Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4162/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] in data [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1
proprio e, unitamente a , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, quali genitori esercenti la responsabilità delle minori C.F._2 Persona_1
, nata in [...] in data [...], C.F. , e
[...] C.F._3 Parte_3
, nata in [...] in data [...], C.F. ;
[...] C.F._4 Parte_4
, nato in [...] in data [...], C.F. ;
[...] C.F._5 [...]
, nata in [...] in data [...], C.F. , tutti con il Parte_5 C.F._6
patrocinio dell'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197), Via Antonio
Gramsci n.7, (C.F. ) C.F._7
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 [...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che
[...] ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CP_1
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CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8/04/2024 gli attori, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretto discendenti di nata a [...] Persona_2
della Chiana (AR), il 20.4.1885 ed in seguito emigrata in Argentina dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.1-3).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 19/05/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 19/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è CP_1
costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b)
D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza dalla capostipite italiana sposatasi in Argentina nel Persona_2
1906 con il cittadino italiano , (all.2), alla figlia nata nel 1920 e da CP_2 Persona_3 quest'ultima alla di lei figlia nata anch'essa in epoca precostituzionale madre Persona_4
e nonna paterna degli odierni richiedenti. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, l'attore ha pieno interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
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Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un passaggio Persona_2
per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Per quanto la legge argentina del tempo non prevedesse la trasmissione automatica della cittadinanza alla donna straniera che sposava un cittadino – (in ogni caso il marito della capostipite era anch'egli italiano almeno al momento delle nozze) - si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n.
87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche
Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Persona_2 [...]
così come quest'ultima, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stata a sua Persona_3
volta in grado di trasmetterla alla figlia Per_4 Persona_4
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso e nell'albero genealogico ivi inserito, trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che l'ava italiana ontrasse matrimonio in data 16.6.1906 ad Elortondo, Persona_2
Provincia di Santa Fe (Argentina) con , (all.2), con il quale generava CP_2 Persona_3
nata ad [...], Provincia di Santa Fe (Argentina), in data 10.3.1920, (all.4). La predetta,
[...]
in data 5.9.1942, contraeva matrimonio a Colon, Provincia di Buenos Aires (Argentina), con il cittadino argentino (All.5) e dalla loro unione nasceva a Parte_6 Persona_4
Colon, Provincia di Buenos Aires (Argentina), in data 18.6.1943, (all.6). In data 6.4.1972 a Munro,
Provincia di Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_4 CP_3
(all.7) con il quale generava due figli: nato il [...] a [...],
[...] Persona_5
Provincia di Buenos Aires (Argentina) (all.8) e l'odierno ricorrente nato il Parte_1
8.11.1978 a Buenos Aires (Argentina), (all.9).
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Dall'unione di con è nata il [...] a [...], Persona_5 Persona_6
provincia di Corrientes, (Argentina), la ricorrente , Parte_5 riconosciuta dal padre come da dichiarazione firmata in calce all'atto di nascita, (all.10).
Dall'unione di con , è nata il [...] a Parte_1 Persona_7
Ituzaingò, provincia di Corrientes (Argentina), il ricorrente , (all.11). Parte_4
contraeva matrimonio in data 5.3.2011 a Ituzaingò, provincia di Corrientes Parte_1
(Argentina) con , (all.12); da questa unione coniugale sono nate a Posadas Parte_2
(Misiones. Argentina) le ricorrenti il 30.09.2013, (all.13) e Persona_1 [...]
il 8.07.2021, (all.14), minorenni per le quali hanno agito nel presente giudizio i Parte_3
genitori.
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava italiana non si naturalizzò mai argentina come da Persona_2 certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale della Repubblica Argentina, (all.3)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i Parte_7
di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367,
Roma, 09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori , Parte_1 [...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_5
sono cittadini italiani jure sanguinis;
Parte_4
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
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Firenze, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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