Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5066/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BELSANTI ANNAROSA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SCALEGGI EMANUELA.
CONCLUSIONI: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e facoltà di Parte_2 ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, impegnandosi sin d'ora a comunicare tempestivamente all'altro eventuali variazioni di domicilio;
2) Affidamento del minore - A) affidare il figlio minore, (nato il [...] ad [...]
Ancona) di cittadinanza italiana, ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, rimanendo collocato prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Loreto in Via Pergolesi 6, mentre il sig. provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro la data di deposito del Pt_2 ricorso. Le intestazioni delle utenze relative all'immobile, già in locazione della sig.ra Parte_1
sono state volturate in suo favore. Ciascun genitore dovrà sempre tenere informato l'altro, che ha comunque l'onere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e circostanze relative alla salute, impegni scolastici e a tutte le esigenze connesse alla crescita della prole;
entrambi i genitori si impegnano a mantenere sempre aperto un canale di comunicazione telefonico, WhatsApp ed e-mail
- 1 -
- B) I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti tra la prole ed i nonni nonché con gli altri parenti di ambo le parti.
- C) In virtù dell'affidamento condiviso e considerata l'età del minore il padre, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri del bambino stesso, avrà ampia possibilità di tenerlo con sé anche presso la propria abitazione, ove il minore potrà anche pernottare, dandone in tal caso avviso alla madre.
In ogni caso il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo le organizzazioni già in essere e così individuate:
I^ e III^ settimana del mese: mercoledì, venerdì e domenica
II^ e IV^ settimana del mese: martedì, giovedì e sabato.
Con possibilità di pernottamento.
Il padre a fine settimana alternati avrà diritto di tenere con sé il figlio presso la propria abitazione dalle 15,00 del sabato alle 21:30 della domenica sera, con somministrazione della cena e riaccompagnandolo poi a casa della madre. Per i periodi annui cadenzati da festività si procederà come segue.
Per le vacanze di Natale il figlio trascorrerà a rotazione annuale con un genitore un periodo di 8 giorni dal giorno 22/12 al 29/12 e comprendenti la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano e con l'altro genitore altri 8 giorni dal 30/12 fino al 06/01 e comprendenti il 31
Dicembre, il Capodanno e l'Epifania.
Durante le festività pasquali spetterà a ciascun genitore un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Nel giorno del compleanno del minore lo stesso starà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro,
a rotazione ogni anno.
Durante il periodo estivo i genitori potranno trascorrere con il bambino quindici giorni anche non consecutivi, in ogni caso da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno, così da permettere una regolare organizzazione degli impegni che possono essere assunti da entrambi i genitori.
- 2 - Salvo diverso accordo tra le parti, nelle festività del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre e
8 Dicembre, verranno trascorsi alternativamente con l'uno o con l'altro genitore a rotazione ogni anno.
In ogni caso, nei giorni assegnati, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con congruo preavviso, eventuali uscite con pernotto fuori sede e potrà effettuare gite, uscite e vacanze con il minore, accollandosene completamente il costo, con avviso all'altro genitore almeno 5 gg prima, con indicazione precisa della destinazione, della permanenza e con obbligo di permettere all'altro genitore di contattare il minore almeno una volta al giorno secondo le modalità di cui al punto C). I genitori concordano che lo schema sopra riportato potrà essere modificato in ogni momento ed in base alle esigenze dovute alla crescita del figlio minore ed a tutte le sue eventuali attività scolastiche e ludico/sportive, in ogni caso ogni decisione dovrà essere concordata sempre e comunque nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
3) la casa coniugale, sita in via Pergolesi 6 Loreto, condotta in locazione dalla sig.ra Parte_1
resterà nella sua piena disponibilità. Le parti hanno regolamentato ogni reciproco avere e non hanno null'altro a pretendere ad esclusione di quanto segue.
4) Assetto economico a favore del minore
Il padre verserà in favore del figlio € 400 mensili che dovranno essere versati entro il giorno 20 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla Sig.ra all'IBAN che di Parte_1
seguito si riporta: Monte dei Paschi di Siena fil. Rende (CS) [...]
Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno dalla omologa della separazione. I genitori concorreranno in misura pari al 50% a sostenere le spese straordinarie secondo il protocollo siglato il 10 luglio 2024, dal Presidente del Tribunale di Ancona che qui si intende trascritto e così integrato:
A. spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, corredo di inizio anno, assicurazioni scolastiche, gite scolastiche di un giorno, abbonamenti per il pullman scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
B. spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
* Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di
- 3 - abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotto, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitter là dove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
* Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
* Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
* Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
* Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese dietro esibizione e consegna d'idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, con possibilità di eventuale conguaglio con altre spese straordinarie sopportate ed anticipate dall'altro genitore.
5) i coniugi sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio così come si obbligano a sottoscrivere la carta di identità valida per l'espatrio ed il passaporto per il minore.
6) i coniugi dichiarano di aver separatamente raggiunto un accordo su qualsiasi ulteriore questione di natura economica e non economica tra gli stessi esistente
7) Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, o lo stesso dovesse venir meno, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore, come per legge”.
- 4 - * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
ad AM (CS) il 27/06/2015, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 31/12/2016), che, dopo un primo periodo di armonia e Per_1
reciproco sostegno, l'unione si è progressivamente deteriorata ed è venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che, malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 10/12/2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione in riferimento all'affidamento e al mantenimento del figlio minore prospettate sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, conformi alla situazione economica delle parti e congrue rispetto alle esigenze del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“SI CHIEDE INOLTRE CHE L'ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti come sopra fissata, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per
- 5 - acquisirne il parere, voglia PRONUNCIARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio ad AM (CS) il 27/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AM al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2015;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -