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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 29504 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO Sezione Settima civile
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell' art. 127 bis c.p.c.
Oggi, 14/04/2025 , alle ore 10:15, sono comparsi dinanzi al OT NA AL SO in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Davide Gambarana;
Parte_1
per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il giudice, ai sensi dell'art. 196-duodecies disp.att. c,p.c.:
- prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento;
- invita il difensore presente a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e ricorda che ne è vietata la registrazione.
Il difensore del ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il giudice, terminata la discussione orale, assume la causa a decisione previo consenso del difensore presente alla lettura della sentenza anche in sua assenza e invita il difensore presente a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte del difensore presente e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, alle ore 15:25 viene data lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale
Il OT
NA AL SO
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del OT NA AL SO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 14/04/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29504 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DAVIDE GAMBARANA (c.f. – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
RICORRENTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Arcore, Via Umberto I n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
SINTESI DELLE DOMANDE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 02/08/2024 avanti il Tribunale di Milano,
[...]
ha esposto: - di aver stipulato con un contratto di appalto avente ad Parte_1 CP_1 oggetto le opere di ristrutturazione edilizia interna nell'unità immobiliare sita in Milano, Via
Esopo n. 3, concordando il corrispettivo di € 62.000,00 oltre Iva, la consegna dei lavori entro il
22/10/2022 ed una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- di avere versato a controparte la somma complessiva di € 61.380,00 (Iva compresa) per opere contrattuali e l'ulteriore somma di €
5.644,10 per opere extra contratto;
- che alla data del 22/10/2022 risultavano incompiute le pagina 2 di 9 lavorazioni relative a serramenti, rimozione serramenti, allarme, zoccolini e sostituzione termosifone;
- che il tecnico di fiducia all'uopo incaricato, arch. ha quantificato il valore Per_1 delle opere ineseguite in € 15.632,23 (Iva compresa) e, avendo altresì rilevato che alcune delle opere realizzate non sono state correttamente svolte, ha quantificato costi di ripristino e di completamento per € 3.269,50, determinando un danno complessivo in capo al committente di €
12.033,85, al netto di quanto ancora dovuto all'appaltatrice per corrispettivo residuo, pari ad €
6.867,88; - che dopo la mancata adesione di all'invito rivoltole per la stipula di una CP_1
convenzione di negoziazione assistita, ha promosso nei confronti della stessa, avanti il Tribunale di
Milano, il procedimento per A.T.P. R.G. 34606/2023, conclusosi con il deposito della relazione peritale del CTU nominato, arch. ; - che il CTU, in risposta al quesito Persona_2 formulato dal giudice, ha determinato in € 14.575,60 oltre Iva il valore delle opere non eseguite, ha quantificato in € 3.983,15 oltre Iva il costo delle lavorazioni necessarie ad emendare i difetti riscontrati nelle opere realizzate e in € 2.864,12 oltre Iva il costo necessario al rilascio, da parte di un terzo soggetto, delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e di quello idraulico e gas realizzati da - che il ritardo nella consegna dei lavori, calcolato dal 22/10/2022, CP_1
termine pattuito, sino al 5/10/2023, data del deposito del ricorso per AT , è pari a n. 347 giorni, per cui l'importo complessivo della penale ammonta a € 17.350,00.
Su tali basi, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, di condannarla al pagamento delle seguenti somme: euro 14.575,60 + IVA a titolo di opere non ultimate, detratto l'importo di euro 6.867,88 e scorporato lo sconto del 2,5%, così per un importo dovuto, pari ad euro 8.764,35; euro 3.983,15 + IVA quali somme per l'eliminazione dei vizi riscontrati, così per un importo dovuto, pari ad euro 4.859,44; euro 2.864,12 + IVA quali costi necessari per il rilascio, da parte di soggetto terzo, della conformità degli impianti, così per un importo dovuto, pari ad euro 3.494,23; euro 17.350,00 a titolo di penale per n. 347 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Ha chiesto inoltre di condannare la convenuta al risarcimento danni per le spese legali relative alla fase stragiudiziale, da determinarsi secondo DM 55/14 in euro 1.985,00, oltre accessori di legge, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla refusione di spese e competenze legali del giudizio di AT 696 bis c.p.c. RG 34606/2023 da determinarsi secondo
DM 55/14, e alla refusione delle spese sostenute per i compensi del CTU, pari ad euro 2.744,00.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 24/10/2024 a che non si è costituita ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 34606/2023, svolto avanti il pagina 3 di 9 Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il rapporto contrattuale
La scrittura versata in atti (doc. 1) comprova documentalmente il rapporto dedotto in giudizio dal ricorrente, in forza del quale si è obbligata ad eseguire, presso l'immobile sito in CP_1
Milano, Via Esopo n. 3, le opere di ristrutturazione interne indicate nel computo metrico descrittivo allegato quale parte integrante del contratto, verso il corrispettivo di € 62.000,00 oltre IVA.
