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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9925/2024 del ruolo generale
T R A
, nt. a Napoli il 12.10.1961, rappresentato e difeso dall'avv.to Ferdinando Parte_1 d'Aniello, con il quale è elettivamente domiciliata, come in atti RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso:
- di essere dipendente presso il in servizio presso il Tribunale di Controparte_2
Napoli Nord in qualità di assistente giudiziario;
- di aver inoltrato in data 3.10.2023 domanda all' per vedersi riconoscere lo stato di invalido CP_1 civile in misura pari o superiore al 75% ai fini dell'accreditamento contributivo ai sensi dell'art. 80, co. 3, l. 388 del 2000,
- di essere stato convocato a visita medica ma che tuttavia la Commissione medica non riconosceva lo stato invalidante richiesto (66%).
Tanto premesso chiedeva accertare un grado di invalidità pari o superiore al 75% utile al fine del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. .80, co. 3, l. 388 del 2000. Si costituiva l' che resisteva al ricorso CP_1
Sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed alle note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente trascritte, questo giudice all'esito decideva la causa con deposito contestuale della presente sentenza.
Osserva il giudicante che la controversia non ricade nella giurisdizione adita.
Ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, la Corte dei conti ha giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione e, certamente, la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva non può non farsi rientrare tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale della Corte e, ciò, benché il lavoratore sia ancora in servizio, stante la finalità del procedimento stesso che è quello di stabilire appunto la spettanza del beneficio contributivo ai fini del diritto a pensione e della correlata anzianità contributiva.
Peraltro, le SS.UU. della Cassazione, con la decisione n. 21490/2010, si sono pronunciate proprio in identica fattispecie per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti e questo Giudice non può non condividerne i contenuti.
Si legge nella citata sentenza, a proposito dell'accertamento dell'invalidità e della correlata richiesta di poter fruire dell'incremento dell'anzianità contributiva con il beneficio in parola, che: “…….Ciò premesso, deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass.. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata, infatti, si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido;
nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta;
l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62..” Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Cassazione civile, sez. un., 19/12/2014, n. 26935 la quale ha statuito che la domanda attinente al riconoscimento della L. n. 388 del 1990, ex art. 80, comma 3, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e, quindi, relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei
Conti la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante).
La giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è, infatti, giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e di conseguenza può e deve accertare, ai sensi della L. n. 118 del 1971, il grado d'invalidità con la stessa pienezza del giudice ordinario, analogamente alle controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto.
Nel caso di specie, è emerso dalle allegazioni in ricorso, che il ricorrente è dipendente del in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord in qualità di Controparte_2 assistente giudiziario;
pertanto non sussiste la giurisdizione del giudice adito. Si osserva, infine, che trattandosi di contribuzione figurativa, vi è legittimazione passiva dell'ente previdenziale convenuto, essendo quest'ultimo deputato al calcolo del beneficio nell'anzianità contributiva del dipendente al momento in cui lo stesso maturerà il diritto al pensionamento.
Tanto premesso non può che affermarsi la sussistenza in materia della giurisdizione della Corte dei
Conti.
Le spese, attesa la complessità e controvertibilità della questione, - testimoniato dalla necessità di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nonostante la precedente pronuncia a sezioni semplici - sono compensate.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti,
2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli