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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13953/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ER MÀ, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13953/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANCINI CATERINA Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E quale rappresentante di Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv.to DE Controparte_2
IT AC
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 11 settembre 2024 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale, come da correzione di errore materiale del
21 ottobre 2024, intimava a di Controparte_3
pagare a (di seguito anche Controparte_2 [...]
la somma di € 76.457,50, oltre interessi e spese. Si intimava il pagamento della CP_2
somma anche a , e , in solido tra loro, quali CP_3 Parte_2 Parte_1
garanti della società fino alla concorrenza della somma di € 72.000,00.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che, in forza di un atto di scissione stipulato con era divenuta titolare di un Controparte_4
compendio di attività e passività, all'interno del quale vi erano ricompresi i crediti vantati 1 nei confronti di e che di tale trasferimento era Controparte_3
stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Parte ricorrente ha precisato di essere creditrice della società in forza di due contratti. Il primo contratto è di finanziamento a medio tempore, n. 3141839,09, di € 60.000,00 del 18
Aprile 2006, cui hanno prestato fideiussione e CP_3 Parte_2
Il secondo finanziamento n.741646927.59, invece, è stato concesso il 18 luglio 2013 alla società, per € 40.000,00 a rientro dell'esposizione del conto corrente n. 13254.09. Anche per questo contratto e hanno prestato fideiussione. CP_3 Parte_2
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che, a garanzia delle obbligazioni contratte con
[...]
con atto del 10 settembre 2002, si erano costituiti Controparte_5
fideiussori, fino alla concorrenza di € 72.000,00, , e CP_3 Parte_2 [...]
. Pt_1
Parte ricorrente ha dedotto che, stante il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti, il 29 ottobre 2018 comunicava alla società e ai garanti la revoca CP_4 Controparte_4
degli affidamenti e l'estinzione dei rapporti. Il 6 novembre 2018 provvedeva alla chiusura del conto corrente n.13254.09 e il 2 aprile 2019 comunicava alla società e ai garanti intimazione di immediato pagamento, reiterata l'8 marzo 2021 senza ricevere alcun riscontro o pagamento.
Pertanto, la ricorrente ha agito in via monitoria per richiedere l'ingiunzione di pagamento del credito di
- € 14.657,63 quali rate scadute e insolute in riferimento al primo contratto di finanziamento, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo;
- € 63.120,67 quale saldo debitore complessivo al 6 novembre 2018 del conto corrente n. 13254 acceso unitamente al secondo contratto di finanziamento per il rientro dell'esposizione debitoria;
- € 80,67 quale saldo debitore relativo a contributi a favore di Italia DI;
- €21,04 quale saldo debitore relativo a contributi a favore di Italia DI, per un totale complessivo di € 76.457,50.
2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Recesso dal contratto di fideiussione nel dicembre 2002
L'opponente ha dedotto di essersi recata nel dicembre 2002 presso la filiale di
[...]
di Piazza Beccaria, in Firenze, per comunicare la cessione della Controparte_4
quota di partecipazione societaria e la volontà di recedere dalla fideiussione.
In tale occasione il funzionario della Banca avrebbe riferito che a seguito della cessione delle quote «sarebbe “uscita” dalla fideiussione prestata». Difatti, da quel momento l'opponente non avrebbe più ricevuto alcuna comunicazione sull'esposizione debitoria della società fino al 6 novembre 2017.
A tale allegazione in punto di circostanze di fatto, tuttavia, l'opponente non ha fatto seguire alcuna eccezione in diritto e non ha proposto alcuna domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
b. Nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
L'opponente ha eccepito di aver sottoscritto il 10 settembre 2002 una fideiussione omnibus in favore della società che riproduce le clausole Controparte_3 Controparte_3
di cui allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per intesa anticoncorrenziale con provvedimento n. 55/2005.
Pertanto, ha invocato la nullità parziale delle clausole contrattuali a valle riproduttive di tale intesa, tra cui la clausola di deroga al termine decadenziale di sei mesi ex art. 1957 c.c. per far valere da parte della creditrice le istanze nei confronti del debitore principale.
Ha, quindi, sostenuto che, dovendosi applicare la disciplina decadenziale dell'art. 1957 c.c., quest'ultima non è stata rispettata e la Banca è decaduta dal diritto alla garanzia nei confronti dei fideiussori.
La creditrice ha comunicato la scadenza dell'obbligazione il 29 ottobre 2018 con il recesso da tutti i rapporti contrattuali, mentre ha interrotto il termine decadenziale con comunicazione del 2 aprile 2019. Tale istanza, peraltro non diligentemente continuata, è avvenuta in via stragiudiziale, mentre è orientamento consolidato quello per cui l'istanza
3 nei confronti del debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., debba essere di natura giudiziale.
c. Qualità di consumatrice dell'opponente
Parte opponente ha eccepito la sua qualità di consumatrice, in quanto mera socia accomandante per soli 5 mesi, con conseguente applicazione della relativa nullità di protezione per vessatorietà della clausola contrattuale di deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c. ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice del consumo.
Ha sottolineato di aver prestato fideiussione quale persona fisica, socia accomandante detentrice del solo 10 % della società e senza alcun potere gestorio nella società debitrice principale. Ha pure evidenziato di aver partecipato alla compagine sociale per soli 5 mesi, dalla costituzione nel 10 Giugno 2002 al 22 Novembre 2002, quando ha ceduto la propria partecipazione al socio accomandatario . CP_3
d. Estinzione dell'obbligazione ex art. 1956 c.c.
L'opponente ha ulteriormente lamentato la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. per comportamento scorretto della Banca, che avrebbe continuato a concedere credito al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche e confidando nella solvibilità del fideiussore.
Ha peraltro lamentato che la non ha informato i fideiussori dell'aumentato rischio, CP_4
non ha chiesto la preventiva autorizzazione per la concessione di finanziamenti al debitore principale, né comunicato periodicamente alcunché sullo svolgimento del rapporto garantito.
e. Mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB
Stante il diritto del fideiussore di richiedere ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB gli estratti conto del rapporto garantito, l'odierna opponente ha lamentato che la non ha CP_4
consegnato la documentazione richiesta in violazione degli obblighi di comportamento secondo buona fede e correttezza.
f. Inefficacia della certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione
L'opponente ha richiamato il principio per cui la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, quale dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, sia idonea a costituire prova del credito solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in
4 sede di opposizione trovano applicazione le ordinarie regole in materia di ripartizione dell'onere della prova.
Spetterebbe, dunque, al convenuto opposto provare i fatti costitutivi del credito documentando l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto.
Si è costituita rappresentata da Controparte_2
he ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del
Tribunale di Roma in materia di violazione della normativa antitrust.
In ogni caso, la convenuta ha osservato che la fideiussione risale al 10 settembre 2002, mentre l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 è riferito all'arco temporale tra ottobre 2002 e maggio 2005. La fideiussione oggetto di causa, pertanto, non rientrerebbe nel campo di operatività del provvedimento.
Ha aggiunto che l'opponente non ha assolto all'onere della prova dell'intesa anticoncorrenziale, non essendo a ciò sufficiente la mera coincidenza contenutistica delle clausole della fideiussione con quelle inserite nello schema ABI sanzionato.
Parte convenuta ha sottolineato l'assenza di qualifica di consumatrice in capo alla fideiubente , con l'inapplicabilità della relativa normativa di tutela. Parte_1
Dalla visura della società debitrice principale, risulta che l'opponente è stata socia accomandante dalla data di costituzione della società sino al 22 novembre 2002 e partecipava all'attività di impresa e alla divisione degli utili e delle perdite. Dunque, al momento della sottoscrizione della fideiussione, l'opponente era ancora socia della società
e ha agito quale professionista.
In riferimento all'eccepita decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., parte convenuta opposta ha replicato che la clausola contrattuale con cui si deroga all'art. 1957
c.c. non costituisce clausola vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., purché risulti specificamente sottoscritta, come è avvenuto nel caso di specie.
5 Parte convenuta ha replicato anche in riferimento all'asserito recesso dalla fideiussione nel dicembre 2002, affermando l'impossibilità che il funzionario della Banca abbia confermato il recesso e, soprattutto, che le condizioni e modalità di recesso erano espressamente delineate contrattualmente.
Infine, avuto riguardo all'eccezione di estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1956
c.c., ha respinto l'assunto attoreo, replicando che, semmai, era stata la fideiubente ad astenersi immotivatamente dall'informarsi sulla situazione debitoria della società.
Ha aggiunto che spetta all'opponente l'onere di provare gli elementi richiesti dall'art. 1956
c.c., ossia la consapevolezza delle condizioni economiche di insolvenza della debitrice principale e il loro peggioramento dal momento della prestazione della fideiussione.
In sede di memoria istruttoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., la convenuta opposta ha precisato che la garanzia offerta sia da qualificarsi più propriamente come contratto autonomo di garanzia e, dunque, in tal caso, non risulterebbe applicabile la decadenza ex art. 1957 c.c.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 novembre
2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1 Si deve pure respingere l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta opposta relativa alla competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di
Firenze prevista dall'art. 33 della L. n.287/1990 per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
1.1 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente chiarito che «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo
6 nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022).
1.2 Tuttavia, nel caso in esame, parte opponente non ha formulato una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione, ma una eccezione riconvenzionale che si distingue dalla prima nella misura in cui con essa il convenuto, da un lato, chiede l'accertamento (eventualmente anche costitutivo) di un rapporto diverso e più ampio, mentre, dall'altro lato, la richiesta è volta soltanto allo scopo di paralizzare l'azione.
1.3 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ulteriormente chiarito la questione con ordinanza n. 3248/2023 affermando che «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, confermando la competenza del Tribunale di Firenze.
2. L'opponente ha proposto, in via principale, domanda di revoca del decreto ingiuntivo, alternativamente per accertamento della nullità parziale cd. antitrust o della nullità di protezione consumeristica della stessa clausola contrattuale della fideiussione con cui si è derogato alla disciplina decadenziale prevista dall'art. 1957 c.c.
Conviene, pertanto, esaminare l'eccezione sulla qualità di consumatrice della fideiubente in quanto idonea a definire la controversia.
2.1 Deve essere preliminarmente rigettata la tesi, sostenuta dall'opposta, che la garanzia oggetto di opposizione sia da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Invero, sebbene all'art. 7 della fideiussione del 10 settembre 2002 sia previsto che il fideiussore debba pagare immediatamente, «a semplice richiesta scritta», l'inserimento di una clausola di pagamento «a prima richiesta» non è automaticamente idoneo a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia. Infatti, ai fini dell'interpretazione della
7 volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola alla luce dell'intero contratto (Cass. n. 4717/2019, Cass. n. 31105/2024).
In questo caso, non viene previsto che il fideiussore non possa opporre le eccezioni del rapporto principale garantito.
2.2 Invece, ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, è proprio «l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.,
e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale» (da ultimo, Cass. n.19693/2022).
Difatti, quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia, hanno specificato che la clausola il cui inserimento vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia è la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» (Cass. SS.UU.
n. 3947/2010).
2.3 Perciò, poiché la garante opponente non ha rinunciato a poter proporre le eccezioni del rapporto da essa garantito e si è obbligata a garantire le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o consentite in futuro, fa giungere alla conclusione che si tratti di fideiussione omnibus.
3. Venendo, dunque, all'accertamento della qualità di consumatrice della fideiubente, si osserva quanto segue.
3.1 Ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è consumatore colui che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Risulta, perciò, dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo.
Spetta al giudice nazionale procedere alla verifica della qualifica o meno di consumatore, facendo applicazione di tale criterio e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
3.1.1 Nel caso di specie, dovendo procedere alla verifica della sussistenza del nesso funzionale e oggettivo tra la garanzia prestata e lo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale da parte del fideiussore, si rammenta il principio già richiamato in sede di
8 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.: « Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_1
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, Per_2
pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). ((Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica))» (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
3.1.2 Peraltro, si rammenta pure che è ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità
l'orientamento incentrato sul cd. professionista di riflesso, ribadendo appunto che per accertare la natura di consumatore del fideiussore occorre guardare non al contratto principale garantito ma alle parti del contratto di fideiussione. È stato infatti affermato che non è di per sé elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di consumatore, in luogo di quella di professionista di riflesso, la circostanza che il fideiussore sia socio del debitore principale, dovendosi avere particolare riguardo all'entità della partecipazione al capitale sociale ed alla titolarità di poteri di amministrazione (Cass. n. 32225/2018, Cass.
n. 1666/2020).
3.2 Nel caso di specie, la fideiussione è stata prestata da , una persona Parte_1
fisica, di cui è pacifico il ruolo, al momento della sottoscrizione della garanzia, di socia accomandante della società debitrice principale nella misura del 10%.
Tuttavia, deve essere valorizzato il fatto che la socia deteneva una partecipazione societaria modesta e, soprattutto, non aveva alcun potere gestorio della società. 9 3.3 Si può, pertanto, affermare che non esista un nesso funzionale tra la garanzia e l'attività imprenditoriale, ossia che l'opponente abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale.
3.4 Del resto, compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. n. 1091/2022).
La convenuta opposta, invece, si è limitata a sostenere che l'opponente avesse potere gestorio della società, in quanto partecipava all'attività di impresa, nonché agli utili e alle perdite.
3.4.1 Al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, dall'atto di costituzione risulta espressamente al par. 6 che «l'Amministrazione e la gestione della società, spettano al socio accomandatario signor , il quale è investito dei più ampi poteri tanto per l'ordinaria CP_3
che per la straordinaria amministrazione» (doc. 1 fascicolo parte opponente). Dunque, è provato che l'odierna opponente non avesse alcun potere gestorio della società.
