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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di NA, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1964/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.13/2020, del tribunale di Benevento, depositata il 9.3.2020,
notificata il 12.3.2020
TRA
, con codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante come indicato in atti, rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppe De
Lisa, c.f. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto di C.F._1
appello, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, presso il cui studio elett.te domicilia in Fontanarosa, alla via Primo
Maggio n.6
Appellante
E
in persona del l.r.p.t. , C.F. Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in C.da Serra n. 6/B di , C.F._2 Parte_1
P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Lillo C.F. P.IVA_2
1 , in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta e con C.F._3
lo stesso elett.te dom.to
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 7.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione in riassunzione dell'11.6.2013, notificato alla
[...]
il 14 giugno 2013, il comune di conveniva in Controparte_1 Parte_1
giudizio la dinanzi al tribunale di Ariano Irpino, per sentire Controparte_1
accertare e dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, della proprietà del locale sito in , alla via Cardito o via Nazionale, riportato Parte_1
in catasto urbano alla particella 880 subalterno 2, piano terra, categoria C/2 di mq.108 e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto di acquisto di detto immobile da parte della nell'atto di compravendita per Controparte_1
notaio dell'11.4.2005. Per_1
Ciò sul presupposto, come riassunto dallo stesso ente comunale nel presente atto di appello che
“a) con atto di citazione del 14.3.2012, esso era stato chiamato Controparte_3
in causa, per ordine del Giudice, nel giudizio civile n.598/2007 R.G. del Tribunale di
Ariano Irpino promosso dalla nei confronti della Controparte_1 CP_4
, in proprio e nella qualità, per ottenerne la condanna al rilascio del locale sito
[...]
in alla via Nazionale delle Puglie, contraddistinto e riportato in catasto al Parte_1
foglio 101,particella 880 subalterno 2, acquistato dalla
[...] con atto per notaio dell'11.5.2005 Controparte_5 Per_1
rep.n.38636 [terza vendita – art.5, lettera c) del rogito, pagina 18], detenuto senza titolo;
2 b) che la si era opposta al rilascio, deducendo di aver ottenuto i locali dal CP_4
Comune di per l'esercizio di una delegazione ACI, attività svolta da anni Parte_1 nell'immobile e prima di lei, dal 1989 dal coniuge;
Persona_2
c) che nel corso del giudizio era stata espletata consulenza tecnica di ufficio con la quale l'ausiliario Dott. aveva accertato che il Persona_3 Parte_1
, con delibera consiliare n.271 dell'ottobre 1989, aveva accettato la cessione al
[...]
patrimonio comunale, del locale ubicato al piano terra del II lotto- corpo B della superficie utile di mq.105 (costituito da monolocale e bagno – non essendo la porzione dell'immobile all'epoca ancora accatastata) offerto dalla in sostituzione Controparte_5 dell'area attrezzata che, unitamente alle nuove costruzioni, si era obbligata a realizzare e trasferire all'ente comunale per le concessioni edilizie ottenute ed a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione dovuti;
d) che con delibera di Giunta n.511 del 29.4.1989, l'Amministrazione pubblica aveva poi dato il locale in concessione d'uso al sig. , titolare della Persona_2 delegazione ACI di , il quale vi aveva dislocato la sede dell'ufficio, e nella cui Pt_1
titolarità era subentrata la moglie tramite la società in accomandita Controparte_4 semplice “S.B.P. s.a.s. di ”; Controparte_4
e) che alla delibera di acquisizione del locale non era seguita la formalizzazione del trasferimento in forma pubblica amministrativa in quanto la cedente non aveva CP_5 accatastato l'immobile, poi “distrattamente” alienato con l'atto notarile Per_1 dell'11.4.2005 alla Controparte_1
f) Il Comune di , pertanto, riscontrato che il locale oggetto dell'azione Parte_1
C di rilascio da parte della . fosse quello consegnatogli dalla CP_7 [...]
nel 1989 e dato in uso al sig. per il disbrigo di pratiche CP_5 Persona_2
automobilistiche, come da deliberati, ripercorse le vicende che avevano portato Cont all'acquisizione del locale (cessione da parte della costruttrice , e del possesso esercitato in modo pacifico, pubblico, continuo e senza interruzione, conveniva in giudizio la divenuta proprietaria del locale in virtù di atto di Controparte_1 compravendita per notaio dell'11.4.2005, per sentirne accertare e dichiarare Per_1
l'acquisto della proprietà per usucapione (atteso che la originaria cedente
[...]
contestualmente all'eseguito trasferimento di cui all'atto notarile si CP_5 Per_1 era estinta con cancellazione dal registro delle imprese).”.
A.b.) Il tribunale di Benevento, a seguito della soppressione del tribunale di
3 Ariano , nella resistenza della convenuta, così statuiva: Pt_1
< compensa integralmente le spese di lite>>.
Il tribunale riteneva “dirimente”, ai fini della soluzione della controversia, la sentenza di questa corte n. 533/2017, che aveva accolto l'appello proposto della
ContCo attrice in quel giudizio, qui convenuta, , nei confronti di , Controparte_4
avverso la sentenza del tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato la domanda dalla prima proposta per il rilascio del medesimo immobile, giudizio in cui era stato chiamato a partecipare il comune di , qui attore in primo grado. Parte_1
Il primo giudice così testualmente si esprimeva:
“Occorre, pertanto, partire da tale ultima decisione.
La sentenza numero 400/2013 del tribunale Ariano Irpino, resa in contraddittorio anche con l'ente comunale (chiamato in causa iusu iudicis e costituitosi in giudizio), decideva una controversia tra l'attuale convenuta e avente ad Controparte_4
oggetto lo stesso immobile oggetto della presente controversia. Si trattava di un'azione di rilascio di quell'immobile proposta dalla convenuta nei confronti della . CP_4
La sentenza numero 400/2013 … aveva rigettato la domanda di rilascio, ritenendo che l'immobile si appartenesse al comune , il quale lo aveva concesso in Parte_1
uso alla e che, per il tramite della stessa, lo aveva posseduto per il tempo CP_4
necessario a maturare l'usucapione (quantunque, la sentenza dichiarasse comunque il comune proprietario).
La Corte distrettuale, andando in contrario avviso, ha ritenuto:
a) che il non avesse validamente avanzato alcuna eccezione Parte_1
di usucapione;
b) che il comune non avesse mai acquistato la proprietà dell'immobile Parte_1
de quo vertitur;
c) che la concessione in uso alla fosse da considerarsi inesistente, CP_4
dovendosi ritenere tutti gli atti amministrativi degradati ad atti interni insuscettibili di rivestire della prescritta forma pubblica la volontà comunale.
Le affermazioni contenute nella sentenza di appello, rese - lo si ripete - con la
4 partecipazione al giudizio dell'ente comunale, pacificamente non sono state fatte oggetto di censure (in Cassazione) da parte del ma solo ad opera dell'occupante - Pt_1
- condannata al rilascio. E' giocoforza concludere che, nei confronti del CP_4
comune, si è formato giudicato sui punti che innanzi si evidenziavano. Se è vero che il non aveva interesse a proporre impugnazione sul punto sub a), essendo Pt_1
comunque riproponibile il tema in separato giudizio, è altrettanto vero che il Pt_1
aveva tutto l'interesse ad impugnare il profilo sub c), essendo stato soccombente sulla circostanza di fatto di una concessione in uso alla dichiarata inesistente. CP_4
A tacere di ogni altra considerazione, se il comune non ha trasferito la disponibilità dell'immobile alla - ché non vi è una valida concessione in uso: per la Corte CP_4
di appello addirittura inesistente - non si è potuto esercitare quel possesso alieno nomine che astrattamente legittimerebbe il consolidamento dell'usucapione in favore del concedente. Detto altrimenti, l'occupazione di fatto da parte della non era in CP_4
nome e per conto del comune o, comunque, dallo stesso promanante. Con la necessitata conseguenza che tale situazione di fatto - l'occupazione da parte della - sia CP_4
da considerarsi inidonea a far maturare in favore del comune l'invocata usucapione.”,
compensando le spese di lite in considerazione del formarsi del giudicato nell'altro giudizio in corso di causa.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, lamentando che:
1) ““La decisione è errata e viziata in quanto in violazione degli artt.324 c.p.c. e dell'art.2909 del codice civile””, avendo lo stesso giudice di primo grado evidenziato che, non essendo, come affermato da questa corte nel precedente giudizio, mai stata formulata rituale eccezione di usucapione, l'azione poteva essere riproposta, anche perché la domanda era stata avanzata prima della definizione dell'altro processo, che aveva come oggetto la diversa azione, di natura personale, di rilascio, intentata nei confronti della , ed avente diversa causa petendi e CP_4
diversi soggetti, elementi indispensabili per potersi configurare giudicato esterno o
5 implicito;
2) ““Violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art.1140 del codice civile in quanto “confonde” la detenzione in nome e per conto altrui di cui all'art.1140, 2° comma codice civile (cd. sine titulo) che è a fondamento dell'usucapione, con la detenzione qualificata, caratterizzata dalla esistenza di un titolo negoziale e che consente al detentore di esercitare il possesso nel proprio autonomo interesse.
La Corte di Appello di NA, ai fini della decisione, ha così rilevato la mancanza di un titolo (negozio) idoneo a possedere e non è andato oltre, non avendone motivo.
Le “diversità delle situazioni possessorie” impedivano perciò al Tribunale di
Benevento di interpretare e soprapporre alla detenzione sine titulo (non negoziale),
la mancanza di un possesso di fatto per poi proiettarne le conseguenze sul Comune di . Pt_1
…Dalla sentenza censurata emerge perciò che il è stato Parte_1 considerato come un “avente causa” della (effetto escluso dalla portata CP_4 dell'art.2909 c.c.). e non di “dante causa”, ed in quanto tale legittimato all'esercizio dell'azione di usucapione promossa.
Per questo motivo anche l'assunto “che la mancanza di contratto in forma scritta abbia impedito la detenzione di fatto” è assolutamente fuorviante e fuori luogo.””.
3) ““La sopravvenuta statuizione della Corte di Appello di NA (nell'anno
2017, dopo circa 4 anni della introduzione del giudizio di usucapione) non poteva determinare alcuna preclusione (postuma) sull'azione di usucapione svolta dal e tanto meno spingersi ad esprimere valutazioni circa le preclusioni Pt_1
destinate a riverberarsi sfavorevolmente sulla domanda svolta dal Parte_1
nel giudizio.
[...]
In ciò la sentenza n.37/2020 è omissiva per violazione del disposto di cui all'art.99 e 112 c.p.c., in quanto ha deciso la lite prescindendo totalmente dalle prove offerte nel giudizio e con una interpretazione illogica ed errata della sentenza della
Corte di Appello di NA, priva dell'effetto espansivo valutato dal Tribunale di
Benevento e posto a fondamento della decisione.””.
6 L'appellante, premettendo che la pronuncia di primo grado, essendosi basata sull'erronea affermazione dell'esistenza di un giudicato preclusivo all'accoglimento della domanda, da considerarsi quale ignoranza della regula iurs e, quindi, in un errore di diritto, con conseguente ““devoluzione automatica in appello delle questioni di merito trattate in primo grado””, così concludeva:
““riformare integralmente la sentenza n.37/2020 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, in accoglimento dell'interposto gravame, dichiarare l'acquisto per usucapione, in favore del , della piena proprietà del locale sito in Ariano Parte_1
Irpino (AV) alla località Cardito o via Nazionale n.164, contraddistinto nel catasto fabbricati alla particella 880/2 del foglio 101, e conseguentemente, dichiarare l'inefficacia e la inopponibilità all'appellante dell'atto di acquisto di detto locale da parte della di cui all'atto notarile dell'11.4.2005 rep.38636 e Controparte_1 Per_1
della connessa trascrizione n.6763 del Registro Particolare del 9.5.2005, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza con spese a carico dell'appellata.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.””.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva all'impugnazione,
eccependo l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante riproposto le proprie difese di merito e, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così
concludeva:
“Si chiede che il Tribunale rigetti integralmente le domande del perché Pt_1
inammissibili e comunque palesemente infondate sia in fatto che in diritto, per l'insussistenza di possesso del bene e di tutti i requisiti dell'invocata usucapione.
Vittoria di spese e competenze difensive, oltre maggiorazioni ed accessori.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
B.d.) L'appello è infondato.
B.d.i.) Innanzi tutto, se, effettivamente, l'oggetto della controversia intentata
7 Co dalla IA. nel precedente giudizio aveva ad oggetto diversa causa petendi e diverso petitum, avendo anche la corte espressamente negato che fosse stata spiegata rituale e tempestiva eccezione di usucapione da parte del rendendo Pt_1
(ri)proponibile la domanda in autonomo giudizio, è anche vero che l'ente comunale era stato chiamato a partecipare a quel giudizio, sicché le relative statuizioni sono state emesse in contraddittorio col e, come ha rilevato il Parte_1
tribunale, le difese del comune postulavano certamente che tra esso ente e la sussisteva un rapporto “concessorio” dell'uso gratuito dell'immobile per CP_4
il quale è causa, che la corte di appello ha, però, escluso, evidenziando che tutti gli atti posti in essere dal comune non erano stati 'consacrati' nelle necessarie forme occorrenti per poter essere considerati validi.
Peraltro, è indubitabile che detta affermazione sia corretta e che, del resto, lo stesso ente non costruisce l'impugnazione sostenendo che il bene fosse stato
'validamente' “concesso in uso” (id est, dato in comodato, considerato che questa è
la sostanza dell'operazione negoziale) alla società facente capo al marito della e poi a quest'ultima. CP_4
Per quanto è dato capire dal motivo che si è riportato per secondo, l'ente comunale sembra voler prospettare che fosse possibile la trasmissione del possesso
“di fatto”, da parte di esso ente, alla , indipendentemente dalla valida CP_4
trasmissione della materiale disponibilità del bene per mezzo della costituzione di un valido rapporto di uso gratuito dello stesso.
Deve, invece, osservarsi che, come obietta correttamente l'appellata – e come, del resto, ha colto il tribunale – la consegna del bene da parte di un soggetto che agisce in virtù di una volontà del comune non validamente formatasi, radicalmente non può
costituire comportamento materiale riconducibile all'ente comunale, in ragione del
8 fatto che questo agisce in via necessitata in base agli organi che lo rappresentano secondo legge.
Sotto altro profilo, proprio perché la volontà del comune deve considerarsi inesistente, la trasmissione della materiale disponibilità dell'immobile fonda un autonomo possesso in capo al soggetto cui esso è trasmesso, che, da quel momento,
avrebbe cominciato a possedere l'immobile per suo conto, salvo poi essere ciò
escluso per effetto del fatto che, nel caso in esame, erroneamente e Persona_2
non si ritenevano possessori nomine proprio, ma nomine alieno, CP_4
escludendo così l'animus rem sibi habendi. (Peraltro, ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità stessa di cedere il possesso del bene e non la detenzione, conservando il possesso mediato dello stesso).
Da ciò discende che sarebbe di per sé irrilevante l'eventuale prova che l'ente avesse inteso fornire circa la volontà 'di fatto' di trasmettere il possesso del bene al marito della prima e poi a quest'ultima, dovendo, sul punto, in aggiunta, CP_4
evidenziarsi che l'appellante ha atteso le memorie di replica – quindi neppure la comparsa conclusionale, così sottraendo alla controparte ogni possibilità di replica –
per sottoporre all'attenzione della corte gli elementi che ritiene potessero dimostrare quanto sostenuto, senza che di ciò vi sia un solo accenno nell'atto di appello;
apparendo improprio anche il riferimento al fatto che sarebbe stato, per costruire il gravame, sufficiente rimandare alle difese e alle acquisizioni di primo grado,
lasciando alla corte in concreto il compito di 'individuarle', considerato che il giudice di primo grado più che affermare l'esistenza del giudicato per effetto della decisione della corte di appello – tanto che evidenziava come la domanda di usucapione poteva essere riproposta – ha, invece, chiaramente inteso – cosa resa manifesta dal periodo immediatamente successivo a quello in cui rimarcava che
9 l'ente avrebbe avuto interesse ad impugnare la decisione rispetto al punto c) – per così dire, 'far proprie' le conclusioni cui era giunto il giudice della precedente controversia, proprio riguardo alla impossibilità dell'esercizio del possesso del comune per mezzo di coloro cui asseritamente questo era stato trasmesso.
Sicché, in virtù di quanto precede, viene a difettare del tutto l'elemento del possesso ultraventennale in capo all'ente comunale.
B.d.ii.) In ogni caso sussiste una ulteriore ragione che preclude l'accoglimento della domanda avanzata dal e, pertanto, dell'appello. Parte_1
Infatti, sulla base della prospettazione dell'ente comunale, è escluso che la esercitasse un possesso 'autonomo', nel senso di possesso utile ad CP_4
usucapire 'in proprio', o in termini di compossesso del bene oggetto di causa unitamente all'ente comunale sempre tale da permetterle di usucapire.
Se è vero che l'azione promossa nei confronti di uno solo dei compossessori non vale a interrompere il termine utile per usucapire, non potendo applicarsi la disciplina propria delle obbligazioni solidali, si ritiene che ciò non possa valere laddove il terzo possiede asseritamente per conto di altri, avendo in questo caso la società attrice manifestato chiaramente l'intento di rientrare nel possesso del bene,
considerato, altresì, che il terzo finisce per essere longa manus di chi gli avrebbe trasmesso il possesso, ed è per tale motivo che, evidentemente, il era stato Pt_1
chiamato a partecipare nel giudizio esitato nella sentenza n. 533/2017 della corte di
C Co appello, di tal che anche per tale via, essendo stata l'azione della . promossa nel 2007, mentre il possesso, per stesse allegazioni dell'ente comunale, trasmesso nel 1989, difetterebbero sempre i venti anni necessari per usucapire.
D- Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore
10 indeterminato della domanda, al di sotto dei medi, avuto riguardo all'oggetto della controversia di non particolare complessità, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore dell'appellata, con attribuzione al loro procuratore, in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
NA, così deciso in data 31 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
Dott. ssa Assunta d'Amore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di NA, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1964/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.13/2020, del tribunale di Benevento, depositata il 9.3.2020,
notificata il 12.3.2020
TRA
, con codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante come indicato in atti, rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppe De
Lisa, c.f. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto di C.F._1
appello, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, presso il cui studio elett.te domicilia in Fontanarosa, alla via Primo
Maggio n.6
Appellante
E
in persona del l.r.p.t. , C.F. Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in C.da Serra n. 6/B di , C.F._2 Parte_1
P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Lillo C.F. P.IVA_2
1 , in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta e con C.F._3
lo stesso elett.te dom.to
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 7.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione in riassunzione dell'11.6.2013, notificato alla
[...]
il 14 giugno 2013, il comune di conveniva in Controparte_1 Parte_1
giudizio la dinanzi al tribunale di Ariano Irpino, per sentire Controparte_1
accertare e dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, della proprietà del locale sito in , alla via Cardito o via Nazionale, riportato Parte_1
in catasto urbano alla particella 880 subalterno 2, piano terra, categoria C/2 di mq.108 e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto di acquisto di detto immobile da parte della nell'atto di compravendita per Controparte_1
notaio dell'11.4.2005. Per_1
Ciò sul presupposto, come riassunto dallo stesso ente comunale nel presente atto di appello che
“a) con atto di citazione del 14.3.2012, esso era stato chiamato Controparte_3
in causa, per ordine del Giudice, nel giudizio civile n.598/2007 R.G. del Tribunale di
Ariano Irpino promosso dalla nei confronti della Controparte_1 CP_4
, in proprio e nella qualità, per ottenerne la condanna al rilascio del locale sito
[...]
in alla via Nazionale delle Puglie, contraddistinto e riportato in catasto al Parte_1
foglio 101,particella 880 subalterno 2, acquistato dalla
[...] con atto per notaio dell'11.5.2005 Controparte_5 Per_1
rep.n.38636 [terza vendita – art.5, lettera c) del rogito, pagina 18], detenuto senza titolo;
2 b) che la si era opposta al rilascio, deducendo di aver ottenuto i locali dal CP_4
Comune di per l'esercizio di una delegazione ACI, attività svolta da anni Parte_1 nell'immobile e prima di lei, dal 1989 dal coniuge;
Persona_2
c) che nel corso del giudizio era stata espletata consulenza tecnica di ufficio con la quale l'ausiliario Dott. aveva accertato che il Persona_3 Parte_1
, con delibera consiliare n.271 dell'ottobre 1989, aveva accettato la cessione al
[...]
patrimonio comunale, del locale ubicato al piano terra del II lotto- corpo B della superficie utile di mq.105 (costituito da monolocale e bagno – non essendo la porzione dell'immobile all'epoca ancora accatastata) offerto dalla in sostituzione Controparte_5 dell'area attrezzata che, unitamente alle nuove costruzioni, si era obbligata a realizzare e trasferire all'ente comunale per le concessioni edilizie ottenute ed a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione dovuti;
d) che con delibera di Giunta n.511 del 29.4.1989, l'Amministrazione pubblica aveva poi dato il locale in concessione d'uso al sig. , titolare della Persona_2 delegazione ACI di , il quale vi aveva dislocato la sede dell'ufficio, e nella cui Pt_1
titolarità era subentrata la moglie tramite la società in accomandita Controparte_4 semplice “S.B.P. s.a.s. di ”; Controparte_4
e) che alla delibera di acquisizione del locale non era seguita la formalizzazione del trasferimento in forma pubblica amministrativa in quanto la cedente non aveva CP_5 accatastato l'immobile, poi “distrattamente” alienato con l'atto notarile Per_1 dell'11.4.2005 alla Controparte_1
f) Il Comune di , pertanto, riscontrato che il locale oggetto dell'azione Parte_1
C di rilascio da parte della . fosse quello consegnatogli dalla CP_7 [...]
nel 1989 e dato in uso al sig. per il disbrigo di pratiche CP_5 Persona_2
automobilistiche, come da deliberati, ripercorse le vicende che avevano portato Cont all'acquisizione del locale (cessione da parte della costruttrice , e del possesso esercitato in modo pacifico, pubblico, continuo e senza interruzione, conveniva in giudizio la divenuta proprietaria del locale in virtù di atto di Controparte_1 compravendita per notaio dell'11.4.2005, per sentirne accertare e dichiarare Per_1
l'acquisto della proprietà per usucapione (atteso che la originaria cedente
[...]
contestualmente all'eseguito trasferimento di cui all'atto notarile si CP_5 Per_1 era estinta con cancellazione dal registro delle imprese).”.
A.b.) Il tribunale di Benevento, a seguito della soppressione del tribunale di
3 Ariano , nella resistenza della convenuta, così statuiva: Pt_1
< compensa integralmente le spese di lite>>.
Il tribunale riteneva “dirimente”, ai fini della soluzione della controversia, la sentenza di questa corte n. 533/2017, che aveva accolto l'appello proposto della
ContCo attrice in quel giudizio, qui convenuta, , nei confronti di , Controparte_4
avverso la sentenza del tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato la domanda dalla prima proposta per il rilascio del medesimo immobile, giudizio in cui era stato chiamato a partecipare il comune di , qui attore in primo grado. Parte_1
Il primo giudice così testualmente si esprimeva:
“Occorre, pertanto, partire da tale ultima decisione.
La sentenza numero 400/2013 del tribunale Ariano Irpino, resa in contraddittorio anche con l'ente comunale (chiamato in causa iusu iudicis e costituitosi in giudizio), decideva una controversia tra l'attuale convenuta e avente ad Controparte_4
oggetto lo stesso immobile oggetto della presente controversia. Si trattava di un'azione di rilascio di quell'immobile proposta dalla convenuta nei confronti della . CP_4
La sentenza numero 400/2013 … aveva rigettato la domanda di rilascio, ritenendo che l'immobile si appartenesse al comune , il quale lo aveva concesso in Parte_1
uso alla e che, per il tramite della stessa, lo aveva posseduto per il tempo CP_4
necessario a maturare l'usucapione (quantunque, la sentenza dichiarasse comunque il comune proprietario).
La Corte distrettuale, andando in contrario avviso, ha ritenuto:
a) che il non avesse validamente avanzato alcuna eccezione Parte_1
di usucapione;
b) che il comune non avesse mai acquistato la proprietà dell'immobile Parte_1
de quo vertitur;
c) che la concessione in uso alla fosse da considerarsi inesistente, CP_4
dovendosi ritenere tutti gli atti amministrativi degradati ad atti interni insuscettibili di rivestire della prescritta forma pubblica la volontà comunale.
Le affermazioni contenute nella sentenza di appello, rese - lo si ripete - con la
4 partecipazione al giudizio dell'ente comunale, pacificamente non sono state fatte oggetto di censure (in Cassazione) da parte del ma solo ad opera dell'occupante - Pt_1
- condannata al rilascio. E' giocoforza concludere che, nei confronti del CP_4
comune, si è formato giudicato sui punti che innanzi si evidenziavano. Se è vero che il non aveva interesse a proporre impugnazione sul punto sub a), essendo Pt_1
comunque riproponibile il tema in separato giudizio, è altrettanto vero che il Pt_1
aveva tutto l'interesse ad impugnare il profilo sub c), essendo stato soccombente sulla circostanza di fatto di una concessione in uso alla dichiarata inesistente. CP_4
A tacere di ogni altra considerazione, se il comune non ha trasferito la disponibilità dell'immobile alla - ché non vi è una valida concessione in uso: per la Corte CP_4
di appello addirittura inesistente - non si è potuto esercitare quel possesso alieno nomine che astrattamente legittimerebbe il consolidamento dell'usucapione in favore del concedente. Detto altrimenti, l'occupazione di fatto da parte della non era in CP_4
nome e per conto del comune o, comunque, dallo stesso promanante. Con la necessitata conseguenza che tale situazione di fatto - l'occupazione da parte della - sia CP_4
da considerarsi inidonea a far maturare in favore del comune l'invocata usucapione.”,
compensando le spese di lite in considerazione del formarsi del giudicato nell'altro giudizio in corso di causa.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, lamentando che:
1) ““La decisione è errata e viziata in quanto in violazione degli artt.324 c.p.c. e dell'art.2909 del codice civile””, avendo lo stesso giudice di primo grado evidenziato che, non essendo, come affermato da questa corte nel precedente giudizio, mai stata formulata rituale eccezione di usucapione, l'azione poteva essere riproposta, anche perché la domanda era stata avanzata prima della definizione dell'altro processo, che aveva come oggetto la diversa azione, di natura personale, di rilascio, intentata nei confronti della , ed avente diversa causa petendi e CP_4
diversi soggetti, elementi indispensabili per potersi configurare giudicato esterno o
5 implicito;
2) ““Violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art.1140 del codice civile in quanto “confonde” la detenzione in nome e per conto altrui di cui all'art.1140, 2° comma codice civile (cd. sine titulo) che è a fondamento dell'usucapione, con la detenzione qualificata, caratterizzata dalla esistenza di un titolo negoziale e che consente al detentore di esercitare il possesso nel proprio autonomo interesse.
La Corte di Appello di NA, ai fini della decisione, ha così rilevato la mancanza di un titolo (negozio) idoneo a possedere e non è andato oltre, non avendone motivo.
Le “diversità delle situazioni possessorie” impedivano perciò al Tribunale di
Benevento di interpretare e soprapporre alla detenzione sine titulo (non negoziale),
la mancanza di un possesso di fatto per poi proiettarne le conseguenze sul Comune di . Pt_1
…Dalla sentenza censurata emerge perciò che il è stato Parte_1 considerato come un “avente causa” della (effetto escluso dalla portata CP_4 dell'art.2909 c.c.). e non di “dante causa”, ed in quanto tale legittimato all'esercizio dell'azione di usucapione promossa.
Per questo motivo anche l'assunto “che la mancanza di contratto in forma scritta abbia impedito la detenzione di fatto” è assolutamente fuorviante e fuori luogo.””.
3) ““La sopravvenuta statuizione della Corte di Appello di NA (nell'anno
2017, dopo circa 4 anni della introduzione del giudizio di usucapione) non poteva determinare alcuna preclusione (postuma) sull'azione di usucapione svolta dal e tanto meno spingersi ad esprimere valutazioni circa le preclusioni Pt_1
destinate a riverberarsi sfavorevolmente sulla domanda svolta dal Parte_1
nel giudizio.
[...]
In ciò la sentenza n.37/2020 è omissiva per violazione del disposto di cui all'art.99 e 112 c.p.c., in quanto ha deciso la lite prescindendo totalmente dalle prove offerte nel giudizio e con una interpretazione illogica ed errata della sentenza della
Corte di Appello di NA, priva dell'effetto espansivo valutato dal Tribunale di
Benevento e posto a fondamento della decisione.””.
6 L'appellante, premettendo che la pronuncia di primo grado, essendosi basata sull'erronea affermazione dell'esistenza di un giudicato preclusivo all'accoglimento della domanda, da considerarsi quale ignoranza della regula iurs e, quindi, in un errore di diritto, con conseguente ““devoluzione automatica in appello delle questioni di merito trattate in primo grado””, così concludeva:
““riformare integralmente la sentenza n.37/2020 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, in accoglimento dell'interposto gravame, dichiarare l'acquisto per usucapione, in favore del , della piena proprietà del locale sito in Ariano Parte_1
Irpino (AV) alla località Cardito o via Nazionale n.164, contraddistinto nel catasto fabbricati alla particella 880/2 del foglio 101, e conseguentemente, dichiarare l'inefficacia e la inopponibilità all'appellante dell'atto di acquisto di detto locale da parte della di cui all'atto notarile dell'11.4.2005 rep.38636 e Controparte_1 Per_1
della connessa trascrizione n.6763 del Registro Particolare del 9.5.2005, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza con spese a carico dell'appellata.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.””.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva all'impugnazione,
eccependo l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante riproposto le proprie difese di merito e, richiamando le proprie difese svolte in primo grado, così
concludeva:
“Si chiede che il Tribunale rigetti integralmente le domande del perché Pt_1
inammissibili e comunque palesemente infondate sia in fatto che in diritto, per l'insussistenza di possesso del bene e di tutti i requisiti dell'invocata usucapione.
Vittoria di spese e competenze difensive, oltre maggiorazioni ed accessori.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
B.d.) L'appello è infondato.
B.d.i.) Innanzi tutto, se, effettivamente, l'oggetto della controversia intentata
7 Co dalla IA. nel precedente giudizio aveva ad oggetto diversa causa petendi e diverso petitum, avendo anche la corte espressamente negato che fosse stata spiegata rituale e tempestiva eccezione di usucapione da parte del rendendo Pt_1
(ri)proponibile la domanda in autonomo giudizio, è anche vero che l'ente comunale era stato chiamato a partecipare a quel giudizio, sicché le relative statuizioni sono state emesse in contraddittorio col e, come ha rilevato il Parte_1
tribunale, le difese del comune postulavano certamente che tra esso ente e la sussisteva un rapporto “concessorio” dell'uso gratuito dell'immobile per CP_4
il quale è causa, che la corte di appello ha, però, escluso, evidenziando che tutti gli atti posti in essere dal comune non erano stati 'consacrati' nelle necessarie forme occorrenti per poter essere considerati validi.
Peraltro, è indubitabile che detta affermazione sia corretta e che, del resto, lo stesso ente non costruisce l'impugnazione sostenendo che il bene fosse stato
'validamente' “concesso in uso” (id est, dato in comodato, considerato che questa è
la sostanza dell'operazione negoziale) alla società facente capo al marito della e poi a quest'ultima. CP_4
Per quanto è dato capire dal motivo che si è riportato per secondo, l'ente comunale sembra voler prospettare che fosse possibile la trasmissione del possesso
“di fatto”, da parte di esso ente, alla , indipendentemente dalla valida CP_4
trasmissione della materiale disponibilità del bene per mezzo della costituzione di un valido rapporto di uso gratuito dello stesso.
Deve, invece, osservarsi che, come obietta correttamente l'appellata – e come, del resto, ha colto il tribunale – la consegna del bene da parte di un soggetto che agisce in virtù di una volontà del comune non validamente formatasi, radicalmente non può
costituire comportamento materiale riconducibile all'ente comunale, in ragione del
8 fatto che questo agisce in via necessitata in base agli organi che lo rappresentano secondo legge.
Sotto altro profilo, proprio perché la volontà del comune deve considerarsi inesistente, la trasmissione della materiale disponibilità dell'immobile fonda un autonomo possesso in capo al soggetto cui esso è trasmesso, che, da quel momento,
avrebbe cominciato a possedere l'immobile per suo conto, salvo poi essere ciò
escluso per effetto del fatto che, nel caso in esame, erroneamente e Persona_2
non si ritenevano possessori nomine proprio, ma nomine alieno, CP_4
escludendo così l'animus rem sibi habendi. (Peraltro, ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità stessa di cedere il possesso del bene e non la detenzione, conservando il possesso mediato dello stesso).
Da ciò discende che sarebbe di per sé irrilevante l'eventuale prova che l'ente avesse inteso fornire circa la volontà 'di fatto' di trasmettere il possesso del bene al marito della prima e poi a quest'ultima, dovendo, sul punto, in aggiunta, CP_4
evidenziarsi che l'appellante ha atteso le memorie di replica – quindi neppure la comparsa conclusionale, così sottraendo alla controparte ogni possibilità di replica –
per sottoporre all'attenzione della corte gli elementi che ritiene potessero dimostrare quanto sostenuto, senza che di ciò vi sia un solo accenno nell'atto di appello;
apparendo improprio anche il riferimento al fatto che sarebbe stato, per costruire il gravame, sufficiente rimandare alle difese e alle acquisizioni di primo grado,
lasciando alla corte in concreto il compito di 'individuarle', considerato che il giudice di primo grado più che affermare l'esistenza del giudicato per effetto della decisione della corte di appello – tanto che evidenziava come la domanda di usucapione poteva essere riproposta – ha, invece, chiaramente inteso – cosa resa manifesta dal periodo immediatamente successivo a quello in cui rimarcava che
9 l'ente avrebbe avuto interesse ad impugnare la decisione rispetto al punto c) – per così dire, 'far proprie' le conclusioni cui era giunto il giudice della precedente controversia, proprio riguardo alla impossibilità dell'esercizio del possesso del comune per mezzo di coloro cui asseritamente questo era stato trasmesso.
Sicché, in virtù di quanto precede, viene a difettare del tutto l'elemento del possesso ultraventennale in capo all'ente comunale.
B.d.ii.) In ogni caso sussiste una ulteriore ragione che preclude l'accoglimento della domanda avanzata dal e, pertanto, dell'appello. Parte_1
Infatti, sulla base della prospettazione dell'ente comunale, è escluso che la esercitasse un possesso 'autonomo', nel senso di possesso utile ad CP_4
usucapire 'in proprio', o in termini di compossesso del bene oggetto di causa unitamente all'ente comunale sempre tale da permetterle di usucapire.
Se è vero che l'azione promossa nei confronti di uno solo dei compossessori non vale a interrompere il termine utile per usucapire, non potendo applicarsi la disciplina propria delle obbligazioni solidali, si ritiene che ciò non possa valere laddove il terzo possiede asseritamente per conto di altri, avendo in questo caso la società attrice manifestato chiaramente l'intento di rientrare nel possesso del bene,
considerato, altresì, che il terzo finisce per essere longa manus di chi gli avrebbe trasmesso il possesso, ed è per tale motivo che, evidentemente, il era stato Pt_1
chiamato a partecipare nel giudizio esitato nella sentenza n. 533/2017 della corte di
C Co appello, di tal che anche per tale via, essendo stata l'azione della . promossa nel 2007, mentre il possesso, per stesse allegazioni dell'ente comunale, trasmesso nel 1989, difetterebbero sempre i venti anni necessari per usucapire.
D- Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore
10 indeterminato della domanda, al di sotto dei medi, avuto riguardo all'oggetto della controversia di non particolare complessità, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore dell'appellata, con attribuzione al loro procuratore, in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
NA, così deciso in data 31 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente
Dott. ssa Assunta d'Amore
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