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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione civile
R.G. 6993/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PAPA FULVIO attore e
già (C.F. ), assistito Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ROSSI MARCO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la in Parte_1 CP_1
opposizione al DI n. 1659/2020 del 14/07/2020 - R.G. 4866/2020 - emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. G.U. Dr.ssa Gabriella Martone - e notificato in data
21 luglio 2020, con il quale il Tribunale di S. Maria C.V. ha ingiunto al predetto di pagare ad la somma di € 40.967,64, oltre interessi e spese;
a CP_1
causa dell'inadempimento da parte del relativo ad un credito azionato in Pt_1
CP_ sede monitoria, previamente ceduto ad con atto del 23/6/2017 concernente due contratti di finanziamento concessi da Findomestic Banca Spa: il contratto di apertura di credito mediante carta n. 10019181409806, e il contratto di prestito personale n. 20041870388513.
Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020 il proponeva Pt_1
opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo n. 1659/2020, emesso in data 14/07/2020 e notificato in data 21 luglio 2020 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'usurarietà dei tassi moratori e la mancanza di trasparenza nelle statuizioni contrattuali.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio già (di seguito Controparte_1 CP_1
CP_
) assumendo di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di CP_2
in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, Rep n.
[...]
80866 racc. 15510.
CP_
contestava le eccezioni inerenti la legittimazione attiva e le argomentazioni di merito sollevate dall'opponente, e concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta con il favore delle spese.
In corso di causa il Giudice all'udienza del 18.01.2022 concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto, assegnava termine per attivare la procedura di mediazione che si concludeva negativamente come da verbale del 24.02.2022 acquisito in atti.
La fase istruttoria era portata a compimento con sole produzioni documentali e la causa era riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti comparse conclusionali e repliche la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 2/6 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del suo debito nei confronti della società convenuta.
In particolare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
non essendovi alcun contratto di finanziamento diretto con Controparte_1
quest'ultima e non avendo parte opposta fornito adeguata prova della cessione del credito vantato in giudizio.
Va in primis evidenziato come sia risultata provata e documentata in atti la sottoscrizione dei documenti contrattuali del con FINDOMESTIC così Pt_1
come risulta documentato l'invio al stesso di una missiva raccomandata Pt_1
a.r. del 23.06.2017 di con cui questa comunicava la cessione dei CP_1
crediti da parte della FINDOMESTIC in data 20.06.2017.
CP_
al fine di provare la avvenuta cessione di crediti da parte di FINDOMESTIC in suo favore ha depositato in allegato al fascicolo monitorio due documenti datati 20.06.2017 e 29.06.2018.
Non risulta allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione dei crediti del 20.06.2017.
Esaminando dunque il primo atto del 20.06.2017 cui attribuisce CP_1
valenza di contratto di cessione si rileva però che lo stesso risulta avere forma e sostanza proposta di contratto di cessione cui segue accettazione di
FINDOMESTIC.
pag. 3/6 Entrambi i documenti però riportano svariati omissis che non consentono al
Giudice di valutare se in concreto lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato o meno ceduto e dunque sia ricompreso negli atti in parola.
Quello che più rileva è però che l'elenco dei crediti e dei creditori ceduti si legge essere ricompreso negli allegati all'accordo del 20.06.2017, in special modo l'allegato A, allegati che però non risultano depositati in atti né nel fascicolo monitorio né tanto meno nel giudizio nato dalla opposizione al DI.
Se dunque può ritenersi adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale tra il e la FINDOMESTIC non può dirsi lo stesso per la Pt_1
cessione del credito per cui è causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass.
29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997).
In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere non risulta adempiuto dalla opposta la quale non ha prodotto alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da cui risulti la cessione in blocco ed ha invece, come sopra indicato, prodotto una proposta di cessione e relativa accettazione omissata in modo da non consentire al Giudice un controllo sulla riconducibilità a detti atti di cessione del credito per cui è giudizio. Peraltro, mancano, come detto, gli allegati all'accordo di cessione pag. 4/6 CP_ tra e analizzando i quali avrebbe potuto eventualmente CP_3
effettuarsi il controllo circa la presenza del credito riferibile al . Pt_1
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina l'accoglimento dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 nella cui vigenza si è conclusa l'attività difensiva delle parti. Nel calcolo delle spese, la fase istruttoria è riconosciuta nella percentuale del 50% dei valori atteso che a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. non sono state svolte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
6993/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
attore e già in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t (C.F. , convenuto;
ogni contraria istanza P.IVA_1
disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1659/2020 del 14/07/2020 - R.G. 4866/2020 - emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. G.U.
Dr.ssa Gabriella Martone - e notificato in data 21 luglio 2020, di cui revoca anche la declaratoria di provvisoria esecuzione in corso di giudizio.
Condanna l'opposta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t al pagamento, in favore di Parte_1
(C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 C.F._1
per spese vive ed € 3.350,00 per compenso professionale oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
pag. 5/6 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04.04.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione civile
R.G. 6993/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PAPA FULVIO attore e
già (C.F. ), assistito Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ROSSI MARCO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la in Parte_1 CP_1
opposizione al DI n. 1659/2020 del 14/07/2020 - R.G. 4866/2020 - emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. G.U. Dr.ssa Gabriella Martone - e notificato in data
21 luglio 2020, con il quale il Tribunale di S. Maria C.V. ha ingiunto al predetto di pagare ad la somma di € 40.967,64, oltre interessi e spese;
a CP_1
causa dell'inadempimento da parte del relativo ad un credito azionato in Pt_1
CP_ sede monitoria, previamente ceduto ad con atto del 23/6/2017 concernente due contratti di finanziamento concessi da Findomestic Banca Spa: il contratto di apertura di credito mediante carta n. 10019181409806, e il contratto di prestito personale n. 20041870388513.
Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2020 il proponeva Pt_1
opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo n. 1659/2020, emesso in data 14/07/2020 e notificato in data 21 luglio 2020 eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, l'usurarietà dei tassi moratori e la mancanza di trasparenza nelle statuizioni contrattuali.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio già (di seguito Controparte_1 CP_1
CP_
) assumendo di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di CP_2
in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, Rep n.
[...]
80866 racc. 15510.
CP_
contestava le eccezioni inerenti la legittimazione attiva e le argomentazioni di merito sollevate dall'opponente, e concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta con il favore delle spese.
In corso di causa il Giudice all'udienza del 18.01.2022 concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. opposto, assegnava termine per attivare la procedura di mediazione che si concludeva negativamente come da verbale del 24.02.2022 acquisito in atti.
La fase istruttoria era portata a compimento con sole produzioni documentali e la causa era riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti comparse conclusionali e repliche la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 2/6 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del suo debito nei confronti della società convenuta.
In particolare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
non essendovi alcun contratto di finanziamento diretto con Controparte_1
quest'ultima e non avendo parte opposta fornito adeguata prova della cessione del credito vantato in giudizio.
Va in primis evidenziato come sia risultata provata e documentata in atti la sottoscrizione dei documenti contrattuali del con FINDOMESTIC così Pt_1
come risulta documentato l'invio al stesso di una missiva raccomandata Pt_1
a.r. del 23.06.2017 di con cui questa comunicava la cessione dei CP_1
crediti da parte della FINDOMESTIC in data 20.06.2017.
CP_
al fine di provare la avvenuta cessione di crediti da parte di FINDOMESTIC in suo favore ha depositato in allegato al fascicolo monitorio due documenti datati 20.06.2017 e 29.06.2018.
Non risulta allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione dei crediti del 20.06.2017.
Esaminando dunque il primo atto del 20.06.2017 cui attribuisce CP_1
valenza di contratto di cessione si rileva però che lo stesso risulta avere forma e sostanza proposta di contratto di cessione cui segue accettazione di
FINDOMESTIC.
pag. 3/6 Entrambi i documenti però riportano svariati omissis che non consentono al
Giudice di valutare se in concreto lo specifico credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato o meno ceduto e dunque sia ricompreso negli atti in parola.
Quello che più rileva è però che l'elenco dei crediti e dei creditori ceduti si legge essere ricompreso negli allegati all'accordo del 20.06.2017, in special modo l'allegato A, allegati che però non risultano depositati in atti né nel fascicolo monitorio né tanto meno nel giudizio nato dalla opposizione al DI.
Se dunque può ritenersi adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale tra il e la FINDOMESTIC non può dirsi lo stesso per la Pt_1
cessione del credito per cui è causa.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass.
29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997).
In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere non risulta adempiuto dalla opposta la quale non ha prodotto alcuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da cui risulti la cessione in blocco ed ha invece, come sopra indicato, prodotto una proposta di cessione e relativa accettazione omissata in modo da non consentire al Giudice un controllo sulla riconducibilità a detti atti di cessione del credito per cui è giudizio. Peraltro, mancano, come detto, gli allegati all'accordo di cessione pag. 4/6 CP_ tra e analizzando i quali avrebbe potuto eventualmente CP_3
effettuarsi il controllo circa la presenza del credito riferibile al . Pt_1
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina l'accoglimento dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 nella cui vigenza si è conclusa l'attività difensiva delle parti. Nel calcolo delle spese, la fase istruttoria è riconosciuta nella percentuale del 50% dei valori atteso che a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. non sono state svolte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
6993/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
attore e già in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentante p.t (C.F. , convenuto;
ogni contraria istanza P.IVA_1
disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1659/2020 del 14/07/2020 - R.G. 4866/2020 - emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. G.U.
Dr.ssa Gabriella Martone - e notificato in data 21 luglio 2020, di cui revoca anche la declaratoria di provvisoria esecuzione in corso di giudizio.
Condanna l'opposta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t al pagamento, in favore di Parte_1
(C.F. ) delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 C.F._1
per spese vive ed € 3.350,00 per compenso professionale oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
pag. 5/6 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04.04.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
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