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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI SEZIONE I CIVILE Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5256/2024 R.G. tra rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Rizzi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Paolo Longo e Controparte_1 Giammario Palumbo;
RESISTENTE nonché di in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carla Tiberino;
RESISTENTE nonché di
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE nonché di
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con ricorso depositato il 28.05.2024 (nata a [...] il [...]), premesso Parte_1 che:
1. in data 08.10.1966 in Monopoli aveva contratto matrimonio concordatario con R_
(nato a [...] il [...]);
[...]
2. con sentenza n. 130/1997 dell'11.02.1997, passata in giudicato il 06.04.1998, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio stabilendo a carico di suo marito – su accordo delle parti - un assegno divorzile di £ 500.000 mensili, oltre aggiornamento annuale Istat (divenuto all'attualità pari ad € 435,00);
3. in data 31.10.2001 il aveva contratto matrimonio con (nata a R_ Controparte_1 Roma il 06.12.1944) ma poi era deceduto il 16.03.2024 in Monopoli;
poiché ella non aveva contratto matrimonio successivamente al divorzio ed era titolare di assegno divorzile, aveva diritto alla propria quota di reversibilità ex art. 9 della L. 898/1970. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Bari di liquidare la sua quota sulla pensione di reversibilità. In data 30.09.2024 si costituiva in giudizio l rimettendosi alle determinazioni del Tribunale CP_2 per la determinazione delle rispettive quote ma specificando di aver erogato, nella misura della metà, la pensione di reversibilità al coniuge superstite di aver accantonato la quota spettante al CP_1 coniuge divorziato in attesa della presente pronuncia giudiziale. Chiedeva, altresì, disporsi Pt_1 la decorrenza del diritto “dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato…”. In data 25.10.2024 si costituiva in giudizio rimettendosi al Tribunale per la Controparte_1 ripartizione delle pensioni di reversibilità. In data 28.10.2024 si costituiva in giudizio il ITALIANA, Controparte_5 rimettendosi al Tribunale per la ripartizione delle pensioni di reversibilità. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente
[...] non si costituiva in giudizio. Controparte_4 Con ordinanza collegiale del 17.12.2024 veniva dichiarata la contumacia della
[...] e disposta Controparte_4 un'integrazione documentale. All'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 08.07.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1.- L'art. 9 co 3° L. n. 898/70 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 L. n. 74/87) subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a due presupposti, entrambi ricorrenti nel caso di specie:
1. l'esistenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità (la ; CP_1
2. il diritto in capo all'altro coniuge divorziato dal de cuius (la ) a percepire l'assegno Pt_1 divorzile. Il Collegio non disconosce che il criterio di determinazione della quota fondato sulla durata del matrimonio non possa essere recepito in termini assoluti ma vada contemperato alla luce di altri elementi, ed in primo luogo di quello della condizione economica delle parti. In tal senso si è ripetutamente espressa la S. C. – “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto detta sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 l. n. 898 del 1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2471; conforme Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003 n. 15164) -, sicché la relativa regola di diritto può ritenersi pacifica, ma tale insegnamento non può essere distorto al punto da trascurare completamente il dato normativo. 2.- Per altro verso la S.C. ha chiarito, con effetto dirimente sul motivo di cui innanzi, che l'elemento da prendere in peculiare considerazione al fine di delibare le domande proposte in subiecta materia è rappresentato dalla durata legale del matrimonio, inteso quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo, con la possibilità di temperarlo ricorrendo all'applicazione di idonei criteri correttivi solo “…qualora tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie…avendo riguardo all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni configgenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003, n. 15148).
3.- Richiamato il suddetto insegnamento e passando ad esaminare la posizione reddituale delle parti, devesi evidenziare che la ha documentato di percepire una propria pensione ammontante Pt_1 ad € 1.800,00 netti;
nello specifico, la ha prodotto quale dichiarazione fiscale più Pt_1 aggiornata il 730/24 di € 30.000,00 lordi ed ha, altresì, dimostrato di versare € 850,00 mensili a titolo di canone locativo per l'immobile in cui risiede a decorrere dal mese di gennaio 2025. In ordine alla situazione reddituale della quest'ultima ha dichiarato nel 730/2024 un reddito CP_1 complessivo lordo di € 22.000,00 ma percepisce, oltre ad una pensione di vecchiaia di € 1.178,00 netti mensili, anche un assegno a cieco civile di € 978,50 netti mensili ed un assegno a invalidi civili di € 531,00 netti mensili. Inoltre, la a differenza della controparte) non sopporta esborsi locativi perchè risiede in un CP_1 immobile di sua proprietà sito in Roma, come dalla stessa ammesso.
4.- Ciò premesso ed alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio stima equo fissare nella misura del 60 % il diritto del coniuge divorziato a percepire la pensione di reversibilità Pt_1 dell'ex marito defunto e nella misura del 40 % il diritto del coniuge superstite Persona_1 tenuto conto della rilevante circostanza che la pensione più cospicua (quella erogata dal CP_1
) deriva da incarichi di senatore ricoperti dal defunto quando era ancora sposato con la CP_3 ricorrente e ciò vale (per la maggior parte) anche per la pensione erogata dalla tenuto CP_4 altresì conto dell'entità dell'assegno di divorzio per la moglie (fissato nel 1996, data della Pt_1 sentenza divorzile, in £ 500.000 ma pari alla data del decesso del ad € 435,00 in virtù degli R_ aggiornamenti Istat, così come da lei dichiarato), anche se trattasi di elemento non determinante ai fini della relativa quantificazione dovendosi considerare i restanti correttivi;
tenuto conto anche dell'ammontare della quattro pensioni di reversibilità pari a complessivi € 2.758,15 netti al mese (cfr. documentazione prodotta dall' con due pensioni di € 449,00 e € 98,72 netti mensili, dal Senato CP_2 della Repubblica con una pensione di € 2.025,86 netti mensili e dalla con una pensione CP_4 di € 184,57 netti mensili); tenuto conto delle condizioni economiche della (che è Pt_1 percettrice di una pensione di € 1.800,00 netti e che è gravata da costi fissi mensili di € 850,00 a titolo di onere locativo), dell'età delle parti (la è nata in data [...] e la nata il Pt_1 CP_1
06.12.1944), delle precarie condizioni di salute di entrambe (documentato in atti), della durata legale del matrimonio del con la ricorrente, pari ad anni 22 sino alla data della sentenza separativa R_ consensualizzata (ovvero dal 08.10.1966 al 1988) e ad anni 31 sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza del Tribunale di Bari n. 130/1997 dell'11.02.1997 e passata in giudicato il 06.04.1998 ) e della più breve durata legale del matrimonio del con la resistente, pari formalmente (per quanto appresso si dirà) ad anni 22 (dal R_ 31.10.2001 al decesso del 16.03.2024), fermo restando che la prima moglie ha anche generato due figli col di cui poi si è occupata. R_ Sebbene occorra considerare che vi è una certificazione in atti del 1997 attestante che il de cuius abbia convissuto con la resistente sin dal 20.03.1990 (e quindi per ulteriori 11 anni) non può non considerarsi che il dato formale della convivenza matrimoniale risulta in parte sconfessato per tabulas sia perchè il e la rano comparsi innanzi al Presidente F.F. del Tribunale di Bari in R_ CP_1 data 18.09.2003 (ovvero, appena due anni dopo la celebrazione delle loro nozze) per l'udienza presidenziale di separazione dei coniugi (e nell'occasione erano stati anche autorizzati a vivere separati, circostanza celata dalla sia perchè a decorrere dal 2023 il si era ritrasferito CP_1 R_ a vivere a Monopoli (cfr. certificato di residenza in atti), stipulando anche un relativo contratto di locazione debitamente registrato (in atti) ed ivi morendo, il che esclude a priori che la resistente lo abbia potuto accudire negli ultimi anni della sua vita (come dalla stessa invece dedotto) in quanto ciò è smentito sia dal fatto che egli sia deceduto a Monopoli sia dal fatto, sempre risultante per tabulas, che la ricorrente (da sempre residente a [...]), ovvero il coniuge divorziato (e non il coniuge superstite), provvide persino a pagare personalmente le spese funebri dell'ex marito. I suddetti diritti alla corresponsione della quota della pensione di reversibilità decorrono per legge dal mese successivo al decesso del ovvero da aprile 2024. R_ Tutto quanto sopra premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare all' al ITALIANA ed alla CP_2 Controparte_5 [...] di corrispondere la Controparte_6 quota delle pensioni di reversibilità nella misura innanzi indicata direttamente alla ricorrente, nonché gli arretrati a costei spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da aprile 2024). Persona_1 5.- Tenuto conto dei motivi che hanno determinato l'insorgenza del presente procedimento, dell'esito della lite, della necessità di una statuizione giudiziale per la determinazione delle rispettive quote e della mancata opposizione dell' del DELLA REPUBBLICA ITALIANA e della CP_2 CP_3 lla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle CP_1 spese di giudizio tra costoro. Viceversa, stante la contumacia della resistente
[...]
dispone il nulla a provvedere sulle Controparte_6 relative spese processuali, anche in ragione della sua mancata opposizione. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.05.2024 accoglie la domanda e per l'effetto: Parte_1
1. dichiara che a spetti, in qualità di coniuge divorziato, la quota pari al Parte_1 60% delle pensioni di reversibilità del defunto e che a Persona_1 Controparte_1 nella qualità di coniuge superstite, spetti il 40% di dette pensioni, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;
2. ordina all' al SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed alla CP_2 [...]
Controparte_6 di corrispondere le suddette quote direttamente alla ricorrente, nonché
[...] gli arretrati a costei spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del (ovvero da aprile 2024) R_
3. dichiara compensate, per l'intero, le spese di lite tra la ricorrente, la l' ed CP_1 CP_2 il SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;
4. nulla a provvedersi per le spese tra la ricorrente e la
[...]
Controparte_6
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5256/2024 R.G. tra rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Rizzi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Paolo Longo e Controparte_1 Giammario Palumbo;
RESISTENTE nonché di in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carla Tiberino;
RESISTENTE nonché di
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE nonché di
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con ricorso depositato il 28.05.2024 (nata a [...] il [...]), premesso Parte_1 che:
1. in data 08.10.1966 in Monopoli aveva contratto matrimonio concordatario con R_
(nato a [...] il [...]);
[...]
2. con sentenza n. 130/1997 dell'11.02.1997, passata in giudicato il 06.04.1998, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio stabilendo a carico di suo marito – su accordo delle parti - un assegno divorzile di £ 500.000 mensili, oltre aggiornamento annuale Istat (divenuto all'attualità pari ad € 435,00);
3. in data 31.10.2001 il aveva contratto matrimonio con (nata a R_ Controparte_1 Roma il 06.12.1944) ma poi era deceduto il 16.03.2024 in Monopoli;
poiché ella non aveva contratto matrimonio successivamente al divorzio ed era titolare di assegno divorzile, aveva diritto alla propria quota di reversibilità ex art. 9 della L. 898/1970. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Bari di liquidare la sua quota sulla pensione di reversibilità. In data 30.09.2024 si costituiva in giudizio l rimettendosi alle determinazioni del Tribunale CP_2 per la determinazione delle rispettive quote ma specificando di aver erogato, nella misura della metà, la pensione di reversibilità al coniuge superstite di aver accantonato la quota spettante al CP_1 coniuge divorziato in attesa della presente pronuncia giudiziale. Chiedeva, altresì, disporsi Pt_1 la decorrenza del diritto “dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato…”. In data 25.10.2024 si costituiva in giudizio rimettendosi al Tribunale per la Controparte_1 ripartizione delle pensioni di reversibilità. In data 28.10.2024 si costituiva in giudizio il ITALIANA, Controparte_5 rimettendosi al Tribunale per la ripartizione delle pensioni di reversibilità. Nonostante la regolarità della notifica, la resistente
[...] non si costituiva in giudizio. Controparte_4 Con ordinanza collegiale del 17.12.2024 veniva dichiarata la contumacia della
[...] e disposta Controparte_4 un'integrazione documentale. All'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 08.07.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 1.- L'art. 9 co 3° L. n. 898/70 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 13 L. n. 74/87) subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a due presupposti, entrambi ricorrenti nel caso di specie:
1. l'esistenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità (la ; CP_1
2. il diritto in capo all'altro coniuge divorziato dal de cuius (la ) a percepire l'assegno Pt_1 divorzile. Il Collegio non disconosce che il criterio di determinazione della quota fondato sulla durata del matrimonio non possa essere recepito in termini assoluti ma vada contemperato alla luce di altri elementi, ed in primo luogo di quello della condizione economica delle parti. In tal senso si è ripetutamente espressa la S. C. – “In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto detta sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 l. n. 898 del 1970, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 19/02/2003, n. 2471; conforme Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003 n. 15164) -, sicché la relativa regola di diritto può ritenersi pacifica, ma tale insegnamento non può essere distorto al punto da trascurare completamente il dato normativo. 2.- Per altro verso la S.C. ha chiarito, con effetto dirimente sul motivo di cui innanzi, che l'elemento da prendere in peculiare considerazione al fine di delibare le domande proposte in subiecta materia è rappresentato dalla durata legale del matrimonio, inteso quale criterio preponderante e potenzialmente decisivo, con la possibilità di temperarlo ricorrendo all'applicazione di idonei criteri correttivi solo “…qualora tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie…avendo riguardo all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni configgenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso” (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 10/10/2003, n. 15148).
3.- Richiamato il suddetto insegnamento e passando ad esaminare la posizione reddituale delle parti, devesi evidenziare che la ha documentato di percepire una propria pensione ammontante Pt_1 ad € 1.800,00 netti;
nello specifico, la ha prodotto quale dichiarazione fiscale più Pt_1 aggiornata il 730/24 di € 30.000,00 lordi ed ha, altresì, dimostrato di versare € 850,00 mensili a titolo di canone locativo per l'immobile in cui risiede a decorrere dal mese di gennaio 2025. In ordine alla situazione reddituale della quest'ultima ha dichiarato nel 730/2024 un reddito CP_1 complessivo lordo di € 22.000,00 ma percepisce, oltre ad una pensione di vecchiaia di € 1.178,00 netti mensili, anche un assegno a cieco civile di € 978,50 netti mensili ed un assegno a invalidi civili di € 531,00 netti mensili. Inoltre, la a differenza della controparte) non sopporta esborsi locativi perchè risiede in un CP_1 immobile di sua proprietà sito in Roma, come dalla stessa ammesso.
4.- Ciò premesso ed alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio stima equo fissare nella misura del 60 % il diritto del coniuge divorziato a percepire la pensione di reversibilità Pt_1 dell'ex marito defunto e nella misura del 40 % il diritto del coniuge superstite Persona_1 tenuto conto della rilevante circostanza che la pensione più cospicua (quella erogata dal CP_1
) deriva da incarichi di senatore ricoperti dal defunto quando era ancora sposato con la CP_3 ricorrente e ciò vale (per la maggior parte) anche per la pensione erogata dalla tenuto CP_4 altresì conto dell'entità dell'assegno di divorzio per la moglie (fissato nel 1996, data della Pt_1 sentenza divorzile, in £ 500.000 ma pari alla data del decesso del ad € 435,00 in virtù degli R_ aggiornamenti Istat, così come da lei dichiarato), anche se trattasi di elemento non determinante ai fini della relativa quantificazione dovendosi considerare i restanti correttivi;
tenuto conto anche dell'ammontare della quattro pensioni di reversibilità pari a complessivi € 2.758,15 netti al mese (cfr. documentazione prodotta dall' con due pensioni di € 449,00 e € 98,72 netti mensili, dal Senato CP_2 della Repubblica con una pensione di € 2.025,86 netti mensili e dalla con una pensione CP_4 di € 184,57 netti mensili); tenuto conto delle condizioni economiche della (che è Pt_1 percettrice di una pensione di € 1.800,00 netti e che è gravata da costi fissi mensili di € 850,00 a titolo di onere locativo), dell'età delle parti (la è nata in data [...] e la nata il Pt_1 CP_1
