Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 01/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 852/2025 R.G.
TRA
OT VI NU, c.f. [...]rappresentato e difeso dall'avv. FIANDRA ELEONORA presso il cui studio in Pozzuoli (Na) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.1.2025, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. 14972/23 R.G. ed, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità, benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992). Si è costituito tempestivamente l'INPS, contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui l'istante è affetto, invalidante nella misura del
65%, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della
“Relativamente alla prima osservazione, si è ritenuto di valutare la sclerosi multipla da cui è affetto il ricorrente, con punteggio EDSS pari a 3 (soggetto sostanzialmente autonomo, con disturbi funzionali di grado lieve o moderato), patologia non tabellata, in analogia con la sindrome cerebellare, per la presenza di lesioni demielinizzanti a carico della sostanza bianca sovra e sottotentoriale…., come riportato nella RMN Encefalo del 04.07.2022 (agli atti) e per la affinità, almeno parziale dei sintomi, compresi i disturbi sfinterici lamentati dal ricorrente (ma comunque in valutazione, non essendo presente né uroflussometria, né esame urodinamico nella documentazione sanitaria dei fascicolo), con i disturbi funzionali connessi a malattie spinocerebellari. Trattasi dunque di sintomatologia del tutto differente dai disturbi funzionali presenti nella sindrome della cauda equina, in cui, accanto ai disturbi urinari (incontinenza) è presente, come sintomo predominante, la anestesia a sella (ovvero la perdita di sensibilità nelle natiche, nella zona dei genitali, nella vescica e nel retto. D'altronde la valutazione percentuale data (41%) rientra nel range suggerito .. con riferimento alle Linee Guida INPS per la Sclerosi Multipla, con range valutativo 41- 60% per EDSS compreso tra 2,5 e 3,5 (pag. 70 delle citate Linee Guida).
Relativamente alla seconda osservazione, ossia la omessa valutazione della patologia ortopedica, nella visita medico-legale da me eseguita, non sono state rilevate alterazioni osteoarticolari di rilievo. Si riporta la valutazione di cui al punto 8) dell'Esame obiettivo per organi ed apparati, da me eseguito: 8) Apparato osteoarticolare
Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Rachide mobile. Assenza di limitazioni funzionali di rilievo a carico di tutti i segmenti osteoarticolari esaminati.
Si ricorda che la valutazione per invalidità civile è volta a valutare il corrispettivo funzionale di patologie d'organo od apparato, ma non il puro e semplice danno biologico”. Ciò premesso, nel ricorso di opposizione non è allegato alcunchè di specifico rispetto a quanto già esposto dal CTU, ovvero le contestazioni alle bozze sono state nuovamente riproposte senza alcuna critica o risposta a quanto già chiarito dal CTU, concludendosi per il riconoscimento di una invalidità civile del 75%, e dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3, comma 3, legge 104/92). Di contro, il giudicante reputa che gli specifici chiarimenti sul punto forniti già in sede di ATP dal CTU siano convincenti e condivisibili, anche tenuto conto delle richiamate Linee Guida Inps in cui per la Sclerosi Multipla, con un EDSS compreso tra 2,5 e
3,5 il range valutativo della invalidità è al 41-60%, e prevede che sia attribuibile ad una persona in grado di camminare autonomamente, ma che presenta alcuni deficit neurologici in alcuni sistemi funzionali, di grado lieve o moderato, con un parziale impatto sulla sua autonomia. Il Ctu ha valutato con attenzione la specifica documentazione specialistica in atti, nonché i disturbi riguardanti la funzionalità degli arti superiori, la fatica e i disturbi cognitivi, il dolore neuropatico, pervenendo alle suesposte conclusioni.
Alla luce di quanto esposto reputa il giudice di non disporre una nuova CTU nel presente giudizio, attesa la compiutezza ed analiticità delle valutazioni già espresse dal consulente in sede di note di risposta alle osservazioni già presentate e cui sopra si è fatto richiamo. Va infatti rilevato come la CTU non possa avere carattere esplorativo, di talchè l'assenza di documenti che comprovino una patologia, e le risultanze di una visita della parte che portino ad escludere la ricorrenza di essa, sono di per sé sufficienti a non accedere alle ulteriori richieste delle parti. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, parte istante va ritenuta invalida al 65%; i riscontrati stati patologici, afferma il C.T.U., non determinano minorazioni tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione dell'interessato; pertanto, la situazione non assume caratteri di gravità. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della causa, per compensare integralmente le spese processuali, non avendo parte ricorrente allegato al ricorso alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico del ricorrente e dell'INPS, in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Napoli, 01/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon