TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 15 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15302/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] l'[...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Fondi, via Ugo C.F._1
Foscolo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Daniela Sfragano, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: […] nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il
pagina 1 provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del
diritto del ricorrente ad ottenere un permesso per protezione
speciale ex art. 19 TUI […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e CPA come per legge';
Per parte resistente:
conclusioni non formulate in atti;
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento n. Cat. A 11/2024 Prot. N. 115/2024 di rifiuto al riconoscimento della protezione speciale'. Premette il ricorrente di essere '…entrato in Italia nell'anno 02/01/2017, dove ha
formalizzato la sua prima richiesta asilo presso la Questura di
Latina, rigettata dalla Commissione Territoriale per richiedenti asilo e
successivamente dal Tribunale, il 30/11/2020; [che] nelle more del
ricorso otteneva il certificato di A2 di conoscenza della lingua
italiana; [che] ha grossi problemi di diabete e ogni giorno prende una
serie di medicine a iniziare dalla colazione per finire con la cena,
come da piano diabetologico che si allega;
[che] questa patologia gli
impedisce di poter lavorare;
[che] ha una sorella che vive in Italia e
che ha ottenuto la cittadinanza italiana , nata a [...]
RA (Pakistan) il 27.01.1980 che vive a Milano'. Lamenta
l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la , e CP_2
prima ancora la Commissione Territoriale, non hanno tenuto in debita considerazione le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il
Paese di origine e la sua raggiunta integrazione sul territorio italiano.
pagina 2 Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la Questura di Controparte_1 CP_2
depositando documentazione.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di , in quanto Controparte_1 CP_2
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento pagina 3 del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale in ragione di una condizione di vulnerabilità da tutelare sulla base degli obblighi di cui al comma sei dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286.
Al riguardo appare anzi tutto necessario premettere che a norma del comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, fra gli altri casi, '…non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 [del medesimo corpo normativo]; nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani'.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che l'interpretazione della citata disposizione, nell'ipotesi specifica del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche nel Paese di origine, debba avvenire secondo una lettura sistematica che tenga conto anche della disposizione di cui all'art. 19 comma 2 lettera d) bis del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286, secondo la quale, nella disciplina vigente ratione
pagina 4 temporis stante la data di proposizione della domanda in sede amministrativa, '…non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] degli stranieri che
versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi
patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza'.
Orbene, ritiene il Tribunale al riguardo che, nell'ipotesi specifica del diritto alla salute, gli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286 debbano condurre a riconoscere la forma di protezione speciale di cui al comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286 laddove il Paese di origine ponga in essere una violazione del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche, grave e sistematica e la patologia di cui il richiedente risulti affetto sia stata clinicamente accertata come permanente,
potendo altrimenti, se ne sussistono i presupposti, venire in rilievo una diversa forma di tutela, ossia quella di cui all'art. 19 comma 2
lettera d) bis del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Più in particolare, al fine di riconoscere all'istante una forma di protezione speciale che si fondi su una condizione di vulnerabilità suscettibile di tutela sulla base degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286 devono sussistere due presupposti: l'uno afferente alla condizione personale del richiedente quale soggetto affetto da pagina 5 patologia cronica e, l'altro, concernente l'assenza nel Paese di origine di un sistema sanitario adeguato ad apprestare le cure necessarie per la determinata patologia sofferta dalla persona,
ovvero l'eventuale impossibilità per l'interessato di accedere alle cure, per via della mancanza di strutture sanitarie nella zona del
Paese in cui egli risiede, o della situazione personale, economica o sociale, dell'istante stesso. La sola presenza di un sistema sanitario inadeguato, a fronte di una patologia non irreversibile, non può
dunque essere ritenuta bastevole a fondare una condizione di vulnerabilità suscettibile di tutela sulla base degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Del resto,
l'ordinamento nazionale, proprio sul presupposto della reversibilità
della patologia, appresta già uno specifico rimedio per tutelare lo straniero affetto da gravi condizioni psicofisiche ma dal carattere transeunte per la cura delle quali il Paese di provenienza non offre mezzi adeguati, ovvero lo strumento del permesso per cure mediche previsto dall'art. 19 comma 2 lettera d) bis del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, preme evidenziare come dalla documentazione prodotta in atti emerga che l'istante è affetto da TE TO, ragione per cui lo stesso è in cura presso il
Presidio Ospedaliero di Gaeta (LT) – Struttura complessa di
Diabetologia.
Poiché la predetta patologia è cronica, come espressamente attestato anche dal certificato rilasciato dall'INMP – Istituto
pagina 6 Nazionale salute, Migranti e Povertà –, la tutela astrattamente applicabile al caso di specie attiene al riconoscimento della protezione speciale di cui al comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286. Si rende, dunque, necessario appurare se il
Paese di origine del ricorrente pone in essere una violazione del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche,
grave e sistematica con riferimento alla sopra menzionata patologia.
Orbene, quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio in merito alla condizione ed al trattamento del diabete in Pakistan, ovvero che
'…secondo i dati del TEs Data Portal e del T1D Index, in
Pakistan ci sono 32.964.500 persone affette da diabete […] di questo totale, 19.851 persone sono affette da diabete di tipo 1 […] in
Pakistan, la mancanza di accesso agli strumenti di monitoraggio del
glucosio e ad altre tecnologie sottrae chi ne è affetto 46 anni di vita sana', trova riscontro nelle autorevoli fonti consultate. Da quest'ultime emerge infatti che, benché in Pakistan esista il sistema sanitario pubblico, oltre a quello privato, sia stato introdotto un
'programma della tessera sanitaria nazionale' per l'accesso a servizi sanitari gratuiti, tra i quali configura anche la cura del diabete,
presso gli ospedali convenzionati e siano previste altre forme di assistenza previdenziale di tipo assicurativo, il 42% del Paese non ha accesso alla copertura sanitaria, mentre una percentuale ancora più alta, oltre il 50%, non ha accesso ai servizi sanitari di base. In
particolare, le fonti evidenziano che la spesa sanitaria pubblica per l'anno 2024 ammonta all'1% del PIL del Paese e che il sistema pagina 7 sanitario è caratterizzato da finanziamenti insufficienti, una distribuzione non uniforme degli operatori sanitari, nonché una carenza di personale, a fronte dell'opposta crescita demografica.
L'elevata inflazione, che ha reso più costosa l'importazione di medicinali e dei loro principi attivi, e gli aumenti dei prezzi approvati dal Governo per i farmaci (essenziali e non) hanno, inoltre, condotto ad una carenza di farmaci, al punto che gli ospedali non hanno accesso a circa 100 farmaci salvavita. La situazione sopra rappresentata risulta ancora più critica per quanti, a causa dell'indigenza, non possono rivolgersi a strutture private, in numero peraltro crescente per via dell'aumento della disoccupazione e dell'inflazione.
A fronte di un sistema sanitario caratterizzato da forti criticità, le fonti evidenziano che il Pakistan è il terzo Paese al Mondo per popolazione affetta da diabete, dopo Cina e India. Il dato è in incremento, infatti le indagini condotte tra il 2013 ed il 2014 lo collocavano al sesto posto. In un rapporto del 2021 si dà atto che circa il 26% della popolazione adulta in Pakistan è malata di diabete,
dato destinato a crescere, basti pensare che tra il 2009 ed il 2019 la mortalità e le disabilità dovute al diabete sono aumentate dell'87%.
Le fonti consultate evidenziano come le cause di una tale evoluzione della patologia sono da ricercare in una governance alimentare fallimentare, nel mancato adattamento ai nuovi stili di vita urbani e nella scarsa disponibilità dei trattamenti per lo screening e per la cura di questa patologia, principalmente negli ospedali pubblici,
pagina 8 contrassegnati dalla mancanza di operatori sanitari e di farmaci, ma talvolta anche in quelli privati, i quali, pur avendo maggiore capacità
di offerta di prestazioni sanitarie e cure farmacologiche, risultano difficilmente accessibili a causa dei costi elevati, non supportabili dalla maggior parte della popolazione del Pakistan, situazione che nel 2021 ha condotto al decesso di ben 400.000 Pakistani, dato ritenuto destinato ad aumentare (cfr. : Controparte_3
World Report 2025 - Pakistan, 16 gennaio 2025,
https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html; EUAA CP_4
Agency for Asylum, Pakistan - Country Focus, dicembre 2024,
[...]
p. 145-146,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Re
port_Pakistan_Country_Focus.pdf; UK Office, Country Policy CP_5
and Information: healthcare and medical treatment, Pakistan, luglio
2024, https://www.gov.uk/government/publications/pakistan-country-
policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-
healthcare-and-medical-treatment-pakistan-july-2024-accessible;
HRW – Human Rights Watch, In Sickness and in Debt: The Right to
Health, aprile 2024, https://www.hrw.org/news/2024/04/22/sickness- and-debt-right-health; Health Policy Watch – Independent Global
Health Reporting, Pakistan Has the World's Highest TEs
Prevalence – and Lacks Focus on Prevention, 14 novembre 2024,
Pakistan Has The World's Highest TEs Prevalence - And Lacks
Focus On Prevention - Health Policy Watch;
The Telegraph, Why
diabetes is becoming a death sentence in Pakistan, 29 marzo 2023,
pagina 9 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/why-
diabetes-is-becoming-a-death-sentence-in-pakistan/; NIH – National
Library of Medicine, The increasing rate of diabetes in Pakistan: A
silent killer, 3 giugno 2022,
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9289249/; UK Home
Office, Country Policy and Information Note Pakistan: Medical and healthcare provisions, settembre 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2038713/Pakistan_Medical_and_H
ealthcare_issues_-_CPIN.pdf).
Alla luce di quanto emerge dalle fonti consultate deve dunque ritenersi che in Pakistan il diritto di accesso alle cure mediche, con riferimento quanto meno alla patologia del diabete, non sia garantito.
In assenza di specifiche contestazioni volte a controdedurre quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla situazione del Paese di origine con riferimento alla patologia in oggetto e tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve,
pertanto, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo pagina 10 la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato il tenore della difesa formulata dall'Amministrazione
convenuta e che la decisione si è fondata su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso Parte_1
di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
il
Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 11 pagina 12
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 15 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15302/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] l'[...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Fondi, via Ugo C.F._1
Foscolo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Daniela Sfragano, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: […] nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il
pagina 1 provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del
diritto del ricorrente ad ottenere un permesso per protezione
speciale ex art. 19 TUI […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e CPA come per legge';
Per parte resistente:
conclusioni non formulate in atti;
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento n. Cat. A 11/2024 Prot. N. 115/2024 di rifiuto al riconoscimento della protezione speciale'. Premette il ricorrente di essere '…entrato in Italia nell'anno 02/01/2017, dove ha
formalizzato la sua prima richiesta asilo presso la Questura di
Latina, rigettata dalla Commissione Territoriale per richiedenti asilo e
successivamente dal Tribunale, il 30/11/2020; [che] nelle more del
ricorso otteneva il certificato di A2 di conoscenza della lingua
italiana; [che] ha grossi problemi di diabete e ogni giorno prende una
serie di medicine a iniziare dalla colazione per finire con la cena,
come da piano diabetologico che si allega;
[che] questa patologia gli
impedisce di poter lavorare;
[che] ha una sorella che vive in Italia e
che ha ottenuto la cittadinanza italiana , nata a [...]
RA (Pakistan) il 27.01.1980 che vive a Milano'. Lamenta
l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la , e CP_2
prima ancora la Commissione Territoriale, non hanno tenuto in debita considerazione le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il
Paese di origine e la sua raggiunta integrazione sul territorio italiano.
pagina 2 Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si sono costituiti il e la Questura di Controparte_1 CP_2
depositando documentazione.
***
In via preliminare, deve osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di , in quanto Controparte_1 CP_2
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento pagina 3 del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale in ragione di una condizione di vulnerabilità da tutelare sulla base degli obblighi di cui al comma sei dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286.
Al riguardo appare anzi tutto necessario premettere che a norma del comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, fra gli altri casi, '…non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 [del medesimo corpo normativo]; nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani'.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che l'interpretazione della citata disposizione, nell'ipotesi specifica del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche nel Paese di origine, debba avvenire secondo una lettura sistematica che tenga conto anche della disposizione di cui all'art. 19 comma 2 lettera d) bis del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286, secondo la quale, nella disciplina vigente ratione
pagina 4 temporis stante la data di proposizione della domanda in sede amministrativa, '…non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] degli stranieri che
versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi
patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza'.
Orbene, ritiene il Tribunale al riguardo che, nell'ipotesi specifica del diritto alla salute, gli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286 debbano condurre a riconoscere la forma di protezione speciale di cui al comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286 laddove il Paese di origine ponga in essere una violazione del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche, grave e sistematica e la patologia di cui il richiedente risulti affetto sia stata clinicamente accertata come permanente,
potendo altrimenti, se ne sussistono i presupposti, venire in rilievo una diversa forma di tutela, ossia quella di cui all'art. 19 comma 2
lettera d) bis del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Più in particolare, al fine di riconoscere all'istante una forma di protezione speciale che si fondi su una condizione di vulnerabilità suscettibile di tutela sulla base degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286 devono sussistere due presupposti: l'uno afferente alla condizione personale del richiedente quale soggetto affetto da pagina 5 patologia cronica e, l'altro, concernente l'assenza nel Paese di origine di un sistema sanitario adeguato ad apprestare le cure necessarie per la determinata patologia sofferta dalla persona,
ovvero l'eventuale impossibilità per l'interessato di accedere alle cure, per via della mancanza di strutture sanitarie nella zona del
Paese in cui egli risiede, o della situazione personale, economica o sociale, dell'istante stesso. La sola presenza di un sistema sanitario inadeguato, a fronte di una patologia non irreversibile, non può
dunque essere ritenuta bastevole a fondare una condizione di vulnerabilità suscettibile di tutela sulla base degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Del resto,
l'ordinamento nazionale, proprio sul presupposto della reversibilità
della patologia, appresta già uno specifico rimedio per tutelare lo straniero affetto da gravi condizioni psicofisiche ma dal carattere transeunte per la cura delle quali il Paese di provenienza non offre mezzi adeguati, ovvero lo strumento del permesso per cure mediche previsto dall'art. 19 comma 2 lettera d) bis del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, preme evidenziare come dalla documentazione prodotta in atti emerga che l'istante è affetto da TE TO, ragione per cui lo stesso è in cura presso il
Presidio Ospedaliero di Gaeta (LT) – Struttura complessa di
Diabetologia.
Poiché la predetta patologia è cronica, come espressamente attestato anche dal certificato rilasciato dall'INMP – Istituto
pagina 6 Nazionale salute, Migranti e Povertà –, la tutela astrattamente applicabile al caso di specie attiene al riconoscimento della protezione speciale di cui al comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286. Si rende, dunque, necessario appurare se il
Paese di origine del ricorrente pone in essere una violazione del diritto alla salute, sub specie di diritto di accesso alle cure mediche,
grave e sistematica con riferimento alla sopra menzionata patologia.
Orbene, quanto allegato nell'atto introduttivo del giudizio in merito alla condizione ed al trattamento del diabete in Pakistan, ovvero che
'…secondo i dati del TEs Data Portal e del T1D Index, in
Pakistan ci sono 32.964.500 persone affette da diabete […] di questo totale, 19.851 persone sono affette da diabete di tipo 1 […] in
Pakistan, la mancanza di accesso agli strumenti di monitoraggio del
glucosio e ad altre tecnologie sottrae chi ne è affetto 46 anni di vita sana', trova riscontro nelle autorevoli fonti consultate. Da quest'ultime emerge infatti che, benché in Pakistan esista il sistema sanitario pubblico, oltre a quello privato, sia stato introdotto un
'programma della tessera sanitaria nazionale' per l'accesso a servizi sanitari gratuiti, tra i quali configura anche la cura del diabete,
presso gli ospedali convenzionati e siano previste altre forme di assistenza previdenziale di tipo assicurativo, il 42% del Paese non ha accesso alla copertura sanitaria, mentre una percentuale ancora più alta, oltre il 50%, non ha accesso ai servizi sanitari di base. In
particolare, le fonti evidenziano che la spesa sanitaria pubblica per l'anno 2024 ammonta all'1% del PIL del Paese e che il sistema pagina 7 sanitario è caratterizzato da finanziamenti insufficienti, una distribuzione non uniforme degli operatori sanitari, nonché una carenza di personale, a fronte dell'opposta crescita demografica.
L'elevata inflazione, che ha reso più costosa l'importazione di medicinali e dei loro principi attivi, e gli aumenti dei prezzi approvati dal Governo per i farmaci (essenziali e non) hanno, inoltre, condotto ad una carenza di farmaci, al punto che gli ospedali non hanno accesso a circa 100 farmaci salvavita. La situazione sopra rappresentata risulta ancora più critica per quanti, a causa dell'indigenza, non possono rivolgersi a strutture private, in numero peraltro crescente per via dell'aumento della disoccupazione e dell'inflazione.
A fronte di un sistema sanitario caratterizzato da forti criticità, le fonti evidenziano che il Pakistan è il terzo Paese al Mondo per popolazione affetta da diabete, dopo Cina e India. Il dato è in incremento, infatti le indagini condotte tra il 2013 ed il 2014 lo collocavano al sesto posto. In un rapporto del 2021 si dà atto che circa il 26% della popolazione adulta in Pakistan è malata di diabete,
dato destinato a crescere, basti pensare che tra il 2009 ed il 2019 la mortalità e le disabilità dovute al diabete sono aumentate dell'87%.
Le fonti consultate evidenziano come le cause di una tale evoluzione della patologia sono da ricercare in una governance alimentare fallimentare, nel mancato adattamento ai nuovi stili di vita urbani e nella scarsa disponibilità dei trattamenti per lo screening e per la cura di questa patologia, principalmente negli ospedali pubblici,
pagina 8 contrassegnati dalla mancanza di operatori sanitari e di farmaci, ma talvolta anche in quelli privati, i quali, pur avendo maggiore capacità
di offerta di prestazioni sanitarie e cure farmacologiche, risultano difficilmente accessibili a causa dei costi elevati, non supportabili dalla maggior parte della popolazione del Pakistan, situazione che nel 2021 ha condotto al decesso di ben 400.000 Pakistani, dato ritenuto destinato ad aumentare (cfr. : Controparte_3
World Report 2025 - Pakistan, 16 gennaio 2025,
https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html; EUAA CP_4
Agency for Asylum, Pakistan - Country Focus, dicembre 2024,
[...]
p. 145-146,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2119206/2024_12_EUAA_COI_Re
port_Pakistan_Country_Focus.pdf; UK Office, Country Policy CP_5
and Information: healthcare and medical treatment, Pakistan, luglio
2024, https://www.gov.uk/government/publications/pakistan-country-
policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-
healthcare-and-medical-treatment-pakistan-july-2024-accessible;
HRW – Human Rights Watch, In Sickness and in Debt: The Right to
Health, aprile 2024, https://www.hrw.org/news/2024/04/22/sickness- and-debt-right-health; Health Policy Watch – Independent Global
Health Reporting, Pakistan Has the World's Highest TEs
Prevalence – and Lacks Focus on Prevention, 14 novembre 2024,
Pakistan Has The World's Highest TEs Prevalence - And Lacks
Focus On Prevention - Health Policy Watch;
The Telegraph, Why
diabetes is becoming a death sentence in Pakistan, 29 marzo 2023,
pagina 9 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/why-
diabetes-is-becoming-a-death-sentence-in-pakistan/; NIH – National
Library of Medicine, The increasing rate of diabetes in Pakistan: A
silent killer, 3 giugno 2022,
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9289249/; UK Home
Office, Country Policy and Information Note Pakistan: Medical and healthcare provisions, settembre 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2038713/Pakistan_Medical_and_H
ealthcare_issues_-_CPIN.pdf).
Alla luce di quanto emerge dalle fonti consultate deve dunque ritenersi che in Pakistan il diritto di accesso alle cure mediche, con riferimento quanto meno alla patologia del diabete, non sia garantito.
In assenza di specifiche contestazioni volte a controdedurre quanto allegato da parte ricorrente in ordine alla situazione del Paese di origine con riferimento alla patologia in oggetto e tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve,
pertanto, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo pagina 10 la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato il tenore della difesa formulata dall'Amministrazione
convenuta e che la decisione si è fondata su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso Parte_1
di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
il
Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 11 pagina 12