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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ELavv. BUSCATO ILENIA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e
C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio ELavv. RIZZIN FABIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“nel merito, Voglia il Tribunale dichiarare tenuti e condannare i convenuti (CF Controparte_1
), nata a [...] l'[...] e C.F._2 Controparte_2
( ), nato a [...]à di Piave il 20/3/1967, residenti in [...]
II n. 8 al pagamento della somma di €. 37467,46 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia
pagina 1 di 8 a favore di (CF nato a [...]à di Piave il 22.08.1961, per i Parte_1 C.F._1 lavori dal medesimo eseguiti e per le anticipazioni sostenute, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa di legge”.
Per i convenuti:
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi la nullità ELatto di citazione per violazione ELart. 163 co 3
n. 4 c.c. per i motivi indicati in narrativa con adozione dei provvedimenti conseguenti. NEL MERITO: rigettarsi integralmente la domanda attorea perché infondata per i motivi di cui in narrativa. NEL
MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi per i motivi di cui in narrativa l'attore a rimborsare ai convenuti la somma di € 28.545,50-, o quella eventualmente diversa che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di compensi, diritti e spese oltre accessori come per legge”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. , titolare ELomonima ditta individuale, chiedeva Parte_1 la condanna dei convenuti, sigg. e al pagamento del saldo Controparte_2 Controparte_1 del prezzo d'appalto delle opere di ristrutturazione di un immobile di loro proprietà, sito in Eraclea, Via
Braida II n. 8.
L'attore allegava che il capitolato fosse stato compilato dLLarch. , Direttore Lavori, e Controparte_3 che l'appalto, inizialmente, avesse previsto l'esecuzione dei lavori ivi indicati. I corrispettivi di alcune sarebbero stati pattuiti a corpo e altri a misura.
Il signor avrebbe iniziato a compiere le opere appaltate, ma i signori e man Parte_1 CP_2 CP_1 mano che il cantiere proseguiva, avrebbero richiesto modifiche al capitolato, togliendo alcune voci e introducendo nuove opere.
In data 15 marzo 2021, l'arch. avrebbe aggiornato la committenza, segnalando che le opere CP_3 che, a quella data, compiute in aggiunta a quelle concordate, comportassero un aumento dei costi preventivati di € 6.390,00. Contestualmente, l'arch. avrebbe riepilogato le ulteriori opere CP_3 extracapitolato, che sarebbe stato necessario eseguire e che per la quali non sia sarebbe potuto prevedere precisamente il costo, consigliando di valutarne l'esecuzione passo passo, in modo da tenere sotto controllo i limiti di spesa, sulla base delle disponibilità economiche dei committenti.
In data 21.04.2021, l'arch. avrebbe scritto nuovamente alla Committenza, dopo avere CP_3 eseguito un sopralluogo unitamente al fratello del signor confermando il costo di € 160.000,00 CP_2
pagina 2 di 8 per il completamento dei lavori necessari per garantire l'ingresso in casa, entro i termini previsti, compresi i lavori extra effettivamente appaltati.
L'accordo iniziale sul prezzo, quindi, sarebbe stato rivisto, accordandosi le parti per eseguire solo una parte dei lavori inizialmente ipotizzati e inserendone dei nuovi, per il prezzo complessivo di €
160.000,00. DN l'attore, quindi, avrebbero perso di efficacia sia il primo computo metrico e quelli successivi sia ogni scontistica precedentemente accordata, in considerazione del fatto che il prezzo di tutte le opere sarebbe stato stabilito a corpo.
La signora quindi, avrebbe risposto, anche per conto del sig. "Accettiamo il CP_1 CP_2 preventivo e autorizziamo a proseguire i lavori. Ci aggiorneremo periodicamente sull'andamento Pt_1 dei lavori. A giugno avremmo bisogno di accordare insieme la data del trasloco così prima vendiamo il nostro appartamento di Casalecchio e prima salderemo . Pt_1
Tuttavia, in data 25.05.2021, il Rag. consulente dei signori e avrebbe Persona_1 CP_2 CP_1 comunicato LLodierno attore quanto segue: "dopo una sofferta valutazione, i miei clienti signori
e hanno preso una decisione di ritenere concluso il rapporto di fiducia Controparte_1 CP_2 che si era instaurato con l' Al fine di stendere un verbale dei lavori eseguiti a Controparte_4 tutt'oggi, i signori e hanno nominato tecnico di fiducia il Geometra ..." CP_1 CP_2 Testimone_1
In data 28.05.2021, quindi, in cantiere, si sarebbe svolto un sopralluogo, alla presenza del sig.
