TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3741/2021 promossa da:
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Catania, C.so Italia n. 36, elettivamente domiciliata in Catania, Via Pola n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Antonino Raciti (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._1
difende per procura a margine del presente atto
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Garibaldi n.9, Codice Fiscale , rappresentata e difesa, dall'Avv. Concettina C.F._2
Mirabella, Codice Fiscale , con studio in Catania, Corso delle Provincie n.50, C.F._3
presso il cui studio elegge domicilio pagina 1 di 4 CONVENUTO
e nei confronti di
, ( CF : ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Cannata ( CF: ) con domicilio CodiceFiscale_5
eletto in Catania piazza L. Ariosto n. 21 presso il suo studio,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/01/2024, le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento della provvigione, per Controparte_3 intero o, in subordine, in concorso con altra agenzia, nella misura del 2% del valore dell'appartamento sito in Catania via Conte Ruggero 9 e del garage sito alla stessa via, al civico 5/A, venduto dalla
[...]
al CP_1 CP_2
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 23.1.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
E' pacifico che la abbia stipulato con il 30.1.2019, un contratto di Pt_1 Controparte_1 mediazione, della durata di 90 giorni, per la vendita dell'appartamento e del garage sopra indicati, per il prezzo di € 475.000.
L'unica attività, documentata dalla in adempimento dell'incarico affidatole, consiste nell'avere Pt_1 fatto visitare gli immobili il 27.8.2019, ben oltre la scadenza del contratto , a e Controparte_2
e di avere inviato loro la relativa planimetria. Parte_2
E' altrettanto pacifico che, il 15.1.2020, i coniugi e abbiano Parte_2 Controparte_2 acquistato dalla il detto immobile e che la compravendita sia avvenuta con la mediazione di CP_1 altra agenzia, la per il prezzo di € 380.000. Parte_3
pagina 2 di 4 La ha affermato, ma non documentato, di avere conferito incarico, già il 28.6.2019, incarico CP_1 alla in via esclusiva e che, solo in forza dell'attività di mediazione di quest'ultima, le Pt_3 trattative furono concluse, ad un prezzo sensibilmente inferiore.
In tema di pluralità di mediatori, la Cassazione ha affermato che “Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. L'intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l'attività del primo e la conclusione dell'affare.”
(Cassazione civile sez. II, 16/01/2018, n.869)
Nella specie, non vi è alcuna prova che le parti siano venute in contatto tramite l'opera svolta dalla nessuna offerta è stata formulata dai coniugi e, anzi, i sospetti, espressi Pt_1 Parte_4 dalla agente della nella mail prodotta dalla attrice (attenzione la proprietaria e il cliente si Pt_1 conoscono ) si sono rivelati infondati, tanto che la si è rivolta ad altra agenzia per vendere gli CP_1 immobili, segno evidente che nessuna conoscenza l'alienante aveva avuto dell'esistenza di soggetti, eventualmente interessati all'acquisto.
Inoltre, si evidenzia che, in ipotesi di pluralità di mediatori, il riconoscimento del diritto al compenso in favore del primo mediatore presuppone che il medesimo provi che la propria opera si sia posta in linea di continuità logico-causale con quella del secondo mediatore, in modo tale da poter ritenere che l'attività del secondo sia conseguenza di quella del primo, nell'ambito di una trattativa che possa dirsi logicamente unitaria. Ne consegue che il diritto alla provvigione in capo al primo mediatore va escluso quando ad una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento e non pervenuta ad un risultato positivo, segua la ripresa delle stesse per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, tale da potersi escludere l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto.
Nel caso in esame, il contratto si è concluso ad un prezzo notevolmente inferiore a quello indicato nel contratto di mediazione fra la attrice e la , segno che la valutazione, effettuata dalla CP_1 Pt_1 fosse sproporzionata, per cui è verosimile che i coniugi , non abbiano manifestato Parte_4 interesse ad intavolare trattative a quel prezzo e che, leggendo l'annuncio, poi pubblicato dalla
, ad un prezzo adeguato, si siano decisi ad acquistare gli immobili. Pt_3
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata e, in applicazione del principio della soccombenza, la va condannata a rifondere alle controparti le spese del presente Parte_1 procedimento .
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da nei Parte_5 confronti di e e la condanna a rifondere ai Controparte_1 Controparte_2 convenuti le spese del presente giudizio che liquida in € 4.800 oltre il rimborso forfetario IVA e CPA se dovuti, in favore di ciascuna parte.
Così deciso in Catania, il 2 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3741/2021 promossa da:
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Catania, C.so Italia n. 36, elettivamente domiciliata in Catania, Via Pola n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Antonino Raciti (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._1
difende per procura a margine del presente atto
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Garibaldi n.9, Codice Fiscale , rappresentata e difesa, dall'Avv. Concettina C.F._2
Mirabella, Codice Fiscale , con studio in Catania, Corso delle Provincie n.50, C.F._3
presso il cui studio elegge domicilio pagina 1 di 4 CONVENUTO
e nei confronti di
, ( CF : ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Cannata ( CF: ) con domicilio CodiceFiscale_5
eletto in Catania piazza L. Ariosto n. 21 presso il suo studio,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/01/2024, le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento della provvigione, per Controparte_3 intero o, in subordine, in concorso con altra agenzia, nella misura del 2% del valore dell'appartamento sito in Catania via Conte Ruggero 9 e del garage sito alla stessa via, al civico 5/A, venduto dalla
[...]
al CP_1 CP_2
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 23.1.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
E' pacifico che la abbia stipulato con il 30.1.2019, un contratto di Pt_1 Controparte_1 mediazione, della durata di 90 giorni, per la vendita dell'appartamento e del garage sopra indicati, per il prezzo di € 475.000.
L'unica attività, documentata dalla in adempimento dell'incarico affidatole, consiste nell'avere Pt_1 fatto visitare gli immobili il 27.8.2019, ben oltre la scadenza del contratto , a e Controparte_2
e di avere inviato loro la relativa planimetria. Parte_2
E' altrettanto pacifico che, il 15.1.2020, i coniugi e abbiano Parte_2 Controparte_2 acquistato dalla il detto immobile e che la compravendita sia avvenuta con la mediazione di CP_1 altra agenzia, la per il prezzo di € 380.000. Parte_3
pagina 2 di 4 La ha affermato, ma non documentato, di avere conferito incarico, già il 28.6.2019, incarico CP_1 alla in via esclusiva e che, solo in forza dell'attività di mediazione di quest'ultima, le Pt_3 trattative furono concluse, ad un prezzo sensibilmente inferiore.
In tema di pluralità di mediatori, la Cassazione ha affermato che “Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. L'intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l'attività del primo e la conclusione dell'affare.”
(Cassazione civile sez. II, 16/01/2018, n.869)
Nella specie, non vi è alcuna prova che le parti siano venute in contatto tramite l'opera svolta dalla nessuna offerta è stata formulata dai coniugi e, anzi, i sospetti, espressi Pt_1 Parte_4 dalla agente della nella mail prodotta dalla attrice (attenzione la proprietaria e il cliente si Pt_1 conoscono ) si sono rivelati infondati, tanto che la si è rivolta ad altra agenzia per vendere gli CP_1 immobili, segno evidente che nessuna conoscenza l'alienante aveva avuto dell'esistenza di soggetti, eventualmente interessati all'acquisto.
Inoltre, si evidenzia che, in ipotesi di pluralità di mediatori, il riconoscimento del diritto al compenso in favore del primo mediatore presuppone che il medesimo provi che la propria opera si sia posta in linea di continuità logico-causale con quella del secondo mediatore, in modo tale da poter ritenere che l'attività del secondo sia conseguenza di quella del primo, nell'ambito di una trattativa che possa dirsi logicamente unitaria. Ne consegue che il diritto alla provvigione in capo al primo mediatore va escluso quando ad una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento e non pervenuta ad un risultato positivo, segua la ripresa delle stesse per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, tale da potersi escludere l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto.
Nel caso in esame, il contratto si è concluso ad un prezzo notevolmente inferiore a quello indicato nel contratto di mediazione fra la attrice e la , segno che la valutazione, effettuata dalla CP_1 Pt_1 fosse sproporzionata, per cui è verosimile che i coniugi , non abbiano manifestato Parte_4 interesse ad intavolare trattative a quel prezzo e che, leggendo l'annuncio, poi pubblicato dalla
, ad un prezzo adeguato, si siano decisi ad acquistare gli immobili. Pt_3
pagina 3 di 4 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata e, in applicazione del principio della soccombenza, la va condannata a rifondere alle controparti le spese del presente Parte_1 procedimento .
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da nei Parte_5 confronti di e e la condanna a rifondere ai Controparte_1 Controparte_2 convenuti le spese del presente giudizio che liquida in € 4.800 oltre il rimborso forfetario IVA e CPA se dovuti, in favore di ciascuna parte.
Così deciso in Catania, il 2 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4