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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
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14 aprile 1988
14 aprile 1988
Art. 1.
Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".
Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanita' quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".
Commentari • 7
- 1. Le RegioniRedazione · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2002 · 4.7437687
[…] A tal riguardo, anche la Corte Costituzionale, con decisione n° 396 del 7 aprile 1988, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n° 6972 “nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali e infraregionali possano continuare a esistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato”, ha tuttavia consentito la sopravvivenza delle IPAB regionali ed infraregionali non soppresse dal DPR 616/77; le quali assumono (con gli opportuni requisiti improntati a criteri organizzativi su base privatistica) personalità giuridica di diritto privato. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 141
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 3035Provvedimento: […] a) anche dopo la sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge n.6972 del 1890, nella parte in cui prevede come necessaria la natura pubblica delle istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), non può dubitarsi della natura pubblica dell'ente di cui l'imputata era dipendente, perché la Casa di riposo di Castions di Zoppola non si attivò per il riconoscimento della sua natura privata, […] Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.476 c.p. e dell'art. 1 legge n. 6972 del 1890 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'erroneità della qualificazione pubblica attribuita alla Casa di riposo, […]Leggi di più...
- sussistenza·
- questione rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione·
- criteri indicati nel d.p.c.m.16 febbraio 1990·
- natura pubblica o privata di un ente di assistenza e beneficenza·
- falsità nella delibera di inquadramento definitivo di dipendenti di una casa di riposo·
- cognizione incidentale del giudice penale·
- fattispecie di falso in atto pubblico contestato al segretario di una casa di riposo·
- qualifica di ente pubblico dell' istituzione di assistenza e beneficenza·
- decisione·
- criteri indicati nel d.p.c.m. 16 febbraio 1990·
- accertamento·
- reati contro la fede pubblica·
- delitti·
- falsità in atti·
- enti pubblici