, del DL, del coordinatore della sicurezza del Geom. , del sig. Parte_1 Persona_2 Testimone_1
In quell'occasione, sarebbe stata confermata la volontà dei Committenti di concludere il Parte_2 rapporto con l'Impresa.
In data 21.06.2021., il sig. avrebbe trasmesso il resoconto dei lavori eseguiti, con i Parte_1 relativi prezzi, conteggiati in base al CME del 18.11.2020 (senza applicazione degli sconti inizialmente pattuiti) e come da accordo del 21.04.2021.
Nell'importo complessivo del corrispettivo, sarebbero stati compresi € 2.500,00 anticipati da Parte_1 LLPR Bidoia Paolo Termoidrauilica, per l'esecuzione di parte ELimpianto sanitario ELimmobile dei sigg. e Tale anticipazione sarebbe stata fatta su richiesta dei committenti (affini CP_2 CP_1 ELattore), in quel momento privi di liquidità.
In data 23.07.2021, il signor avrebbe trasmesso comunicazione PEC al signor Parte_1 CP_2 intimandogli il pagamento di € 32.529,70 oltre Iva, quale saldo del corrispettivo dovuto, di €
137.529,70, dedotti gli acconti pagati per € 105.000,00.
pagina 3 di 8 In data 10.08.2021, il difensore ELattore avrebbe trasmesso ai signori e una diffida di CP_2 CP_1 pagamento, con invito ad aderire a negoziazione assistita, ai sensi ELart. 2 D.L. 132/2014, intimando, oltre al pagamento di € 32.529,70 oltre Iva, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere e forniture eseguite da , anche il pagamento della fornitura di piastrelle scelte dai committenti, Parte_1 presso Dalla Mora Prefabbricati Srl di Musile di Piave. Poiché i signori e non avrebbero CP_2 CP_1 provveduto al pagamento delle piastrelle né al ritiro delle stesse, invero, sarebbe stato il signor a provvedervi;
il relativo importo andrebbe, dunque, rimborsato dagli odierni convenuti, per Parte_1 un importo di 1.783,46 Euro.
In data 13.08.2021, l'avv. Rizzin, avrebbe risposto via PEC per conto dei sigg. e CP_2 CP_1 contestando: il "mancato completamento degli interventi nel termine essenziale pattuito tra le parti
(ritardo peraltro ulteriormente aggravato dalla ingiustificata decisione unilaterale ELPR di sospendere i lavori in data 20 maggio 2021); l'esecuzione in maniera gravemente imperita e negligente degli interventi sinora posti in essere che presentano gravi vizi e difetti incompatibili con la particolare situazione in cui si trovano i miei clienti (ben nota LLPR ) e che dovranno essere rifatti Parte_1 integralmente, con ulteriore grave ritardo nel completamento ELopera e con notevole aggravio di costi che mi riservo di quantificare".
L'attore asseriva l'infondatezza di dette contestazioni, poiché, da un lato, le parti mai avrebbero pattuito un termine per l'esecuzione dei lavori e, dLLaltro, l'PR non avrebbe mai abbandonato il Parte_1 cantiere, essendo stati invece i Committenti, immotivatamente, a chiedere LLattore di sospendere i lavori, recedendo dal contratto stipulato, circostanza che legittimerebbe l'attore a chiedere il risarcimento del danno. D'altronde, le opere sarebbero state eseguite dLL con Controparte_4 diligenza e perizia, non essendoci state, difatti, contestazioni di vizi.
In data 10.08.2021, infine, il Direttore Lavori Arch. avrebbe trasmesso LLImpresa l'elenco CP_3 delle lavorazioni eseguite, come rilevate durante il sopralluogo effettuato in cantiere in data
28.05.2021. Per quanto riguarda la posa della quota di pavimentazione posata (61 mq.) la DL avrebbe precisato che la stessa venisse "contestata dalla committenza per evidenti irregolarità". Ciò sarebbe stato dovuto al fatto che, successivamente alla posa delle piastrelle, nonostante il signor Parte_1 avesse avvertito le altre ditte presenti in cantiere che il pavimento avrebbe dovuto riposare almeno qualche ora prima di essere calpestato, operai di altra ditta vi fossero passati sopra, provocando l'affossamento di alcune piastrelle. Ad ogni modo il signor , pur negando ogni responsabilità, Parte_1 avrebbe programmato la sostituzione delle piastrelle (una decina circa), ma la committenza avrebbe preferito risolvere il rapporto e sostituire l'PR. pagina 4 di 8 L'attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. CP_1
37.467,46 o quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, per i lavori eseguiti e per le anticipazioni sostenute, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa di legge.
Con la comparsa di costituzione, i convenuti ammettevano che di essersi rifiutati di pagare il saldo chiesto dLLPR , in quanto avrebbe applicato prezzi difformi (più alti) rispetto a Parte_1 quelli del computo metrico datato 24.11.2020, che avrebbe regolato il contratto d'appalto, disapplicando, in particolare, tutti gli sconti pattuiti, ed avrebbe applicato il prezzo pieno anche a lavori che nello stesso resoconto sarebbero stati indicati come eseguiti solo parzialmente. Infine, l'attore avrebbe messo in conto lavori contestati e rifatti integralmente dLLPR che l'aveva sostituito
(pavimenti, sottofondo e isolamento) e non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito ELaccordo ELaprile 2021 (a fronte delle contestazioni sollevate dei committenti), ai lavori non ricompresi nel capitolato di cui sopra si fosse impegnato ad applicare un prezzo forfettario, in modo da contenere il corrispettivo totale ELappalto in complessivi € 160.000,00.
Invece, l'attore, nel suo doc. 6, li avrebbe conteggiati analiticamente, con prezzo deciso unilateralmente
(per una maggiorazione di circa € 15.000,00). Se si fosse rettificato il resoconto di cui sopra, depurandolo dalle incongruenze sopra evidenziate, sarebbe emerso non solo che non sussistesse alcun credito ELPR , ma che, anzi, la somma di € 105.000,00- già pagata dai committenti Parte_1 odierni convenuti in corso di rapporto- avesse superato quanto dovuto LLPR , per i Parte_1 lavori eseguiti sino alla data del recesso.
In particolare, l'PR , nella fase stragiudiziale, avrebbe confermato che nel suo resoconto Parte_1 erano stati applicati prezzi diversi e più alti, rispetto a quelli del capitolato d'appalto, e, in particolare, che avesse unilateralmente disapplicato tutti gli sconti pattuiti, sostenendo che tale difformità fosse giustificata dal fatto che i prezzi del capitolato non fossero più validi, in quanto superati da accordi successivi.
In aggiunta, nel suo doc. 12, l'attore avrebbe elaborato un ulteriore e più articolato conteggio (pure contestato) che, però, sarebbe radicalmente diverso da quello di cui al doc. 6, perché applicherebbe prezzi diversi ed elencherebbe lavori ulteriori e/o diversi. Peraltro, nel resoconto di cui al doc 12, sarebbe applicata buona parte degli sconti di cui, sia nella fase stragiudiziale che in atto di citazione,
l'attore avrebbe negato l'applicabilità.
pagina 5 di 8 Sarebbero stati, così, applicati gli sconti previsti dal capitolato, ma, contestualmente, sarebbe stata cambiata la lista dei lavori (escludendone alcuni e includendone altri) e verrebbero cambiati alcuni altri prezzi, di modo che il credito residuo ammonti sempre a circa 32.000 euro.
Questo a parere della difesa dei convenuti, oltre a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, avrebbe determinato anche la nullità ELatto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi, dato che la pretesa attorea si sarebbe fondata su di una ricostruzione fattuale e giuridica contraddittoria.
I convenuti chiedevano, pertanto, in primis che venisse dichiarata la nullità ELatto di citazione, per violazione ELart. 163 co 3 n. 4 c.c., stante la contraddittorietà delle allegazioni poste a fondamento della domanda giudiziale, ribadendo, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda attorea. I lavori effettivamente eseguiti dLLPR , secondo i convenuti, sarebbero quelli di cui al Parte_1 doc. 06 attoreo (fatte salve alcune eccezioni e precisazioni), i cui corrispettivi andrebbero, però, rettificati con l'applicazione dei prezzi più bassi e degli sconti previsti nel capitolato d'appalto.
L'esito ELapplicazione di tali rettifiche sarebbe che l'acconto di € 105.000,00 pagato dagli odierni convenuti supererebbe quanto dovuto LLPR , in base allo stato dei lavori al momento Parte_1 del recesso, di € 28.545,50, sarebbero, pertanto, i convenuti a essere creditori del sig. Parte_1 della somma di € 28.545,50, di cui chiedevano il pagamento in via riconvenzionale.
In seguito alla prima udienza ed al deposito delle memorie nei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc. sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisone con ordinanza pubblicata il 28.03.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva che, dalle dichiarazioni delle parti, in particolare anche ELattore, resi negli atti successivi a quello di citazione, risulta ammesso che la pattuizione del prezzo, con riferimento alle opere extra capitolato richieste (alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dai committenti LLoggetto ELappalto, in corso d'opera), sia da intendersi avvenuta tramite determinazione del prezzo, solamente di queste, a corpo, facendo riferimento al raggiungimento di un prezzo complessivo ELappalto in euro 160.000,00 (cfr. mail di del 21.04.2021- doc. 3 attoreo). Controparte_1
pagina 6 di 8 In base LLaccordo concluso dalle parti il 21.04.2021, quindi, tenendo conto del conteggio delle opere
(di cui al capitolato ed anche extra) già eseguite (valutate secondo i prezzi a misura per esse previsti nel precedente CME) e, in aggiunta, di quelle ulteriori richieste dai committenti extra capitolato, il prezzo complessivo ELappalto avrebbe dovuto raggiungere gli euro 160.000,00: solo il prezzo delle ulteriori opere extra pattuite, dunque, sarebbe stato determinato a corpo, ossia nell'importo pari alla differenza tra euro 160.000,00 e il prezzo già dovuto, per le opere sino ad allora eseguite, in base ai prezzi ad esse applicabili, la cui determinazione rimaneva ferma a misura, come già pattuita (in base al precedente
CME e, dunque, anche alle scontistiche già pattuite).
In merito al tale determinazione del prezzo, a misura, delle opere già eseguite alla data del 21.04.2021, peraltro, è documentalmente provato (cfr. doc. 2 attoreo) che, in data 15.03.2021, il Dl dei committenti avesse riconosciuto l'avvenuta esecuzione a regola d'arte di opere (da capitolato ed extra capitolato) per un importo di euro 148.390,00, oltre IVA (calcolato proprio secondo i prezzi a misura di cui al precedente CME, comprese le scontistiche pattuite).
Risulta, quindi, provato che, nonostante il mancato completamento delle opere, per recesso degli appaltanti, l'appaltatore avesse già maturato un credito per euro 148.390,00, calcolato, proprio come preteso, ora, dai convenuti, secondo i prezzi a misura di cui al precedente CME e comprensivo, quindi, anche ELapplicazione dei relativi sconti.
E' pacifico, altresì, che i committenti abbiano, sinora, versato solamente la somma di euro 105.000,00.
A prescindere dalle questioni (che rimangono, chiaramente, assorbite,) attinenti alla misurazione ed al conteggio delle opere successivamente eseguite, anche ove solo parzialmente, sino al momento di recesso dei committenti, ed alla loro esecuzione o meno a regola d'arte, quindi, è provata la sussistenza, comunque, a favore ELattore, di un credito residuo di euro 43.390,00, oltre IVA, pari alla differenza tra il quantum delle opere riconosciute come correttamente eseguite dal Dl della committenza (con mail di data 15.03.2021 – doc 2 attoreo, non contestato) e gli acconti incassati;
credito persino maggiore a quello azionato dLLattore nel presente giudizio.
Allo stesso modo, risulta irrilevante l'eventuale erroneità dei conteggi riassunti dLLattore nel doc. 12, rispetto a quelli di cui al suo doc. 6, risultando dirimente il riconoscimento scritto del credito attoreo, quale prezzo delle opere appaltate e correttamente già eseguite, al 15.03.2021, ossia ancora prima che le parti dessero luogo LLulteriore pattuizione, in data 21.04.2021, ed esecuzione di nuove opere extra- capitolato.
pagina 7 di 8 Ne conseguono, altresì, la superfluità della CTU richiesta e l'irrilevanza, prima ancora ELinammissibilità, di tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti.
Infine, il diritto al rimborso ELattore, in relazione ai costi anticipati per i committenti, è provato dai docc. 8, 13 e 14 attorei, non contestati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento, salvo che per la fase istruttoria, vistane la semplicità, in concreto.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) condanna i convenuti, in solido, a pagare LLattore, ex art. 1218 cc la somma complessiva di €.
37.467,46, oltre IVA sul prezzo d'appalto, a saldo del prezzo delle opere appaltate e del rimborso dei costi anticipati, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo;
2) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare LLattore le spese di lite, liquidate in euro
6.713,00 per compensi, oltre euro 545,00 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CpA.
Venezia, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ELavv. BUSCATO ILENIA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e
C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio ELavv. RIZZIN FABIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“nel merito, Voglia il Tribunale dichiarare tenuti e condannare i convenuti (CF Controparte_1
), nata a [...] l'[...] e C.F._2 Controparte_2
( ), nato a [...]à di Piave il 20/3/1967, residenti in [...]
II n. 8 al pagamento della somma di €. 37467,46 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia
pagina 1 di 8 a favore di (CF nato a [...]à di Piave il 22.08.1961, per i Parte_1 C.F._1 lavori dal medesimo eseguiti e per le anticipazioni sostenute, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa di legge”.
Per i convenuti:
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi la nullità ELatto di citazione per violazione ELart. 163 co 3
n. 4 c.c. per i motivi indicati in narrativa con adozione dei provvedimenti conseguenti. NEL MERITO: rigettarsi integralmente la domanda attorea perché infondata per i motivi di cui in narrativa. NEL
MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi per i motivi di cui in narrativa l'attore a rimborsare ai convenuti la somma di € 28.545,50-, o quella eventualmente diversa che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di compensi, diritti e spese oltre accessori come per legge”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. , titolare ELomonima ditta individuale, chiedeva Parte_1 la condanna dei convenuti, sigg. e al pagamento del saldo Controparte_2 Controparte_1 del prezzo d'appalto delle opere di ristrutturazione di un immobile di loro proprietà, sito in Eraclea, Via
Braida II n. 8.
L'attore allegava che il capitolato fosse stato compilato dLLarch. , Direttore Lavori, e Controparte_3 che l'appalto, inizialmente, avesse previsto l'esecuzione dei lavori ivi indicati. I corrispettivi di alcune sarebbero stati pattuiti a corpo e altri a misura.
Il signor avrebbe iniziato a compiere le opere appaltate, ma i signori e man Parte_1 CP_2 CP_1 mano che il cantiere proseguiva, avrebbero richiesto modifiche al capitolato, togliendo alcune voci e introducendo nuove opere.
In data 15 marzo 2021, l'arch. avrebbe aggiornato la committenza, segnalando che le opere CP_3 che, a quella data, compiute in aggiunta a quelle concordate, comportassero un aumento dei costi preventivati di € 6.390,00. Contestualmente, l'arch. avrebbe riepilogato le ulteriori opere CP_3 extracapitolato, che sarebbe stato necessario eseguire e che per la quali non sia sarebbe potuto prevedere precisamente il costo, consigliando di valutarne l'esecuzione passo passo, in modo da tenere sotto controllo i limiti di spesa, sulla base delle disponibilità economiche dei committenti.
In data 21.04.2021, l'arch. avrebbe scritto nuovamente alla Committenza, dopo avere CP_3 eseguito un sopralluogo unitamente al fratello del signor confermando il costo di € 160.000,00 CP_2
pagina 2 di 8 per il completamento dei lavori necessari per garantire l'ingresso in casa, entro i termini previsti, compresi i lavori extra effettivamente appaltati.
L'accordo iniziale sul prezzo, quindi, sarebbe stato rivisto, accordandosi le parti per eseguire solo una parte dei lavori inizialmente ipotizzati e inserendone dei nuovi, per il prezzo complessivo di €
160.000,00. DN l'attore, quindi, avrebbero perso di efficacia sia il primo computo metrico e quelli successivi sia ogni scontistica precedentemente accordata, in considerazione del fatto che il prezzo di tutte le opere sarebbe stato stabilito a corpo.
La signora quindi, avrebbe risposto, anche per conto del sig. "Accettiamo il CP_1 CP_2 preventivo e autorizziamo a proseguire i lavori. Ci aggiorneremo periodicamente sull'andamento Pt_1 dei lavori. A giugno avremmo bisogno di accordare insieme la data del trasloco così prima vendiamo il nostro appartamento di Casalecchio e prima salderemo . Pt_1
Tuttavia, in data 25.05.2021, il Rag. consulente dei signori e avrebbe Persona_1 CP_2 CP_1 comunicato LLodierno attore quanto segue: "dopo una sofferta valutazione, i miei clienti signori
e hanno preso una decisione di ritenere concluso il rapporto di fiducia Controparte_1 CP_2 che si era instaurato con l' Al fine di stendere un verbale dei lavori eseguiti a Controparte_4 tutt'oggi, i signori e hanno nominato tecnico di fiducia il Geometra ..." CP_1 CP_2 Testimone_1
In data 28.05.2021, quindi, in cantiere, si sarebbe svolto un sopralluogo, alla presenza del sig.
, del DL, del coordinatore della sicurezza del Geom. , del sig. Parte_1 Persona_2 Testimone_1
In quell'occasione, sarebbe stata confermata la volontà dei Committenti di concludere il Parte_2 rapporto con l'Impresa.
In data 21.06.2021., il sig. avrebbe trasmesso il resoconto dei lavori eseguiti, con i Parte_1 relativi prezzi, conteggiati in base al CME del 18.11.2020 (senza applicazione degli sconti inizialmente pattuiti) e come da accordo del 21.04.2021.
Nell'importo complessivo del corrispettivo, sarebbero stati compresi € 2.500,00 anticipati da Parte_1 LLPR Bidoia Paolo Termoidrauilica, per l'esecuzione di parte ELimpianto sanitario ELimmobile dei sigg. e Tale anticipazione sarebbe stata fatta su richiesta dei committenti (affini CP_2 CP_1 ELattore), in quel momento privi di liquidità.
In data 23.07.2021, il signor avrebbe trasmesso comunicazione PEC al signor Parte_1 CP_2 intimandogli il pagamento di € 32.529,70 oltre Iva, quale saldo del corrispettivo dovuto, di €
137.529,70, dedotti gli acconti pagati per € 105.000,00.
pagina 3 di 8 In data 10.08.2021, il difensore ELattore avrebbe trasmesso ai signori e una diffida di CP_2 CP_1 pagamento, con invito ad aderire a negoziazione assistita, ai sensi ELart. 2 D.L. 132/2014, intimando, oltre al pagamento di € 32.529,70 oltre Iva, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere e forniture eseguite da , anche il pagamento della fornitura di piastrelle scelte dai committenti, Parte_1 presso Dalla Mora Prefabbricati Srl di Musile di Piave. Poiché i signori e non avrebbero CP_2 CP_1 provveduto al pagamento delle piastrelle né al ritiro delle stesse, invero, sarebbe stato il signor a provvedervi;
il relativo importo andrebbe, dunque, rimborsato dagli odierni convenuti, per Parte_1 un importo di 1.783,46 Euro.
In data 13.08.2021, l'avv. Rizzin, avrebbe risposto via PEC per conto dei sigg. e CP_2 CP_1 contestando: il "mancato completamento degli interventi nel termine essenziale pattuito tra le parti
(ritardo peraltro ulteriormente aggravato dalla ingiustificata decisione unilaterale ELPR di sospendere i lavori in data 20 maggio 2021); l'esecuzione in maniera gravemente imperita e negligente degli interventi sinora posti in essere che presentano gravi vizi e difetti incompatibili con la particolare situazione in cui si trovano i miei clienti (ben nota LLPR ) e che dovranno essere rifatti Parte_1 integralmente, con ulteriore grave ritardo nel completamento ELopera e con notevole aggravio di costi che mi riservo di quantificare".
L'attore asseriva l'infondatezza di dette contestazioni, poiché, da un lato, le parti mai avrebbero pattuito un termine per l'esecuzione dei lavori e, dLLaltro, l'PR non avrebbe mai abbandonato il Parte_1 cantiere, essendo stati invece i Committenti, immotivatamente, a chiedere LLattore di sospendere i lavori, recedendo dal contratto stipulato, circostanza che legittimerebbe l'attore a chiedere il risarcimento del danno. D'altronde, le opere sarebbero state eseguite dLL con Controparte_4 diligenza e perizia, non essendoci state, difatti, contestazioni di vizi.
In data 10.08.2021, infine, il Direttore Lavori Arch. avrebbe trasmesso LLImpresa l'elenco CP_3 delle lavorazioni eseguite, come rilevate durante il sopralluogo effettuato in cantiere in data
28.05.2021. Per quanto riguarda la posa della quota di pavimentazione posata (61 mq.) la DL avrebbe precisato che la stessa venisse "contestata dalla committenza per evidenti irregolarità". Ciò sarebbe stato dovuto al fatto che, successivamente alla posa delle piastrelle, nonostante il signor Parte_1 avesse avvertito le altre ditte presenti in cantiere che il pavimento avrebbe dovuto riposare almeno qualche ora prima di essere calpestato, operai di altra ditta vi fossero passati sopra, provocando l'affossamento di alcune piastrelle. Ad ogni modo il signor , pur negando ogni responsabilità, Parte_1 avrebbe programmato la sostituzione delle piastrelle (una decina circa), ma la committenza avrebbe preferito risolvere il rapporto e sostituire l'PR. pagina 4 di 8 L'attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. CP_1
37.467,46 o quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, per i lavori eseguiti e per le anticipazioni sostenute, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa di legge.
Con la comparsa di costituzione, i convenuti ammettevano che di essersi rifiutati di pagare il saldo chiesto dLLPR , in quanto avrebbe applicato prezzi difformi (più alti) rispetto a Parte_1 quelli del computo metrico datato 24.11.2020, che avrebbe regolato il contratto d'appalto, disapplicando, in particolare, tutti gli sconti pattuiti, ed avrebbe applicato il prezzo pieno anche a lavori che nello stesso resoconto sarebbero stati indicati come eseguiti solo parzialmente. Infine, l'attore avrebbe messo in conto lavori contestati e rifatti integralmente dLLPR che l'aveva sostituito
(pavimenti, sottofondo e isolamento) e non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito ELaccordo ELaprile 2021 (a fronte delle contestazioni sollevate dei committenti), ai lavori non ricompresi nel capitolato di cui sopra si fosse impegnato ad applicare un prezzo forfettario, in modo da contenere il corrispettivo totale ELappalto in complessivi € 160.000,00.
Invece, l'attore, nel suo doc. 6, li avrebbe conteggiati analiticamente, con prezzo deciso unilateralmente
(per una maggiorazione di circa € 15.000,00). Se si fosse rettificato il resoconto di cui sopra, depurandolo dalle incongruenze sopra evidenziate, sarebbe emerso non solo che non sussistesse alcun credito ELPR , ma che, anzi, la somma di € 105.000,00- già pagata dai committenti Parte_1 odierni convenuti in corso di rapporto- avesse superato quanto dovuto LLPR , per i Parte_1 lavori eseguiti sino alla data del recesso.
In particolare, l'PR , nella fase stragiudiziale, avrebbe confermato che nel suo resoconto Parte_1 erano stati applicati prezzi diversi e più alti, rispetto a quelli del capitolato d'appalto, e, in particolare, che avesse unilateralmente disapplicato tutti gli sconti pattuiti, sostenendo che tale difformità fosse giustificata dal fatto che i prezzi del capitolato non fossero più validi, in quanto superati da accordi successivi.
In aggiunta, nel suo doc. 12, l'attore avrebbe elaborato un ulteriore e più articolato conteggio (pure contestato) che, però, sarebbe radicalmente diverso da quello di cui al doc. 6, perché applicherebbe prezzi diversi ed elencherebbe lavori ulteriori e/o diversi. Peraltro, nel resoconto di cui al doc 12, sarebbe applicata buona parte degli sconti di cui, sia nella fase stragiudiziale che in atto di citazione,
l'attore avrebbe negato l'applicabilità.
pagina 5 di 8 Sarebbero stati, così, applicati gli sconti previsti dal capitolato, ma, contestualmente, sarebbe stata cambiata la lista dei lavori (escludendone alcuni e includendone altri) e verrebbero cambiati alcuni altri prezzi, di modo che il credito residuo ammonti sempre a circa 32.000 euro.
Questo a parere della difesa dei convenuti, oltre a dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, avrebbe determinato anche la nullità ELatto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi, dato che la pretesa attorea si sarebbe fondata su di una ricostruzione fattuale e giuridica contraddittoria.
I convenuti chiedevano, pertanto, in primis che venisse dichiarata la nullità ELatto di citazione, per violazione ELart. 163 co 3 n. 4 c.c., stante la contraddittorietà delle allegazioni poste a fondamento della domanda giudiziale, ribadendo, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda attorea. I lavori effettivamente eseguiti dLLPR , secondo i convenuti, sarebbero quelli di cui al Parte_1 doc. 06 attoreo (fatte salve alcune eccezioni e precisazioni), i cui corrispettivi andrebbero, però, rettificati con l'applicazione dei prezzi più bassi e degli sconti previsti nel capitolato d'appalto.
L'esito ELapplicazione di tali rettifiche sarebbe che l'acconto di € 105.000,00 pagato dagli odierni convenuti supererebbe quanto dovuto LLPR , in base allo stato dei lavori al momento Parte_1 del recesso, di € 28.545,50, sarebbero, pertanto, i convenuti a essere creditori del sig. Parte_1 della somma di € 28.545,50, di cui chiedevano il pagamento in via riconvenzionale.
In seguito alla prima udienza ed al deposito delle memorie nei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc. sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisone con ordinanza pubblicata il 28.03.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva che, dalle dichiarazioni delle parti, in particolare anche ELattore, resi negli atti successivi a quello di citazione, risulta ammesso che la pattuizione del prezzo, con riferimento alle opere extra capitolato richieste (alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dai committenti LLoggetto ELappalto, in corso d'opera), sia da intendersi avvenuta tramite determinazione del prezzo, solamente di queste, a corpo, facendo riferimento al raggiungimento di un prezzo complessivo ELappalto in euro 160.000,00 (cfr. mail di del 21.04.2021- doc. 3 attoreo). Controparte_1
pagina 6 di 8 In base LLaccordo concluso dalle parti il 21.04.2021, quindi, tenendo conto del conteggio delle opere
(di cui al capitolato ed anche extra) già eseguite (valutate secondo i prezzi a misura per esse previsti nel precedente CME) e, in aggiunta, di quelle ulteriori richieste dai committenti extra capitolato, il prezzo complessivo ELappalto avrebbe dovuto raggiungere gli euro 160.000,00: solo il prezzo delle ulteriori opere extra pattuite, dunque, sarebbe stato determinato a corpo, ossia nell'importo pari alla differenza tra euro 160.000,00 e il prezzo già dovuto, per le opere sino ad allora eseguite, in base ai prezzi ad esse applicabili, la cui determinazione rimaneva ferma a misura, come già pattuita (in base al precedente
CME e, dunque, anche alle scontistiche già pattuite).
In merito al tale determinazione del prezzo, a misura, delle opere già eseguite alla data del 21.04.2021, peraltro, è documentalmente provato (cfr. doc. 2 attoreo) che, in data 15.03.2021, il Dl dei committenti avesse riconosciuto l'avvenuta esecuzione a regola d'arte di opere (da capitolato ed extra capitolato) per un importo di euro 148.390,00, oltre IVA (calcolato proprio secondo i prezzi a misura di cui al precedente CME, comprese le scontistiche pattuite).
Risulta, quindi, provato che, nonostante il mancato completamento delle opere, per recesso degli appaltanti, l'appaltatore avesse già maturato un credito per euro 148.390,00, calcolato, proprio come preteso, ora, dai convenuti, secondo i prezzi a misura di cui al precedente CME e comprensivo, quindi, anche ELapplicazione dei relativi sconti.
E' pacifico, altresì, che i committenti abbiano, sinora, versato solamente la somma di euro 105.000,00.
A prescindere dalle questioni (che rimangono, chiaramente, assorbite,) attinenti alla misurazione ed al conteggio delle opere successivamente eseguite, anche ove solo parzialmente, sino al momento di recesso dei committenti, ed alla loro esecuzione o meno a regola d'arte, quindi, è provata la sussistenza, comunque, a favore ELattore, di un credito residuo di euro 43.390,00, oltre IVA, pari alla differenza tra il quantum delle opere riconosciute come correttamente eseguite dal Dl della committenza (con mail di data 15.03.2021 – doc 2 attoreo, non contestato) e gli acconti incassati;
credito persino maggiore a quello azionato dLLattore nel presente giudizio.
Allo stesso modo, risulta irrilevante l'eventuale erroneità dei conteggi riassunti dLLattore nel doc. 12, rispetto a quelli di cui al suo doc. 6, risultando dirimente il riconoscimento scritto del credito attoreo, quale prezzo delle opere appaltate e correttamente già eseguite, al 15.03.2021, ossia ancora prima che le parti dessero luogo LLulteriore pattuizione, in data 21.04.2021, ed esecuzione di nuove opere extra- capitolato.
pagina 7 di 8 Ne conseguono, altresì, la superfluità della CTU richiesta e l'irrilevanza, prima ancora ELinammissibilità, di tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti.
Infine, il diritto al rimborso ELattore, in relazione ai costi anticipati per i committenti, è provato dai docc. 8, 13 e 14 attorei, non contestati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento, salvo che per la fase istruttoria, vistane la semplicità, in concreto.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) condanna i convenuti, in solido, a pagare LLattore, ex art. 1218 cc la somma complessiva di €.
37.467,46, oltre IVA sul prezzo d'appalto, a saldo del prezzo delle opere appaltate e del rimborso dei costi anticipati, oltre interessi dal giorno ELintimazione di pagamento al saldo;
2) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare LLattore le spese di lite, liquidate in euro
6.713,00 per compensi, oltre euro 545,00 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CpA.
Venezia, 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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