Per quanto riguarda, invece, la circostanza che partecipasse agli utili e alle perdite, trattasi di circostanza legislativamente imposta ai sensi dell'art. 2263 c.c., rammentato pure il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. La partecipazione agli utili e alle perdite è elemento imprescindibile della partecipazione societaria e dell'organizzazione di più persone in società. Ciò non comporta, però, che la singola persona fisica che partecipa alla società sia una professionista, in quanto è la società, quale autonomo soggetto di diritto, a svolgere l'attività di impresa.
3.5 Tanto comporta la dichiarazione che, nel prestare la garanzia fideiussoria omnibus,
ha agito quale consumatrice. Parte_1
4. All'accertamento di tale qualità, consegue la necessità di esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. riportata all'art. 6 della fideiussione
(doc.7 fascicolo monitorio).
4.1 Ebbene, tale clausola è da ritenersi senz'altro ricompresa nel novero di quelle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, secondo una presunzione iuris tantum, sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. che dell'art. 33 comma 2, lett. t), Codice del consumo.
10 Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale (Cass. n. 27558/2023).
Quindi, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. e 33 comma 2, lett. t), Dlgs. 206/2005.
Se però, da un lato, per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 comma 2 c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, dall'altro, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 comma 5 Codice del consumo).
4.2 Spettava, dunque, a parte convenuta opposta dimostrare che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (in tal senso anche
Corte di Appello di Firenze, sent. n.1091/2022). La convenuta opposta non ha, tuttavia, soddisfatto tale onere probatorio.
5. Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione, limitatamente all'art. 6 della fideiussione del 10 settembre 2002, con il quale si disponeva la deroga all'art. 1957 c.c., occorre esaminare se l'opposta sia incorsa nella decadenza dalla garanzia fideiussoria tenuto conto della reviviscenza della disciplina dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per far valere le istanze nei confronti del debitore principale.
6. Dovendosi, quindi, verificare se è stato rispettato il disposto normativo dell'art. 1957
c.c., innanzitutto deve essere chiarito il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi.
L'obbligazione è scaduta e divenuta esigibile al momento della revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti contrattuali intrattenuti con la società debitrice principale in data 29 ottobre 2018, circostanza su cui le controparti concordano.
11 6.1 Si deve però evidenziare che non rileva che, dal 29 ottobre 2018, non siano state proposte istanze giudiziali entro il termine semestrale, in quanto nella fideiussione è stata inserita la clausola di pagamento cd. “a prima richiesta”.
È vero che la giurisprudenza ha interpretato l'art. 1957 c.c. nel senso che l'istanza del creditore debba essere di natura giudiziale, volta quindi ad ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese creditore. Tuttavia, tale previsione, che ben può essere derogata dall'autonomia contrattuale delle parti, deve essere letta in combinato con l'apposizione della clausola “a prima richiesta” («a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta», art. 7 della fideiussione).
Tale clausola non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. n. 5179/2025; ma anche Cass. n. 835/2025: «In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale»).
7.1.1 Dunque, l'invio della lettera di intimazione di pagamento del 2 aprile 2019, successivamente alla revoca degli affidamenti e recesso dal rapporto del 29 ottobre 2018, basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta (Corte di
Appello di Milano, sent. n. 2527/2025).
7.2 Tuttavia, l'art. 1957 c.c. prescrive, per non incorrere nella decadenza, che le proprie istanze nei confronti del debitore principale siano anche «diligentemente continuate».
Difatti, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore, è comunque necessario che il creditore coltivi diligentemente la propria istanza, ossia proponga la successiva azione giudiziale in modo tempestivo.
Lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando
12 presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Trib. Napoli sent. n.
2149/2023, Corte d'Appello di Milano sent. n. 890/2021).
7.3 Dunque, rispetto alla posizione del debitore principale, Controparte_3
l'opposta ha dapprima promosso istanza stragiudiziale di pagamento il 2
[...]
aprile 2019 e in seguito ha esperito l'azione monitoria di ricorso per decreto ingiuntivo il
28 giugno 2024 ( pendenza dell'azione monitoria), notificato il 24 ottobre 2024 all'opponente, ossia molti anni dopo la scadenza delle obbligazioni e l'intimazione di pagamento.
Non si ritiene, pertanto, che le istanze siano state diligentemente coltivate da parte della creditrice.
7.4 Ne deriva che, in applicazione dell'art. 1957 cc, la creditrice opposta è decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria da , che Parte_1
deve intendersi liberata.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 72.000,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA, limitatamente alla posizione di , il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2603/2024 emesso, in favore di Controparte_2
, dal Tribunale di Firenze in data 11 settembre 2024 e corretto per errore materiale il
[...] 11.835, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
379,50.
Firenze, 12 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa ER MÀ
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 ottobre 2024;
- NN parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in €
13
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
ER MÀ, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13953/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANCINI CATERINA Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E quale rappresentante di Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv.to DE Controparte_2
IT AC
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 11 settembre 2024 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale, come da correzione di errore materiale del
21 ottobre 2024, intimava a di Controparte_3
pagare a (di seguito anche Controparte_2 [...]
la somma di € 76.457,50, oltre interessi e spese. Si intimava il pagamento della CP_2
somma anche a , e , in solido tra loro, quali CP_3 Parte_2 Parte_1
garanti della società fino alla concorrenza della somma di € 72.000,00.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che, in forza di un atto di scissione stipulato con era divenuta titolare di un Controparte_4
compendio di attività e passività, all'interno del quale vi erano ricompresi i crediti vantati 1 nei confronti di e che di tale trasferimento era Controparte_3
stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Parte ricorrente ha precisato di essere creditrice della società in forza di due contratti. Il primo contratto è di finanziamento a medio tempore, n. 3141839,09, di € 60.000,00 del 18
Aprile 2006, cui hanno prestato fideiussione e CP_3 Parte_2
Il secondo finanziamento n.741646927.59, invece, è stato concesso il 18 luglio 2013 alla società, per € 40.000,00 a rientro dell'esposizione del conto corrente n. 13254.09. Anche per questo contratto e hanno prestato fideiussione. CP_3 Parte_2
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che, a garanzia delle obbligazioni contratte con
[...]
con atto del 10 settembre 2002, si erano costituiti Controparte_5
fideiussori, fino alla concorrenza di € 72.000,00, , e CP_3 Parte_2 [...]
. Pt_1
Parte ricorrente ha dedotto che, stante il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti, il 29 ottobre 2018 comunicava alla società e ai garanti la revoca CP_4 Controparte_4
degli affidamenti e l'estinzione dei rapporti. Il 6 novembre 2018 provvedeva alla chiusura del conto corrente n.13254.09 e il 2 aprile 2019 comunicava alla società e ai garanti intimazione di immediato pagamento, reiterata l'8 marzo 2021 senza ricevere alcun riscontro o pagamento.
Pertanto, la ricorrente ha agito in via monitoria per richiedere l'ingiunzione di pagamento del credito di
- € 14.657,63 quali rate scadute e insolute in riferimento al primo contratto di finanziamento, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo;
- € 63.120,67 quale saldo debitore complessivo al 6 novembre 2018 del conto corrente n. 13254 acceso unitamente al secondo contratto di finanziamento per il rientro dell'esposizione debitoria;
- € 80,67 quale saldo debitore relativo a contributi a favore di Italia DI;
- €21,04 quale saldo debitore relativo a contributi a favore di Italia DI, per un totale complessivo di € 76.457,50.
2 Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Recesso dal contratto di fideiussione nel dicembre 2002
L'opponente ha dedotto di essersi recata nel dicembre 2002 presso la filiale di
[...]
di Piazza Beccaria, in Firenze, per comunicare la cessione della Controparte_4
quota di partecipazione societaria e la volontà di recedere dalla fideiussione.
In tale occasione il funzionario della Banca avrebbe riferito che a seguito della cessione delle quote «sarebbe “uscita” dalla fideiussione prestata». Difatti, da quel momento l'opponente non avrebbe più ricevuto alcuna comunicazione sull'esposizione debitoria della società fino al 6 novembre 2017.
A tale allegazione in punto di circostanze di fatto, tuttavia, l'opponente non ha fatto seguire alcuna eccezione in diritto e non ha proposto alcuna domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
b. Nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
L'opponente ha eccepito di aver sottoscritto il 10 settembre 2002 una fideiussione omnibus in favore della società che riproduce le clausole Controparte_3 Controparte_3
di cui allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per intesa anticoncorrenziale con provvedimento n. 55/2005.
Pertanto, ha invocato la nullità parziale delle clausole contrattuali a valle riproduttive di tale intesa, tra cui la clausola di deroga al termine decadenziale di sei mesi ex art. 1957 c.c. per far valere da parte della creditrice le istanze nei confronti del debitore principale.
Ha, quindi, sostenuto che, dovendosi applicare la disciplina decadenziale dell'art. 1957 c.c., quest'ultima non è stata rispettata e la Banca è decaduta dal diritto alla garanzia nei confronti dei fideiussori.
La creditrice ha comunicato la scadenza dell'obbligazione il 29 ottobre 2018 con il recesso da tutti i rapporti contrattuali, mentre ha interrotto il termine decadenziale con comunicazione del 2 aprile 2019. Tale istanza, peraltro non diligentemente continuata, è avvenuta in via stragiudiziale, mentre è orientamento consolidato quello per cui l'istanza
3 nei confronti del debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., debba essere di natura giudiziale.
c. Qualità di consumatrice dell'opponente
Parte opponente ha eccepito la sua qualità di consumatrice, in quanto mera socia accomandante per soli 5 mesi, con conseguente applicazione della relativa nullità di protezione per vessatorietà della clausola contrattuale di deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c. ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) del Codice del consumo.
