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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. SARA POZZETTI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BUMMA Parte_1 C.F._1
MADDALENA del foro di Torino in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AUDISIO CP_1 C.F._2
STEFANIA del foro di Asti in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da accordo, di cui le parti hanno dato atto all'udienza del 27 maggio 2025, nei seguenti termini:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre, il padre potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti: la minore starà con il padre il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina all'entrata a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'entrata a scuola;
i restanti giorni la minore starà con la madre durante le vacanze di Natale starà ad anni alterni alla Vigilia con la mamma che la Per_1 riaccompagnerà entro le ore 11 del giorno successivo a casa del padre, dove trascorrerà la giornata del Natale. Il genitore che tiene la figlia la Vigilia di Natale la terrà dal 26dicembre al 1 gennaio,
l'altro genitore dal 1 gennaio pomeriggio sino al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. L'anno successivo sarà a periodi invertiti;
pagina 1 di 3 Durante le vacanze di UA , la minore passerà la UA con un genitore e la PA con
l'altro, ad anni alterni, osservandosi il regime ordinario per gli altri giorni di vacanza;
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane consecutive con la minore nel mese di agosto: un genitore la prima quindicina di agosto, e l'altro genitore la seconda quindicina, ad anni alterni.
Inoltre ciascun genitore potrà trascorrere una intera settimana con la minore negli altri mesi di vacanza scolastica estiva, su accordo delle parti, e nei restanti mesi varrà il regime ordinario;
Le ulteriori vacanze scolastiche saranno alternate tra i genitori. In difetto di accordo verrà osservato il regime ordinario.
Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni salva la possibilità di trascorrerlo tutti insieme con la minore. il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma mensile di euro 200 entro l'8 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla signora somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT,
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1 le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti, secondo il protocollo in vigore presso questo
Tribunale, con la precisazione che verranno altresì suddivise le spese di abbigliamento, la spesa mensa, tutte le attività extrascolastiche sportive e ricreative concordate, i costi dell'”estate ragazzi” o altri centri estivi durante le vacanze, nonché le spese concordate in relazione alla baby sitter
a spese compensate”
Per il P.M.
Nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in CARMAGNOLA il 14/05/2016 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: , nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.4.22, omologata dal Tribunale di Asti in data 19.4.22.
Con ricorso depositato il 27.6.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi in merito all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della figlia
. Per_1
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma instando per una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e per la previsione del mantenimento diretto della stessa da parte di ciascun genitore, senza previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico.
Alla prima udienza il giudice designato, sentite le parti personalmente, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse degli stessi e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
si comunichi alle parti ed al PM
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. SARA POZZETTI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BUMMA Parte_1 C.F._1
MADDALENA del foro di Torino in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AUDISIO CP_1 C.F._2
STEFANIA del foro di Asti in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da accordo, di cui le parti hanno dato atto all'udienza del 27 maggio 2025, nei seguenti termini:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso la madre, il padre potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti: la minore starà con il padre il mercoledì e il giovedì, dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina all'entrata a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'entrata a scuola;
i restanti giorni la minore starà con la madre durante le vacanze di Natale starà ad anni alterni alla Vigilia con la mamma che la Per_1 riaccompagnerà entro le ore 11 del giorno successivo a casa del padre, dove trascorrerà la giornata del Natale. Il genitore che tiene la figlia la Vigilia di Natale la terrà dal 26dicembre al 1 gennaio,
l'altro genitore dal 1 gennaio pomeriggio sino al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. L'anno successivo sarà a periodi invertiti;
pagina 1 di 3 Durante le vacanze di UA , la minore passerà la UA con un genitore e la PA con
l'altro, ad anni alterni, osservandosi il regime ordinario per gli altri giorni di vacanza;
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane consecutive con la minore nel mese di agosto: un genitore la prima quindicina di agosto, e l'altro genitore la seconda quindicina, ad anni alterni.
Inoltre ciascun genitore potrà trascorrere una intera settimana con la minore negli altri mesi di vacanza scolastica estiva, su accordo delle parti, e nei restanti mesi varrà il regime ordinario;
Le ulteriori vacanze scolastiche saranno alternate tra i genitori. In difetto di accordo verrà osservato il regime ordinario.
Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso con ciascun genitore ad anni alterni salva la possibilità di trascorrerlo tutti insieme con la minore. il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma mensile di euro 200 entro l'8 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla signora somma da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT,
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1 le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti, secondo il protocollo in vigore presso questo
Tribunale, con la precisazione che verranno altresì suddivise le spese di abbigliamento, la spesa mensa, tutte le attività extrascolastiche sportive e ricreative concordate, i costi dell'”estate ragazzi” o altri centri estivi durante le vacanze, nonché le spese concordate in relazione alla baby sitter
a spese compensate”
Per il P.M.
Nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in CARMAGNOLA il 14/05/2016 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: , nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.4.22, omologata dal Tribunale di Asti in data 19.4.22.
Con ricorso depositato il 27.6.24 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre disporsi in merito all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della figlia
. Per_1
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma instando per una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e per la previsione del mantenimento diretto della stessa da parte di ciascun genitore, senza previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico.
Alla prima udienza il giudice designato, sentite le parti personalmente, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo e le parti si accordavano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni previste per l'affidamento, collocazione e visita del figlio minore nonché per il mantenimento sono conformi all'interesse degli stessi e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
si comunichi alle parti ed al PM
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 3 di 3