Il negozio intercorso configura un appalto.
Il ricorrente ha dedotto, nonché provato per tabulas, di aver versato alla convenuta acconti per opere contrattuali per complessivi € 61.380,00 (compresa Iva 10%) nonché di aver pagato opere extra contrattuali per € 5.644,10 Iva compresa (vd. fatture e corrispondenti bonifici, docc. CP_1
2, 3, 4, 5).
Il ha dedotto l'inadempimento della controparte, allegando che le opere contrattuali pattuite Pt_1
non sono state completate e che quelle realizzate presentano le mancanze e i difetti descritti dal tecnico di parte, arch. nella relazione versata in atti (doc. 8), ed ha svolto domande Persona_3
di pagamento tese alla restituzione delle somme versate in eccesso e al risarcimento dei danni subiti.
2. L'accertamento tecnico preventivo
A seguito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal sig. è stata ammessa una Pt_1 consulenza tecnica preventiva volta a verificare l'effettiva non esecuzione, da parte della
[...]
delle lavorazioni che il ricorrente ha indicato come non eseguite, e a quantificarne il CP_1 valore secondo i prezzi correnti di mercato;
a verificare l'effettiva esistenza dei difetti indicati da parte ricorrente e a quantificare i costi delle lavorazioni necessarie ad emendare i difetti effettivamente riscontrati, nonché a quantificare i costi necessari al rilascio, da parte di un soggetto terzo, delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati dalla CP_1
Nel procedimento suindicato (R.G. 34606/2023), è rimasta contumace. Controparte_1
ALla relazione dell'arch. , depositata l'8/5/2024, emerge che: Persona_4
- risulta verificata l'effettiva non esecuzione, da parte della delle lavorazioni che CP_1 il ricorrente ha indicato come “non eseguite", in specie: la fornitura e posa dei serramenti esterni, la fornitura e posa dello zoccolino, la predisposizione dell'allarme antifurto, la pagina 4 di 9 sostituzione del termosifone;
- il valore delle suddette lavorazioni non eseguite, valutato ai prezzi correnti di mercato, ritenuti corrispondenti a quelli indicati dalle parti nel capitolato contrattuale, ammonta complessivamente a € 14.575,60 + IVA (€ 9.655,00 per i serramenti, € 735,00 per rimozione serramenti, € 3.000,00 per allarme, € 1.065,60 per gli zoccolini, € 220,00 per termosifone non sostituito);
- risulta verificata "l'effettiva esistenza dei difetti indicati da parte ricorrente", in specie: saracinesche di adduzione acqua fredda e calda dei bagni 1 e 2 difettose;
mancanza della saracinesca di adduzione circuito acqua fredda cucina;
perdita d'acqua del radiatore della camera 2; rasatura e tinteggiatura ammalorata sulla parete del termosifone e parte di quella adiacente;
mancanza di rasatura a civile plafone bagno 1 per circa 2 mq;
difettoso ancoraggio del bidet sospeso a parete bagno 2; mancanza delle placche su cassette di scarico wc bagni 1 e
2; mancanza di n. 35 placchette Bticino su scatole elettriche;
- i costi per le lavorazioni necessarie ad emendare i difetti effettivamente riscontrati, quantificati sulla base del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia
- edizione 2024, ammontano a complessivi € 3.983,15 + IVA;
- i costi per la "Redazione di certificazione impianto elettrico compresi sopralluogo e prove" e per la "Redazione di certificazione impianto idraulico e gas, compresi sopralluogo e prove", quantificati secondo il medesimo prezziario, ammontano rispettivamente a € 1.544,56 + IVA ed € 1.319,56 + IVA, per un totale di € 2.864,12 + IVA.
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, condivise dalla parte ricorrente, che non ha fatto osservazioni.
Poiché all'esito dell' A.T.P. emerge sia la mancata esecuzione di alcune delle opere contrattuali sia la sussistenza di mancanze e difetti di alcune delle opere realizzate, deve accertarsi l'inadempimento di , nei termini allegati dal CP_1 Pt_1
3. Le domande del ricorrente
3.1. La somma pagata in eccesso
Il ricorrente ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento della somma di “euro 14.575,60 +
IVA a titolo di opere non ultimate, detratto l'importo di euro 6.867,88 e scorporato lo sconto del
2,5%, così per un importo dovuto, pari a euro 8.764,35”, con ciò svolgendo una domanda di pagina 5 di 9 ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme pagate in eccesso per le opere contrattuali pattuite, atteso che le stesse non sono state completate.
Alla luce delle valutazioni operate dal CTU, che ha quantificato in € 14.575,60 oltre Iva il valore delle opere contrattuali non eseguite dall'appaltatrice, ne deriva, per differenza, che il valore di quelle eseguite ammonta a € 47.424,40 oltre Iva (=62.000,00 meno 14.575,60), e dunque a €
52.166,84 compresa Iva 10% (aliquota che risulta applicata nelle fatture emesse da vd. CP_1
doc. 2).
Posto che risultano provati pagamenti del per opere contrattuali pari a € 61.380,00 (vd. doc. Pt_1
3), la maggior somma pagata non trova giustificazione nella controprestazione della convenuta e pertanto la domanda di pagamento avanzata dal ricorrente, contenuta nell'importo di € 8.764,35, è fondata e va accolta.
3.2. Il risarcimento dei danni
Per quanto emerge dalla CTU, le opere eseguite da sono affette delle problematiche CP_1 lamentate dal ricorrente, riscontrate dall'ausiliario, il quale ha quantificato in € 3.983,15 + IVA il costo dei lavori necessari per emendarle, oltre al costo di € 2.864,12 + IVA, necessario per il rilascio delle certificazioni degli impianti elettrico, idraulico e gas realizzati dalla convenuta nell'immobile oggetto di causa.
Come noto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Risulta dunque fondata, ai sensi dell'art. 1453 c.c. la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il risarcimento del danno, quale equivalente pecuniario delle somme occorrenti per le opere rimediali, dovendo includersi, fra queste, la redazione delle certificazioni di conformità degli impianti che sarebbe stato onere dell'appaltatrice rilasciare ai sensi del D.M. 37/2008.
Vanno pertanto accolte le domande avanzate dal per il pagamento delle somme di € Pt_1
3.983,15 e di € 2.864,12, a cui va aggiunta l'Iva (nell'ordinaria aliquota del 22%), trattandosi di un costo che dovrà essere sostenuto dal ricorrente, così determinandosi un credito risarcitorio complessivo pari a € 8.353,67 (3.983,15 più 2.864,12 = 6.847,27 oltre Iva 22%).
3.3. La penale da ritardo
pagina 6 di 9 Il ricorrente ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di € 17.350,00 a titolo di penale per n. 347 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dallo stesso conteggiati dal 22/10/2022, termine pattuito per la consegna delle opere, sino al 5/10/2023, “data del deposito del ricorso per
AT”.
Il contratto testualmente prevede: “I lavori inizieranno il 26/07 e saranno condotti con alacrità secondo le buone norme di costruzione in modo da essere completati, comprese le pulizie di grosso e di fino, entro e non oltre il giorno 22/10/22, il tutto salvo varianti espressamente richieste dalla
Committente o dalla D.L., i cui tempi di esecuzione saranno concordati tra le parti. In caso di ritardo nella consegna l'Assuntrice incorrerà in una penale di Euro 50 per ogni giorno di ritardo, salvo variazioni relative ai termini di consegna dell'opera concordate di volta in volta dalle parti”
(cfr. doc. 1, pag. 2, sotto la voce “Svolgimento dei lavori”).
La clausola in parola disciplina la fattispecie della penale da ritardo, mentre, nel caso di specie, risulta accertato l'inadempimento dell'appaltatrice per non avere completato le opere contrattuali.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “La penale stabilita per
l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cassazione civile sez. II,
03/09/2019, n.22050) ; inoltre: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento”
(Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n. 23706).
Conseguentemente, deve negarsi l'operatività della clausola penale pattuita per il solo ritardo, non configurandosi, nel caso di specie, un tardivo adempimento della convenuta, bensì un inadempimento della stessa, atteso che l'opera non è stata completata.
La domanda avanzata dal ricorrente è pertanto infondata e non può essere accolta.
3.4. Le spese legali relative alla fase stragiudiziale
Passando all'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in relazione alle
“spese legali relative alla fase stragiudiziale”, da quantificarsi “secondo DM 55/14 in € 1.985,00,
pagina 7 di 9 oltre accessori di legge, o nel diverso importo ritenuto di giustizia”, si rileva che tali pretesi danni emergenti sono rimasti del tutto indimostrati, atteso che il ricorrente nulla ha prodotto o offerto di provare in ordine all'effettivo esborso di tali spese.
Osservato che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere
e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (vd. Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017), nella fattispecie, mancando la dimostrazione del danno, nulla può essere riconosciuto al ricorrente a tale titolo.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
4. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, accertato l'inadempimento di il ricorrente ha diritto a vedersi CP_1 riconosciuto dalla convenuta le somme di € 8.764,35 a titolo restitutorio ex art. 2033 c.c. e di €
8.353,67 a titolo risarcitorio, risultando così accertato un credito complessivo di € 17.118,02.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua soccombenza, alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del credito riconosciuto (decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese erogate al C.T.U., come liquidate dal giudice CP_1 dell'A.T.P , e anticipate dal pari ad € 2.744,00 oltre accessori di legge (docc. 15, 16 e Pt_1
17).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il 02/08/2024, notificato il 24/10/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, accerta l'inadempimento di CP_1
e condanna la convenuta al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 17.118,02;
2. condanna di a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate quanto alla fase di AT, in € 286,00 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in € 545,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, il tutto oltre spese pagina 8 di 9 generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore di
[...]
delle spese erogate al CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. Parte_1
34606/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dal ricorrente, pari ad € 2.744,00 oltre accessori di legge (docc. 15, 16, 17).
Così deciso in Milano il 14/04/2025
Il OT
NA AL SO
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione Settima civile
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell' art. 127 bis c.p.c.
Oggi, 14/04/2025 , alle ore 10:15, sono comparsi dinanzi al OT NA AL SO in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Davide Gambarana;
Parte_1
per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il giudice, ai sensi dell'art. 196-duodecies disp.att. c,p.c.:
- prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento;
- invita il difensore presente a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e ricorda che ne è vietata la registrazione.
Il difensore del ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il giudice, terminata la discussione orale, assume la causa a decisione previo consenso del difensore presente alla lettura della sentenza anche in sua assenza e invita il difensore presente a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte del difensore presente e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, alle ore 15:25 viene data lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale
Il OT
NA AL SO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del OT NA AL SO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 14/04/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29504 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DAVIDE GAMBARANA (c.f. – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
RICORRENTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Arcore, Via Umberto I n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
SINTESI DELLE DOMANDE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 02/08/2024 avanti il Tribunale di Milano,
[...]
ha esposto: - di aver stipulato con un contratto di appalto avente ad Parte_1 CP_1 oggetto le opere di ristrutturazione edilizia interna nell'unità immobiliare sita in Milano, Via
Esopo n. 3, concordando il corrispettivo di € 62.000,00 oltre Iva, la consegna dei lavori entro il
22/10/2022 ed una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- di avere versato a controparte la somma complessiva di € 61.380,00 (Iva compresa) per opere contrattuali e l'ulteriore somma di €
5.644,10 per opere extra contratto;
- che alla data del 22/10/2022 risultavano incompiute le pagina 2 di 9 lavorazioni relative a serramenti, rimozione serramenti, allarme, zoccolini e sostituzione termosifone;
- che il tecnico di fiducia all'uopo incaricato, arch. ha quantificato il valore Per_1 delle opere ineseguite in € 15.632,23 (Iva compresa) e, avendo altresì rilevato che alcune delle opere realizzate non sono state correttamente svolte, ha quantificato costi di ripristino e di completamento per € 3.269,50, determinando un danno complessivo in capo al committente di €
12.033,85, al netto di quanto ancora dovuto all'appaltatrice per corrispettivo residuo, pari ad €
6.867,88; - che dopo la mancata adesione di all'invito rivoltole per la stipula di una CP_1
convenzione di negoziazione assistita, ha promosso nei confronti della stessa, avanti il Tribunale di
Milano, il procedimento per A.T.P. R.G. 34606/2023, conclusosi con il deposito della relazione peritale del CTU nominato, arch. ; - che il CTU, in risposta al quesito Persona_2 formulato dal giudice, ha determinato in € 14.575,60 oltre Iva il valore delle opere non eseguite, ha quantificato in € 3.983,15 oltre Iva il costo delle lavorazioni necessarie ad emendare i difetti riscontrati nelle opere realizzate e in € 2.864,12 oltre Iva il costo necessario al rilascio, da parte di un terzo soggetto, delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e di quello idraulico e gas realizzati da - che il ritardo nella consegna dei lavori, calcolato dal 22/10/2022, CP_1
termine pattuito, sino al 5/10/2023, data del deposito del ricorso per AT , è pari a n. 347 giorni, per cui l'importo complessivo della penale ammonta a € 17.350,00.
Su tali basi, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, di condannarla al pagamento delle seguenti somme: euro 14.575,60 + IVA a titolo di opere non ultimate, detratto l'importo di euro 6.867,88 e scorporato lo sconto del 2,5%, così per un importo dovuto, pari ad euro 8.764,35; euro 3.983,15 + IVA quali somme per l'eliminazione dei vizi riscontrati, così per un importo dovuto, pari ad euro 4.859,44; euro 2.864,12 + IVA quali costi necessari per il rilascio, da parte di soggetto terzo, della conformità degli impianti, così per un importo dovuto, pari ad euro 3.494,23; euro 17.350,00 a titolo di penale per n. 347 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Ha chiesto inoltre di condannare la convenuta al risarcimento danni per le spese legali relative alla fase stragiudiziale, da determinarsi secondo DM 55/14 in euro 1.985,00, oltre accessori di legge, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla refusione di spese e competenze legali del giudizio di AT 696 bis c.p.c. RG 34606/2023 da determinarsi secondo
DM 55/14, e alla refusione delle spese sostenute per i compensi del CTU, pari ad euro 2.744,00.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 24/10/2024 a che non si è costituita ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. R.G. 34606/2023, svolto avanti il pagina 3 di 9 Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Mauro Pacifico, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il rapporto contrattuale
La scrittura versata in atti (doc. 1) comprova documentalmente il rapporto dedotto in giudizio dal ricorrente, in forza del quale si è obbligata ad eseguire, presso l'immobile sito in CP_1
Milano, Via Esopo n. 3, le opere di ristrutturazione interne indicate nel computo metrico descrittivo allegato quale parte integrante del contratto, verso il corrispettivo di € 62.000,00 oltre IVA.
Il negozio intercorso configura un appalto.
Il ricorrente ha dedotto, nonché provato per tabulas, di aver versato alla convenuta acconti per opere contrattuali per complessivi € 61.380,00 (compresa Iva 10%) nonché di aver pagato opere extra contrattuali per € 5.644,10 Iva compresa (vd. fatture e corrispondenti bonifici, docc. CP_1
2, 3, 4, 5).
Il ha dedotto l'inadempimento della controparte, allegando che le opere contrattuali pattuite Pt_1
non sono state completate e che quelle realizzate presentano le mancanze e i difetti descritti dal tecnico di parte, arch. nella relazione versata in atti (doc. 8), ed ha svolto domande Persona_3
di pagamento tese alla restituzione delle somme versate in eccesso e al risarcimento dei danni subiti.
2. L'accertamento tecnico preventivo
A seguito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal sig. è stata ammessa una Pt_1 consulenza tecnica preventiva volta a verificare l'effettiva non esecuzione, da parte della
[...]
delle lavorazioni che il ricorrente ha indicato come non eseguite, e a quantificarne il CP_1 valore secondo i prezzi correnti di mercato;
a verificare l'effettiva esistenza dei difetti indicati da parte ricorrente e a quantificare i costi delle lavorazioni necessarie ad emendare i difetti effettivamente riscontrati, nonché a quantificare i costi necessari al rilascio, da parte di un soggetto terzo, delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati dalla CP_1
Nel procedimento suindicato (R.G. 34606/2023), è rimasta contumace. Controparte_1
ALla relazione dell'arch. , depositata l'8/5/2024, emerge che: Persona_4
- risulta verificata l'effettiva non esecuzione, da parte della delle lavorazioni che CP_1 il ricorrente ha indicato come “non eseguite", in specie: la fornitura e posa dei serramenti esterni, la fornitura e posa dello zoccolino, la predisposizione dell'allarme antifurto, la pagina 4 di 9 sostituzione del termosifone;
- il valore delle suddette lavorazioni non eseguite, valutato ai prezzi correnti di mercato, ritenuti corrispondenti a quelli indicati dalle parti nel capitolato contrattuale, ammonta complessivamente a € 14.575,60 + IVA (€ 9.655,00 per i serramenti, € 735,00 per rimozione serramenti, € 3.000,00 per allarme, € 1.065,60 per gli zoccolini, € 220,00 per termosifone non sostituito);
- risulta verificata "l'effettiva esistenza dei difetti indicati da parte ricorrente", in specie: saracinesche di adduzione acqua fredda e calda dei bagni 1 e 2 difettose;
mancanza della saracinesca di adduzione circuito acqua fredda cucina;
perdita d'acqua del radiatore della camera 2; rasatura e tinteggiatura ammalorata sulla parete del termosifone e parte di quella adiacente;
mancanza di rasatura a civile plafone bagno 1 per circa 2 mq;
difettoso ancoraggio del bidet sospeso a parete bagno 2; mancanza delle placche su cassette di scarico wc bagni 1 e
2; mancanza di n. 35 placchette Bticino su scatole elettriche;
- i costi per le lavorazioni necessarie ad emendare i difetti effettivamente riscontrati, quantificati sulla base del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia
- edizione 2024, ammontano a complessivi € 3.983,15 + IVA;
- i costi per la "Redazione di certificazione impianto elettrico compresi sopralluogo e prove" e per la "Redazione di certificazione impianto idraulico e gas, compresi sopralluogo e prove", quantificati secondo il medesimo prezziario, ammontano rispettivamente a € 1.544,56 + IVA ed € 1.319,56 + IVA, per un totale di € 2.864,12 + IVA.
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, condivise dalla parte ricorrente, che non ha fatto osservazioni.
Poiché all'esito dell' A.T.P. emerge sia la mancata esecuzione di alcune delle opere contrattuali sia la sussistenza di mancanze e difetti di alcune delle opere realizzate, deve accertarsi l'inadempimento di , nei termini allegati dal CP_1 Pt_1
3. Le domande del ricorrente
3.1. La somma pagata in eccesso
Il ricorrente ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento della somma di “euro 14.575,60 +
IVA a titolo di opere non ultimate, detratto l'importo di euro 6.867,88 e scorporato lo sconto del
2,5%, così per un importo dovuto, pari a euro 8.764,35”, con ciò svolgendo una domanda di pagina 5 di 9 ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme pagate in eccesso per le opere contrattuali pattuite, atteso che le stesse non sono state completate.
Alla luce delle valutazioni operate dal CTU, che ha quantificato in € 14.575,60 oltre Iva il valore delle opere contrattuali non eseguite dall'appaltatrice, ne deriva, per differenza, che il valore di quelle eseguite ammonta a € 47.424,40 oltre Iva (=62.000,00 meno 14.575,60), e dunque a €
52.166,84 compresa Iva 10% (aliquota che risulta applicata nelle fatture emesse da vd. CP_1
doc. 2).
Posto che risultano provati pagamenti del per opere contrattuali pari a € 61.380,00 (vd. doc. Pt_1
3), la maggior somma pagata non trova giustificazione nella controprestazione della convenuta e pertanto la domanda di pagamento avanzata dal ricorrente, contenuta nell'importo di € 8.764,35, è fondata e va accolta.
3.2. Il risarcimento dei danni
Per quanto emerge dalla CTU, le opere eseguite da sono affette delle problematiche CP_1 lamentate dal ricorrente, riscontrate dall'ausiliario, il quale ha quantificato in € 3.983,15 + IVA il costo dei lavori necessari per emendarle, oltre al costo di € 2.864,12 + IVA, necessario per il rilascio delle certificazioni degli impianti elettrico, idraulico e gas realizzati dalla convenuta nell'immobile oggetto di causa.
Come noto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti.
Risulta dunque fondata, ai sensi dell'art. 1453 c.c. la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il risarcimento del danno, quale equivalente pecuniario delle somme occorrenti per le opere rimediali, dovendo includersi, fra queste, la redazione delle certificazioni di conformità degli impianti che sarebbe stato onere dell'appaltatrice rilasciare ai sensi del D.M. 37/2008.
Vanno pertanto accolte le domande avanzate dal per il pagamento delle somme di € Pt_1
3.983,15 e di € 2.864,12, a cui va aggiunta l'Iva (nell'ordinaria aliquota del 22%), trattandosi di un costo che dovrà essere sostenuto dal ricorrente, così determinandosi un credito risarcitorio complessivo pari a € 8.353,67 (3.983,15 più 2.864,12 = 6.847,27 oltre Iva 22%).
3.3. La penale da ritardo
pagina 6 di 9 Il ricorrente ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di € 17.350,00 a titolo di penale per n. 347 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dallo stesso conteggiati dal 22/10/2022, termine pattuito per la consegna delle opere, sino al 5/10/2023, “data del deposito del ricorso per
AT”.
Il contratto testualmente prevede: “I lavori inizieranno il 26/07 e saranno condotti con alacrità secondo le buone norme di costruzione in modo da essere completati, comprese le pulizie di grosso e di fino, entro e non oltre il giorno 22/10/22, il tutto salvo varianti espressamente richieste dalla
Committente o dalla D.L., i cui tempi di esecuzione saranno concordati tra le parti. In caso di ritardo nella consegna l'Assuntrice incorrerà in una penale di Euro 50 per ogni giorno di ritardo, salvo variazioni relative ai termini di consegna dell'opera concordate di volta in volta dalle parti”
(cfr. doc. 1, pag. 2, sotto la voce “Svolgimento dei lavori”).
La clausola in parola disciplina la fattispecie della penale da ritardo, mentre, nel caso di specie, risulta accertato l'inadempimento dell'appaltatrice per non avere completato le opere contrattuali.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “La penale stabilita per
l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cassazione civile sez. II,
03/09/2019, n.22050) ; inoltre: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento”
(Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n. 23706).
Conseguentemente, deve negarsi l'operatività della clausola penale pattuita per il solo ritardo, non configurandosi, nel caso di specie, un tardivo adempimento della convenuta, bensì un inadempimento della stessa, atteso che l'opera non è stata completata.
La domanda avanzata dal ricorrente è pertanto infondata e non può essere accolta.
3.4. Le spese legali relative alla fase stragiudiziale
Passando all'esame dell'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in relazione alle
“spese legali relative alla fase stragiudiziale”, da quantificarsi “secondo DM 55/14 in € 1.985,00,
pagina 7 di 9 oltre accessori di legge, o nel diverso importo ritenuto di giustizia”, si rileva che tali pretesi danni emergenti sono rimasti del tutto indimostrati, atteso che il ricorrente nulla ha prodotto o offerto di provare in ordine all'effettivo esborso di tali spese.
Osservato che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere
e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (vd. Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017), nella fattispecie, mancando la dimostrazione del danno, nulla può essere riconosciuto al ricorrente a tale titolo.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
4. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, accertato l'inadempimento di il ricorrente ha diritto a vedersi CP_1 riconosciuto dalla convenuta le somme di € 8.764,35 a titolo restitutorio ex art. 2033 c.c. e di €
8.353,67 a titolo risarcitorio, risultando così accertato un credito complessivo di € 17.118,02.
La convenuta è tenuta, in ragione della sua soccombenza, alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del credito riconosciuto (decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
dovrà altresì rifondere al ricorrente le spese erogate al C.T.U., come liquidate dal giudice CP_1 dell'A.T.P , e anticipate dal pari ad € 2.744,00 oltre accessori di legge (docc. 15, 16 e Pt_1
17).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il 02/08/2024, notificato il 24/10/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, accerta l'inadempimento di CP_1
e condanna la convenuta al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 17.118,02;
2. condanna di a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate quanto alla fase di AT, in € 286,00 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi, e quanto al presente giudizio in € 545,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, il tutto oltre spese pagina 8 di 9 generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché alla refusione in favore di
[...]
delle spese erogate al CTU per il procedimento di A.T.P. R.G. Parte_1
34606/2023 come liquidate dal giudice e anticipate dal ricorrente, pari ad € 2.744,00 oltre accessori di legge (docc. 15, 16, 17).
Così deciso in Milano il 14/04/2025
Il OT
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