06.12.1944), delle precarie condizioni di salute di entrambe (documentato in atti), della durata legale del matrimonio del con la ricorrente, pari ad anni 22 sino alla data della sentenza separativa R_ consensualizzata (ovvero dal 08.10.1966 al 1988) e ad anni 31 sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza del Tribunale di Bari n. 130/1997 dell'11.02.1997 e passata in giudicato il 06.04.1998 ) e della più breve durata legale del matrimonio del con la resistente, pari formalmente (per quanto appresso si dirà) ad anni 22 (dal R_ 31.10.2001 al decesso del 16.03.2024), fermo restando che la prima moglie ha anche generato due figli col di cui poi si è occupata. R_ Sebbene occorra considerare che vi è una certificazione in atti del 1997 attestante che il de cuius abbia convissuto con la resistente sin dal 20.03.1990 (e quindi per ulteriori 11 anni) non può non considerarsi che il dato formale della convivenza matrimoniale risulta in parte sconfessato per tabulas sia perchè il e la rano comparsi innanzi al Presidente F.F. del Tribunale di Bari in R_ CP_1 data 18.09.2003 (ovvero, appena due anni dopo la celebrazione delle loro nozze) per l'udienza presidenziale di separazione dei coniugi (e nell'occasione erano stati anche autorizzati a vivere separati, circostanza celata dalla sia perchè a decorrere dal 2023 il si era ritrasferito CP_1 R_ a vivere a Monopoli (cfr. certificato di residenza in atti), stipulando anche un relativo contratto di locazione debitamente registrato (in atti) ed ivi morendo, il che esclude a priori che la resistente lo abbia potuto accudire negli ultimi anni della sua vita (come dalla stessa invece dedotto) in quanto ciò è smentito sia dal fatto che egli sia deceduto a Monopoli sia dal fatto, sempre risultante per tabulas, che la ricorrente (da sempre residente a [...]), ovvero il coniuge divorziato (e non il coniuge superstite), provvide persino a pagare personalmente le spese funebri dell'ex marito. I suddetti diritti alla corresponsione della quota della pensione di reversibilità decorrono per legge dal mese successivo al decesso del ovvero da aprile 2024. R_ Tutto quanto sopra premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, devesi ordinare all' al ITALIANA ed alla CP_2 Controparte_5 [...] di corrispondere la Controparte_6 quota delle pensioni di reversibilità nella misura innanzi indicata direttamente alla ricorrente, nonché gli arretrati a costei spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (ovvero da aprile 2024). Persona_1 5.- Tenuto conto dei motivi che hanno determinato l'insorgenza del presente procedimento, dell'esito della lite, della necessità di una statuizione giudiziale per la determinazione delle rispettive quote e della mancata opposizione dell' del DELLA REPUBBLICA ITALIANA e della CP_2 CP_3 lla domanda di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle CP_1 spese di giudizio tra costoro. Viceversa, stante la contumacia della resistente
[...]
dispone il nulla a provvedere sulle Controparte_6 relative spese processuali, anche in ragione della sua mancata opposizione. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.05.2024 accoglie la domanda e per l'effetto: Parte_1
1. dichiara che a spetti, in qualità di coniuge divorziato, la quota pari al Parte_1 60% delle pensioni di reversibilità del defunto e che a Persona_1 Controparte_1 nella qualità di coniuge superstite, spetti il 40% di dette pensioni, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;
2. ordina all' al SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed alla CP_2 [...]
Controparte_6 di corrispondere le suddette quote direttamente alla ricorrente, nonché
[...] gli arretrati a costei spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del (ovvero da aprile 2024) R_
3. dichiara compensate, per l'intero, le spese di lite tra la ricorrente, la l' ed CP_1 CP_2 il SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;
4. nulla a provvedersi per le spese tra la ricorrente e la
[...]
Controparte_6
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera