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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4797/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4797 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 8
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Labate. Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Controparte_1 P.IVA_1
Silvio.
APPELLATO PRINCIPALE E INCIDENTALE
E
n. 933/2013, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Lorenzo Monacchia.
APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), contumace. CP_3 P.IVA_2
CONCLUSIONI
ha così concluso: Parte_1
“- in via preliminare, reiterando in questa sede tutte le richieste istruttorie avanzate nei precedenti scritti difensivi del giudizio di primo grado, riproposte nel proprio atto d'appello, l'ammissione delle stesse e la rimessione della causa sul ruolo per consentire l'espletamento delle prove richieste;
- in via gradata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello anche in via istruttoria da intendersi qui integralmente trascritte;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimb. forf., cna ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
pagina 2 di 8 Il ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta;
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo depositato dalla
[...] essendo lo stesso tardivo e dichiarare già passata in Controparte_4 giudicato la sentenza di primo grado con riferimento ai seguenti capi “dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 12.10.2007 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.3/11; rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e dal nei confronti CP_3 Controparte_4 del CP_1 CP_1
in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare spiegata, rigettare la richiesta di estinzione del giudizio, per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione in atti;
nel merito rigettare sia l'appello incidentale che l'appello principale proposti perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Viterbo.
In subordine, in via condizionata al mancato accoglimento delle domande sopra formulate, “in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva della società oggi Controparte_4
per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta depositata in primo grado di giudizio e quindi nell'atto di riassunzione. Nel merito, dichiarare la nullità e/o la risoluzione del contratto di appalto n.60 del 12.10.2007 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già articolate in primo grado che qui devono intendersi come riportate e trascritte e mai rinunciate.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Il n. 933/2013 ha così concluso: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione respinta ed in accoglimento del presente appello incidentale riformare la sentenza n. 90/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo e per l'effetto preliminarmente e pregiudizialmente accertare e dichiarare d'ufficio ex art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio portante r. g. 15060/2011 già riunito a quello portante r. g. n. 15074/2011;
nel merito, riformare e rigettare l'opposizione (al decreto ingiuntivo n. 3/2011) in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata, con integrale convalida del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della domanda di risoluzione del contratto di appalto o di declaratoria di nullità dello stesso, accertato l'arricchimento senza causa del Controparte_1 condannare quest'ultimo, in persona del Sindaco p. t., al pagamento della somma contabilizzata e liquidata per € 162.024,37 oltre interessi.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il roponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Viterbo, avverso Controparte_1
decreto ingiuntivo emesso in favore della per la somma di € Controparte_5
162.024,37, a titolo di pagamento delle opere di rifacimento della scuola elementare Lo Gatto di
Graffignano. La società ricorrente agiva quale procuratrice della mandataria dell CP_3 [...]
(costituita tra la e la , aggiudicataria del predetto CP_6 CP_3 Controparte_5
appalto n. 60 del 10.12.2007.
Il inoltre proponeva autonomo giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Viterbo, poi CP_1
riunito al primo, nei confronti dell chiedendo dichiararsi la nullità del contratto Controparte_6
d'appalto, o in subordine la risoluzione, a causa del subappalto non autorizzato nei confronti della società oltre alla restituzione delle somme già versate e al risarcimento dei danni subiti. Parte_2
Nel medesimo giudizio citava altresì il Direttore dei Lavori arch. chiedendo Parte_1
accertare l'inadempimento contrattuale dello stesso, dichiarare risolto il contratto con il
[...]
per l'effetto condannare il Direttore dei Lavori a restituire a parte attrice la somma di CP_1
€ 24.036,79, e dichiarare la non debenza delle somme, contabilizzate e non ancora non liquidate allo stesso, a titolo di risarcimento dei danni.
In via subordinata chiedeva, accertata comunque la responsabilità di condannare Pt_1
quest'ultimo a risarcire il danno patito dal quidato in € 30.000,00 o nella Controparte_1
cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia e dichiarare non dovute le somme non ancora saldate a titolo di compensi professionali, contabilizzati e non ancora liquidati alla D.L
Nell'ambito del giudizio riunito si costituivano sia la che la CP_3 Controparte_5
che l'arch. chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domande
[...] Pt_1
riconvenzionali per il pagamento del corrispettivo dell'appalto. L'arch. rappreentando di Pt_1
avere svolto con diligenza sia l'incarico di progettazione che di direzione dei lavori, in via pagina 4 di 8 riconvenzionale chiedeva il pagamento del residuo del compenso pattuito, nella misura di €
19.015,18 oltre contributo previdenziale del 4 ed IVA del 21%.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della e il Controparte_5
processo veniva dapprima interrotto e poi riassunto dal i costituiva quindi Controparte_1
il della società fallita. CP_4
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 90/2019, accertava che, se non integralmente (come affermato dal , almeno una parte consistente dei lavori era stata materialmente effettuata CP_1
dal terzo in base a un rapporto astrattamente riconducibile al subappalto, ma privo di Parte_2
autorizzazione, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 21 della legge 646/1982, quindi nullo ai sensi dell'art. 1418 cc e costituente nel contempo grave inadempimento dell'appaltatore.
Per tali ragioni accoglieva la domanda subordinata di risoluzione del contratto di appalto avanzata dal nei confronti della ma dichiarava inammissibile CP_1 Controparte_5
la domanda di restituzione degli importi già pagati alla predetta società, in quanto dichiarata fallita.
Così come respingeva le domande di pagamento avanzate dall' a titolo di corrispettivo CP_6
dell'appalto e ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con particolare riferimento alla posizione del Direttore dei lavori il Tribunale riteneva che Pt_1
questi non avesse adempiuto all'obbligo di cui all'art. 124, comma 4, lett. a) D.P.R. n. 554/1999 di verificare periodicamente la rispondenza tra i prestatori d'opera presenti in cantiere e le risultanze della documentazione obbligatoria in materia di lavoro dipendente, riteneva quindi fondata l'eccezione di inadempimento svolta dal e respingeva la domanda di pagamento del saldo CP_1
avanzata in via riconvenzionale da così come escludeva la ripetizione delle somme già pagate Pt_1
allo stesso, sia perché le prestazioni rese comprendevano anche la progettazione, sia perché non era provato alcun concreto pregiudizio a carico del committente. CP_1
3. ha proposto appello in via principale. Pt_1
Egli ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che in nessun modo era emersa nel corso del giudizio la prova, anche indiziaria, che, nell'espletamento dell'incarico, avesse tenuto una condotta inadempiente.
L'appellante ha osservato che, anche qualora fosse stata ravvisabile nel distacco degli operai della un'operazione fraudolenta delle aziende coinvolte, diretta appunto a celare un subappalto Pt_2
pagina 5 di 8 non consentito dalle norme, alcuna responsabilità poteva essergli imputata, dato che la situazione di normalità apparente non consentiva di far emergere la realtà dei fatti e denunciarla ai compenti organi.
Ha comunque evidenziato di avere correttamente espletato più mansioni e che la contestazione riguardava soltanto una di esse, ossia l'omessa vigilanza che avrebbe dato luogo al mancato accertamento di un contratto di subappalto vietato dalla legge.
Ha aggiunto che eventuali responsabilità non potevano essere imputate unicamente al D.L. ma erano da condividere con il R.U.P., figura interna all'amministrazione comunale, a cui il Codice degli
Appalti assegna compiti anche in materia di sicurezza e vigilanza.
4. L'appello principale è infondato.
L'inadempimento di al fondamentale compito di vigilanza sulle prestazioni rese Pt_1
dall'appaltatore emerge dalla documentazione con cui la (doc.27 all. fascicolo I grado) ha Pt_2
comprovato i lavori eseguiti dalla stessa nel cantiere, ma senza alcun titolo, e aventi ad oggetto le opere dell'appalto, documentazione fiscale e certificazioni di conformità degli impianti che gli erano stati rilasciati.
A tale situazione l'arch. ha opposto che la aveva solamente comunicato che Pt_1 CP_5
per il cantiere in oggetto si sarebbe avvalsa del provvedimento temporaneo di distacco del personale,
utilizzando così le maestranze in carico della ditta per un periodo compreso tra il Parte_2
7.1.2008 ed il 28.2.2008, anche se i lavori erano proseguiti fino al 2010.
Con missiva del 10.02.2011 (doc.35 all. fascicolo I grado) l'architetto dichiarava di non Pt_1
essere in possesso del giornale dei lavori, mai consegnato da parte della ditta appaltatrice,
riconoscendo una propria mancanza, mentre per quanto concernente le certificazioni di conformità
degli impianti, produceva solo n. 4 certificazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice, dichiarando che tutte le rimanenti certificazioni dei lavori, nonostante insistenti richieste, non erano mai stati fornite dalla ditta appaltatrice.
Se ne ricava che il Direttore dei lavori aveva una serie di elementi per avvedersi della mancata esecuzione di una parte consistente delle opere da parte dell'appaltatore.
5. Nel corso del giudizio si è costituita la curatela del la Controparte_4
CP_ quale ha proposto appello incidentale tardivo, non notificato alla . pagina 6 di 8 Con il primo motivo ha lamentato che erroneamente il Tribunale non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto, non essendo stata provata l'effettiva esecuzione di un subappalto non autorizzato.
6. L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivo, dato che l'interesse a proporlo preesisteva all'appello di essendo sorto immediatamente dalla decisione e l'assetto Pt_1
d'interessi non è stato rimesso in discussione dall'appello principale che non è stato proposto dalla controparte bensì da un soggetto titolare di una rapporto contrattuale distinto rispetto al contratto di appalto (v. Cass. n. 29448/2024).
“In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a
tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in
discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato
acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta
contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte
investita dell'impugnazione principale” (Cass. n. 10477/2024, Rv. 670697 - 01).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Tenuto conto del diverso valore delle impugnazioni, le spese sono poste a carico di nella Pt_1
misura di un quinto e a carico del nella misura di quattro quinti. CP_4
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
pagina 7 di 8 3) Condanna l'appellante principale, nella misura di un quinto, e l'appellante incidentale, nella misura di quattro quinti, al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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