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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1212/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1212/2019
TRA
difeso dall'avv. PUGLIESE MICHELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Piero Pompameo
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 28.06.2019 il sig. proponeva Parte_1
opposizione e contestuale richiesta di sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189002853176000 notificata il 13.6.209 e dell'esecuzione dei ruoli degli avvisi di addebito ad essi sottesi in particolare::
1. avviso di addebito n. 43920120000720048000,
2. avviso di addebito n. 43920120001223258000,
3. avviso di addebito n. 43920130000380274000,
4. avviso di addebito n. 43920130000742570000,
1 5. avviso di addebito n. 43920140000747207000, per un importo complessivo di €
10.388,63, affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica dei suddetti avvisi, per decorso della prescrizione quinquennale.
Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il CP_1
rigetto della opposizione.
L , si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella esattoriale Controparte_2
in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta unico soggetto legittimato dal Controparte_3
punto di vista passivo.
Invero d.lgs 46/99 ha separato la titolarità del credito da quella dell'azione esecutiva prevedendo che l'ente impositore non debba procedere più direttamente alla riscossione ma che una volta formato il ruolo lo debba trasmettere al Concessionario al quale spetta in via esclusiva procedere alla formazione della cartella di pagamento nonché ad ogni altro quale l'iscrizione d'ipoteca ed il fermo amministrativo.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce di opporsi all'intimazione di pagamento con riferimento al credito contributivo contenuto negli avvisi di addebito sopra elencati contestando (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) i vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità, con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema di notifica dell'accertamento, ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita
2 raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis
Cass. 02/10/2009 n.21132).
A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale
è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente della CP_2
riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o
l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di cassazione, sez. Tributaria
Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) Con un'ultima Ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 la Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
Nel caso in esame, la notifica delle cartoline è avvenuta nelle mani di persona diversa del destinatario, della quale non è riconducibile il rapporto che ha con lo stesso, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
3 Alle luce delle argomentazioni appena espressesi può concludere che
1. avviso di addebito n. 43920120000720048000,
2. avviso di addebito n. 43920120001223258000,
3. avviso di addebito n. 43920130000380274000,
4. avviso di addebito n. 43920130000742570000, essendo stati notificati alla sig.ra dichiaratasi moglie del ricorrente, e non avendo l' Controparte_4 CP_1
dimostrato di aver avvisato dell'avvenuta consegna dei su indicati avvisi al ricorrente, la notifica deve ritenersi nulla.
Diverso è il caso dell'avviso di addebito n. 43920140000747207000, notificato il
14/10/2014 a mani del destinatario, per il quale, non è decorso il termine quinquennale
Contr della prescrizione, avendo l notificato l'intimazione di pagamento il 13.6.2019.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
Accoglie il ricorso limitatamente agli avvisi di addebito:
1. avviso di addebito n. 43920120000720048000,
2. avviso di addebito n. 43920120001223258000,
3. avviso di addebito n. 43920130000380274000,
4. avviso di addebito n. 43920130000742570000;
Conferma il credito contenuto nell'avviso di addebito n.140000747207000
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso, 6.3.2025
Il giudice
Il g.o.p. Susanna Cirianni
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