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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 561/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20/04/2020, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di Parte_1 inabilità con decorrenza dalla data della domanda (22.12.2014), o da una data diversa eventualmente stabilita all'esito del giudizio”; 2) “Per l'effetto, condannare l' a pagare a favore del ricorrente al CP_1 Parte_1 pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario di inabilità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data riconosciuta dal Giudice”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, concludendo per il rigetto la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ebbene, l' si difende solo in merito alla decadenza dei termini CP_1
d'impugnativa del provvedimento di non accoglimento della domanda, ovvero l'originario provvedimento del 18/06/2017, a seguito di vista medica collegiale del 10/03/2016, che rigettava la domanda, nonostante la sussistenza dei requisiti sanitari, per mancato raggiungimento dei requisiti contributivi.
Il ricorrente prende atto di tanto e provvedeva, nel 2019, ad integrare la propria posizione contributiva, richiedendo liquidazione della pensione con istanza del gennaio 2019.
A ben vedere, l' non coglie nel segno allorquando fa decorrere il termine CP_1 decadenziale dal primo provvedimento di reiezione del 18/06/2017. Tale provvedimento non viene contestato od impugnato in questa sede, tanto che parte ricorrente ne prese atto ed operò, anche se non immediatamente, integrazione dei contributi versati. Con nuova istanza del 2019 il ricorrente richiedeva, pertanto, liquidazione a seguito dell'intervenuto raggiungimento dei requisiti contributivi.
2.2 Parte ricorrente deposita infatti estratti e conteggi contributivi, con le ricevute di pagamento dei contributi pagati nel 2019, attestanti il raggiungimento successivo del requisito. Nulla oppone o argomenta l' nel merito. L'istanza CP_1 del 2019 non è pertanto opposizione all'originario provvedimento di rigetto, così come l'odierno ricorso non ha ad oggetto la reiezione del 2017 ma bensì quella comunicata nel 2019.
2.3 La domanda merita pertanto accoglimento, con la precisazione che il requisito contributivo è stato perfezionato in data successiva alla domanda, e pertanto il riconoscimento del beneficio potrà avvenire solo allorquando entrambi i requisiti contributivi e sanitari sono raggiunti contemporaneamente, ovvero nel gennaio 2019.
2.4 Le spese vengono compensate nella misura della metà, stante la natura del contenzioso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si trova nelle condizioni sanitarie e contributive proprie Parte_1 del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal
GENNAIO 2019, dichiarando per l'effetto il diritto dello stesso alla provvidenza da tale data;
2) compensa le spese processuali per la metà, ponendo la restante metà a carico di parte soccombente , liquidando per spese legali la somma di Euro CP_1
1.200,00 oltre IVA, CA e 15% forf., con distrazione a favore del difensore Avv.
Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 561/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20/04/2020, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di Parte_1 inabilità con decorrenza dalla data della domanda (22.12.2014), o da una data diversa eventualmente stabilita all'esito del giudizio”; 2) “Per l'effetto, condannare l' a pagare a favore del ricorrente al CP_1 Parte_1 pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario di inabilità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data riconosciuta dal Giudice”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, concludendo per il rigetto la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Ebbene, l' si difende solo in merito alla decadenza dei termini CP_1
d'impugnativa del provvedimento di non accoglimento della domanda, ovvero l'originario provvedimento del 18/06/2017, a seguito di vista medica collegiale del 10/03/2016, che rigettava la domanda, nonostante la sussistenza dei requisiti sanitari, per mancato raggiungimento dei requisiti contributivi.
Il ricorrente prende atto di tanto e provvedeva, nel 2019, ad integrare la propria posizione contributiva, richiedendo liquidazione della pensione con istanza del gennaio 2019.
A ben vedere, l' non coglie nel segno allorquando fa decorrere il termine CP_1 decadenziale dal primo provvedimento di reiezione del 18/06/2017. Tale provvedimento non viene contestato od impugnato in questa sede, tanto che parte ricorrente ne prese atto ed operò, anche se non immediatamente, integrazione dei contributi versati. Con nuova istanza del 2019 il ricorrente richiedeva, pertanto, liquidazione a seguito dell'intervenuto raggiungimento dei requisiti contributivi.
2.2 Parte ricorrente deposita infatti estratti e conteggi contributivi, con le ricevute di pagamento dei contributi pagati nel 2019, attestanti il raggiungimento successivo del requisito. Nulla oppone o argomenta l' nel merito. L'istanza CP_1 del 2019 non è pertanto opposizione all'originario provvedimento di rigetto, così come l'odierno ricorso non ha ad oggetto la reiezione del 2017 ma bensì quella comunicata nel 2019.
2.3 La domanda merita pertanto accoglimento, con la precisazione che il requisito contributivo è stato perfezionato in data successiva alla domanda, e pertanto il riconoscimento del beneficio potrà avvenire solo allorquando entrambi i requisiti contributivi e sanitari sono raggiunti contemporaneamente, ovvero nel gennaio 2019.
2.4 Le spese vengono compensate nella misura della metà, stante la natura del contenzioso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si trova nelle condizioni sanitarie e contributive proprie Parte_1 del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal
GENNAIO 2019, dichiarando per l'effetto il diritto dello stesso alla provvidenza da tale data;
2) compensa le spese processuali per la metà, ponendo la restante metà a carico di parte soccombente , liquidando per spese legali la somma di Euro CP_1
1.200,00 oltre IVA, CA e 15% forf., con distrazione a favore del difensore Avv.
Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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