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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 1950/2023 pendente
TRA
Il , C.F. , con sede in Scafati (SA) alla Parte_1 P.IVA_1 via A. De Curtis n. 14, rappresentato dall'Amministratore pro tempore, avv.
Francesco Saverio Totaro, per il presente giudizio rappresentato e difeso, giusta procura in allegato digitale come apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti
Amalfitano Maria Sofia (C.F. - P. IVA ) e Fabio C.F._1 P.IVA_2
Falanga (C.F – P. IVA ) e presso e nel cui studio C.F._2 P.IVA_3
sito in Torre del Greco C.so Vittorio Emanuele, 175 – Viale Villa Comunale elettivamente domicilia, i quali – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, 4° comma c.p.c. - dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni nel corso del presente procedimento ai seguenti recapiti: a mezzo telefax all'utenza n° 081/19173995 oppure in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, P. IVA , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_4
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Fabbrocino, Controparte_2 presso il cui studio, sito in Pompei (NA) alla via Nolana n. 198, elettivamente domicilia – PEC Email_3
APPELLATA
1 NONCHÉ CONTRO il sig. C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
Andrea Manzillo, presso il cui studio, sito in Scafati, al C.so Trieste n. 196, elettivamente domicilia – PEC Email_4
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO il sig. C.F. , Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: gravame la Sentenza n. 442/2023, pronunciata in data 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione civile, a definizione del proc.
R.G. n. 3511/2018, depositata in pari data, notificata in data 17 marzo 2023.
CONCLUSIONI: per l'appellante : 1) “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 442/2023, pronunciata in data 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione civile, G.O. dr. Vincenzo Del Sorbo, proc. R.G. n. 3511/2018, depositata in pari data, poi notificata in data 17 marzo 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e disattese dalla Sentenza appellata che qui si riportano, e quindi ferma la revoca del D.I.
n. 605/2018 e la condanna della al rimborso delle somme versate dal CP_1
“ ” al geom. per gli onorari a questi dovuti, come quantificate Parte_1 CP_5 in atti:
- accertare che il “ ” nulla deve alla per i lavori Parte_1 Controparte_1 di ristrutturazione di cui al contratto d'appalto del 15 maggio 2014, avendo saldato il dovuto con bonifici, assegni e contanti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del “ ” con Parte_1 riferimento alla pretesa creditoria della per i titoli cambiari presupposto del D.I. CP_1
n. 605/2018, che sono oggetto di un contratto autonomo di garanzia - estraneo al Condomino
- e per lo stesso provvedimento monitorio;
accertare e dichiarare che i signori CP_3
e se di ragione ciascuno per l'importo di sua pertinenza,
[...] Controparte_4 sono gli unici tenuti al pagamento alla degli importi portati dai titoli cambiari CP_1 che presentano la loro firma di girata;
- in accoglimento della domanda
2 riconvenzionale, dichiarare la , in persona del sig. Controparte_1 Controparte_2 tenuta al pagamento e condannarla, al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al suo inadempimento contrattuale, come quantificati in euro 4.000,00 (quattromila/00); -
Condannare la ditta e i sig.ri e al CP_1 Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre agli accessori di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo e non aver riscosso onorario
2) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
4) in subordine, nella non creduta ipotesi di ritenuta infondatezza nel merito del presente gravame, riformare in ogni caso la sentenza impugnata in punto di spese, compensandole tra le parti, in ossequio e nel rispetto del generale principio della soccombenza, tenendo conto tanto della soccombenza parziale della , che di quella totale del CP_1 CP_3
[...]
Per l'appellato : “- in via preliminare, all'esito dell'udienza di cui CP_1
all'art. 350 del cod. proc. civ., pronunciare, ex artt. 342, 348-bis 348-terdel cod. proc. civ., ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_2
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre
[...]
Annunziata n. 442/2023 pubblicata il 13/02/2023 emessa a definizione del procedimento n.
3511/2018 R.G. per tutti i motivi articolati nella narrativa che precede;
- nel merito rigettare in toto l'appello proposto dal , in quanto improcedibile e/o Parte_1 inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto e privo di supporto probatorio
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Torre
Annunziata n. 442/2023 pubblicata il 13/02/2023 emessa a definizione del procedimento n.
3511/2018 R.G; - condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio di appello ex D.M. n. 55/2014 e successive mod. e integrazioni, oltre Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore procuratore antistatario;
-condannare, infine,
l'appellante al pagamento di una somma ex officio equitativamente determinata, ai sensi e
3 per gli effetti dell'art. 96, III comma, del cod. proc. civ..”.
Per l'appellato : “Dichiarare inammissibile ed improcedibile e Controparte_3 comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal rappresentato da pro tempore, Parte_3 avv. Francesco Saverio Totaro, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Amalfitano Maria Sofia
e Fabio Falanga e presso e nel cui studio sito in Torre del Greco C.so Vittorio Emanuele, 175 avverso la sentenza n. 442/23 del Tribunale di Torre Annunziata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5.4.2018 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
605/2018 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 11.041,76 oltre interessi legali dalle singole CP_1
scadenze al saldo, ed € 270,00 per spese vive, nonché € 540,00 per competenze e accessori.
Il D.I. veniva concesso in quanto la aveva svolto presso il CP_1 Parte_1
dei lavori di ristrutturazione, i quali risultavano, in parte, non pagati.
[...]
Più precisamente parte dei lavori, per la somma di € 10.000, sarebbero stati pagati a mezzo cambiali poi risultate insolute, le quali, consegnate dall'amministratore alla ditta Edil Tortola, sarebbero risultate prive di provvista.
Pertanto, il D.I. in parola veniva concesso in virtù di tali titoli cambiari per la somma di € 11.041,76 (di cui 1.041,76 per spese di protesto).
Il ha proposto opposizione con atto di citazione notificato Parte_1 il 23.05.2018 deducendo preliminarmente l'inammissibilità e la nullità dell'opposto
D.I. per carenza dei presupposti necessari per la sua emissione. A fondamento dell'opposizione, parte opponente eccepiva che le cambiali indicate nelle quietanze non sarebbero quelle agli atti del procedimento monitorio, con la conseguenza che esse non avrebbero potuto essere collegate al rapporto contrattuale intercorrente tra il opponente e la ditta opposta. Parte_1
Altresì, l'opponente eccepiva il difetto di competenza del Tribunale di Torre
Annunziata in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, quale Foro che, secondo 4 quanto sostenuto dall'opponente, sarebbe stato stabilito dalle parti nel contratto di appalto.
Nel merito eccepiva poi la legittimità dell'opposizione asserendo l'inesistenza del credito provata da documenti attestanti il pagamento e allegati agli atti di causa.
Oltre a ciò, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni patrimoniali per € 4.000,00. Tale somma sarebbe stata ulteriormente pagata alla Ditta S.C. Service di , subentrata alla , per lavori Controparte_4 CP_1
dalla stessa espletata e già pagati alla , ma da quest'ultima non CP_1 completati.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di quanto versato dal al geom. (coordinatore per la sicurezza) Parte_1 Parte_1 CP_5 per gli onorari a questi dovuti, in quanto obbligato al pagamento era – come da contratto di appalto – la . CP_1
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva del , ed all'uopo Parte_1 chiedeva chiamarsi in causa e i quali, erano Controparte_3 Controparte_4
gli unici soggetti obbligati al pagamento nell'ambito del rapporto cambiario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto il quale, preliminarmente, eccepiva che la condotta tenuta dai sig.ri e Parte_4 Controparte_3
integrasse il reato di sostituzione di persona in quanto i medesimi avevano creato confusione su chi fosse tra loro il reale amministratore di condominio.
Eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore p.t. del mancando in atti il verbale di assemblea che contenente Parte_1
l'autorizzazione dell'amministratore a rappresentare in giudizio dell'ente condominiale.
Si opponeva alle domande riconvenzionali ed insisteva nelle proprie richieste chiedendo la conferma dell'opposto D.I.e provvisoria esecuzione.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva il solo che Controparte_3 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto amministratore risultava essere il figlio Pt_4
La causa veniva istruita mercé espletamento di prova per testi e sulle rinnovate
5 conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza all'esito della quale il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza nr. 442/2023 resa in data 13.02.2023, il, nel giudizio civile R.G. n. 1950/2023, accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca l'impugnato D.I.; condannava l'opponente , in persona Parte_1 dell'amm.re pro-tempore, al pagamento, in favore dell'opposta della somma Controparte_6 di € 10.361,69oltre interessi legali dal 12.4.2017 al saldo;
condannava il Parte_1
al pagamento, in favore dell'avv. Annalisa Fabbrocino difensore distrattario delle
[...] spese di lite che liquida in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 300,00 per spese) oltre accessori come per legge.
Con atto di appello notificato il 15.04.2023 il Parte_1
proponeva gravame fondandolo sui seguenti motivi:
1 – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. –
2 – erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la scontistica applicata dalla ai singoli condomini e ancora da corrispondersi l'iva sugli importi CP_1 asseritamente dovuti a saldo dei lavori eseguiti – assoluto malgoverno delle risultanze probatorie – violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697
c.c. –
3 - errata valutazione del primo giudice sul governo delle spese di lite – sulla posizione soggettiva del – violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. - Controparte_3
Si costituivano gli appellati e;
Controparte_3 CP_1
Rimaneva contumace . Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame con nota di deposito del 10 aprile 2025 a firma congiunta dei procuratori avv. Falanga e avv. Amalfitano per la parte appellante Parte_1
, si depositavano i seguenti documenti:
[...]
1) certificazione di notifica atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. e procura speciale;
2) ricevute Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994_ZIP;
3) dichiarazione di accettazione rinuncia;
CP_1
4) messaggio PEC di accettazione rinuncia Avv. Fabbrocino ( ) CP_1
5) dichiarazione di accettazione rinuncia Controparte_3
6 6) messaggio PEC di accettazione rinuncia Avv. Manzillo ( Controparte_3
dai quali risulta espressa la volontà delle parti costituite di rinunciare congiuntamente agli atti del processo pendente nrg. 1950/2023.
Orbene, occorre premettere che:
1) in conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello, deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio, anche alla luce della dichiarazione di accettazione degli altri appellati pur non avendo essi uno specifico interesse alla pronuncia sul merito (cfr., fra tante, cass. civ., 24.3.2011, n.
6850);
2) la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.;
3) Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., essendo in tal senso la richiesta dalle parti costituite.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza nr.
442/2023 resa in data 13.02.2023, dal Tribunale di Torre Annunziata, nel giudizio civile R.G. n. 1950/2023, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.04.2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato, anche per la parte motiva, il Funzionario UPP dott.ssa Sara Galletta.
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