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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 17/03 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3467/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] , Cod. Parte_1
Fisc. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Micali,( ) fax n. 090.6514180, C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Email_1
Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024, dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale:
– indirizzo pec: t), C.F._3 Email_2
ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, presso la sede in Messina, alla CP_1
via Armeria, n. 1.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 il ricorrente esponeva che presentava in data 28\12\2022 alla competente Commissione Medica, regolare domanda al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore, ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta per l'indennità di accompagno;
che a seguito della visita medico collegiale la parte ricorrente veniva riconosciuta invalido medio- grave 66-99 %, con definizione del 09\02\2023.;
Che aveva presentato, in data 07.07.2023, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 3754/2023 R.G., con il quale richiedeva di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico- legale, al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di indennità di accompagnamento formulata in atti e,o di accertare che il ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n° 18, dalla data della domanda amministrativa e/o diversa accertanda, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. , il quale, Persona_2
sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non
2 riconosceva al ricorrente l'indennità di accompagnamento;
che in data 27.05.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
La ricorrente evidenziava come erroneamente il perito abbia sottostimato le refertazioni medico specialistiche allegate delle patologie che affliggono parte ricorrente, ed afferenti l'incidenza altamente limitativa delle stesse come evidenziate e pregiudizievoli sulle attitudini a svolgere autonomamente le attività quotidiane.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti sanitari di Parte_1
invalidità civile ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 18 dell'11.02.1980 e n. 508 del 21.11.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore.
Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda.
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del CP_2
presente del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore costituito.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 25.07.2024 chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso avversario, Con spese come per legge compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito la Dott. ha Persona_3
accertato che il ricorrente è affetto da : “Cardiopatia ipertensiva, Riferito diabete mellito 2 tipo in trattamento con ipoglicemizzanti orali, artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale, osteoporosi, grave deficit visivo OO per maculopatia,
3 cataratta OO, noduli tiroidei in trattamento ormonosostitutivo, s. depressiva reattiva”.”.
Affermando che : “Tali infermità, a mio avviso solo in parte emendabili, erano presenti in parte all'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa, presenti attualmente e valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono tali da configurare un complesso invalidante che può quantificarsi nella misura del 100% (centopercento) e non sono di entità tale da impedire allo stesso lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma, pertanto allo stesso non spetta l'indennità di accompagnamento”
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento della pensione di invalidità e/o dell'assegno di invalidità civile.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 25.06.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del
CP_ 07.07.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalle parti , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
4 - esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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