Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1289/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LINGUANTI Parte_1 C.F._1
ISABELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria n.297762023000000005000 emesso dalla
[...]
sede di Ragusa notificato in data 17.3.2023 per la somma di € 36.600,32. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione, accogliendo l'eccezione delle convenute.
Parte ricorrente deduce che la somma pretesa discende da diverse cartelle relative tutte a carichi CP_2 mai notificate e relative a sanzioni per prelievi e sovraproduzione quote latte che qui si impugnano e precisamente: - 1. cartella n. 2972020718000340000 asseritamente notificata in data 30.04.2018 per un importo complessivo al netto delle sanzioni di € 16.325,61; - 2. cartella n. 2972021000080006827000 asseritamente notificata in data 12 settembre 2022 per un importo complessivo al netto delle sanzioni di € 25318,06.
L'art. 133, comma 1, lett. t) cpa, nell'elencare le materie che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA, ricomprende, tra le altre, “le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare pagina 1 di 2
Vds Cass. sez. un., ord., 12.11.2021, n. 33850 che, nel ribadire l'orientamento già espresso da Cass. Sez. un., ord. 5.12.2018, n. 30370, hanno ritenuto che “in considerazione del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, riconducibile anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetta a quest'ultimo, in tal senso dovendosi interpretare l'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. t, la giurisdizione in ordine all'opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comportante, quale sostanziale opposizione all'esecuzione, contestazione del quantum debeatur accertato dalla Autorità amministrativa nell'esercizio del suo pubblico potere, in quanto l'intera controversia confluisce appunto nella giurisdizione amministrativa pur se caratterizzata da un intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo”.
In materia di quote latte, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a . le controversie aventi ad oggetto, oltre al prelievo supplementare, anche l'impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare (Consiglio di Stato , sez. V ,
19/04/2019 , n. 2552).
A non diversa conclusione deve pervenirsi per l'atto qui impugnato, non facente parte della procedura esecutiva, e come tale, quindi, ai fini della giurisdizione segue la natura del credito cui afferisce.
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo (del diritto ad iscrivere ipoteca), svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass 25745/2015). L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. SSUU 19667/2014).
Va peraltro ad abundantiam rilevato che l'opponente si duole di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sopra indicate, ma l'assunto è smentito dalla produzione documentale versata in atti da che attesta l'avvenuta notifica della cartella …6827 in data 19.1.2023 a mani di CP_3 Parte_1 e della cartella …800034…(che in realtà è la cartella …8786, erroneamente indicata nel preavviso impugnato, ma gli importi iscritti a ruolo, indicati nella cartella …0008786, coincidono del tutto con quelli indicati nel preavviso impugnato), notificata il 19.5.2018, che risulta peraltro impugnata vittoriosamente davanti al TAR Sicilia – sezione staccata di Catania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale delle Agenzie convenute, spese che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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