Articolo 740 del Codice di procedura penale
Articolo 739Articolo 741
Versione
24 ottobre 1989
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria e' versata alla cassa delle ammende; e' invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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