Ha sottolineato di aver prestato fideiussione quale persona fisica, socia accomandante detentrice del solo 10 % della società e senza alcun potere gestorio nella società debitrice principale. Ha pure evidenziato di aver partecipato alla compagine sociale per soli 5 mesi, dalla costituzione nel 10 Giugno 2002 al 22 Novembre 2002, quando ha ceduto la propria partecipazione al socio accomandatario . CP_3
d. Estinzione dell'obbligazione ex art. 1956 c.c.
L'opponente ha ulteriormente lamentato la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1956
c.c. per comportamento scorretto della Banca, che avrebbe continuato a concedere credito al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche e confidando nella solvibilità del fideiussore.
Ha peraltro lamentato che la non ha informato i fideiussori dell'aumentato rischio, CP_4
non ha chiesto la preventiva autorizzazione per la concessione di finanziamenti al debitore principale, né comunicato periodicamente alcunché sullo svolgimento del rapporto garantito.
e. Mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB
Stante il diritto del fideiussore di richiedere ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB gli estratti conto del rapporto garantito, l'odierna opponente ha lamentato che la non ha CP_4
consegnato la documentazione richiesta in violazione degli obblighi di comportamento secondo buona fede e correttezza.
f. Inefficacia della certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione
L'opponente ha richiamato il principio per cui la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, quale dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, sia idonea a costituire prova del credito solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in
4 sede di opposizione trovano applicazione le ordinarie regole in materia di ripartizione dell'onere della prova.
Spetterebbe, dunque, al convenuto opposto provare i fatti costitutivi del credito documentando l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto.
Si è costituita rappresentata da Controparte_2
he ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della competenza funzionale della Sezione Specializzata Imprese del
Tribunale di Roma in materia di violazione della normativa antitrust.
In ogni caso, la convenuta ha osservato che la fideiussione risale al 10 settembre 2002, mentre l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 è riferito all'arco temporale tra ottobre 2002 e maggio 2005. La fideiussione oggetto di causa, pertanto, non rientrerebbe nel campo di operatività del provvedimento.
Ha aggiunto che l'opponente non ha assolto all'onere della prova dell'intesa anticoncorrenziale, non essendo a ciò sufficiente la mera coincidenza contenutistica delle clausole della fideiussione con quelle inserite nello schema ABI sanzionato.
Parte convenuta ha sottolineato l'assenza di qualifica di consumatrice in capo alla fideiubente , con l'inapplicabilità della relativa normativa di tutela. Parte_1
Dalla visura della società debitrice principale, risulta che l'opponente è stata socia accomandante dalla data di costituzione della società sino al 22 novembre 2002 e partecipava all'attività di impresa e alla divisione degli utili e delle perdite. Dunque, al momento della sottoscrizione della fideiussione, l'opponente era ancora socia della società
e ha agito quale professionista.
In riferimento all'eccepita decadenza dal diritto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c., parte convenuta opposta ha replicato che la clausola contrattuale con cui si deroga all'art. 1957
c.c. non costituisce clausola vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., purché risulti specificamente sottoscritta, come è avvenuto nel caso di specie.
5 Parte convenuta ha replicato anche in riferimento all'asserito recesso dalla fideiussione nel dicembre 2002, affermando l'impossibilità che il funzionario della Banca abbia confermato il recesso e, soprattutto, che le condizioni e modalità di recesso erano espressamente delineate contrattualmente.
Infine, avuto riguardo all'eccezione di estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1956
c.c., ha respinto l'assunto attoreo, replicando che, semmai, era stata la fideiubente ad astenersi immotivatamente dall'informarsi sulla situazione debitoria della società.
Ha aggiunto che spetta all'opponente l'onere di provare gli elementi richiesti dall'art. 1956
c.c., ossia la consapevolezza delle condizioni economiche di insolvenza della debitrice principale e il loro peggioramento dal momento della prestazione della fideiussione.
In sede di memoria istruttoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., la convenuta opposta ha precisato che la garanzia offerta sia da qualificarsi più propriamente come contratto autonomo di garanzia e, dunque, in tal caso, non risulterebbe applicabile la decadenza ex art. 1957 c.c.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 novembre
2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1 Si deve pure respingere l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta opposta relativa alla competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di
Firenze prevista dall'art. 33 della L. n.287/1990 per le questioni di accertamento della violazione della normativa antitrust e conseguente nullità delle relative fideiussioni.
1.1 Invero, la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente chiarito che «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo
6 nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022).
1.2 Tuttavia, nel caso in esame, parte opponente non ha formulato una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione, ma una eccezione riconvenzionale che si distingue dalla prima nella misura in cui con essa il convenuto, da un lato, chiede l'accertamento (eventualmente anche costitutivo) di un rapporto diverso e più ampio, mentre, dall'altro lato, la richiesta è volta soltanto allo scopo di paralizzare l'azione.
1.3 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo ulteriormente chiarito la questione con ordinanza n. 3248/2023 affermando che «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale».
Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, confermando la competenza del Tribunale di Firenze.
2. L'opponente ha proposto, in via principale, domanda di revoca del decreto ingiuntivo, alternativamente per accertamento della nullità parziale cd. antitrust o della nullità di protezione consumeristica della stessa clausola contrattuale della fideiussione con cui si è derogato alla disciplina decadenziale prevista dall'art. 1957 c.c.
Conviene, pertanto, esaminare l'eccezione sulla qualità di consumatrice della fideiubente in quanto idonea a definire la controversia.
2.1 Deve essere preliminarmente rigettata la tesi, sostenuta dall'opposta, che la garanzia oggetto di opposizione sia da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Invero, sebbene all'art. 7 della fideiussione del 10 settembre 2002 sia previsto che il fideiussore debba pagare immediatamente, «a semplice richiesta scritta», l'inserimento di una clausola di pagamento «a prima richiesta» non è automaticamente idoneo a qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia. Infatti, ai fini dell'interpretazione della
7 volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola alla luce dell'intero contratto (Cass. n. 4717/2019, Cass. n. 31105/2024).
In questo caso, non viene previsto che il fideiussore non possa opporre le eccezioni del rapporto principale garantito.
2.2 Invece, ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, è proprio «l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.,
e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale» (da ultimo, Cass. n.19693/2022).
Difatti, quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia, hanno specificato che la clausola il cui inserimento vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia è la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» (Cass. SS.UU.
n. 3947/2010).
2.3 Perciò, poiché la garante opponente non ha rinunciato a poter proporre le eccezioni del rapporto da essa garantito e si è obbligata a garantire le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o consentite in futuro, fa giungere alla conclusione che si tratti di fideiussione omnibus.
3. Venendo, dunque, all'accertamento della qualità di consumatrice della fideiubente, si osserva quanto segue.
3.1 Ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è consumatore colui che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Risulta, perciò, dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo.
Spetta al giudice nazionale procedere alla verifica della qualifica o meno di consumatore, facendo applicazione di tale criterio e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
3.1.1 Nel caso di specie, dovendo procedere alla verifica della sussistenza del nesso funzionale e oggettivo tra la garanzia prestata e lo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale da parte del fideiussore, si rammenta il principio già richiamato in sede di
8 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.: « Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_1
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, Per_2
pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). ((Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica))» (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
3.1.2 Peraltro, si rammenta pure che è ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità
l'orientamento incentrato sul cd. professionista di riflesso, ribadendo appunto che per accertare la natura di consumatore del fideiussore occorre guardare non al contratto principale garantito ma alle parti del contratto di fideiussione. È stato infatti affermato che non è di per sé elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di consumatore, in luogo di quella di professionista di riflesso, la circostanza che il fideiussore sia socio del debitore principale, dovendosi avere particolare riguardo all'entità della partecipazione al capitale sociale ed alla titolarità di poteri di amministrazione (Cass. n. 32225/2018, Cass.
n. 1666/2020).
3.2 Nel caso di specie, la fideiussione è stata prestata da , una persona Parte_1
fisica, di cui è pacifico il ruolo, al momento della sottoscrizione della garanzia, di socia accomandante della società debitrice principale nella misura del 10%.
Tuttavia, deve essere valorizzato il fatto che la socia deteneva una partecipazione societaria modesta e, soprattutto, non aveva alcun potere gestorio della società. 9 3.3 Si può, pertanto, affermare che non esista un nesso funzionale tra la garanzia e l'attività imprenditoriale, ossia che l'opponente abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale.
3.4 Del resto, compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. n. 1091/2022).
La convenuta opposta, invece, si è limitata a sostenere che l'opponente avesse potere gestorio della società, in quanto partecipava all'attività di impresa, nonché agli utili e alle perdite.
3.4.1 Al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, dall'atto di costituzione risulta espressamente al par. 6 che «l'Amministrazione e la gestione della società, spettano al socio accomandatario signor , il quale è investito dei più ampi poteri tanto per l'ordinaria CP_3
che per la straordinaria amministrazione» (doc. 1 fascicolo parte opponente). Dunque, è provato che l'odierna opponente non avesse alcun potere gestorio della società.
Per quanto riguarda, invece, la circostanza che partecipasse agli utili e alle perdite, trattasi di circostanza legislativamente imposta ai sensi dell'art. 2263 c.c., rammentato pure il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. La partecipazione agli utili e alle perdite è elemento imprescindibile della partecipazione societaria e dell'organizzazione di più persone in società. Ciò non comporta, però, che la singola persona fisica che partecipa alla società sia una professionista, in quanto è la società, quale autonomo soggetto di diritto, a svolgere l'attività di impresa.
3.5 Tanto comporta la dichiarazione che, nel prestare la garanzia fideiussoria omnibus,
ha agito quale consumatrice. Parte_1
4. All'accertamento di tale qualità, consegue la necessità di esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. riportata all'art. 6 della fideiussione
(doc.7 fascicolo monitorio).
4.1 Ebbene, tale clausola è da ritenersi senz'altro ricompresa nel novero di quelle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, secondo una presunzione iuris tantum, sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. che dell'art. 33 comma 2, lett. t), Codice del consumo.
10 Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale (Cass. n. 27558/2023).
Quindi, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. e 33 comma 2, lett. t), Dlgs. 206/2005.
Se però, da un lato, per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 comma 2 c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, dall'altro, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 comma 5 Codice del consumo).
4.2 Spettava, dunque, a parte convenuta opposta dimostrare che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (in tal senso anche
Corte di Appello di Firenze, sent. n.1091/2022). La convenuta opposta non ha, tuttavia, soddisfatto tale onere probatorio.
5. Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione, limitatamente all'art. 6 della fideiussione del 10 settembre 2002, con il quale si disponeva la deroga all'art. 1957 c.c., occorre esaminare se l'opposta sia incorsa nella decadenza dalla garanzia fideiussoria tenuto conto della reviviscenza della disciplina dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per far valere le istanze nei confronti del debitore principale.
6. Dovendosi, quindi, verificare se è stato rispettato il disposto normativo dell'art. 1957
c.c., innanzitutto deve essere chiarito il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi.
L'obbligazione è scaduta e divenuta esigibile al momento della revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti contrattuali intrattenuti con la società debitrice principale in data 29 ottobre 2018, circostanza su cui le controparti concordano.
11 6.1 Si deve però evidenziare che non rileva che, dal 29 ottobre 2018, non siano state proposte istanze giudiziali entro il termine semestrale, in quanto nella fideiussione è stata inserita la clausola di pagamento cd. “a prima richiesta”.
È vero che la giurisprudenza ha interpretato l'art. 1957 c.c. nel senso che l'istanza del creditore debba essere di natura giudiziale, volta quindi ad ottenere l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese creditore. Tuttavia, tale previsione, che ben può essere derogata dall'autonomia contrattuale delle parti, deve essere letta in combinato con l'apposizione della clausola “a prima richiesta” («a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta», art. 7 della fideiussione).
Tale clausola non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. n. 5179/2025; ma anche Cass. n. 835/2025: «In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale»).
7.1.1 Dunque, l'invio della lettera di intimazione di pagamento del 2 aprile 2019, successivamente alla revoca degli affidamenti e recesso dal rapporto del 29 ottobre 2018, basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta (Corte di
Appello di Milano, sent. n. 2527/2025).
7.2 Tuttavia, l'art. 1957 c.c. prescrive, per non incorrere nella decadenza, che le proprie istanze nei confronti del debitore principale siano anche «diligentemente continuate».
Difatti, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore, è comunque necessario che il creditore coltivi diligentemente la propria istanza, ossia proponga la successiva azione giudiziale in modo tempestivo.
Lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando
12 presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Trib. Napoli sent. n.
2149/2023, Corte d'Appello di Milano sent. n. 890/2021).
7.3 Dunque, rispetto alla posizione del debitore principale, Controparte_3
l'opposta ha dapprima promosso istanza stragiudiziale di pagamento il 2
[...]
aprile 2019 e in seguito ha esperito l'azione monitoria di ricorso per decreto ingiuntivo il
28 giugno 2024 ( pendenza dell'azione monitoria), notificato il 24 ottobre 2024 all'opponente, ossia molti anni dopo la scadenza delle obbligazioni e l'intimazione di pagamento.
Non si ritiene, pertanto, che le istanze siano state diligentemente coltivate da parte della creditrice.
7.4 Ne deriva che, in applicazione dell'art. 1957 cc, la creditrice opposta è decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria da , che Parte_1
deve intendersi liberata.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 72.000,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA, limitatamente alla posizione di , il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2603/2024 emesso, in favore di Controparte_2
, dal Tribunale di Firenze in data 11 settembre 2024 e corretto per errore materiale il
[...] 11.835, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
379,50.
Firenze, 12 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa ER MÀ
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18 ottobre 2024;
- NN parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in €
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