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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g.v.g. 1008/2024 vertente
TRA
(C.F ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 ricorrente
rappresentati e difesi dall' avv. Gianmassimiliano Leo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto volto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori i ricorrenti, dopo aver premesso: che nel 1994 intraprendevano una relazione affettiva;
che dall'unione nascevano le figlie (il 22.12.2008) e ( il 13.11.2013), Per_1 Per_2
riconosciute da entrambi i genitori;
che l'unione, dapprima serena, si incrinava progressivamente sino a rendere non più proseguibile la convivenza;
che nell'anno 2017 la convivenza cessava
1 definitivamente con il contestuale allontanamento del Iannone dall' abitazione familiare e con il suo trasferimento, per ragioni lavorative, a Budrio (BO); che è tirocinante presso il Parte_1
Comune di Castel San Giorgio per conto della Regione Campania con contratto a tempo determinato;
che, pertanto, è loro intenzione regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori, hanno chiesto all'adito Tribunale di recepire la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e le figlie secondo le modalità dai medesimi concordate per come di seguito espressamente richiamate: “
1. le figliole e , pur essendo affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione in Castel San Giorgio (SA) alla
Via Telegrafo,13 dove sono cresciute, o presso la residenza che eventualmente in futuro la madre vorrà stabilire;
pertanto, i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di particolare importanza attinenti l'educazione o lo studio delle minori;
2. in considerazione del fatto che il padre vive attualmente in altra regione rispetto a quella delle minori, si pattuisce che Egli potrà vedere le figliole ogni qualvolta sarà possibile raggiungerle presso il Comune di residenza o per queste ultime raggiungere il padre presso il proprio domicilio, compatibilmente con le esigenze delle stesse, previo accordo con la madre;
3. le figlie minori e , trascorreranno le Per_1 Per_2
festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali;
pertanto ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi. Inoltre, e trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi Per_1 Per_2
durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
4. gli istanti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio mantenimento;
5. il sig.
verserà alla moglie per il mantenimento delle figlie e la somma di Controparte_1 Per_1 Per_2
Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni 5 del mese, su c/c intestato alla madre;
6. il sig. si Parte_1 Controparte_1
impegna a versare alla moglie il 50% delle somme necessarie al sostenimento delle spese straordinarie ( spese sanitarie, scolastiche, per attività sportive, per vacanze ecc.) che dovranno essere opportunamente concordate e documentate;
7. gli istanti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio, nonché per l' iscrizione del nominativo dei figli su entrambi i passaporti. Ogni spostamento temporaneo dei minori (viaggi in Italia e all'estero) dovrà essere comunicato all'altro genitore, il quale dovrà essere messo a conoscenza del luogo di destinazione ed avere un recapito telefonico al quale lo stesso possa raggiungere telefonicamente i figli. L'eventuale spostamento dei minori in luogo di residenza diverso da quello indicato nel presente atto, dovrà essere concordato tra i coniugi, tenendo conto delle esigenza di questi ultimi, nonché del diritto di visita del genitore non collocatario.”.
2 Celebratasi l'udienza cartolare del 4.3.2025 le parti, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 28.2.2025 hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto ( Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori, espressamente richiamate in ricorso, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto dell'accordo delle parti formalizzato sin dalla proposizione del ricorso, le stesse vanno integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni in esso espressamente indicate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente rel., Dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g.v.g. 1008/2024 vertente
TRA
(C.F ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 ricorrente
rappresentati e difesi dall' avv. Gianmassimiliano Leo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto volto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori i ricorrenti, dopo aver premesso: che nel 1994 intraprendevano una relazione affettiva;
che dall'unione nascevano le figlie (il 22.12.2008) e ( il 13.11.2013), Per_1 Per_2
riconosciute da entrambi i genitori;
che l'unione, dapprima serena, si incrinava progressivamente sino a rendere non più proseguibile la convivenza;
che nell'anno 2017 la convivenza cessava
1 definitivamente con il contestuale allontanamento del Iannone dall' abitazione familiare e con il suo trasferimento, per ragioni lavorative, a Budrio (BO); che è tirocinante presso il Parte_1
Comune di Castel San Giorgio per conto della Regione Campania con contratto a tempo determinato;
che, pertanto, è loro intenzione regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse delle figlie minori, hanno chiesto all'adito Tribunale di recepire la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e le figlie secondo le modalità dai medesimi concordate per come di seguito espressamente richiamate: “
1. le figliole e , pur essendo affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione in Castel San Giorgio (SA) alla
Via Telegrafo,13 dove sono cresciute, o presso la residenza che eventualmente in futuro la madre vorrà stabilire;
pertanto, i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di particolare importanza attinenti l'educazione o lo studio delle minori;
2. in considerazione del fatto che il padre vive attualmente in altra regione rispetto a quella delle minori, si pattuisce che Egli potrà vedere le figliole ogni qualvolta sarà possibile raggiungerle presso il Comune di residenza o per queste ultime raggiungere il padre presso il proprio domicilio, compatibilmente con le esigenze delle stesse, previo accordo con la madre;
3. le figlie minori e , trascorreranno le Per_1 Per_2
festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali;
pertanto ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi. Inoltre, e trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi Per_1 Per_2
durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
4. gli istanti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio mantenimento;
5. il sig.
verserà alla moglie per il mantenimento delle figlie e la somma di Controparte_1 Per_1 Per_2
Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni 5 del mese, su c/c intestato alla madre;
6. il sig. si Parte_1 Controparte_1
impegna a versare alla moglie il 50% delle somme necessarie al sostenimento delle spese straordinarie ( spese sanitarie, scolastiche, per attività sportive, per vacanze ecc.) che dovranno essere opportunamente concordate e documentate;
7. gli istanti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio, nonché per l' iscrizione del nominativo dei figli su entrambi i passaporti. Ogni spostamento temporaneo dei minori (viaggi in Italia e all'estero) dovrà essere comunicato all'altro genitore, il quale dovrà essere messo a conoscenza del luogo di destinazione ed avere un recapito telefonico al quale lo stesso possa raggiungere telefonicamente i figli. L'eventuale spostamento dei minori in luogo di residenza diverso da quello indicato nel presente atto, dovrà essere concordato tra i coniugi, tenendo conto delle esigenza di questi ultimi, nonché del diritto di visita del genitore non collocatario.”.
2 Celebratasi l'udienza cartolare del 4.3.2025 le parti, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 28.2.2025 hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto ( Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori, espressamente richiamate in ricorso, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto dell'accordo delle parti formalizzato sin dalla proposizione del ricorso, le stesse vanno integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni in esso espressamente indicate;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente rel., Dott.ssa Enrica de Sire
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