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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere alha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 841 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 14 maggio 2025, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alfredo Carroccia (C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata in Roma via della Giuliana 101 (studio Avv. Floriana Alessandrini), giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 CP_2 [...]
) rappresentate e difese dall'avv. Francesca Orlandi (c.f. ; pec: C.F._4 CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Email_2
Roma, viale Liegi n. 10, giusta procura in atti;
- APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI -
e cf. nata a [...] il [...] e cf. CP_3 C.F._6 CP_4
nata a [...] il [...], nella qualità di eredi del defunto C.F._7 già titolare dell'omonima ditta, con sede in Fondi (LT) alla Via Emilia n. 2 P.Iva Persona_1
, rappresentate, difese e domiciliate dall'Avv. Marco DE MEO cf. P.IVA_1
, giusto mandato in atti, domiciliate in Roma alla Via Garigliano 74 b, presso C.F._8 Studio Giancaspro,
- APPELLATE -
e
(C.F. ) con sede in Via Controparte_5 C.F._9
Passignano n. 54 P.I. rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Toni De P.IVA_2
Simone (C.F.: – PEC: , e presso il suo studio C.F._10 Email_3 in Fondi, via C. Battisti, n. 6, elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
- APPELLATO -
e
- - Controparte_6 CP_7 [...]
- - Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
- APPELLATI CONTUMACI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 02/02/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 1898/2020, pubblicata in data 20/10/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 300775/2013, promosso da e nei confronti di , , , CP_1 CP_2 CP_6 Parte_1 CP_10
, e (nella qualità di eredi del defunto Controparte_5 CP_3 CP_4 [...]
, , e . Per_1 CP_7 Controparte_12 Controparte_6 CP_11
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e CP_1 CP_2 citavano in giudizio innanzi il Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina la società CP_6 unitamente all'Arch. al fine di accertare l'esistenza di vizi nei lavori
[...] Parte_1 oggetto di contratto d'appalto relativamente al cantiere sito in Fondi alla Via Torre - Via Spinete I terzo tratto, nonché di ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la società la quale, impugnata e contestata in fatto e diritto la CP_6 domanda delle attrici, chiedeva la riunione con altro procedimento pendente (R.G. n. 224/2012) tra la stessa e l'arch. , nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti Parte_1 della ditta del sig. in persona dei suoi eredi e , Persona_1 CP_3 CP_4 nonché di tutte le altre ditte subappaltatrici del cantiere sito in Fondi alla Via Torre - Via Spinete I terzo tratto (oltre alla ditta in persona degli eredi succeduti a seguito della morte Persona_1 del sig. la ditta , la ditta , la ditta Persona_1 Controparte_6 CP_11 Controparte_5
[...] e la ditta . Assumeva infatti che nessuna contestazione poteva esserle
[...] CP_7 mossa, avendo rispettato in pieno il contratto e i progetti sottoscritti. Si costituiva altresì in giudizio
, chiedendo dichiararsi inammissibili ed infondate le domande proposte nei suoi Parte_1 confronti;
in particolare, già dall'espletata ATP risultava che il progetto ETnico, segnatamente quello avente ad oggetto la scala con i “denti a sega”, era conforme alle normative vigenti. Proponeva domanda riconvenzionale nei confronti delle attrici per il pagamento dei suoi compensi professionali, pari ad euro 4.221,29 come specificato in parcella, oltre interessi e rivalutazione, nonché nei confronti della per tutti i danni cagionati alla sua figura CP_6 professionale e, infine, di manleva nei confronti della Si Controparte_13 costituivano poi le terze chiamate e nella qualità di eredi del CP_3 CP_4 defunto impugnando e contestando la chiamata in garanzia sia in fatto che in diritto Persona_1 anzitutto per il maturare dei termini di garanzia con conseguente decadenza e prescrizione, e proponendo autonoma domanda riconvenzionale per il pagamento da parte della società appaltante della somma di euro 17.949,36 a saldo delle spettanze dovute. Si costituiva altresì la terza CP_6 chiamata , chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte Controparte_14 nei confronti della sua assicurata , alla luce del fatto che il direttore dei lavori non ha Parte_1 poteri di ordinare variazioni d'opera né di acquistare materiali;
in ogni caso, in ordine alla chiamata in manleva da parte dell'assicurata in base alla polizza, sottolineava che, comunque, in base all'art. 1 (“clausola di responsabilità disgiunta”) essa poteva essere chiamata a rispondere solo nella misura del 75% della eventuale condanna. Si costituiva anche il terzo chiamato NG. , CP_10 che era stato incaricato di effettuare il collaudo statico dal proprietario titolare del permesso a costruire secondo le leggi per l'edilizia e che negava ogni sua responsabilità, non essendo responsabile della progettazione e direzione dei lavori e chiedendo dunque di essere estromesso, riservandosi di agire con un separato giudizio risarcitorio. Si costituiva anche la ditta Controparte_5
, che ammetteva di aver concluso nel 2009 un subappalto con la ma eccepiva la
[...] CP_6 decadenza dalla garanzia ex art. 1670 c.c. e, comunque, sottolineava che il direttore dei lavori, arch.
, aveva accertato in sede di consegna che i lavori erano stati svolti secondo le regole Parte_1 dell'arte, mentre ben 16 mesi circa dopo la consegna erano stati contestati vizi come mattonelle spaccate, sollevate e spazi vuoti, che certo non erano vizi occulti. Si costituiva infine anche CP_7 che, premesso che aveva eseguito solo i lavori di tinteggiatura, in via preliminare eccepiva la
[...] decadenza e la prescrizione di ogni denuncia per vizi;
nel merito, respingeva ogni addebito anche alla luce del fatto che non era stato parte nel procedimento per ATP che aveva preceduto il giudizio e comunque il c.t.u. in tale sede aveva escluso ogni sua responsabilità. Non si costituivano in giudizio le pur citate terze chiamate dalla e , di cui deve essere Controparte_15 Controparte_6 CP_11 dichiarata la contumacia (posto che dal verbale delle udienze del 5.05.2014 e 23.03.2015, nonostante le richieste delle parti, non risulta tale dichiarazione da parte del giudice precedente assegnatario del presente fascicolo)”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna in solido e al risarcimento in favore di e CP_6 Parte_1 CP_1 CP_2 dei danni subìti pari ad euro 53.680,8; condanna altresì al
[...] Parte_1 risarcimento in favore delle attrici dell'ulteriore danno pari ad euro 18.000,00; su tutte le somme suddette deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal luglio 2019 ad oggi e, sulle somme così rivalutate, interessi al tasso legale sino all'esborso effettivo;
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di , , eredi di CP_6 Parte_1 CP_10
, ditta EL LU e ditta;
- rigetta ogni domanda Persona_1 Controparte_5 riconvenzionale proposta da nei confronti delle attrici e della convenuta Parte_1 [...]
CP_
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in CP_6 favore di e , quali eredi di titolare della omonima ditta, CP_3 CP_4 Persona_1 la somma di euro 17.949,36 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (21.10.2013) sino al saldo effettivo;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1
(già ) e, per l'effetto, Controparte_12 Controparte_14 condanna quest'ultima a rilevare indenne l'assicurata chiamante in causa di tutto quanto essa è stata condannata a versare in favore delle attrici, previa applicazione della franchigia di euro 500,00; - condanna in solido e al rimborso delle spese di lite in favore di CP_6 Parte_1 CP_1
e che si liquidano, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, in € CP_2
1.300,00 per spese ed € 8.230,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna altresì in solido e al rimborso di quanto sostenuto dalle CP_6 Parte_1 attrici per le spese della c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché al rimborso pro quota in favore di tutti coloro che hanno anticipato il costo della c.t.u. espletata nel presente giudizio;
condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , le CP_6 CP_10 eredi di e , che si liquidano, per ciascuna, Persona_1 CP_7 Controparte_5 in € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna
[...]
(già ) alla manleva di Controparte_12 Controparte_14 CP_16
di quanto quest'ultima è stata condannata a versare a titolo di spese di lite (incluse c.t.u.)
[...] in favore delle attrici;
condanna ex art. 96 c.p.c. in persona del suo legale rappresentante CP_6 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di e degli eredi di , CP_10 Persona_1 che si liquidano, rispettivamente, in € 600,00 attuali ciascuno”. § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, azione, eccezione e deduzione disattesa, Preliminarmente SOSPENDERE l'esecutività della sentenza impugnata sussistendone i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
Nel merito, in riforma totale della sentenza n. 1898/2020 del Tribunale di Latina, nelle statuizioni riguardanti l'arch. Parte_1
, per tutti i motivi sopra esposti, A) Rigettare ogni domanda avanzata da e
[...] CP_1
nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto e CP_2 Parte_1 comunque non provate;
B) Accogliere tutte le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
nei confronti di e , essendo risultate provate dalla
[...] CP_1 CP_2 documentazione depositata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 5. — Le appellate e costituitesi con comparsa di risposta CP_1 CP_2 depositata in data 11/05/2021, hanno resistito all'impugnazione ed hanno spiegato appello incidentale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis:
a) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, in quanto generica e infondata, oltre che inammissibile per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) rigettare l'appello principale dell'arch. in quanto del tutto infondato ed Parte_1 oltremodo pretestuoso, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
c) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accertata e dichiarata la tempestività della contestazione dei vizi della pavimentazione interna in monocottura e della tinteggiatura esterna degli immobili da parte delle sigg.re e CP_1
e dichiarata, in ogni caso, l'omessa vigilanza dell'arch. , condannare la CP_2 Parte_1 soc. e l'arch. in solido tra loro e/o l'arch. in via CP_6 Parte_1 Parte_1 esclusiva ex art. 2229 e ss. c.c., al risarcimento dei relativi danni, che si quantificano complessivamente in 21.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
b) accertata e dichiarata la responsabilità della soc. e dell'arch. CP_6 Parte_1 per i danni da umidità di risalita verificatisi nel piano seminterrato, accogliere la domanda di risarcimento formulata in primo grado e, per l'effetto, condannare la soc. in persona del CP_6 suo legale rapp.te p.t., e l'arch. in solido tra loro o chi di dovere secondo il Parte_1 rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni, che si quantificano in 40.787,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
c) accertati e dichiarati i danni subiti dalle sigg.re e per il mancato CP_1 CP_2 godimento dell'immobile, dalla data di fine lavori prevista dal contratto (30.6.2011) alla data di effettiva consegna degli immobili (5.4.2012), accogliere la domanda di risarcimento formulata in primo grado e, per l'effetto, condannare la soc. in persona del suo legale rapp.te p.t., e CP_6
l'arch. quale Progettista e Direttore dei Lavori, in solido tra loro o chi di dovere Parte_1 secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni, che si quantificano in
27.200,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta di giustizia, ovvero nella misura che sarà liquidata secondo equità ex art. 1226 c.c.;
d) accertati e dichiarati i vizi dell'impianto termico per la difformità del materiale utilizzato rispetto al capitolato d'appalto, accogliere la domanda di risarcimento danni formulata in primo grado e, per l'effetto, condannare la soc. in persona del suo legale rapp.te p.t., e l'arch. CP_6
quale Progettista e Direttore dei Lavori, in solido tra loro o chi di dovere Parte_1 secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni, che si quantificano in complessivi 36.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
e) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui liquida i danni per i vizi della scala interna in 18.000,00 euro, rideterminando il risarcimento dei danni in 80.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, condannare l'arch. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”. Parte_1
In via istruttoria, qualora codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma lo ritenesse opportuno, si chiede disporsi il rinnovo della CTU con diverso consulente tecnico, per l'esatto accertamento dei vizi e la corretta quantificazione dei danni, nonché l'ammissione delle prove testimoniali e per interpello non ammesse in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso delle spese generali”.
§ 6. — Le appellate e costituitesi con comparsa di risposta CP_3 CP_4 depositata in data 25/05/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti CP_ conclusioni: “Voglia l' a Corte di Appello adita, contrariis reiectis nel merito:
• accertare e dichiarare che nessuna domanda di gravame e stata spiegata relativamente ai capi della sentenza favorevoli alle sig.re e nonché sulle domande CP_3 CP_4 proposte in primo grado dalle stesse nei confronti delle assate in giudicato e qualora CP_6 la Ecc.ma Corte ritenesse meritevole di accoglimento il gravame, accogliere parzialmente lo stesso con esclusione dei capi di condanna passati in giudicato di accoglimento delle domande proposte in primo grado dalle sig.re e nei confronti delle CP_3 CP_4 CP_6
Vinte le spese di giudizio”.
§ 7. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_5 in data 28/05/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria sospensione dell'efficacia della sentenza n.
1898/2020 perché infondata;
In via principale accertare/dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1898/2020 del Tribunale di Latina nella parte in cui ha accertato l'intervenuta decadenza dal diritto di garanzia richiesto dalla ai sensi dell'art. 1670 c.c. ed ha respinto la domanda CP_6 di manleva della nei confronti della ditta . In via graduata CP_6 Controparte_5 dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dall'Arch. avverso la sentenza n. 1898/2020 del Tribunale di Parte_1
Latina. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
§ 8. — All'udienza del 07/12/2021 è stata dichiarata la contumacia di CP_6 CP_7
e .
[...] Controparte_12 CP_11
§ 9. — All'udienza del 15/07/2022 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_6
e CP_10 CP_4
§ 10. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. — L'appello principale è articolato in quattro motivi.
§ 11.1. — Con il primo motivo dell' appello principale viene dedotta la “ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI, OMESSA, ERRATA E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La convenuta ha chiesto in via CP_6 preliminare accertarsi l'avvenuta tacita accettazione dei lavori ex art. 1665 c.c. o, comunque, la decadenza ex art. 1667 c.c. per omessa denuncia nei termini di legge;
anche l'arch. ha CP_16 sollevato la medesima eccezione, così come, “a cascata” le ditte subappaltatrici e CP_3
nella qualità di eredi del defunto e . CP_4 Persona_1 CP_7 CP_5
Rileva questo giudice sul punto che l'art. 1667 c.c. (“Difformità e vizi dell'opera”) è stato interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18402 del 19/08/2009). Tanto più in caso di opere di una certa complessità – come nella specie - la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni giudiziarie infondate, con la conseguenza che il termine di decadenza incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico (cfr. in tal senso Cass. 11/2019; Cass. 14199/2017; Cass. 26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass.
15283/2005; Cass. 1655/1986; Cass. 3752/1975).
Nella causa in esame risulta per tabulas che, nonostante la lettera del 24/6/2011 dell'appaltatrice con cui comunicava alle attrici la fine lavori e l'intenzione di consegnare CP_6 le chiavi, tuttavia esse sono state effettivamente consegnate, con salvezza dei rispettivi diritti in merito alle contestazioni insorte, solo il 5/4/2012; in data 7/12/2011 (doc. n. 2 fasc. di parte per CP_1
ATP) era lo stesso arch. a inviare una lettera alla con cui contestava difformità Parte_1 CP_6 nell'esecuzione della pavimentazione esterna (che è stata eseguita certamente dopo il 7.11.2011, ove si veda la data delle due fatture emesse dalla per fornitura e posa in opera Parte_2 di 370 mq + 830 mq di conglomerato bituminoso tipo binderino per conto della doc. n. 3 CP_6 fasc. e nelle tubazioni dell'impianto di riscaldamento. Pertanto, certamente i vizi da ultimo CP_6 citati sono stati contestati e l'azione iniziata nel rispetto dei termini di cui all'art. 1667 c.c.
Pertanto, alcuna accettazione né tacita né espressa dell'opera vi è mai stata.
Quanto a tutti gli altri vizi rilevati, essi sono stati dettagliatamente elencati nel ricorso per
A.T.P. depositato il 28.06.2012 che faceva riferimento alla relazione dell'arch. (nel Persona_2 fasc. per ATP delle attrici) il quale, su incarico delle aveva redatto una relazione tecnica CP_1 datata 6.06.2012; segnatamente, essi (oltre a quelli alla pavimentazione esterna e alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento) sono: all'impianto di scarico delle acque meteoriche e delle acque nere;
ai muri di contenimento nei pressi del cancello pedonale;
all'assenza di adeguata protezione al parapetto in muratura e ringhiera metallica;
il completamento del muro di confine con il
“ , ai raccordi angolari in pvc;
alla tinteggiatura esterna;
l'umidità di risalita CP_18 CP_19 dal piano seminterrato;
l'esecuzione del massetto di supporto del piano seminterrato;
la pavimentazione interna del garage;
la scala comune di accesso agli appartamenti;
le crepe della pavimentazione in monocottura all'interno degli appartamenti;
il numero di elementi per il riscaldamento installati rispetto a quelli pattuiti).
Orbene, ritiene questa Corte che, proprio alla luce della giurisprudenza sopra riportata, deve ritenersi che le contestazioni sono state tempestive proprio perché si trattava di difetti per la cui scoperta era necessaria una prova di natura tecnica quale è stata la relazione di un professionista, cui è seguita quella del c.t.u. in sede di A.T.P., NG. datata 1.12.2012 (corredata di Persona_3 numerose fotografie dei luoghi). La suddetta tempestività della denuncia (e dell'azione) non vale però in merito agli asseriti vizi alla tinteggiatura esterna (eseguita dalla , come da Parte_3 contratto di subappalto) e ai difetti della pavimentazione in monocottura all'interno degli appartamenti delle EM (eseguita dalla ditta , come da contratto di subappalto): CP_5 lo stato dell'una e dell'altra già nel novembre 2011 – aprile 2012 doveva essere palese anche all'occhio nudo di un profano e, pertanto, tali difetti avrebbero potuto/dovuto essere contestati immediatamente e comunque non oltre 60 giorni dalla consegna delle opere, che può, al più tardi, datarsi 5.04.2012. In particolare, quanto agli asseriti difetti della pavimentazione, non è stato in alcun modo provato se essi sussistevano sin dall'inizio – nel qual caso avrebbero dovuto essere immediatamente contestati – ovvero siano emersi successivamente, né se siano imputabili alla posa in opera da parte della ditta , la quale ha, comunque, ricevuto solo in data 26.07.2012 CP_5 la contestazione da parte del difensore della che a sua volta aveva ricevuto le relative CP_6 lamentele dalle odierni attrici solo in data 26.07.2012 (così testualmente nella lettera prodotta nel fasc. ). Devono, pertanto, essere accolte le eccezioni di decadenza/prescrizione relative CP_5 ai vizi di tinteggiatura e della pavimentazione interna in cotto – peraltro notevolmente ridimensionati dal c.t.u. – con conseguente esclusione delle voci g) e k) di cui alla relazione dell'NG. nonché CP_20 della responsabilità delle ditte e nonché, per la medesima ragione, della CP_7 CP_5
Rimane, invece, sul punto quella professionale del direttore dei lavori Arch. , CP_6 Parte_1 che avrebbe dovuto a conclusione dei lavori esaminare dettagliatamente l'esecuzione di ogni opera presente nei contratti in atti (anche di subappalto da parte della . Si veda, sul punto, la CP_6 consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ribadita anche di recente) secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020)”.
Deduce l'appellante che - trattandosi di vizi evidenti - “l'aver fatto decorrere il termine di prescrizione e decadenza dal 6.6.2012, data della relazione tecnica dell'arch. , è un errore Per_2 macroscopico”.
Secondo l'appellante tali vizi erano noti sin dalla <comunicazione di sospensione lavori al fabbricato civile in fondi alla via spinete iii tratto autorizzato con il permesso costruire n.>1982 del 17.12.2008 e Voltura del 7.10.2010”, sottoscritto anche dalle attrici il 24.6.2011 e depositato al Comune di Fondi il 29.6.2011, nella quale i comproprietari, tra cui le attrici
“COMUNICANO che i lavori, giunti alla finitura di tre appartamenti, mentre i restanti tre sono ancora allo stato di rustico privi di tramezzature, e al completamento delle finiture esterne dello stabile, verranno sospesi.
È evidente che per poter fare una simile dichiarazione, cioè che erano ultimati sia i 3 appartamenti che tutte le rifiniture esterne, ed avevano visionato tutti i lavori CP_2 CP_1 effettuati al fabbricato, a prescindere dalla consegna delle chiavi avvenuta il 5.4.2012.
Di conseguenza avevano potuto constatare tutti gli eventuali vizi e difformità riscontrate, perché tutte visibili e conoscibili da chiunque>>.
Il motivo è infondato.
In disparte la questione della validità del disconoscimento delle sottoscrizioni operata da ed deve osservarsi che non è sufficiente che i vizi siano visibili per far scattare CP_2 CP_1
l'obbligo di denunzia ma è anche necessario che il committente sia a conoscenza delle cause degli stessi in modo da non intraprendere azioni arbitrarie.
In particolare la scoperta dei vizi deve intendersi verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese. Ne è riprova il fatto che le attrici hanno poi richiesto un A.T.P. proprio al fine di accertare la natura e la causa dei vizi denunziati.
§ 11.2. — Con il secondo motivo dell'appello principale viene dedotta la “ERRATA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIEE DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Quanto alla responsabilità dell'arch.
, direttore dei lavori, e dell'ing. , deve rilevarsi quanto segue. Anzitutto, le attrici Parte_1 CP_10
– in qualità di aventi causa donatarie del padre - hanno citato in giudizio (oltre alla CP_1 Per_4
solo l'arch. , evidentemente sulla base del progetto ETnico per la CP_6 Parte_1 realizzazione del fabbricato residenziale in Fondi Via Spinete 1°- III tratto, depositato il 19/5/2008 risulta redatto dall'Arch. su incarico di (risultante quale “proprietario”) Parte_1 Parte_4
(doc. n. 1 fasc. ), e del progetto esecutivo delle strutture in c.a., Regione Lazio Controparte_21
24/7/2008, sempre redatto dall'Arch. su incarico di (doc. n. 2 fasc. Parte_1 Parte_4
). Nessun rapporto risulta che vi sia stato tra quest'ultimo e l'ing. . Controparte_21 CP_10
Come sopra detto, l'arch. risponde nei confronti delle committenti per i danni sopra Parte_1 quantificati, che comprendono anche le somme per il ripristino della scala, pari ad euro 18.000,00,
e così per complessivi euro 71.680,8 quantificati al luglio 2019 (di cui euro 53.680,8 in solido con la
. Nessun altro danno risulta dimostrato (ad es., in ordine al fatto che gli immobili CP_6 sarebbero stati locati e/o non sono stati utilizzati).
Ed invero, se obbligo dell'appaltatore è quello di eseguire l'opera senza vizi e conformemente ai progetti ricevuti, l'individuazione delle funzioni spettanti al direttore dei lavori è effettuata dalla l.
2 marzo 1949, n. 143, secondo cui esse si riassumono nella direzione (effettuare al cantiere visite periodiche nel numero necessario a giudizio esclusivo del professionista ed emanare le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue diverse fasi esecutive) e nell'alta sorveglianza dei lavori (art. 19, lett. g), che comprende il controllo del lavoro dell'appaltatore per la buona riuscita dell'opera. Nella specie l'ET era altresì progettista: è pertanto opportuno richiamare Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, secondo cui “L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi”; ancora, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 secondo cui “In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sé indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
Quindi da un lato l'arch. doveva fornire un progetto conforme alla normativa e alla regola Parte_1 dell'arte, dall'altro controllare l'esecuzione delle opere – in particolare la loro conformità ai progetti e ai capitolati – da parte della ditta appaltatrice. Né può ritenersi sufficiente a elidere la sua responsabilità la produzione in giudizio dei n. 54 verbali di accesso al cantiere attestanti la sua presenza (doc. n. 5 fasc. ), d'altronde mai messa in dubbio e confermata dal c.t.u.”. Parte_1
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quanto risultava dalla CTU secondo cui “Il compito fondamentale del D.L. è quello di fare eseguire i lavori in conformità al progetto approvato. È compito fondamentale dell'Impresa l'esecuzione secondo regola dell'arte onde scongiurare vizi e difetti immediati o futuri. Non va sottaciuto poi che generalmente, e non di rado, la committenza/proprietà interviene con proprie richieste e/o disposizioni.
Nel caso in esame si sono accertati dei vizi riconducibili ad esecuzioni non a regola d'arte, ed in alcuni casi per opere non progettate e/o non descritte in dettaglio, o dei difetti/incompletezze ri- conducibili a parziale interruzione dei lavori. (quindi responsabilità dell'Impresa). Per quanto attiene alle accertate difformità da progetto o capitolato, dagli atti risultano essere state volute dalla committenza. Pertanto il sottoscritto non ritiene che i vizi, difetti e difformità riscontate possano essere imputabili alla D.L.”.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Osserva la Corte che “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. Sez. 2, 07/02/2020, n. 2913, Rv. 657092 - 01).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva, in relazione alle singole opere, quanto segue.
§ 11.2.1. — Per quanto concerne la pavimentazione è in atti una “Comunicazione di sospensione lavori al fabbricato civile in Fondi alla Via Spinete 1° (III tratto), autorizzato con il
Permesso di Costruire N. 1982 del 17/12/2008 e con Voltura del 07/10/2010” depositata presso il
Comune di Fondi in data 29.06.2011 con cui , , , Parte_4 CP_2 CP_1
e “quali proprietari del fabbricato in oggetto in corso di CP_22 Controparte_23 costruzione, i cui lavori sono stati iniziati il 07/05/2009 COMUNICANO che i lavori, giunti alla finitura di tre appartamenti mentre i restanti tre sono ancora allo stato di rustico privi di tramezzature e al completamento delle finiture esterne dello stabile verranno sospesi”.
In detta missiva si legge altresì che “Alla ripresa dei lavori verranno comunicati la nuova Ditta
Esecutrice e il nuovo Direttore dei lavori”.
e hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte a tale CP_1 CP_2 comunicazione.
Tuttavia, la produzione di tale documento (allegato all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado alla lettera F) avveniva in data 08.10.202013 e non veniva disconosciuto né alla prima udienza del 28.10.2013 (differita al 05.11.2023) e neppure con il primo atto difensivo successivo costituito dalla prima memoria ex articolo 183 cpc ma solo nella seconda memoria ex art. 183 depositata il
22.5.2015.
Tale disconoscimento appare pertanto tardivo talché la difesa della convenuta non Parte_1 aveva alcun obbligo di proporre l'istanza di verificazione.
Inoltre “L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata costituisce un'eccezione in senso proprio e, quindi, non soggiace alla preclusione di cui all'art. 345 cod.proc.civ., che colpisce solo le domande nuove, e può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro la necessità per l'appellante di proporre l'eccezione con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del dibattito di secondo grado ( V 4697/86, mass n 447414;
V 3849/85, mass n 441427)” (Cass. Sez. 1, 12/06/1987, n. 5131, Rv. 453731 - 01).
Comunque, tale documento veniva sottoscritto anche dagli altri comproprietari e intestatari del permesso di costruire, , e Parte_4 CP_22 Persona_5
Questi ultimi non hanno disconosciuto le loro sottoscrizioni e pertanto il documento manterrebbe, comunque, un'efficacia probatoria.
Dunque, deve ritenersi che l'ET abbia terminato il suo incarico alla data del Parte_1
24.06.2011, quando le parti esterne dell'immobile dovevano ancora essere completate e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile dei vizi riguardanti tali parti da addebitare invece all'appaltatrice
CP_6
La mancata realizzazione dei lavori si evince anche dalla missiva di contestazione dell'avvocato in cui si legge che: “Tra l'altro si rappresenta che i lavori alla data del CP_24
30.6.2011 non erano terminati, mancando ancora del tutto la realizzazione della pavimentazione esterna in asfalto, come pure alcune lavorazioni...”.
Deve altresì rilevarsi che nell'originario contratto sottoscritto tra e la Parte_4 CP_6 tale lavorazione non era prevista e, pertanto, non può esservi responsabilità del D.L. per la sua mancata esecuzione.
Inoltre, la pavimentazione non necessitava di autorizzazioni rientrando nell'ambito della c.d.
“Edilizia libera” quale manutenzione ordinaria.
§ 11.2.2. — Per quanto concerne invece l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche deducono gli appellanti che “b) Come accertato dal CTU e riportato nella sentenza, nella realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e nere si sono concretizzate delle difformità rispetto al progetto redatto dall'arch. frutto di accordi tra la committenza e Parte_1
l'Impresa, alle quali il CTU imputa la responsabilità dei problemi manifestatisi”.
Tuttavia, non vi è prova di tali accordi.
In ogni caso il direttore dei lavori avrebbe dovuto segnalare queste difformità ai committenti.
Irrilevante è la circostanza che, come prospettato dall'appellante, tali interventi ricadevano nell'ambito della <<”Manutenzione Ordinaria”, non necessita di progetto, né di richiesta di titolo abilitativo, né di nomina di direttore lavori>>.
Infatti, rientra negli obblighi del direttore dei lavori verificare la conformità dei lavori realizzati a quelli previsti nel capitolato nonché la regolarità degli stessi.
Il CTU ha quantificato il costo per emendare questo vizio in complessivi € 22.500,00 CP_20 da porsi a carico del direttore dei lavori e dell'appaltatrice.
§ 11.2.3. — Per quanto concerne i lavori di cui ai punti c, d ed e della sentenza essi, in quanto riguardanti le aree esterne, esulavano dal controllo del direttore dei lavori il cui mandato era cessato in data 24.06.2011 come rilevato nel punto 11.2.1.
Le spese per l'eliminazione di tali vizi, come quantificati nella perizia debbono pertanto CP_20 essere posti a carico dell'appaltatrice CP_6
§ 11.2.4. — Deve invece ritenersi la responsabilità del D.L. per quanto concerne l'erroneo posizionamento dei raccordi di PVC.
Si legge sul punto nella sentenza che “f) presenza di due raccordi in PVC, in vicinanza del portone d'ingresso erroneamente realizzati, la cui eliminazione ha un costo di € 500,00”.
Deduce l'appellante che “f) Stesso discorso vale per la mancanza dei raccordi in PVC, i quali dovevano apporsi non appena fossero maturate le condizioni per la realizzazione in un unicum contestuale di tutte le opere mancanti”.
In realtà, come sopra rilevato, era obbligo del CTU accertare che le opere venissero realizzate in conformità ai progetti.
Il costo per l'eliminazione di tale vizio deve pertanto essere addebitato, in solido, al direttore dei lavori ed alla società appaltatrice.
§ 11.2.5. — Per quanto concerne la scala j) si legge nella sentenza impugnata che “j) in merito alla scala, deve rilevarsi che è incontestabile la difformità rispetto al progetto (“i risultati mostrano delle differenze dimensionali, sia pure piccole, tra i vari gradini, e comunque le pedate sono sempre inferiori a 30 cm, diversamente da quanto indicato in progetto”: così il c.t.u.). Nonostante il perito d'ufficio sottolinei che i progetti erano stati firmati dalla committenza nonché autorizzati con il relativo rilascio di Permesso di Costruire e, conseguentemente, che alcun inadempimento a livello progettuale da parte dell'arch. possa riscontrarsi, deve rilevarsi che la sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Roma n. 2392/2018, pacificamente passata in giudicato, ha ritenuto il contrario: la progettazione prevedeva, infatti, un dimensionamento non a norma secondo le previsioni di cui al
D.M. n. 236/1989 che, tuttavia, è stato ritenuto un inadempimento contrattuale non di natura così grave da giustificare la risoluzione del contratto né il mancato versamento del compenso pattuito da parte della Si dà infatti atto – come confermato dal c.t.u. – che l'erronea progettazione CP_6 non ha inciso sulla realizzabilità dell'opera, che è stata autorizzata dal Comune di Fondi col permesso a costruire n. 1982 del 2008, nonché che tutti gli appartamenti di cui all'immobile sono stati alienati e quindi le scale sono utilizzabili e, come affermato dal c.t.u., l'accessibilità è garantita.
In ogni caso, al fine di “rimediare alle suddette difformità dimensionali” il c.t.u. ha ritenuto possibile” intervenire sui rivestimenti delle scale. Ipotizzando di operare su tutti i gradini (circa n. 46) si può stimare una spesa complessiva di € 18.000,00, considerando anche gli oneri connessi con le lavorazioni in ambiente già fruibile e non di cantiere”. Nessuna responsabilità può, invece, essere imputata alla ditta appaltatrice, che per la scala si è attenuta al progetto dell'arch. né è Parte_1 pensabile che potesse metterlo in discussione (anche ove fosse stata riscontrato l'erroneo dimensionamento). Quanto al fatto che la committenza stessa avesse approvato il progetto, vale quanto già affermato in ordine al punto b), non potendosi - almeno in assenza di diversa prova – ritenere che essa avesse sufficienti nozioni tecniche da accettare consapevolmente la difformità rispetto alle disposizioni normative. Il sopra menzionato costo per il ripristino, dunque, deve essere posto esclusivamente a carico della direzione lavori”.
Deduce l'appellante che “j) La motivazione sulle difformità della scala riscontrate dal CTU con la quale il Giudice attribuisce la responsabilità esclusiva all'arch. dei Persona_6
Lavori/progettista, contraddicendo il CTU che l'aveva attribuita all'Impresa e alla Committenza, è completamente errata e frutto chiaramente di errata comprensione sia della CTU stessa che del DM
236/89”.
Si legge sul punto nella CTU redatta dall'ing. che “Punto 11 - Per quanto riguarda Persona_3 le scale, è giusto imputare la non rispondenza alle norme al progettista e non al Direttore dei Lavori, né tanto meno all'impresa esecutrice dei lavori che non può, come giustamente rilevato nelle Note
Critiche di parte resistente fare altro che eseguire le opere commissionate con un Parte_5 progetto ed un capitolato. In effetti è ben riscontrabile nel fascicolo di parte resistente CP_25 che il progetto strutturale della scala redatto dalla stessa Arch. riporta un Parte_1 dimensionamento non a norma, come evidenziato dal CTU nella propria RT”.
Si legge nella CTU che “In merito alla rispondenza della scala alla normativa, si CP_20 riscontra quindi che la pedata è inferiore a 30 cm, la relazione tra pedata ed alzata è in media pari a 62,4 e la rampa ha una larghezza inferiore a m 1,20. In relazione a quest'ultima circostanza si osserva che, sia nei progetti ETnici che in quello strutturale la rampa è indicata di larghezza pari a m 1,05 (in scala grafica negli ETnici e quotata negli esecutivi), con la presenza di ascensore. Poiché tali progetti sono stati approvati e sottoscritti dalla committenza/proprietà, e autorizzati con il relativo rilascio di Permesso di Costruire, si sono evidentemente adottate, dichiarate ed approvate soluzioni alternative ed in deroga al limite di 120 cm. Si richiama a tal proposito quanto recita il DM 236 - 14 giugno 1989 all'Art. 7.2…”.
Tuttavia “7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere ETniche”.
Si dubita della ricorrenza di tale presupposto nel caso in esame in quanto trattasi di costruzione di nuovo edificio che avrebbe dovuto rispettare la normativa vigente.
In ogni caso qualora l'ET avesse voluto introdurre “soluzioni alternative” Parte_1 avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 7.2., accompagnare la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9.1.1989, con “una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili”.
Ciò non è avvenuto.
Si legge comunque nella CTU che “i risultati mostrano delle differenze dimensionali, sia pure piccole, tra i vari gradini, e comunque, le pedate sono sempre inferiori a 30 cm, diversamente da quanto indicato in progetto … Attualmente si osserva che evidentemente nella realizzazione dei rivestimenti della struttura in c.a. della scala, il rivestimento dell'alzata è stato montato senza un sufficiente arretramento in difformità dal progetto approvato”.
Ritiene il CTU che “tale modifica risulterebbe voluta dalla committenza, come riportato nella dichiarazione rilasciata da in data 28/12/12”. Controparte_26
Peraltro, questa dichiarazione è smentita dalla dichiarazione del padre del Parte_4
19/12/13 e quindi è priva di valore.
La stessa Corte d'Appello nella sentenza 2392/2018 ha ritenuto che “Per quanto concerne, invece, l'inadempimento ascritto all'Arch. nella redazione del progetto strutturale della Parte_1 scala dell'edificio delle signore che non risponde ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. CP_1
8.1.10 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, deve ritenersi, in linea con quanto affermato dal Tribunale, che l'inadempimento non è stato grave nell'economia dell'incarico professionale di cui si discute, perché non ha inciso sulla realizzabilità dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6812 del
13/07/1998; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22487 del 2911112004; Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 1214 del
18/01/2017), tanto è vero che il progetto è stato approvato dal Comune di Fondi con il Permesso di costruire n. 1982 del 17 dicembre 2008 intestato a , sono stati realizzati entrambi i Parte_4 fabbricati e ha alienato tutti gli appartamenti costruiti, tranne l'unità abitativa per cui è CP_6 causa, come è pacifico tra le parti”.
Quindi è stato riconosciuto sul punto, l'inadempimento del direttore dei lavori, seppure di scarsa rilevanza e tale da non determinare la risoluzione del contratto.
Sussiste quindi la responsabilità del D.L. per quanto concerne la difformità della scala dal progetto come rilevato dal CTU.
Il CTU ha quantificato i costi per emendare tale vizio in complessivi € 18.000,00.
§ 11.2.6. — Per quanto concerne l'impianto termico si legge nella sentenza impugnata che “l)
Impianto termico difforme dal progetto e dal capitolato per numero di elementi radianti e per tipologia delle tubazioni: il c.t.u. fa riferimento “alle risultanze dell'A.T.P., molto più tempestive rispetto all'epoca della realizzazione dell'impianto. In tale sede si è accertata la difformità avendo rilevato variazioni nel numero degli elementi radianti di ciascun corpo riscaldante, in alcuni casi in difetto, ed in altri in eccesso, rispetto al progettato, e comunque la mancanza di circa 10 elementi in totale per i due appartamenti delle ricorrenti. Poiché è possibile rimediare a tale difformità tramite smontaggio/montaggio per spostamenti e aggiunte degli elementi mancanti, si può stimare un importo di circa € 700,00 per manodopera ed € 150,00 circa per l'acquisto dei nuovi elementi, per un totale di € 850,00 circa”. Pertanto, il costo per l'eliminazione del difetto è di euro 8.500,00, poiché ritiene il giudice che il c.t.u. non abbia moltiplicato il costo di ciascun elemento mancante e del suo montaggio (euro 850,00) per 10, pari al numero degli elementi mancanti complessivamente nei due appartamenti rispetto a quanto previsto. Né sono provati accordi con la committenza, mai messi per iscritto”.
Deduce l'appellante che, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto, che il costo totale fosse di complessivi € 8.500,00 in luogo di € 850,00 stimato dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
Invero si legge nella relazione di CTU sul punto che “Poiché è possibile rimediare a tale difformità tramite smontaggio/montaggio per spostamenti e aggiunte degli elementi mancanti, si può stimare un importo di circa € 700,00 per manodopera ed € 150,00 circa per l'acquisto di nuovi elementi, per un totale di € 850,00 circa”.
Il riferimento al “totale” lascia intendere che tale somma si riferisca all'importo complessivo e non al costo dei singoli elementi altrimenti il CTU avrebbe utilizzato formule come “ciascuno” e provveduto al calcolo complessivo.
Del resto, la cifra di € 850,00 per ciascun elemento è superiore ai valori notori di tali apparecchi.
Il costo per l'eliminazione di tale vizio deve quindi essere posto a carico del direttore dei lavori e dell'appaltatrice.
§ 11.2.7. — Per quanto concerne le tubazioni dell'impianto di riscaldamento si legge nella sentenza del Tribunale che che esse sono “in multistrato, in difformità da quanto previsto in capitolato, anche se nello stesso la descrizione è piuttosto generica parlando semplicemente di tubature in rame coibentato. Anche se la tubatura messa in opera può considerarsi in linea di massima equivalente a quella di capitolato in relazione all'impiego, tuttavia non vi è dubbio che deve essere considerata di qualità leggermente inferiore, essendo il rame un metallo più "nobile"”. La differenza era già stata esaminata dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2392/2018 (pag. 6) che aveva ritenuto che non ricorresse una difformità o vizio rispetto a quanto previsto in capitolato data la similitudine, anche ai fini dell'idoneità al previsto utilizzo, tra tubo in rame con rivestimento Q-tec e tubo con rivestimento diverso;
pertanto, sebbene si configurava una violazione agli alti obblighi di vigilanza a carico dell''arch. e dell'NG. in base al contratto del 17.11.2008, tuttavia non era un Parte_1 CP_10 inadempimento così grave nell'ambito dell'economia generale del rapporto da giustificarne la risoluzione (che era l'oggetto di tale giudizio)>>.
Deduce l'appellante che “m) Circa l'impiego per l'impianto di riscaldamento di una tubazione diversa da quella che le attrici hanno contrattato con va rilevato che, come riportato nelle CP_6 nostre memorie, purtroppo non considerate dal Giudice, l'arch. non è stata neanche in- Parte_1 formata che, dopo la donazione del padre, le attrici e avevano stipulato un ulteriore contratto CP_6 che prevedeva diverse tubature. L'arch. aveva quindi il contratto sottoscritto da Parte_1 Pt_4
e e il relativo capitolato, che prevede-va la tubazione con rivestimento Q-tec usata
[...] CP_6
CP_2 anche per gli appartamenti delle sue nipoti e senza alcuna contestazione. Non si CP_23 comprende, pertanto, di quale differenza di tubazione impiegata si sarebbe dovuta accorgere la non avendo conoscenza del nuovo contratto stipulato tra le attrici e la . Parte_1 CP_6
In realtà si legge nella CTU che “Per quanto riguarda le tubazioni se ne è riscontrata la tipologia in multistrato, in difformità da quanto previsto in capitolato, anche se nello stesso la descrizione è piuttosto generica parlando semplicemente di tubature in rame coibentato”.
Dunque, le tubature sono diverse da quelle previste nel capitolato.
Anche la Corte di Appello nella sentenza n. 2392/2018 ha ritenuto che “la circostanza che l'Arch. e l'NG. non abbiano vigilato nella fase della relativa posa in opera, come Parte_1 CP_10 si desume dalla comunicazione dell'Arch. richiamata dalla pur integrando una Parte_1 CP_6 violazione degli obblighi di alta sorveglianza delle opere posti a loro carico in base al contratto del
17 novembre 2008 …. non può considerarsi un inadempimento oggettivamente grave nell'ambito dell'economia generale del rapporto …”.
Quindi anche in questo caso è stato accertato l'inadempimento dell'ET alle Parte_1 obbligazioni assunte con i committenti.
Il costo per l'eliminazione di tale vizio è stato quantificato nella consulenza dell'ing. in CP_20 complessivi € 1.400,00 da porsi a carico del direttore dei lavori e della società appaltatrice.
§ 11.3. — Con il terzo motivo dell' appello principale viene dedotta la “ERRATA E/O
OMESSA MOTIVAZIONE SULLA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA PER TESTI
RICHIESTA”.
Deduce l'appellante che “Con le memorie istruttorie avevamo chiesto l'ammissione della pro- va per testi su punti qualificanti della controversia e precisamente sulla decisione di modificare, in sede di rivestimento, la scala condominiale e l'impianto fognante, e sulla redazione e deposito del progetto degli impianti termici dopo la realizzazione degli stessi (allegando sentenze di Cassazione che equiparano tali prove a documenti scritti),come risultava nella dichiarazione del 28.12.2012 sottoscritta dal anche a nome del padre , indicato come testimone da Controparte_26 Per_4 escutere”.
Osserva la Corte che il Tribunale, con ordinanza del 20.09.2019 osservava che “quanto all'espletamento delle prove orali, rilevato che già nell'ordinanza del 24.10.2017 esso era rimesso all'esito dell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio;
ritenuto che
quest'ultimo ha reso superflua ed irrilevante la prova su tutti i capitoli di rilievo tecnico e, res melius perpensa, non potrebbe comunque dimostrarsi in via orale (ad es. si veda la prova per testi chiesta dalla convenuta la tempestività della dei vizi né gli accordi di progettazione/esecuzione dei lavori;
ritenuto CP_6 pertanto, che come consentito dall'art. 177 Co. 2 c.p.c. l'ordinanza datata 24.10.2017 debba essere modificata nel senso che le prove orali sono ormai superflue e pertanto inammissibili”.
