Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A
N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: solo danni a cose
Promossa da nata in [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nata in [...], il [...] (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nata in [...] il [...] (C.F.: ) tutte elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Elena Finocchiaro
ATTRICI
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) P.IVA_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“Piaccia “al Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, -Ritenere e dichiarare che, a causa delle infiltrazioni di acque piovane nei solai e nei tamponamenti di alcuni vani dell'unità immobiliare delle ricorrenti sita al piano III della scala C dell'edificio sito in Siracusa, V.le Teracati n. 158, infiltrazioni provenienti da lesioni tanto della facciata condominiale che dei marcapiani, l'appartamento delle ricorrenti presenta danni che possono essere determinati in complessivi € 5.422,95= oltre IVA così come indicati a seguito di A.T.P. nel Computo Metrico a firma del C.T.U. Geom.
e meglio descritti in premesse. -Condannare il Persona_1 CP_1
, in persona dell'Amministratrice pro tempore, a versare alle
[...]
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le ricorrenti sono comproprietarie dell'appartamento sito in Siracusa,
V.le Teracati n.158/C piano III, in catasto fabbricati al Foglio 34 P.lla
1006 sub 65, facente parte del ”- Controparte_1
Accadde che l'appartamento delle ricorrenti in data 29.10.2021 subiva danni da infiltrazioni di acque piovane che venivano comunicati tanto al proprietario dell'appartamento sovrastante, quanto all'Amministratrice del . Mentre il primo si attivava immediatamente dando incarico CP_1 al proprio professionista di fiducia Ing. al fine di Persona_2 constatare quanto accaduto, l'Amministratrice del Condominio, nonostante reiterati inviti volti a far accertare da un Tecnico, anche in contraddittorio con l'Ing. le cause delle infiltrazioni ed Per_2 eseguire gli interventi necessari ad eliminarle ed a ripristinare gli ambienti danneggiati, non provvedeva, nonostante che con Delibera
d'assemblea del 09/05/2022 veniva convenuto che, tramite interessamento del condomino Avv. Ferdinando Daniele, si individuasse il perito che avrebbe dovuto accertare lo stato dei luoghi e le cause che avevano determinato i danni.
Le ricorrenti, pertanto, con ricorso per A.T.P. del 16.09.2022 convenivano il , in persona dell'Amministratrice p.t., e l'Avv. CP_1 Pierluigi Chimirri, in quanto proprietario dell'appartamento soprastante quello delle ricorrenti, per l'accertamento in contraddittorio con gli stessi, delle cause delle infiltrazioni e la quantificazione dei danni.
In data 21.11.2023 veniva depositata dal C.T.U. la Relazione tecnica ed il computo metrico delle somme necessarie al ristoro del danno.
Tuttavia il condominio restava inerme nonostante le attrici chiedessero anche bonariamente, il ripristino dello status quo ante, ma senza successo.
Da qui il presente giudizio che è stato istruito solo documentalmente atteso che il convenuto è rimasto contumace anche in questo CP_1 giudizio rendendo inutile ogni altra attività istruttoria e contenzioso che viene deciso alla odierna udienza del 28.05.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso
Il presente contenzioso trova la sua ragion d'essere nei danni da infiltrazione subiti dagli attori ed attribuiti al cattivo stato di manutenzione dell'edificio condominiale in cui insiste l'immobile di proprietà delle ricorrenti
Sul punto soccorre la CTU tecnica nella quale il professionista nominato nel procedimento di ATP cosi conclude: “alla luce di quanto sopra il sottoscritto CTU afferma che quanto segue ovvero che la richiesta dell'istante è imputabile alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti , infatti le lesioni presenti nei prospetti
e nei , provocano le infiltrazioni che si sono manifestati Parte_4 nell'immobile di controparte”.
Dal computo metrico elaborato dal professionista ha quantificato il quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno in euro 5.422,95.
Ritenuto che le risultanze a cui è pervenuto il professionista appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto il risarcimento dei danni patiti da parte attrice può essere liquidato in euro 5.422,95.
In ordine alle spese di lite esse seguono la soccombenza ed in applicazione del DM 55/14 DM147 /22, scaglione 5.001-26000,00 valore medio per tutte le fasi con esclusione dell'istruttoria non tenuta, in euro 3.397,00 oltre spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti;
euro 237,00 per spese vive di C.U.
Si condanna il alle spese relative alla fase di ATP per come CP_1 liquidate con altro provvedimento
P.Q.M.
Il Giudice onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reiectis adversis
Dichiara la contumacia del condominio in persona del suo legale CP_1 rapp.te pro.tempore
-Condanna lo stesso per come rappresentato a rifondere per quanto in parte motiva a
Parte_1
Parte_2
Parte_3
La somma di euro 5.422,95
Condanna il soccombente alle spese di lite quantificate nei CP_1 termini di parte motiva in euro 3.397,00 oltre spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti;
euro 237,00 per spese vive di C.U.
Condanna il medesimo a rifondere le spese del procedimento di ATP per come liquidate con altro provvedimento
Cosi deciso
Siracusa 28.05.2025 ore 16.30
Il Giudice onorario
Dr.ssa P.Fugallo