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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6470 /2024 R.G.
da
, C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
EL KA e l'avv. RIGHETTI ANASTASIA ricorrente contro
C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
AN CO e l'avv. RUFFO ELENA;
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ In via principale: 2
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1°
dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1) Conferma l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e tempi di permanenza con il padre da concordare tra quest'ultimo ed i ragazzi, dandone comunicazione alla madre;
2) Conferma l'assegnazione della casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig. , affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
3) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di giugno 2025 contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di € 800 (€ 400 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
Da aprile 2026 l'assegno di mantenimento per i ragazzi diventerà
di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno) con rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 5 del mese.
4) L'assegno unico universale, anche per gli arretrati ancora riscuotibili, sarà percepito integralmente dalla madre.”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
2 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 10/7/2019).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative ai figli minorenne ora diciassettenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod.
civ. e adeguate in relazione all'età dei figli e alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN PIETRO IN CARIANO da e Parte_1
in data 30/04/2005, trascritto nel Registro Controparte_1
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degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN PIETRO IN CARIANO
al n. 6 parte II serie A anno 2005 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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