglianze svolte dal cui si è cercato di porre rimedio negli anni, anche azionando la Parte_1 procedura appositamente stabilita dalla Casa Madre.
Quanto alle risultanze istruttorie, si rileva.
Va detto che le parti hanno depositato plurima documentazione che conferma che l'attore si
è più volte recato presso l'officina della concessionaria lamentando problemi.
pagina 14 di 22 Non sono state ammesse le istanze istruttorie di le quali miravano a confermare CP_1 che la vettura veniva portata in officina (circostanza sempre ammessa da parte attrice); che al è stata consegnata una vettura di cortesia (circostanza non contestata), Parte_1 che lamentava danni elettrici e danni connessi alla formazione di ruggine (anche Parte_1 in tal caso circostanza non contestata).
L'istruttoria si è svolta quindi tramite assunzione sul mezzo di CTU trattandosi di questione tecnica che necessitava di approfondimento.
Di fatto, come riportato in narrativa i problemi sono consistiti: nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio;
nella formazione di ruggine nella parte bassa del mezzo.
La consulenza è stata esperita sul mezzo;
non si sono eseguite prove in movimento, su accordo intercorso fra il CTU e i consulenti di parte.
Il CTU ha provveduto, in particolare, ad eseguire sulla Dacia i i seguenti accertamenti:
“Veniva fatta l'accettazione della vettura da parte della per l'accesso CP_3 in officina e per la possibilità di collegarla al dispositivo diagnostico.
La vettura veniva quindi portata in officina, collegata al mantenitore di carica e veniva collegata la sonda del dispositivo diagnostico alla presa OBD.
Venivano quindi visualizzati i responsi della diagnosi in cui sono emerse anomalie storiche registrate ma non attuali.
Veniva verificata la parte inferiore del mezzo dove era stata segnalata la presenza di un componente arrugginito”. (pagina 3 CTU).
Il CTU dà quindi atto che sono stati visualizzati i responsi della diagnosi in cui sono emerse anomalie storiche registrate ma nessuna anomalia attuale.
A pagina 11 ha poi riportato in uno schema le dette anomalie.
Sempre il CTU ha precisato che alcune di dette anomalie delle centraline, ed in particolare quelle denominate: “radio”, “telematic control unit” e “radar anteriore”, sono connesse a problematiche mai lamentate dall'attore e non riguardano l'accensione o la trazione del mezzo, per cui trattasi di anomalie di poco conto ritenute dal consulente irrilevanti.
pagina 15 di 22 Il CTU ha invece analizzato il valore connesso alle anomalie delle centraline BM e EVC.
Ha infatti evidenziato che: “Per tali anomalie le centraline hanno rilevato una sicura ripetizione degli eventi e, le anomalie specificate, causano il blocco della batteria di trazione della vettura e quindi il mancato funzionamento della vettura.
Gli effetti di tali anomalie risultano quindi coincidenti con gli inconvenienti riferiti dall'attore.
Considerando inoltre che l'anomalia sulla centralina BM è comparsa ben 23 volte e che il messaggio visualizzato in caso di anomalia è “Pericolo di guasto elettrico”, si può anche pensare che le foto del quadro strumenti, fornite dall'attore, siano effettivamente della sua vettura in oggetto.
Una ultima precisazione in merito alle anomalie delle centraline BM e EVC va fatta specificando che se sono stati memorizzati 6 codici errori diversi, non vuol dire però che siano dovuti a 6 cause diverse. Come si può vedere nel report, i codici errore
“1B1912”, “043596” e “0420F2” sono stati memorizzati l'ultima volta tutti contemporaneamente a 32.420 km e quindi sono riferibili ad un solo evento.
(pag. 13 CTU)
Preso atto che quanto accertato dal consulente altro non è che la risultanza di quanto emergente dalla analisi della vettura, eseguibile pacificamente dalla officina, posto che si è trattato di collegare il mezzo al dispositivo diagnostico e di riportare quanto emerso da detto collegamento, circa la causa delle anomalie e che pertanto trattasi di circostanza accertata dal Consulente e non di mere considerazioni tecniche da questo svolte, con riferimento alle possibili cause delle anomalie predette il CTU, ha affermato, cfr. pag. 14 della consulenza:
“La causa delle anomalie rilevate dalle centraline BM ed EVC è da ricondurre ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione.
Vista la presenza di corrente elettrica a tensioni elevate, se tale collegamento non è perfetto genera un messaggio d'errore che induce le centraline della vettura a mettere in blocco il mezzo per garantirne la sicurezza.
Il difetto di collegamento deve essere lieve tanto che a volte, per svariati motivi, va in
pagina 16 di 22 errore ma quando invece funziona bene la vettura non da anomalie e funziona correttamente.
Per la totale eliminazione del problema, ritengo sia necessaria la sostituzione sia del cavo ad alta tensione che i due morsetti della batteria di trazione.
Ritengo inoltre che la manodopera necessaria per l'intervento completo sia da quantificarsi in 5 ore. Tale lasso di tempo servirà per effettuare: la messa in sicurezza del mezzo, la procedura di sostituzione dei ricambi, la riprogrammazione e aggiornamento del calcolatore della batteria di trazione BM, il controllo generale del mezzo con la verifica finale dello stesso”.
Non sembra che i tecnici della convenuta abbiano mai considerato detta causa che, stando a quel che afferma il CTU, si sarebbe potuta eliminare con la sostituzione del cavo per il quale sembrano essere sufficienti circa 5 ore di lavorazione ed un costo di circa € 1.000,00.
Quello che peraltro emerge dalla consulenza è la veridicità delle affermazioni svolte da che in plurime occasioni ha visto l'auto arrestarsi nel mezzo della marcia, con Parte_1 tutte le conseguenze che tale fatto comporta sia per questioni di sicurezza (l'interruzione repentina della marcia, ove avvenga in autostrada o su strade a scorrimento veloce è notoriamente pericolosissima e causa di incidenti anche gravi), sia per questioni di praticità, atteso che l'attore risiede in una cittadina e ben potrebbe ritrovarsi a piedi con difficoltà di rientro.
Parte convenuta in sede di scritti conclusivi finali si dilunga in una lunga critica alle risultanze dell'elaborato peritale, evidenziando peraltro che il non ha effettuato il Parte_1 tagliando dei 30.000 Km;
che trattasi di auto elettrica;
che le anomalie sarebbero frutto di scarsa manutenzione da parte del proprietario;
che il CTU non ha eseguito alcuna prova su strada;
che il da ultimo, ha percorso Parte_1 circa 8.000 km senza che si verificasse anomalia alcuna, concludendo che “Nei fatti, durante le operazioni peritali non è stato riscontrato alcun malfunzionamento della vettura!” (pag. 15 note finali).
Il giudicante, al contrario, ritiene di condividere l'elaborato peritale che ha altresì fornito risposta alle doglianze tutte evidenziate da parte convenuta.
pagina 17 di 22 Con riferimento alla dedotta mancata manutenzione, il CTU, nel rispondere alle deduzioni del consulente di parte ha evidenziato che “le anomalie 043596 e0420F2 della CP_1 centralina EVC sono collegate alle 23 anomalie della centralina BM e che nessun controllo è previsto dal piano di manutenzione della vettura per i collegamenti della batteria di trazione (vedi fig. 14), risulta chiaro che non c'è correlazione tra la mancata manutenzione e le anomalie che causano il blocco della vettura”.
Inoltre, il CTU ha rilevato che le anomalie registrate non riportano la data, ma la chilometrica in cui si sono verificate.
Ha altresì sottolineato che dette anomalie sono tutte successive alla chilometrica che aveva la vettura al 09/01/2023, giorno di ultimo accesso del mezzo in concessionaria;
ha peraltro precisato che ciò non significa che il mezzo non abbia mai avuto problemi prima del 9 gennaio 2023, ma che le anomalie vengono cancellate ad ogni intervento.
Il consulente ha in ogni caso concluso il suo elaborato affermando che “Una vettura che si blocca da quando aveva percorso soli 4.718 km (come emerge dalla fattura 193/42 del
17/01/2022) e che tra i 14.138 km e i 39.187 km si blocca per ben 23 volte non è sicuramente una vettura che funziona correttamente” (CTU, pag. 19).
Deve pertanto ritenersi accertato che: il mezzo ha presentato, fin da subito, e nei 4 mesi dalla consegna, le anomalie dedotte;
a dette anomalie si è certato di porre rimedio durante tutto il corso dell'anno 2022, senza alcun esito;
le anomalie si sono verificate anche in seguito;
anzi dal momento della ultima assistenza della si sono verificate per altre 23 volte. CP_1
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto si osserva.
L'art. 130 del Codice del Consumo, vigente all'epoca dell'acquisto dell'automobile, peraltro attualmente sostituito dal quasi analogo art. 135 bis, stabilisce che, in caso di difetto di conformità del bene l'acquirente possa scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il comma 4 precisa che la eccessiva onerosità sussiste se si impongono al venditore spese pagina 18 di 22 irragionevoli.
La Suprema Corte, in particolare, ha avuto modo di osservare che:
“3.6. Dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del summenzionato codice si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
3.7. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
3.8. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
3.9. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
3.10. Si tratta di presunzione iurís tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
3.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.:… (Cass. 3695/22, parte motiva).
La Corte prosegue precisando che:
3.12.Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver
pagina 19 di 22 consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del
21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
3.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnicoscientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828;
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
3.14. D'altra parte è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio”.
Cass. 3695/22, parte motiva).
Nel caso di specie è emerso che il difetto si è manifestato a distanza di soli 4 mesi
(consegna della vettura dopo la metà di settembre e difetto i primi giorni di gennaio 2022).
Stante alla norma in avanti riportata il difetto deve ritenersi sussistente fin dalla consegna del bene.
La officina era onerata di fornire quindi, a fronte della presunzione di legge, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
Né il venditore, né la ditta produttrice hanno allegato alcunché in proposito;
al contrario è
pagina 20 di 22 emerso che nonostante per circa un anno, abbiano tentato di riparare il mezzo, secondo la concessionaria seguendo le indicazioni fornite dalla casa madre, siano riuscite ad eliminare il problema.
Deve quindi ritenersi accertata la responsabilità di venditore e produttore per la vendita di un prodotto difettoso.
La responsabilità viene accertata in solido fra gli stessi, attesa la solidarietà passiva.
Circa i rimedi conseguenti al detto accertamento, si rileva.
Come già evidenziato, in caso di difetto di conformità del bene l'acquirente può scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il consumatore per oltre un anno, ha richiesto la riparazione del bene;
Parte_1 indi, preso atto della impossibilità di ottenere una riparazione in grado di eliminare ogni problematica, questi ha agito in giudizio chiedendo la sostituzione del veicolo (oltre al risarcimento del danno).
Va detto che in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, in subordine insta per le riparazioni così come indicate dal CTU con riconoscimento del risarcimento del danno connesso al minor valore del bene.
Parte si è opposta a detta domanda, rilevando che trattasi di domanda nuova, CP_1 come tale inammissibile.
Va però rilevato che anche detta convenuta ha svolto, in via subordinata una domanda nuova, laddove ha chiesto di “accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo (pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria”.
pagina 21 di 22 Posto pertanto che parte attrice ha richiesto la sola sostituzione del mezzo e che parte convenuta ha tardivamente richiesto l'accertamento della onerosità, questo giudice ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo la causa sul ruolo al solo fine di verificare la individuazione di una soluzione soddisfacente per le parti.
Con separata ordinanza si dispone, pertanto rimessione della causa sul ruolo.
Le spese vengono liquidate nel giudizio definitivo ovvero in sede conciliativa ove questa riesca.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché Parte_1 alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, a lui venduta;
accerta e dichiara e responsabili in solido Controparte_1 Controparte_2 dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH.
Pavia, 7 agosto 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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