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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione promossa da nato ad [...] il [...] Parte_1
CodiceFiscale_1
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n°1152/14 del
COA di Siracusa
Con l'Avv. Guarino Rosaria
ATTORE
Contro
nata a [...] l'[...] CP_1
CodiceFiscale_2
Con l'Avv. Lo Tito
CONVENUTA
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore, Controparte_2
Con L'Avv. Pierluigi Romano
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Piaccia”condannare i convenuti al risarcimento dei danni come calcolati nella relazione di parte a firma del dott. ritenere CP_3 responsabili i convenuti e condannarli, in solido, al chiesto risarcimento dei danni di complessivi €. 300.000,00 o in quell' altra somma che sarà accertata dal Giudice, per danni fisici, comprensivi di danno biologico, ita, itp, danno esistenziale, morale, estetico e di relazione, perdita della capacità lavorativa, o in quell'altra somma che risulterà giusta o provata, per le causali di cui in narrativa, entro lo scaglione di competenza di € 500.000,00 somma comprensiva di danno biologico, morale ed esistenziale, nonché per riduzione della capacità di guadagno, danno biologico, come menomazione dell'integrità fisiopsichica della persona in se e per se considerata, in quanto incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione;
danno patrimoniale e non, inabilità lavorativa assoluta e parziale, invalidità permanente, danno alla vita di relazione, danno morale, spese mediche, interessi legali e rivalutazione monetaria, dal sinistro al saldo e di quant'altro possa, per legge, essere stato riportato a seguito del sinistro. Con vittoria di spese e compensi di difese.
PARTE CONVENUTA
CP_1
“Piaccia” all'Ill.mo Tribunale di Siracusa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare In via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per i motivi indicati nel paragrafo n.1 della presente CP_1 comparsa con conseguente difetto della titolarità dell'obbligo risarcitorio;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati nel paragrafo n.2 della presente comparsa;
Nel merito a) accertare e dichiarare insussistente il diritto vantato in atti dall' attore per i motivi esposti nella narrativa della n/s comparsa e conseguentemente rigettare tutte le avverse richieste formulate;
b) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli scriventi procuratori dichiaratasi antistatari.
PARTE CONVENUTA
Controparte_2
“PIACCIA” rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Tanto premesso
Relativamente all'istruttoria occorre rilevare che il G.I. di prime cure accogliendo le richieste istruttorie di parte attrice, con ordinanza del
28.06.2018 ammetteva le prove orali richieste, limitava però a 2 soltanto su 6 i testi che a scelta della parte avrebbero dovuto rispondere sugli articolati ritenuti ammissibili quali quelli di cui sub a.b.c.i.J, riservando ogni altra determinazione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie all'esito della prova orale.
Dei due testi scelti specificatamente dalla parte attrice e Pt_2 è stato possibile escutere solo poiché la Parte_3 CP_4 Parte_3 non si è mai presentata a tutte le numerose udienze all'uopo concesse e fissate da questo ufficio – nelle more designata come Istruttore- e neppure allorché destinataria dell'accompagnamento coatto concesso da questo decidente e risultato inutiliter datum in quanto la teste è risultata residente a [...]per come comunicato dai Carabinieri di
Siracusa titolari del servizio.(cfr. prot. Carabinieri SR N°116/2018)
In ordine agli altri testi intimati da parte attrice - nonostante la limitazione numerica- occorre rilevare che nessuno delle intime andò a buon fine perché detti testi risultati sconosciuti ai rispettivi indirizzi e l'unico teste escusso è stato poi querelato CP_4 dall'attore.
Pertanto, all'esito della siffatta istruttoria nonché soprattutto alla luce del compendio documentale, la causa è stata ritenuta matura per la decisone e all'udienza del 15.01.2025 trattenuta in decisione ed evasa allo scadere dei termini ex artt. 190 cpc sulle rassegnate conclusioni delle parti.
Tanto premesso.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del presente procedimento è il risarcimento del danno subìto dall'attore in qualità di pedone.
Assume infatti, che il 17.05.2012 alle ore 8.30 circa a Parte_1 DA OA GZ TA , alla guida del automezzo Scania R. CP_4 143MA4X2A 35 500 09 CTG N3 TgBL259MT di proprietà di CP_1 durante una manovra non meglio specificata non si avvedeva della presenza di e con la ruota anteriore destra del suddetto camion Parte_1 gli saliva sul piede destro provocandogli la frattura di tutte le falangi, la dislocazione dell'alluce ed una estesa lesione del tessuto molle con amputazione di tre dita del piede destro.
Da qui il presente giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si osserva
La dinamica versata in citazione collide con la documentazione medica prodotta dallo stesso attore.
Infatti, dal certificato di “Case sommary” del MATER DAY HOSPITAL del
17.05.2012 ove fu ricoverato il alla voce “Diagnosis risulta “ Pt_1 Estensive Crush injiury to R+ foot;
alla voce “clinicaldetalis si può leggere:” 46yo Sicilian gentlemen heavy smoker sustained a crush fracture
/soft tissue injuri to his R + foot AFTER DROPPING A LARGE STONE ONTO HIS FOOT ON 17 5.12.”(CFR. sub 10 pag. 1).
Dunque, dal referto si può rilevare che la ferita/lesione al piede destro era stata causa dalla caduta di una grossa pietra. D'altronde solo il nella immediatezza dell'evento aveva potuto Pt_1 riferire ai medici la dinamica dell'accaduto in quei termini e allora non si spiega perché viceversa non riferì invece di un qualche mezzo pesante che lo aveva arrotato e ciò a prescindere dalla conoscenza o meno della lingua!
Dunque, nessuno schiacciamento imputabile al passaggio di un qualche mezzo sull'arto dell'attore ma piuttosto lo schiacciamento dovuto alla caduta di un grosso masso sul piede così come riferito ai medici dallo stesso nell'immediatezza dell'evento lesivo dichiarazione che è da considerarsi una piena confessione.
La domanda pertanto risultata infondata in fatto e in diritto e va rigettata, conseguentemente assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 -DM
147/22, in ragione del valore della causa dichiarato, scaglione da
260.000-520.000, valore medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 22.457,00 da dividere a metà tra i due convenuti;
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis Adversis
Rigetta la domanda
Condanna a rifondere ai convenuti – Parte_1
[...]
in persona del suo legale rapp.te por.tempore Controparte_5
le spese di lite che si liquidano per come in parte motiva in euro
22.457,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Somma da dividere per come in parte motiva tra i due convenuti
Così deciso
Siracusa 26.05.2025
IL Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo