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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5567/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Cristina Ciniello ed elettivamente domiciliato come da delega in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(P. IVA Controparte_1
) in persona del Curatore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv.to P.IVA_2 CP_2
LO RI ed elettivamente domiciliato come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_2
notificato in data 24.02.2024 dal Controparte_1
(di seguito per brevità con cui quest'ultimo ha
[...] Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 718,29 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura esecutiva RGE n.
2104/2024 Trib Torino.
pagina 1 di 4 L'attore ha in particolare eccepito che:
- l'ordinanza di assegnazione delle somme sottesa al precetto notificato non costituiva titolo esecutivo nei confronti del condominio, bensì solo verso il terzo pignorato;
- il precetto sarebbe nullo per la mancata notifica del titolo esecutivo.
Si è costituito in giudizio il rappresentando di aver provveduto a Controparte_1
rinunciare al precetto oggetto di opposizione con atto notificato il 14.03.2025 e nuovamente notificato il 29.04.2025. Ha in ogni caso rilevato che il titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
10483/2023 del Giudice di Pace di Torino era già stato notificato al e pertanto Parte_1 la mancanza della data di notifica nell'atto di precetto doveva considerarsi mera irregolarità.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Le concordi conclusioni delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere debbono senz'altro trovare accoglimento, atteso che è evidente che la rinuncia all'atto di precetto oggetto dell'opposizione spiegata dall'attore ha determinato il venir meno di ogni motivo di contrasto tra le parti. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 4714/2006) “la cessazione della materia del contendere - quale fattispecie di estinzione del giudizio creata dalla prassi giurisprudenziale - deve essere dichiarata anche
d'ufficio dal giudice, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, “facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” Ed ancora (cfr. Cass. civ. SSUU n. 1048/2000) “(…)nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (…)”
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una declaratoria nel merito della vertenza.
pagina 2 di 4 3. Le spese di lite debbono gravare interamente sulla parte convenuta in ragione della soccombenza virtuale, atteso che – come noto - in tema di espropriazione presso terzi,
l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore. E' dunque evidente nel caso di specie l'insussistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Dette spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, applicando lo scaglione previsto per le controversie dal valore sino ad euro 1.100,00 e tenuto conto: - del fatto che il
1/19 ha rinunciato sin da subito al precetto;
- del fatto che il CP_1 CP_1
si è offerto di conciliare la presente vertenza con il pagamento della somma di euro
[...]
500,00 di poco inferiore ai valori medi stabiliti dal DM n. 55/2014; - della cessazione della materia del contendere. Si ritiene dunque equo liquidare la somma di euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 150,00 per la fase istruttoria ed euro 100 per la fase decisionale e così per complessivi euro 450,00 oltre il 15 per spese forfettarie, iva e cpa per compensi oltre ad euro 195,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna il Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Controparte_3
, liquidandole in € 450,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge, per compensi oltre ad euro 195,00 per spese.
Torino, 18/11/2025
Il Giudice
DE FA
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5567/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Cristina Ciniello ed elettivamente domiciliato come da delega in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(P. IVA Controparte_1
) in persona del Curatore Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv.to P.IVA_2 CP_2
LO RI ed elettivamente domiciliato come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_2
notificato in data 24.02.2024 dal Controparte_1
(di seguito per brevità con cui quest'ultimo ha
[...] Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 718,29 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura esecutiva RGE n.
2104/2024 Trib Torino.
pagina 1 di 4 L'attore ha in particolare eccepito che:
- l'ordinanza di assegnazione delle somme sottesa al precetto notificato non costituiva titolo esecutivo nei confronti del condominio, bensì solo verso il terzo pignorato;
- il precetto sarebbe nullo per la mancata notifica del titolo esecutivo.
Si è costituito in giudizio il rappresentando di aver provveduto a Controparte_1
rinunciare al precetto oggetto di opposizione con atto notificato il 14.03.2025 e nuovamente notificato il 29.04.2025. Ha in ogni caso rilevato che il titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
10483/2023 del Giudice di Pace di Torino era già stato notificato al e pertanto Parte_1 la mancanza della data di notifica nell'atto di precetto doveva considerarsi mera irregolarità.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Le concordi conclusioni delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere debbono senz'altro trovare accoglimento, atteso che è evidente che la rinuncia all'atto di precetto oggetto dell'opposizione spiegata dall'attore ha determinato il venir meno di ogni motivo di contrasto tra le parti. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 4714/2006) “la cessazione della materia del contendere - quale fattispecie di estinzione del giudizio creata dalla prassi giurisprudenziale - deve essere dichiarata anche
d'ufficio dal giudice, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, “facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” Ed ancora (cfr. Cass. civ. SSUU n. 1048/2000) “(…)nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (…)”
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una declaratoria nel merito della vertenza.
pagina 2 di 4 3. Le spese di lite debbono gravare interamente sulla parte convenuta in ragione della soccombenza virtuale, atteso che – come noto - in tema di espropriazione presso terzi,
l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore. E' dunque evidente nel caso di specie l'insussistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
Dette spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, applicando lo scaglione previsto per le controversie dal valore sino ad euro 1.100,00 e tenuto conto: - del fatto che il
1/19 ha rinunciato sin da subito al precetto;
- del fatto che il CP_1 CP_1
si è offerto di conciliare la presente vertenza con il pagamento della somma di euro
[...]
500,00 di poco inferiore ai valori medi stabiliti dal DM n. 55/2014; - della cessazione della materia del contendere. Si ritiene dunque equo liquidare la somma di euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 150,00 per la fase istruttoria ed euro 100 per la fase decisionale e così per complessivi euro 450,00 oltre il 15 per spese forfettarie, iva e cpa per compensi oltre ad euro 195,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna il Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Controparte_3
, liquidandole in € 450,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge, per compensi oltre ad euro 195,00 per spese.
Torino, 18/11/2025
Il Giudice
DE FA
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4