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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla via Mazzini n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Marcello
Carano, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Francesca Belli, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso la sede provinciale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: riliquidazione pensione di vecchiaia in godimento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2400/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da nei confronti dell - volta ad ottenere il ricalcolo della Parte_1 CP_1
pensione di vecchiaia cat. VO n. 13004509 (rettificata nel ricorso in appello con n.
10044458), in godimento da gennaio 2002, previo computo, perequato all'attualità, della contribuzione relativa ai periodi di malattia e/o infortunio, esclusa dal calcolo della retribuzione annua pensionabile determinato dall'Istituto.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Disposta la CTU contabile al fine di accertare l'esatto importo del rateo pensionistico all'1/1/2002 e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al gennaio
2002, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 6.8.2020, ha ritenuto l'azione giudiziaria tardivamente introdotta dal ricorrente e, conseguentemente, fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d) n. 1 del D.L. 6.7.2011
CP_ n. 98, conv. con modif. dalla L.15.7.2011 n. 111, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020, secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati con la sentenza n. 15352/2015, il termine di decadenza introdotto dal citato art. 38, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, comincia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore di tale disposizione (6.7.2011).
Ha, inoltre, ritenuto che per le prestazioni riconosciute solo in parte, quale è quella in questione, la decadenza, una volta maturata, preclude totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento non solo dei singoli ratei ultratriennali, così optando per la tesi della c.d. decadenza tombale, comportante la riliquidazione dell'intero trattamento
2 pensionistico, e non per la c.d. decadenza mobile, involgente soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, segnalando anche la compatibilità costituzionale della norma decadenziale in ragione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e della preminente necessità di tutelare la stabilità del sistema finanziario pubblico.
Si duole l'appellante dell'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale,
richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei loro effetti sulla liquidazione del trattamento pensionistico, insistendo, giusta domanda avanzata con il
CP_ ricorso introduttivo, per la condanna dell alla corresponsione “della prestazione nuovamente determinata, oltre alle differenze per gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione o da quell'altra anche successiva che sarà individuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con il limite posto dalla L.
412/91”.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda per decadenza e prescrizione quinquennale.
Le censure dell'appellante hanno indotto la Corte a ritenere ipotizzabile il diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento del con Pt_1
corresponsione delle differenze sui ratei maturati dal 6.8.2017, ossia nel triennio precedente alla domanda giudiziale, disponendo la Ctu contabile al fine di determinare l'esatto importo del rateo pensionistico e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza.
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte dell'11.9.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedentemente il triennio dalla domanda giudiziale, in coerenza con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992
e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa
3 di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione
(così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass.
nn. 28146 del 2020-citato nella sentenza impugnata- e 28147 del 2020 e 11909 del 2021;
nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché
Cass. n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024, Cass. n.. 5389 del 2025).
Ciò posto, il nominato CTU, previa precisazione che la pensione di anzianità in questione n. 10044458/VO (e non n. 13004509 indicato nell'atto introduttivo) è decorsa da ottobre
CP_ 1992, evincibile anche dal calcolo comunicato dal funzionario (e non da gennaio
2002 come indicato nell'atto introduttivo e nel ricorso in appello), ha ricalcolato in €.
533,74 la prima rata di pensione spettante al ON alla data dell'1.10.1992, con una differenza di €. 62,09 rispetto alla prima rata percepita (€. 471,64) determinando le differenze maturate dal 6.8.2017, ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale (6.8.2020), al 30.11.2024 in €. 10.403,41, dovendosi dichiarare, per quanto innanzi, la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei maturati fino al
5.8.2017.
La domanda del ON va, dunque, accolta e commisurata alle conclusioni chiare ed esaustive, rassegnate dal CTU, nella sua relazione peritale, che la Corte condivide in ogni sua parte, con conseguente riforma della decisione impugnata.
Le spese di giudizio, anche di primo grado, ad eccezione di quelle di ctu, gravano
CP_ sull' in ragione della soccombenza ma parzialmente compensate atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €.
533,74 l'importo mensile della pensione spettante a e, Parte_1
dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui ratei di pensione
CP_ maturati fino al 5.8.2017, condanna l' a corrispondere in favore del predetto appellante €.10.403,41 a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dal 6.8.2017 al
4 30.11.2024, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art 16 co.6, L 412/91, a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
CP_ 2) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €. 1.870,00 per primo grado e in €. 2.700,00
per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, anticipanti;
3) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a carico
CP_ dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla via Mazzini n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Marcello
Carano, in virtù di procura alle liti, in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli e Francesca Belli, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso la sede provinciale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: riliquidazione pensione di vecchiaia in godimento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2400/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da nei confronti dell - volta ad ottenere il ricalcolo della Parte_1 CP_1
pensione di vecchiaia cat. VO n. 13004509 (rettificata nel ricorso in appello con n.
10044458), in godimento da gennaio 2002, previo computo, perequato all'attualità, della contribuzione relativa ai periodi di malattia e/o infortunio, esclusa dal calcolo della retribuzione annua pensionabile determinato dall'Istituto.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Disposta la CTU contabile al fine di accertare l'esatto importo del rateo pensionistico all'1/1/2002 e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al gennaio
2002, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 6.8.2020, ha ritenuto l'azione giudiziaria tardivamente introdotta dal ricorrente e, conseguentemente, fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d) n. 1 del D.L. 6.7.2011
CP_ n. 98, conv. con modif. dalla L.15.7.2011 n. 111, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020, secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati con la sentenza n. 15352/2015, il termine di decadenza introdotto dal citato art. 38, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, comincia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore di tale disposizione (6.7.2011).
Ha, inoltre, ritenuto che per le prestazioni riconosciute solo in parte, quale è quella in questione, la decadenza, una volta maturata, preclude totalmente l'azione volta ad ottenere l'adeguamento non solo dei singoli ratei ultratriennali, così optando per la tesi della c.d. decadenza tombale, comportante la riliquidazione dell'intero trattamento
2 pensionistico, e non per la c.d. decadenza mobile, involgente soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, segnalando anche la compatibilità costituzionale della norma decadenziale in ragione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e della preminente necessità di tutelare la stabilità del sistema finanziario pubblico.
Si duole l'appellante dell'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale,
richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei loro effetti sulla liquidazione del trattamento pensionistico, insistendo, giusta domanda avanzata con il
CP_ ricorso introduttivo, per la condanna dell alla corresponsione “della prestazione nuovamente determinata, oltre alle differenze per gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione o da quell'altra anche successiva che sarà individuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con il limite posto dalla L.
412/91”.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda per decadenza e prescrizione quinquennale.
Le censure dell'appellante hanno indotto la Corte a ritenere ipotizzabile il diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento del con Pt_1
corresponsione delle differenze sui ratei maturati dal 6.8.2017, ossia nel triennio precedente alla domanda giudiziale, disponendo la Ctu contabile al fine di determinare l'esatto importo del rateo pensionistico e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza.
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte dell'11.9.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedentemente il triennio dalla domanda giudiziale, in coerenza con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992
e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa
3 di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione
(così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass.
nn. 28146 del 2020-citato nella sentenza impugnata- e 28147 del 2020 e 11909 del 2021;
nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché
Cass. n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024, Cass. n.. 5389 del 2025).
Ciò posto, il nominato CTU, previa precisazione che la pensione di anzianità in questione n. 10044458/VO (e non n. 13004509 indicato nell'atto introduttivo) è decorsa da ottobre
CP_ 1992, evincibile anche dal calcolo comunicato dal funzionario (e non da gennaio
2002 come indicato nell'atto introduttivo e nel ricorso in appello), ha ricalcolato in €.
533,74 la prima rata di pensione spettante al ON alla data dell'1.10.1992, con una differenza di €. 62,09 rispetto alla prima rata percepita (€. 471,64) determinando le differenze maturate dal 6.8.2017, ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale (6.8.2020), al 30.11.2024 in €. 10.403,41, dovendosi dichiarare, per quanto innanzi, la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei maturati fino al
5.8.2017.
La domanda del ON va, dunque, accolta e commisurata alle conclusioni chiare ed esaustive, rassegnate dal CTU, nella sua relazione peritale, che la Corte condivide in ogni sua parte, con conseguente riforma della decisione impugnata.
Le spese di giudizio, anche di primo grado, ad eccezione di quelle di ctu, gravano
CP_ sull' in ragione della soccombenza ma parzialmente compensate atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €.
533,74 l'importo mensile della pensione spettante a e, Parte_1
dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui ratei di pensione
CP_ maturati fino al 5.8.2017, condanna l' a corrispondere in favore del predetto appellante €.10.403,41 a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dal 6.8.2017 al
4 30.11.2024, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di cui all'art 16 co.6, L 412/91, a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
CP_ 2) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €. 1.870,00 per primo grado e in €. 2.700,00
per il secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, anticipanti;
3) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a carico
CP_ dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
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