Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1988, n. 665
CASS
Sentenza 26 gennaio 1988

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La notificazione mediante consegna dell'atto al portiere si perfeziona con tale consegna, ed alla data di essa non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 quarto comma cod. proc. civ.. ( V 5086/82, mass n 422979; ( V 2990/82, mass n 420903).*

Nell'ipotesi di riunione nello stesso processo di cause distinte fra soggetti diversi (nella specie, causa principale di risarcimento del danno e cause di garanzia basate su rapporti autonomi), la sentenza che statuisca in via integrale ed esauriente sull'una, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle altre, ha carattere definitivo in ordine alla prima di dette controversie, indipendentemente dalla sua formale qualificazione come "non definitiva", ed a prescindere dall'eventuale erroneo differimento della pronuncia sulle relative spese, e, pertanto, ancorché sia stata oggetto di riserva d'impugnazione differita (da considerarsi "tamquam non esset"), è impugnabile soltanto in via immediata (pure con riguardo all'omessa regolamentazione delle spese). ( V 6659/84, mass n 438195; ( V 243/83, mass n 425056; ( V 3139/80, mass n 406930).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1988, n. 665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 665
Data del deposito : 26 gennaio 1988

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