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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12867/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANCELLI ALESSANDRA e dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. CANCELLI ALESSANDRA in Milano Piazza Quattro Novembre n. 6
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
ha evocato in giudizio il datore di lavoro
[...] Controparte_1 chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.036,79 o di quella maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e
150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistario.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23.9.2023 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato con continuità dal 3 febbraio 2023 al 2 agosto 2023 alle dipendenze di
[...]
, presso l'abitazione del nucleo familiare di costui, sita in Milano alla via Lorenzo CP_1
Mascheroni n. 5, in qualità di collaboratrice domestica,
- di aver svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali, utilizzando strumenti di lavoro messi a disposizione dal convenuto e in luoghi di pertinenza del convenuto: addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di collaboratore generico polifunzionale («tuttofare»), provvedendo promiscuamente a: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i vetri;
lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
pagina 2 di 5 - che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B» (doc. 02);
- che era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: il lunedì dalle ore
8,30 alle ore 11,30, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, pari a 11 ore settimanali;
- che percepiva una retribuzione oraria di euro 11,00; - che non ha goduto di ferie;
che le ferie non godute non sono state retribuite;
che la ricorrente, non convivente, nelle festività infrasettimanali, in cui non ha prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna, mentre la contrattazione collettiva (attualmente, L'art. 16, comma 2) dispone che, per il rapporto ad ore, le festività non lavorate vanno comunque retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale;
che non ha percepito la tredicesima mensilità.
La lavoratrice ha lamentato di essere stata licenziata senza preavviso e di non aver percepito il trattamento di fine rapporto;
La ricorrente ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo lordo complessivo di euro 1.036,79 di cui per INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 11,00 x 11h
x 4,33 : 30 x 8 gg € 139,71; per INDENNITÀ FERIE NON GODUTE 11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 13 gg
€ 261,96; per TREDICESIMA MENSILITÀ 11,00 x 11h x 4,33 : 12 x 6 mesi € 261,96 e per
FESTIVITÀ NAZIONALI 11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 6 gg € 120,90, come da conteggi indicati in ricorso.
*
La ricorrente ha agito per sentire condannare il convenuto al versamento in suo favore delle differenze retributive per i titoli di cui al ricorso non pagate nel corso del rapporto di lavoro, tra cui anche spettanze di fine rapporto e del TFR maturato.
pagina 3 di 5 Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente e parziale soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (estratto sito INPS sulla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 1.3.2023 al 31.8.2023; CCNL e conteggi).
Alla ricorrente, rilevato che è provato documentalmente che il rapporto è iniziato il 1.3.2023 ed cessato il 31.8.2023 spetterà l' indennità sostituiva del preavviso (11,00 x 11h x 4,33 : 30 x 8 gg) per euro
139,71 tenuto conto, come confermato dalla teste, che il rapporto è cessato per l'omesso pagamento delle retribuzioni da parte del convenuto e, giusto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
l'indennità ferie non godute (11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 13 gg) per € 261,96; la tredicesima mensilità
(11,00 x 11h x 4,33 : 12 x 6 mesi) per euro € 261,96 nonché il trattamento di fine rapporto 2023 (=
3.405,54 : 13,5) per € 252,26, il tutto per il complessivo importo lordo di euro 916,19. pagina 4 di 5 Nulla spetta per festività nazionali solo genericamente richieste.
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi hanno provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 916,19secondo i conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 lorda di euro 916,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 processuali che determina in euro 650,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE antistatario.
Così deciso in Milano, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12867/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANCELLI ALESSANDRA e dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. CANCELLI ALESSANDRA in Milano Piazza Quattro Novembre n. 6
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
ha evocato in giudizio il datore di lavoro
[...] Controparte_1 chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.036,79 o di quella maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e
150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistario.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23.9.2023 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato con continuità dal 3 febbraio 2023 al 2 agosto 2023 alle dipendenze di
[...]
, presso l'abitazione del nucleo familiare di costui, sita in Milano alla via Lorenzo CP_1
Mascheroni n. 5, in qualità di collaboratrice domestica,
- di aver svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali, utilizzando strumenti di lavoro messi a disposizione dal convenuto e in luoghi di pertinenza del convenuto: addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di collaboratore generico polifunzionale («tuttofare»), provvedendo promiscuamente a: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i vetri;
lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
pagina 2 di 5 - che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B» (doc. 02);
- che era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: il lunedì dalle ore
8,30 alle ore 11,30, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, pari a 11 ore settimanali;
- che percepiva una retribuzione oraria di euro 11,00; - che non ha goduto di ferie;
che le ferie non godute non sono state retribuite;
che la ricorrente, non convivente, nelle festività infrasettimanali, in cui non ha prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna, mentre la contrattazione collettiva (attualmente, L'art. 16, comma 2) dispone che, per il rapporto ad ore, le festività non lavorate vanno comunque retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale;
che non ha percepito la tredicesima mensilità.
La lavoratrice ha lamentato di essere stata licenziata senza preavviso e di non aver percepito il trattamento di fine rapporto;
La ricorrente ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo lordo complessivo di euro 1.036,79 di cui per INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 11,00 x 11h
x 4,33 : 30 x 8 gg € 139,71; per INDENNITÀ FERIE NON GODUTE 11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 13 gg
€ 261,96; per TREDICESIMA MENSILITÀ 11,00 x 11h x 4,33 : 12 x 6 mesi € 261,96 e per
FESTIVITÀ NAZIONALI 11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 6 gg € 120,90, come da conteggi indicati in ricorso.
*
La ricorrente ha agito per sentire condannare il convenuto al versamento in suo favore delle differenze retributive per i titoli di cui al ricorso non pagate nel corso del rapporto di lavoro, tra cui anche spettanze di fine rapporto e del TFR maturato.
pagina 3 di 5 Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente e parziale soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (estratto sito INPS sulla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 1.3.2023 al 31.8.2023; CCNL e conteggi).
Alla ricorrente, rilevato che è provato documentalmente che il rapporto è iniziato il 1.3.2023 ed cessato il 31.8.2023 spetterà l' indennità sostituiva del preavviso (11,00 x 11h x 4,33 : 30 x 8 gg) per euro
139,71 tenuto conto, come confermato dalla teste, che il rapporto è cessato per l'omesso pagamento delle retribuzioni da parte del convenuto e, giusto l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione,
l'indennità ferie non godute (11,00 x 11h x 4,33 : 26 x 13 gg) per € 261,96; la tredicesima mensilità
(11,00 x 11h x 4,33 : 12 x 6 mesi) per euro € 261,96 nonché il trattamento di fine rapporto 2023 (=
3.405,54 : 13,5) per € 252,26, il tutto per il complessivo importo lordo di euro 916,19. pagina 4 di 5 Nulla spetta per festività nazionali solo genericamente richieste.
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi hanno provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 916,19secondo i conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 lorda di euro 916,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 processuali che determina in euro 650,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. MONTEMARANO EMANUELE antistatario.
Così deciso in Milano, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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