Tali osservazioni paiono condivisibili appunto considerata la natura prettamente tecnica della controversia per la quale sono state disposte due CTU.
Inoltre, le prove testimoniali non avrebbero potuto comunque superare le pattuizioni contrattuali per il divieto di cui agli articoli 2722 e 2723 c.c.
Giova altresì osservare al riguardo che la richiesta di prova testimoniale non è stata reiterata in sede di conclusioni.
Infine, la richiesta di prova testimoniale è stata così articolata nell'atto di appello “ammettere la prova per testi articolata in primo grado con i testi pure indicati”.
Tuttavia «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23-3-2016, n. 5812).
Quindi tale prova non avrebbe potuto comunque essere ammessa nel presente giudizio.
§ 11.4. — Con il quarto motivo dell' appello principale viene dedotta la “ERRATA E/O
OMESSA MOTIVAZIONE SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA PAPARELLO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “L'arch. ha anzitutto chiesto in via Parte_1 riconvenzionale nella sua comparsa datata 1.10.2013 alle attrici il pagamento del proprio compenso per euro 4.221,29 come specificato nella parcella che si assume prodotta quale allegato M) alla comparsa;
tuttavia, questo giudice non ha rinvenuto in nessuno dei fascicoli della parte tale documento (quelli prodotti si fermano alla lett. F). A ciò si aggiunga che le attrici e CP_1 CP_2 hanno affermato che tale parcella non è mai stata loro trasmessa, né mai l'arch.
[...] Parte_1 si era loro rivolta con alcuna richiesta di pagamento, né è stata data prova della circostanza. La fattura di cui è richiesto il pagamento avrebbe ad oggetto il progetto di variante presentato al
Comune di Fondi dall'arch. in data 3.5.2011 (doc. e all. n. 3 fasc. ), CP_16 Controparte_21 precisamente una comunicazione di inizio lavori attività edilizia libera con progetto di variante in corso d'opera consistente in diverse distribuzioni interne per i seguenti comproprietari: Pt_4
CP_2
, , , e (come da firme). Ebbene, oltre al rilievo di parte attrice
[...] CP_1 CP_2 CP_23 secondo cui trattasi solo di modifica di alcune distribuzioni interne e che mai prima che nella presente causa erano stati chiesti i relativi compensi, deve rilevarsi che spettava alla parte asserita creditrice dimostrare che vi era un accordo per il pagamento ulteriore e separato di tale adempimento, che pertanto non rientrava nell'incarico dato originariamente da Un Parte_4 elemento di prova sarebbe stata la richiesta di pagamento rivolta anche nei confronti di e CP_23
nonché di tutti gli eredi di visto che la variante era presentata a CP_22 Parte_4 nome di diversi soggetti, mentre nessuna prova in tale senso è stata fornita (tanto meno in ordine alla quantificazione del dovuto). La domanda non può pertanto trovare accoglimento”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto che “la redazione della variante in corso d'opera per una diversa distribuzione degli spazi interni ai quattro appartamenti delle attrici non rientrava nell'incarico dato all'arch. dal loro padre risulta dalla Parte_1 Parte_4 scrittura privata del 3.3.2010 da loro stesse sottoscritta in cui all'art. 8 si stabilisce:
“I contraenti convengono che, relativamente ad eventuali modifiche interne ai singoli appartamenti, le stesse dovranno essere concordate con la società appaltatrice e con il direttore dei
Lavori, da parte di ciascun proprietario il quale ne risponde sia ai fini legali che economici.”.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non vi è prova di un accordo tra le parti per il pagamento di un'ulteriore somma né risulta che via sia stata una richiesta in tal senso nei confronti di e CP_1 CP_2
Tale variante sarebbe comunque consistita in una mera ripartizione degli spazi interni e quindi di scarso valore.
L'appellante non ha neppure depositato la fattura relativa a tale prestazione.
§ 12. — Le appellate e hanno proposto appello incidentale articolato in CP_1 CP_2 tre motivi.
§ 12.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 c.c., 1667 c.c. in materia di appalti e degli artt. 2229, 2230 e 2236 c.c. in materia di contratto d'opera professionale;
omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti prodotti;
errata e contraddittoria motivazione sul punto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La suddetta tempestività della denuncia (e dell'azione) non vale però in merito agli asseriti vizi alla tinteggiatura esterna (eseguita dalla
[...]
, come da contratto di subappalto) e ai difetti della pavimentazione in monocottura Pt_3 all'interno degli appartamenti delle EM (eseguita dalla ditta , come da contratto CP_5 di subappalto): lo stato dell'una e dell'altra già nel novembre 2011 – aprile 2012 doveva essere palese anche all'occhio nudo di un profano e, pertanto, tali difetti avrebbero potuto/dovuto essere contestati immediatamente e comunque non oltre 60 giorni dalla consegna delle opere, che può al più tardi datarsi 5.04.2012. In particolare, quanto agli asseriti difetti della pavimentazione, non è stato in alcun modo provato se essi sussistevano sin dall'inizio – nel qual caso avrebbero dovuto essere immediatamente contestati – ovvero sono emersi successivamente, né se siano imputabili alla posa in opera da parte della ditta , la quale ha, comunque, ricevuto solo in data CP_5
26.07.2012 la contestazione da parte del difensore della che a sua volta aveva ricevuto le CP_6 relative lamentele dalle odierni attrici solo in data 26.07.2012 (così testualmente nella lettera prodotta nel fasc. ). Devono, pertanto, essere accolte le eccezioni di CP_5 decadenza/prescrizione relative ai vizi di tinteggiatura e della pavimentazione interna in cotto – peraltro notevolmente ridimensionati dal c.t.u. – con conseguente esclusione delle voci g) e k) di cui alla relazione dell'NG. nonché della responsabilità delle ditte e CP_20 CP_7 CP_5 nonché, per la medesima ragione, della . CP_6
Deducono le appellanti incidentali che: “A tale proposito si evidenzia che i vizi della pavimentazione interna e della tinteggiatura esterna (accertati anche in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c.) si sono manifestati solo in epoca successiva alla consegna degli immobili. Non è corretto pertanto sostenere che gli stessi fossero visibili ad occhio nudo già al momento della consegna
(5.4.2012) e conoscibili anche da un profano … A tale proposito si evidenzia A tale declaratoria della responsabilità professionale dell'arch. da parte del Giudice di primo grado, non Parte_1 segue però una sua condanna per il risarcimento dei danni nei confronti delle sigg.re per i CP_1 suddetti vizi;
ciò anche in considerazione del fatto che le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. - relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore - non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, le cui responsabilità nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria (cfr. Cass. 12879/2011)”.
Il motivo è fondato.
Invero all'ET , nella qualità di progettista e direttore dei lavori non possono Parte_1 estendersi le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1167 c.c. relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore.
Nella fattispecie, infatti, trattasi di un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229
c.c. e segg. il quale rimane soggetto alla prescrizione ordinaria.
Dunque l'ET , nella qualità di direttore dei lavori, deve risarcire anche tali Parte_1 ulteriori danni limitatamente al solo ripristino del pavimento interno in monocottura in quanto i lavori di tinteggiatura esterni sono stati effettuati quando la stessa non ricopriva più la carica di direttore dei lavori.
I costi per il ripristino del pavimento interno in monocottura sono stati quantificati dall'ing. in 3.000,00. CP_20
I costi per il ripristino della tinteggiatura pari invece ad € 1.500,00 vanno posti a carico dell'appaltatrice CP_6
§ 12.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “B) Omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti prodotti, con riferimento all'umidità di risalita e alle pavimentazioni del piano seminterrato”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “…nulla era previsto espressamente in capitolato, così come nulla era detto dettagliatamente a proposito della stratigrafia della pavimentazione del piano seminterrato. Neppure dai progetti dell'arch. si evince alcunché Parte_1 al riguardo”.
Deducono gli appellanti che “Tale ricostruzione non è corretta, in quanto le opere oggetto di appalto devono essere progettate ed eseguite a regola d'arte, secondo la migliore tecnica di realizzazione e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nonché di igiene e di salubrità”.
Si legge sul punto nella CTU “h) Presenza di umidità di risalita nelle zone del seminterrato.
Tale fenomeno è stato riscontrato solo in alcune zone circoscritte, e la probabile causa è riconducibile alla imperfezione o mancanza di un sistema di isolamento dal suolo.
Peraltro si fa notare che nei vari capitolati, spesso dettagliati, non si riscontra neppure un accenno ad opere di isolamento/protezione da umidità di risalita.
Si ritiene possibile rimediare a tali manifestazioni, pur senza eliminarne le cause, con interventi che utilizzino prodotti specifici.
Il costo è stimabile in circa € 3.000,00”.
Il motivo è fondato.
Invero “Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto” (Cass. Sez. 2, 13/11/2024, n. 29331, Rv. 673088 - 02)
Nel caso di specie l'ET è stata sia progettista che direttrice dei lavori e pertanto Parte_1 avrebbe dovuto progettare e realizzare dette opere in modo da evitare tali infiltrazioni.
§ 12.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la “C) Omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti prodotti, con riferimento ai danni per mancato utilizzo degli immobili da parte della committenza;
omessa ed errata motivazione sul punto”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Nessun altro danno risulta dimostrato (ad es., in ordine al fatto che gli immobili sarebbero stati locati e/o non sono stati utilizzati)”.
Deducono le appellanti incidentali che il Tribunale aveva omesso “altresì di riconoscere che sussiste nel caso di specie un danno in re ipsa patito dalle sigg.re per il solo fatto della CP_1 prolungata indisponibilità degli immobili, in quanto consegnati in ritardo rispetto alla scadenza pattuita”.
Il motivo è fondato.
Invero nel caso di consegna ritardata di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.
Si legge sul punto nella consulenza che “Successivamente vi sono stati i contratti di appalto tra la e le attrici in data 1/9/2010 per il completamento di 2 appartamenti e parzialmente CP_6 di altri due, con termine lavori fissato per il 30/6/2011. In relazione a quest'ultima pattuizione si ha una comunicazione da parte dell'Impresa alle EM in data 24/6/2011 di fine lavori con intenzione di consegna chiavi, e pertanto nel rispetto del termine del 30/6/2011, ma poi una prima consegna chiavi è stata prevista per il 19/3/12 e non effettuata, e la consegna effettiva è avvenuta il
5/4/2012, e quindi con circa 9 mesi di ritardo rispetto al termine del 30/6/11. Il sottoscritto ovviamente non può sapere se i lavori pattuiti erano effettivamente ultimati al 24/6/11 nelle condizioni di concreta abitabilità, e nemmeno conosce i motivi ostativi di tipo tecnico che hanno portato alla consegna chiavi dopo il suddetto lasso di tempo. Se comunque occorre valutare un danno da ritardo nella consegna, ci si può riferire ad una mancata locazione per n° 2 appartamenti. previsti completamente finiti. Stimando importi di locazione di circa 450 €/mese per ciascuno dei due appartamenti, e considerando che non si può avere un inizio di locazione nella stessa data di consegna, si può stimare una perdita di complessivi € 7.000,00 circa, al lordo di imposte, tributi e spese, e quindi netti circa € 5.500,00”.
Tale ritardo deve essere imputato all'appaltatrice non emergendo profili di responsabilità in capo al direttore dei lavori.
§ 13. — In conclusione sia l'appello principale proposto da che quello Parte_1 incidentale proposto da e debbono essere parzialmente accolti talché CP_1 CP_2 occorrerà rideterminare gli importi liquidati a titolo di risarcimento danni nel modo che segue.
Il risarcimento dei danni dovuti da in proprio : Parte_1
- € 18.000,00 (vizi scala);
- € 3.000,00 (umidità in risalita);
- € 3.000,00 (vizi pavimentazione interna); per un totale di € 24.000,00;
Il risarcimento danni dovuti da e in solido tra loro, riguardano : Parte_1 CP_6
- € 22.500,00 (vizi impianti smaltimento acque meteoriche e nere);
- € 500,00 (raccordi in PVC);
- € 850,00 (impianti di riscaldamento);
- € 1.400,00 (difformità tubazioni); per un totale di € 25.250,00
Il risarcimento dei danni dovuti dalla sola riguardano : CP_6
- € 10.000,00 (vizi pavimentazione esterna);
- € 400,00 (mancato rivestimento della sommità dei muri di contenimento);
- € 1.500,00 (mancanza parapetto);
- € 9.000,00 (mancata realizzazione muro di confine)
- € 5.500,00 (mancata disponibilità degli immobili);
- € 1.500,00 (vizi nella tinteggiatura); per un totale di € 27.900,00.
Dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma:
- e , in solido tra loro, debbono essere condannati al risarcimento CP_6 Parte_1 in favore di e dei danni subìti pari ad euro € 25.250,00; CP_1 CP_2
- deve essere condannata al risarcimento in favore e Parte_1 CP_1 CP_2 dell'ulteriore danno pari ad euro 24.000,00;
- deve essere condannata al risarcimento in favore di e CP_6 CP_1 CP_2 dell'ulteriore danno subìto pari ad € 27.900,00; oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi come stabiliti nella sentenza impugnata;
§ 14. — Deve infine essere accolta la domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1 confronti della sua compagnia di assicurazione per tutto quanto essa è stata condannata a versare nei confronti delle attrici (incluse spese di lite e per il rimborso delle due c.t.u. espletate) previa detrazione della sola franchigia di euro 500,00 e fermo il rispetto del limite di indennizzo di euro 500.000,00.
§ 15. — La soccombenza reciproca e la complessità della fattispecie consentono l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 nei confronti di , CP_6 CP_1 CP_2 Controparte_5 CP_3
, , , CP_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_12 CP_10
e sull'appello incidentale proposto da e avverso la CP_11 CP_1 CP_2 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 1898/2020, così provvede:
1. accoglie sia l'appello principale proposto da che quello incidentale proposto Parte_1 da e e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il CP_1 CP_2 resto conferma:
a. condanna in solido e al risarcimento in favore di e CP_6 Parte_1 CP_1 dei danni subìti pari ad euro € 25.250,00; CP_2
b. condanna al risarcimento in favore e Parte_1 CP_1 CP_2 dell'ulteriore danno pari ad euro 24.000,00;
c. condanna la al risarcimento in favore di e degli ulteriori CP_6 CP_1 CP_2 danni subìti pari ad € 27.900,00; su tutte le somme suddette deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi come stabiliti nella sentenza impugnata;
2. accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
(già ) e, per l'effetto, Controparte_12 Controparte_14 condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurata chiamante in causa di tutto quanto essa è stata condannata a versare in favore delle attrici, previa applicazione della franchigia di euro 500,00;
3. spese di lite del grado interamente compensate.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli