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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, Dott.ssa Antonella
Eugenia Rizzo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011
nella causa civile n. 1364/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024, vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Tiani,
ricorrente
E
, n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
resistente non costituito
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversa, così provvedere: - annullare l'impugnato decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di in relazione al giudizio di cassazione e per l'effetto Parte_1 ammettere lo stesso al beneficio in esame;
- liquidare i compensi all'Avv.
Vincenzo Tiano come richiesti con istanza di liquidazione del
1 02/08/2024 (all. 7) ovvero nella misura che riterrà di giustizia;
condannare il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Fatto e Diritto
1 ha proposto opposizione avverso il decreto con il Parte_1
quale la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, gli ha revocato l' ammissione al patrocinio dello Stato in relazione alla causa iscritta al n. 29023/2021 RG Corte di Cassazione.
A fondamento dell'opposizione assumeva che erroneamente era stato revocato il beneficio, poichè il ricorso per cassazione non era stato dichiarato inammissibile bensì rigettato per infondatezza ( non per manifesta infondatezza) del terzo motivo di impugnazione.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'udienza del 12 dicembre 2024 veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate note di trattazione scritta, la causa, con ordinanza del
18.12.2024, è stata trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento instaurato in data 26.9.2024 è soggetto ai sensi dell'art 15
D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato introdotto dalla riforma
Cartabia e si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza.
Deve, poi, rilevarsi che in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n.
37137/20221 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica. La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
3.Prima di passare all'esame del merito del ricorso deve essere dichiarata la contumacia del che non si è Controparte_1
costituito in giudizio.
4.Passando, quindi, all'esame del merito dell'opposizione deve rilevarsene la fondatezza.
La Suprema Corte di Cassazione, ritenuti inammissibili i primi due motivi ed infondato il terzo motivo di impugnazione, è pervenuta ad una pronuncia di rigetto del ricorso.
Ebbene, non versandosi nel caso di specie nel perimetro applicativo del disposto di cui all'art. 106 del DPR n. 115 /2002, ai sensi del quale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, l'opposizione merita accoglimento.
Non appare, peraltro, superfluo rilevare che dall'inammissibilità dell'impugnazione non discendo, comunque, automaticamente la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte».
3 Ed invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018 ha ritenuto << non fondate, per erronea premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Salerno in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost. - dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile. Il tenore letterale della norma - diretta a impedire che vengano posti a carico della collettività i costi e i compensi per attività difensive superflue o irrilevanti - non preclude un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano inammissibilità dell'impugnazione. Pertanto - a prescindere dal rilievo secondo cui il parametro dell'equa retribuzione risulta mal evocato con riguardo a compensi per singole prestazioni professionali - il risultato che si richiede attraverso una sentenza di accoglimento è già consentito attraverso il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici, e in particolare alla ratio legis >>.
Ne discende che solamente in ipotesi di impugnazioni il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso può addivenirsi alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Dagli svolti rilievi consegue, in accoglimento dell'opposizione,
l'ammissione definitiva dello al patrocinio a spese dello Stato Pt_1
e la liquidazione nei termini che seguono del compenso in favore del difensore, avv. Vincenzo Tiani: valore della causa da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; valori medi in ragione dell'attività professionale effettivamente espletata;
fase di studio euro 2.336,00;
fase introduttiva euro 1.969,00;
4 fase decisionale euro 1.208,00 complessivamente euro 5.513,00 con dimidiazione del 50% ex art. 130 DPR n. 115/2002 = euro 2.756,5.
Conclusivamente deve essere liquidato al difensore avv. Vincenzo
Tiano, iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato del Foro di Cosenza, la somma di euro 2.756,5, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa, come per legge.
5. Spese processuali
Il , in qualità di parte soccombente, deve Controparte_1
essere condannato al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro complessivi euro 1.582,5, di cui euro
1.457,5 per compenso professionale (scaglione corrispondente al decisum, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa) ed euro 125,00 per esborsi documentai, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione avanzato da Parte_1
nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto ammette definitivamente al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato con riguardo al giudizio di cassazione n. 29023/2021 RG, conclusosi con ordinanza del 12.4.2024; liquida in favore dell'avv. Vincenzo Tiani per l'attività professionale espletata in qualità di difensore di nel menzionato Parte_1
5 giudizio, la complessiva somma di euro 2.756,5, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
-condanna il , in persona del Ministro Controparte_1
protempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.582,5, oltre rimb. forf 15%, IVA e
CPA, come per legge
Così deciso da remoto il 3 febbraio 2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in
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