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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 34658/2024 promossa da:
– Succursale di Milano (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Milano 201224 – Via Quadronno n. 24 presso P.IVA_1 lo Studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1 difende come da mandato
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale,
Accertare e dichiarare l'inadempimento della Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a
[...] di Milano per il complessivo importo di Euro Parte_2
21.695,07 (di cui Euro 17.999,22 a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita dei beni ed Euro 3.695,85 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data per i canoni dalle singole scadenze per la penale
della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996;
Condannare la Resistente al pagamento dell'importo di Euro 21.695,07 (di cui Euro 17.999,22 oltre IVA a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita dei beni ed Euro 3.695,85 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data per i canoni dalle singole scadenze per la penale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società (per Parte_1 brevità, in seguito, anche ) ha convenuto in giudizio la al fine Parte_1 CP_1 di sentirla condannare al pagamento della somma € 21.695,07, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre interessi, a seguito dell'inadempimento del contratto di locazione finanziaria n.143233/01 sottoscritto tra le parti il 24.05.23. A sostegno della sua domanda giudiziale, la ricorrente ha documentato di aver sottoscritto con contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_1 mobili: “n.1 plotter nova compact 370, matr. A520-en2-2-2301-1004 oltre accessori” (doc. 1,2 e 3). L'utilizzatrice a far data dall'08.07.2023 si è resa inadempiente del pagamento di 5 canoni, il primo pari ad € 1.239,97 a lordo di I.V.A e i successivi quattro (con scadenza rispettivamente il 08.08.2023, 08.09.2023, 08.10.23 e 08.11.2023) di € 613,00 cadauno a lordo di I.V.A., per un totale di € 3.695,85. A fronte di tale inadempimento, la società ricorrente ha inviato comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni e il pagamento delle somme dovute (doc. 6). I beni oggetto del contratto sono stati restituiti e venduti per un importo di € 5.040,00 oltre I.V.A. La resistente ha, quindi, dedotto di essere creditrice dell'importo di € 21.695,07, di cui 17.999,22, a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita di beni ed Euro 3.695,85 a lordo di iva a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e non pagati. A seguito del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, parte ricorrente ha richiesto un nuovo termine per la rinotifica per non aver rispettato i termini a comparire. All'udienza del 16 settembre 2025, vista la regolarità della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, stante la mancata costituzione di Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia. Precisate le conclusioni e ordinata la discussione orale, la causa è stata riservata in decisione e art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. Il ricorso è fondato e va accolto. Le parti hanno stipulato contratto per la concessione in locazione di 1 plotter nova compact 370, convenendo il pagamento di n. 60 canoni di € 500,25 oltre Iva ed un prezzo finale di € 30.015,00 oltre Iva, con decorrenza 08.06.2023. La parte concedente ha acquistato il bene oggetto del contratto al solo scopo di concederlo in locazione all'utilizzatore (art. 2 del contratto di locazione finanziaria). Il bene, una volta acquistato è stato effettivamente ceduto alla parte resistente, come comprovato dal doc 2 della produzione di parte ricorrente. A far data dal'08.07.2023 l'utilizzatore non ha più corrisposto i concordati canoni mensili ed in data 23.11.2023 parte concedente ha comunicato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 17 e 18 del contratto di locazione finanziaria ed ha intimato la restituzione dei beni e il pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere, oltre gli interessi come concordati in contratto (doc. 6)
pagina 2 di 4 I beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e poi rivenduti, come preannunciato anche all'odierna resistente con comunicazione del 16.02.2024 per l'importo di euro 5.040,00 oltre IVA (doc. n. 7 e 7 bis). Fermo quanto innanzi, giova ricordare che nel caso di specie, chi agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha comprovato la sottoscrizione del contratto di leasing e la consegna del bene mobile, ed in seguito la comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita del predetto bene. Parte resistente non ha eccepito nulla nè nella fase precedente all'istaurazione del giudizio, né ovviamente in giudizio, essendo restata contumace. Orbene, vista la risoluzione del contratto di leasing n. 143233/01, nonché l'avvenuta restituzione dei beni e la relativa rivendita, l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 18.2 del contratto di locazione finanziaria, deve corrispondere:
− tutte le somme dovute e non pagate fino alla data della risoluzione, oltre gli interessi di mora, come previsti nelle condizioni particolari (art. 5);
− un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita a seguito della restituzione al locatore
− oltre gli interessi di mora come previsti all'art. 5 delle condizioni particolari fino all'integrale adempimento. Alla luce del suddetto articolo e in conformità a quanto disciplinato in materia dall'art. 1 comma 137 e 138 l. 124/2017, l'utilizzatore dovrà corrispondere la somma di € 21.695,07. Tale somma è così specificata:
− € 22.792,22 oltre iva a titolo di canoni a scadere in linea capitale (come risulta anche dal piano di ammortamento doc. 9), a cui va aggiunto l'importo di € 247,00, oltre Iva a titolo di somma pattuita per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (art. 4 delle condizioni particolari), per un totale di € 23.039,22.
− Al suddetto importo va poi sottratta la somma di € 5.040,00 ricavata dalla vendita del bene (doc. 7 bis), per un totale di € 17.999,22. E'altresì dovuta la somma di € 3.695,85 a titolo di canoni di locazione maturati scaduti e restati impagati (doc. 4). Sono, poi, dovuti gli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati per la penale dalla data della domanda e per i canoni dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando i parametri medi per la fase studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale solo orale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda proposta da – Parte_1 Succursale di Milano e in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 143233/01 del 24.05.2023, condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 21.695,07, oltre gli interessi di mora al saldo
[...] BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale dalla data della domanda e quanto ai canoni dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, che liquida Parte_3 nella somma di € 237,00 per spese ed € 2.547,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
La giudice dott. Rossella Filippi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 34658/2024 promossa da:
– Succursale di Milano (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Milano 201224 – Via Quadronno n. 24 presso P.IVA_1 lo Studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1 difende come da mandato
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale,
Accertare e dichiarare l'inadempimento della Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a
[...] di Milano per il complessivo importo di Euro Parte_2
21.695,07 (di cui Euro 17.999,22 a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita dei beni ed Euro 3.695,85 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data per i canoni dalle singole scadenze per la penale
della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996;
Condannare la Resistente al pagamento dell'importo di Euro 21.695,07 (di cui Euro 17.999,22 oltre IVA a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita dei beni ed Euro 3.695,85 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data per i canoni dalle singole scadenze per la penale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società (per Parte_1 brevità, in seguito, anche ) ha convenuto in giudizio la al fine Parte_1 CP_1 di sentirla condannare al pagamento della somma € 21.695,07, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre interessi, a seguito dell'inadempimento del contratto di locazione finanziaria n.143233/01 sottoscritto tra le parti il 24.05.23. A sostegno della sua domanda giudiziale, la ricorrente ha documentato di aver sottoscritto con contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_1 mobili: “n.1 plotter nova compact 370, matr. A520-en2-2-2301-1004 oltre accessori” (doc. 1,2 e 3). L'utilizzatrice a far data dall'08.07.2023 si è resa inadempiente del pagamento di 5 canoni, il primo pari ad € 1.239,97 a lordo di I.V.A e i successivi quattro (con scadenza rispettivamente il 08.08.2023, 08.09.2023, 08.10.23 e 08.11.2023) di € 613,00 cadauno a lordo di I.V.A., per un totale di € 3.695,85. A fronte di tale inadempimento, la società ricorrente ha inviato comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni e il pagamento delle somme dovute (doc. 6). I beni oggetto del contratto sono stati restituiti e venduti per un importo di € 5.040,00 oltre I.V.A. La resistente ha, quindi, dedotto di essere creditrice dell'importo di € 21.695,07, di cui 17.999,22, a titolo di penale residua a fronte dell'intervenuta vendita di beni ed Euro 3.695,85 a lordo di iva a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e non pagati. A seguito del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, parte ricorrente ha richiesto un nuovo termine per la rinotifica per non aver rispettato i termini a comparire. All'udienza del 16 settembre 2025, vista la regolarità della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, stante la mancata costituzione di Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia. Precisate le conclusioni e ordinata la discussione orale, la causa è stata riservata in decisione e art. 281 sexies, terzo comma c.p.c. Il ricorso è fondato e va accolto. Le parti hanno stipulato contratto per la concessione in locazione di 1 plotter nova compact 370, convenendo il pagamento di n. 60 canoni di € 500,25 oltre Iva ed un prezzo finale di € 30.015,00 oltre Iva, con decorrenza 08.06.2023. La parte concedente ha acquistato il bene oggetto del contratto al solo scopo di concederlo in locazione all'utilizzatore (art. 2 del contratto di locazione finanziaria). Il bene, una volta acquistato è stato effettivamente ceduto alla parte resistente, come comprovato dal doc 2 della produzione di parte ricorrente. A far data dal'08.07.2023 l'utilizzatore non ha più corrisposto i concordati canoni mensili ed in data 23.11.2023 parte concedente ha comunicato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli art. 17 e 18 del contratto di locazione finanziaria ed ha intimato la restituzione dei beni e il pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere, oltre gli interessi come concordati in contratto (doc. 6)
pagina 2 di 4 I beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e poi rivenduti, come preannunciato anche all'odierna resistente con comunicazione del 16.02.2024 per l'importo di euro 5.040,00 oltre IVA (doc. n. 7 e 7 bis). Fermo quanto innanzi, giova ricordare che nel caso di specie, chi agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha comprovato la sottoscrizione del contratto di leasing e la consegna del bene mobile, ed in seguito la comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita del predetto bene. Parte resistente non ha eccepito nulla nè nella fase precedente all'istaurazione del giudizio, né ovviamente in giudizio, essendo restata contumace. Orbene, vista la risoluzione del contratto di leasing n. 143233/01, nonché l'avvenuta restituzione dei beni e la relativa rivendita, l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 18.2 del contratto di locazione finanziaria, deve corrispondere:
− tutte le somme dovute e non pagate fino alla data della risoluzione, oltre gli interessi di mora, come previsti nelle condizioni particolari (art. 5);
− un importo a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale e del corrispettivo pattuito per l'opzione finale di acquisto, al netto di quanto il locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita a seguito della restituzione al locatore
− oltre gli interessi di mora come previsti all'art. 5 delle condizioni particolari fino all'integrale adempimento. Alla luce del suddetto articolo e in conformità a quanto disciplinato in materia dall'art. 1 comma 137 e 138 l. 124/2017, l'utilizzatore dovrà corrispondere la somma di € 21.695,07. Tale somma è così specificata:
− € 22.792,22 oltre iva a titolo di canoni a scadere in linea capitale (come risulta anche dal piano di ammortamento doc. 9), a cui va aggiunto l'importo di € 247,00, oltre Iva a titolo di somma pattuita per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto (art. 4 delle condizioni particolari), per un totale di € 23.039,22.
− Al suddetto importo va poi sottratta la somma di € 5.040,00 ricavata dalla vendita del bene (doc. 7 bis), per un totale di € 17.999,22. E'altresì dovuta la somma di € 3.695,85 a titolo di canoni di locazione maturati scaduti e restati impagati (doc. 4). Sono, poi, dovuti gli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati per la penale dalla data della domanda e per i canoni dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando i parametri medi per la fase studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale solo orale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda proposta da – Parte_1 Succursale di Milano e in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 143233/01 del 24.05.2023, condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 21.695,07, oltre gli interessi di mora al saldo
[...] BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale dalla data della domanda e quanto ai canoni dalle singole scadenze al saldo effettivo. 2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, che liquida Parte_3 nella somma di € 237,00 per spese ed € 2.547,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
La giudice dott. Rossella Filippi
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